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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 791/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. Riccardo Bistolfi del Foro di Alessandria, che lo rappresenta e lo difende per procura in atti parte appellante
contro
: (C.F. ), in persona del Presidente Parte_2 P.IVA_1 del Consiglio di amministrazione dott. , elettivamente domiciliata presso Parte_3 gli Avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca Marinetti del Foro di che la rappresentano Pt_2
e la difendono per procura in atti
parte appellata
con l'intervento di: società unipersonale (C.F. e per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 speciale (C.F. , in persona dell'amministratore Parte_4 P.IVA_3 delegato dott. elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Federica Controparte_2
LO e ER LU BO del Foro di Roma, che la rappresentano e la difendono per procura in atti parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.
avverso: la sentenza n. 313/2023 del 04/05/2023 del Tribunale di Asti pubblicata in data 04/05/2023, rep. 799/2023 del 05/05/2023
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“contrariis reiectis, espressamente riservata ogni ulteriore migliore istanza, ovvero produzioni ad esito delle eventuali difese avversarie, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita, in integrale riforma della sentenza numero 313/2023 pronunciata ex art. 281 sexies C.p.c. in data 05 maggio 2023 dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica e notificata 08 maggio successivo: in via principale ed in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cod. civ. del contratto di mutuo fondiario di cui al rogito 13 luglio 2016 della dottoressa Notaio in (Repertorio nr. 254, Raccolta nr. 228) per Persona_1 Pt_2 difetto di causa, essendo stato privato della sua funzione economica e, per l'effetto: di dichiarare che nulla è dovuto, in esecuzione del contratto di mutuo fondiario in esame dichiarato nullo;
di dichiarare la nullità dell'ipoteca iscritta all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Asti – Registro generale numero 6130, Registro particolare numero 876, presentazione numero 58 del 14.07.2016; sempre in via principale ed in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, inadempiente nella comunicazione del tasso convenzionale del mutuo, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 cod. civ., buon ultimo per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ., della clausola che disciplina l'applicazione degli interessi contenuta sia nel contratto di mutuo fondiario di cui all'atto 13 luglio 2016 a rogito della dottoressa notaio in (Repertorio numero 254, Raccolta numero Persona_1 Pt_2
228), dichiarando per l'effetto, che gli interessi corrispettivi dovuti dalla Mutuataria debbono essere conteggiati al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., comma settimo, con conseguente compensazione delle somme indebitamente versate, maggiorate degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo finale, con il capitale residuo ancora dovuto in esecuzione al mutuo azionato;
in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge. In via istruttoria, avuto riguardo all'atto 13 luglio 2016 a rogito della dottoressa Per_1
notaio in (Repertorio numero 254, Raccolta numero 228), chiede
[...] Pt_2 Parte_5 che venga dato ingresso alla C.t.u. contabile con il seguente mandato: “Il Consulente Tecnico d'Ufficio, acquisita la documentazione presente agli atti del giudizio e – soltanto con il consenso delle Parti – l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, predisponga una relazione scritta attenendosi ai criteri di seguito indicati:
➢ dica se il contratto di mutuo fondiario in esame indica in maniera puntuale, completa e determinata sia il tasso di interesse applicato che le relative modalità di revisione, nonché la modalità di restituzione del capitale ed il sistema di ammortamento utilizzato;
➢ nel caso di applicazione del regime di capitalizzazione a tasso composto, distingua il C.t.u., per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
2 ➢ qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il C.t.u. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 T.u.b., settimo comma, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;
➢ precisi, inoltre, il C.t.u. a quanto ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;
➢ determini il C.t.u. il debito residuo del finanziamento”.”
Per parte appellata:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione Piaccia alla Corte d'Appello di Torino Ecc.ma Nel merito, in via principale, respingere l'appello e le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate, confermando la pronuncia oggetto di gravame. Nel merito, in via subordinata,
- in ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello avversari, ridurre le richieste di parte appellante nella misura ritenuta di Giustizia alla luce degli esperiti mezzi istruttori e compensare gli eventuali debiti e crediti tra le parti, con riserva di richiedere all'appellante il pagamento di quanto residuerà a favore della cassa di Risparmio di Asti Spa, operata la compensazione.
- In ogni caso: con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte intervenuta:
“Visto il provvedimento con cui la Corte ha fissato l'udienza del 22/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., CP_1
e per essa la procuratrice speciale rappresenta di essere
[...] Parte_4 intervenuta nel presente giudizio ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito ceduto dalla con contratto del 25/06/2024, facendo proprie le Parte_2 istanze, le richieste, le difese, le deduzioni e le allegazioni documentali tutte già avanzate dalla cedente, alle quali si riporta e che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, ribadendo di non essere legittimata passiva per le eventuali domande inerenti alla condanna al pagamento di eventuali somme richieste alla Banca cedente a qualsiasi titolo. Pertanto, con le presenti note, e per essa la procuratrice speciale Controparte_1
precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate Parte_4 dalla cedente nella comparsa di costituzione e risposta, Parte_2 chiedendone l'accoglimento in proprio favore.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il primo grado di giudizio Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. notificato il 15/02/2022, in esito alla decisione del 20/12/2021 nel procedimento ex art. 615 c. 2 c.p.c., il signor instaurava Parte_5 il giudizio di merito in relazione all'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 66/2020 R.G.Es. e conveniva, dinnanzi al Tribunale di Asti, la Parte_2
(di seguito, in breve . CP_3
3 Nel merito, l'attore chiedeva dichiararsi la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di mutuo fondiario del 13/07/2016 di € 450.000,00 a rogito del Notaio dott.ssa di Persona_1
(rep. n. 254 – racc. n. 228) per difetto di causa e per l'effetto, la nullità dell'ipoteca Pt_2 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di in data 14/07/2016 ai Pt_2 nn. 6130 reg. gen. – 876 reg. part. Inoltre, visti gli artt. 1283, 1284 c.c. e l'art. 1346 c.c., domandava di dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto alla comunicazione del tasso di CP_3 interesse convenzionale del citato mutuo fondiario. Ciò al fine di ricalcolare gli interessi corrispettivi al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB (Testo Unico Bancario – Dlgs. n. 385/1993) e di compensare le somme indebitamente versate, maggiorate degli interessi moratori, con il capitale residuo ancora dovuto in esecuzione del mutuo azionato. Quanto alla prima domanda, parte attrice sosteneva che il contratto di mutuo fondiario del 13/07/2016 non fosse funzionale a creare liquidità. La reale causa del contratto, invero, era da rinvenire, da un lato, nella ricomposizione dell'esposizione debitoria chirografaria pregressa maturata dalla società di cui il Sig. Parte_6 Pt_1 era socio ed amministratore unico, e dall'altro lato, nella costituzione di una garanzia reale. Infatti, il capitale mutuato in data 29/07/2016 (pari ad € 446.075,00 al netto di spese ed oneri) veniva accreditato sul conto corrente n. 27276-7 intestato al signor e Pt_1 immediatamente destinato dalla convenuta a copertura dei debiti della Parte_6
[...]
In particolare, venivano versati i) € 340.611,84 sul conto anticipi su fatture n. 26129, ii)
€ 32.664,04 sul conto corrente “ipotecario” n. 28040 per il rientro del fido accordato ivi gravante e iii) € 41.021,56 a saldo delle rate maturate e non pagate del mutuo ipotecario a rogito del Notaio dott. del 08/09/2004 (rep. n. 57.162 – racc. Persona_2
n. 11.870). L'importo residuo di € 31.777,56, per contro, veniva trattenuto sul conto corrente n. 27276-7 intestato al signor ed ivi reso indisponibile al fine di Pt_1 destinarlo al pagamento delle rate del mutuo fondiario del 13/07/2016. Non si sarebbe dunque realizzata la traditio propria del mutuo, bensì una mera operazione contabile di “dare” e “avere” ad estinzione di debiti pregressi, determinante nel complesso una novazione oggettiva. Ciò ancorché, secondo l'opponente, in realtà gli atti di pagamento ad effetto estintivo fossero solo apparenti e taluni dei debiti sopra indicati inesistenti o differenti. Tra questi, vi era quello derivante dal saldo del conto corrente n. 28040 che, nella causa civile n. 2496/2020 R.G. pendente dinnanzi al Tribunale di Asti, era stato ricalcolato a favore del correntista. Quanto alla seconda domanda, parte attrice eccepiva la scarsa trasparenza della CP_3 nella formulazione della clausola del tasso di interesse convenzionale del mutuo.
[...]
Non era infatti esplicitato il regime di calcolo impiegato e in particolare, se semplice o composto. Tale circostanza, invero, aveva determinato, ai danni del mutuatario, l'occultamento di una differenza di interessi pari ad € 32.028,92 in forza dell'inespressa applicazione del metodo composto, con esposizione all'anatocismo. Il difetto di trasparenza avrebbe riguardato anche il T.A.E.G. (ossia, il tasso annuo effettivo globale) e dunque, il costo complessivo del credito erogato.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la la quale, in via principale, CP_3 domandava il rigetto delle domande attoree.
4 In primis, contestava la ricostruzione avversaria dei fatti osservando che i) la non CP_4 aveva sollecitato il signor alla stipula del mutuo fondiario del 13/07/2016 per Pt_1 rientrare dell'esposizione debitoria della società e che ii) l'importo Parte_6 netto erogato di € 446.075,00 era stato discrezionalmente utilizzato dall'attore dopo essere stato accreditato sul conto corrente n. 27276-7 al medesimo intestato. Riteneva, peraltro, che l'utilizzo di dette somme per il ripianamento dei debiti maturati non fosse comunque motivo di nullità del contratto di mutuo fondiario per illiceità della causa, non essendo la fattispecie de qua vincolata ad uno specifico scopo. Ciò a maggior ragione tenuto conto che l'erogazione del mutuo non aveva estinto tutti i debiti della società Infatti, erano rimasti insoluti il debito di cui Parte_6 all'atto di mutuo con garanzia ipotecaria del 08/09/2004 e quello derivante dallo scoperto di conto corrente n. 28040, entrambi sub judice dinnanzi al Tribunale di Asti. Nel contesto, non poteva ritenersi configurata nemmeno la fattispecie del pactum de non petendo o una illiceità del contratto di mutuo per contrarietà a norma imperativa. La Banca convenuta escludeva altresì l'integrazione di un'ipotesi di novazione oggettiva, stante il difetto dell'animus novandi e la sussistenza di altri elementi, quali la terzietà del beneficiario delle disposizioni di pagamento e l'assenza di destinazione della provvista al solo ripianamento di un debito preesistente. Similmente, la contestava la domanda relativa alla clausola degli interessi CP_3 formulata da controparte. Riteneva, invero, sussistere il requisito della determinatezza (anche in relazione al T.A.E.G.), tenuto conto delle previsioni contrattuali (art. 2 e documento di sintesi) e del piano di ammortamento. Di conseguenza, affermava l'irrilevanza della distinzione tra “interesse semplice” e “interesse composto” e osservava che il metodo di ammortamento “alla francese”, applicato nel caso specifico, escludeva per sua stessa natura ogni effetto anatocistico. Contestava, infine, le tabelle, i calcoli, gli esiti e gli importi indicati da controparte ritenendoli inattendibili e disancorati dai dati contrattuali in atti. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la CP_3 instava per la riduzione delle pretese attoree e per la compensazione di eventuali
[...] debiti e crediti tra le parti. Infine, richiedeva la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., stante la ritenuta temerarietà della lite.
2. La sentenza appellata Con la sentenza qui appellata (n. 313/2023 del 04/05/2023, pubblicata in pari data, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 493/2022 R.G. – rep. 799/2023 del 05/05/2023), il Tribunale di Asti rigettava le domande formulate dal signor Pt_1 ritenendole infondate. In particolare, quanto alla nullità del contratto per difetto di causa: (i) la domanda veniva disattesa giacché il mutuo fondiario non è di scopo e pertanto, nel concreto, può assolvere all'estinzione, totale o parziale, di debiti preesistenti. La concreta destinazione delle somme, infatti, veniva ricollegata al motivo soggettivo e non alla funzione economico-sociale del contratto;
(ii) veniva, peraltro, ritenuta irrilevante la circostanza dell'esatta corrispondenza temporale tra l'accredito in conto corrente delle somme erogate e l'estinzione di altre posizioni debitorie, circostanza che, anzi, indipendentemente dal successivo utilizzo del capitale, confermava l'erogazione medesima, costituente la provvista per il pagamento dei debiti societari;
5 (iii) infine, il Tribunale osservava che parte attrice non aveva provato l'inesistenza di taluni dei debiti asseritamente estinti mediante le somme di cui al mutuo del 13/07/2016 che, per contro, dovevano essere confermati in larga parte sulla base di una sentenza prodotta dalla convenuta con memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. (rif. C.C. n. 2496/2020 R.G.). Quanto, invece, alla domanda di nullità della clausola di pattuizione degli interessi per indeterminatezza, il Tribunale: (i) accertava che il contratto di mutuo fondiario all'art. 2 conteneva tutti gli elementi per determinare la quota di capitale e la quota di interessi di ciascuna rata del piano di ammortamento;
(ii) di conseguenza, riteneva determinati il tasso di interesse nominale, il T.A.E.G., il T.A.E., la durata del piano di ammortamento e la quota capitale di valore crescente di ciascuna rata;
(iii) riteneva parimenti determinabile la quota interessi di ciascuna rata, stante l'applicazione al debito residuo in linea capitale, risultante all'esito di ciascun periodo mensile, del tasso di interesse nominale indicato nel contratto, come confermato dal piano di ammortamento aggiornato. Nel contesto, inoltre, non veniva ravvisata la violazione del divieto di anatocismo, essendo il sistema di calcolo c.d. “alla francese”, ancorché associato al regime composto, estraneo all'art. 1283 c.c. Tale sistema, peraltro, non era contrario nemmeno all'art. 821 c.c.: la disposizione, invero, prevede una progressione giornaliera dei frutti senza prescriverne la natura semplice ovvero composta. Infine, veniva considerata irrilevante l'errata previsione nel contratto di un T.A.E.G./I.S.C. (c.d. indicatore sintetico di costo) inferiore a quello effettivo, trattandosi di un mero indicatore del costo complessivo dell'operazione con riguardo al quale non troverebbero applicazione né il comma 6 né il comma 7 dell'art. 117 TUB. Del pari, non era pertinente il rinvio all'art. 125 bis comma 6 TUB, in quanto riferito ai contratti di credito al consumo tra € 200,00 ed € 75.000,00. Conseguentemente, veniva escluso per irrilevanza l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell' .A.E.G., essendo al più riconducibile ad una eventuale e non Pt_7 prospettata responsabilità precontrattuale della CP_4
Per l'effetto, il Tribunale di Asti condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in € 12.000,00 oltre accessori e CP_3 oneri di legge. Nonostante il rigetto integrale dell'opposizione, non venivano ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., stante la controvertibilità delle questioni trattate.
3. Il giudizio di secondo grado Il signor impugnava la predetta sentenza del Tribunale di Asti, chiedendone la Pt_1 riforma in forza dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si costituiva la domandando, in via principale, il rigetto integrale CP_3 dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado. Solo in subordine, chiedeva la riduzione delle pretese avversarie e la compensazione di eventuali debiti e crediti tra le parti. In data 31/07/2024, con comparsa di costituzione ex art. 111 c. 3, c.p.c., interveniva la società unipersonale e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 [...]
quale cessionaria dei crediti vantati dalla nei confronti della Parte_4 CP_3
e del signor , specificando essere ricompresi anche Parte_6 Parte_5
6 quelli oggetto del presente giudizio. , con nota del 17/02/2025, precisava le CP_1 proprie conclusioni come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal signor si articola in due motivi, entrambi infondati. Pt_1
I. Sul primo motivo di appello Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione ovvero erronea applicazione degli artt. 1418, 1813 e 2033 c.c., anche in relazione agli artt. 1322, 1343 c.c., nonché degli artt. 2809, 2810 c.c. e 38 TUB. Il Tribunale, invero, si sarebbe soffermato sull'accertamento della natura “fondiaria” o “di scopo” del mutuo stipulato in data 13/07/2016 dal signor con la Pt_1 CP_3
Con ciò, dunque, avrebbe omesso di considerare che non vi sarebbe stato il trasferimento della proprietà delle somme erogate e per l'effetto, l'acquisizione della loro disponibilità in capo all'appellante. Dunque, sarebbe stata integrata una mera operazione contabile, funzionale al ripianamento di un'esposizione debitoria pregressa riconducibile, in via prevalente, alla società Parte_6
Per come formulato, il motivo proposto dall'appellante concerne la validità e la qualificazione del mutuo c.d. solutorio, ovverossia di quel contratto reale in forza del quale il mutuante eroga delle somme in favore del mutuatario, cui segue il ripianamento di debiti pregressi maturati dal secondo nei confronti del primo. Sul punto, con l'ordinanza interlocutoria n. 18903/2024, la Suprema Corte di Cassazione ha ravvisato la coesistenza di opinioni contrapposte. Invero, secondo l'orientamento maggioritario, il mutuo c.d. solutorio non sarebbe nullo in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico. Al contempo, non sarebbe qualificabile né come mera dilazione del termine di pagamento né quale pactum de non petendo. Infatti, “… l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (rif. Cass. Civ., sez. II, n. 18903/2024). Ne conseguirebbe, dunque, che “… il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante” – (in tal senso, si rinvia, rispettivamente, ai precedenti richiamati da Cass. Civ. n. 18903/2024 ed in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5193 del 09/05/1991, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 724 del 18/01/2021, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16377 del 09/06/2023). Per contro, secondo l'indirizzo minoritario, l'utilizzo finalizzato delle somme e la costituzione di una garanzia reale sarebbero espressione di un'operazione meramente contabile di “dare” e “avere” sul conto corrente “… non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario;
tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione
7 dell'originaria obbligazione del correntista” – (in tal senso, si vedano, rispettivamente, i precedenti richiamati da Cass. Civ. n. 18903/2024 ed in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 25/01/2021 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20896 del 05/08/2019).
Il rilevato contrasto emerge dalle difese delle parti per come argomentate nel corso del presente giudizio. Sul punto, occorre tuttavia osservare che di recente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha confermato il primo degli esposti orientamenti (rif. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/03/2025, n. 5841). Invero, in quanto contratto reale, il mutuo si perfeziona con la traditio della res. Ciò a condizione che, di questa, il mutuatario consegua la disponibilità giuridica “… per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio [ndr. del mutuante] patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante” e senza che sia necessaria la consegna materiale (rif. SS.UU. n. 5841/2025). Per l'effetto, sul mutuatario verrebbe a gravare l'obbligo di restituire il tantundem. Peraltro, secondo le richiamate Sezioni Unite, la predetta disponibilità giuridica in capo al mutuatario si realizzerebbe anche in caso di immediata riappropriazione della res da parte del mutuante. Ciò, tuttavia, purché vi sia stato quantomeno l'accredito delle somme erogate dal mutuante sul conto corrente del mutuatario. Infatti, su un piano logico-giuridico, se “… di ri-appropriazione si tratta, per ciò stesso si postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella "disponibilità giuridica" del mutuatario”; con la conseguenza che “… l'accredito sul conto di per sé in altro non consiste, né potrebbe consistere, se non in una operazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita dall' inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante” (rif. SS.UU. n. 5841/2025). In un tale contesto, emerge altresì la distinzione tra il mutuo c.d. solutorio e quello di scopo. In quest'ultima species, invero, il fine cui sono destinate le somme erogate è predeterminato dalla legge ovvero dalle parti e si inserisce nel sinallagma contrattuale. Di converso, nel mutuo c.d. solutorio – ancorché fondiario – il fine è estraneo al momento genetico del contratto e alla causa di questo, in quanto logicamente e giuridicamente successivo (rif. SS.UU. n. 5841/2025 cit).
Ciò premesso, il motivo di appello è infondato. In primo luogo, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la traditio rei, quale elemento costitutivo del contratto di mutuo, si è realizzata. È infatti circostanza provata – oltre che pacifica – quella per la quale la somma di € 450.000,00, erogata in forza del mutuo fondiario a rogito del Notaio dott.ssa Per_1 di (rep. n. 254 – racc. n. 228), sottoscritto in data 13/07/2016 tra il signor
[...] Pt_2
e la il successivo 29/07/2016 è stata accreditata per l'importo Pt_1 CP_3 netto di € 446.075,00 sul conto corrente n. 27276-7 intestato all'appellante. Ciò è quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti operata da quest'ultimo sin dal primo grado di giudizio, oltre che dall'analisi dei documenti prodotti. In particolare, è possibile rinviare al doc. 10 allegato all'atto di citazione in primo grado (corrispondente al doc. 2
8 allegato all'atto di citazione in appello), ove è riprodotto l'estratto conto al 30/09/2016 del citato conto corrente. Ivi, invero, alla data del 29/07/2016, è riscontrabile l'annotazione in “avere” dell'importo di € 446.075,00 quale – testualmente – “erogazione mutuo/finanziamenti vari (nop 10179388806MLA)E”. Per l'effetto di tale accredito, può dunque affermarsi che il signor ha Parte_5 conseguito la disponibilità giuridica di detta somma, con conseguente costituzione in capo al medesimo dell'onere di restituzione del tantundem. In sintesi, il mutuo fondiario del 13/07/2016 si è perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi. Nel contesto, peraltro, è irrilevante l'affermata immediata destinazione dell'importo erogato a copertura, ancorché parziale, di alcune esposizioni debitorie maturate da un terzo – nella specie, la della quale il signor era fideiussore. Parte_6 Pt_1
Peraltro, l'estinzione, totale o parziale, dei debiti pregressi della società attraverso la provvista derivata dal mutuo fondiario in questione risulta provata con riferimento a due sole delle posizioni debitorie indicate dall'appellante, mentre per le altre l'avvenuta estinzione è rimasta una mera allegazione. Invero, dagli atti risulta comprovato che, in seguito all'accredito dell'importo di € 446.075,00 sul conto corrente n. 27276-7 intestato all'appellante, in data 29/07/2016, la somma di € 340.611,84 sarebbe stata “girocontata” sul conto corrente “anticipi su fatture” n. 26129 della Franco Eugenio S.r.l. Ivi, avrebbe ripianato l'esposizione debitoria maturata al 30/06/2016. Dal doc. 4 all'atto di citazione in primo grado (qui doc. 2 appellante), infatti, si evince l'annullamento delle poste annotate in “dare” e in “avere”, senza tuttavia potersi confermare che vi sarebbe stata altresì l'estinzione del conto corrente, non documentata. Similmente, è provato che, in data 29/07/2016, € 32.664,04 sarebbero stati accreditati sul conto corrente n. 28040 con garanzia ipotecaria della a riduzione del saldo debitore di € 282.560,35 maturato al Parte_6
30/06/2016 (cfr. doc. 6 all'atto di citazione – qui doc. 2). Per contro, non risultano certi i versamenti di € 41.021,56 e di € 31.777,56 a riduzione, rispettivamente, del mutuo ipotecario a rogito del Notaio dott. Persona_2 del 08/09/2004 (rep. n. 57.162 – racc. n. 11.870) tra l'appellata e la Parte_6
(già , e delle rate del mutuo fondiario del 13/07/2016, per come indicate nel
[...] CP_3 prospetto di cui alla citazione in appello (cfr. pag. 14-15). Invero, i docc. 7 e 8, quanto al primo, e il doc. 12, quanto al secondo, tutti allegati all'atto di citazione in primo grado (qui doc. 2 dell'appellante), non consentono di verificare le affermate parziali estinzioni. Orbene, ove provato, un simile reimpiego delle somme mutuate non è vietato, ancorché contestuale all'erogazione, trattandosi di una scelta discrezionale del mutuatario, successiva rispetto alla traditio rei e connotata da effetti giuridici autonomi. Infatti, come chiarito in sede di legittimità, la destinazione delle somme erogate è estranea alla causa del contratto e al suo sinallagma, essendo mera “… manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” (rif. SS.UU. n. 5841/2025). Alla luce di quanto esposto, non vi sono ragioni per ritenere integrata la nullità del contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio dott.ssa di (rep. n. 254 Persona_1 Pt_2
– racc. n. 228) sottoscritto in data 13/07/2016 e della relativa ipoteca, per come prospettata dall'appellante. Risultano, per contro, pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Asti, la cui pronuncia, sotto questo profilo, deve essere confermata.
9 II. Sul secondo motivo di appello Con il secondo motivo di appello, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Asti ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola di pattuizione degli interessi di cui al mutuo fondiario del 13/07/2016. Tale clausola, infatti, sarebbe indeterminata per la mancata esplicitazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata. Il Tribunale di Asti avrebbe erroneamente applicato gli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c., da cui, secondo l'appellante, dovrebbe trarsi che gli interessi pattuiti nei contratti di finanziamento a rimborso graduale maturano in ragione proporzionale al tempo, oltre che al capitale, e, per le peculiarità stesse dell'obbligazione pecuniaria, una volta maturati, rimangono improduttivi sino all'estinzione del rapporto. In particolare, la avrebbe omesso di comunicare, in modo inequivoco, al CP_3 signor l'applicazione del regime composto ai fini della determinazione degli Pt_1 interessi, aspetto questo che sarebbe rimasto sottratto all'assenso del mutuatario (nel caso di specie, affidato alla comunicazione del tasso convenzionale indicato nel contratto al 2,500%). Ne sarebbe dunque conseguita una maggiorazione occulta degli interessi quantificata in € 32.028,92: infatti, con l'utilizzo del c.d. “regime composto”, la rata mensile costante sarebbe pari ad € 2.384,56 e verrebbero addebitati interessi per complessivi € 122.848,40; per contro, con il c.d. “regime semplice” la rata sarebbe di € 2.251,88 e verrebbero addebitati interessi per un totale di € 90.819,48. Ciò si tradurrebbe in una differenza mensile della rata di € 132,68, con incidenza sulla quota capitale mensile che da € 1.447,06 di cui al piano di ammortamento calcolato dalla sarebbe di € 1.626,01 con un piano di ammortamento in regime semplice. CP_4
Sarebbe ravvisabile altresì la produzione di interessi sugli interessi, con violazione del divieto di anatocismo, e un effetto anatocistico quantificato dall'appellante in € 27.626,71. Infatti, sarebbe soltanto “apparente”, ma non reale, il fenomeno in base al quale gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo, perché in applicazione dell'algoritmo o della formula matematica propria della capitalizzazione composta, il “capitale residuo” sarebbe di per sé “impregnato” della “quota interessi”, parte dei quali sono stati via via già pagati con il pagamento delle singole rate in cui si articola il piano. Da ciò deriverebbe altresì un ulteriore profilo di illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese in capitalizzazione composta, il cui algoritmo utilizzato per il calcolo della rata conteggerebbe anche gli interessi che si generano tra una rata e l'altra che, di per sé stesse, sono già comprensive di interessi. Verrebbe, infatti, “capitalizzata” ogni singola rata in cui si articola il piano di ammortamento, che a sua volta verrebbe capitalizzata e così via. L'effetto caratteristico della capitalizzazione composta sarebbe invero quello derivante dal c.d. “fattore esponenziale”.
Il motivo è infondato. Innanzitutto, deve osservarsi che il giudice di primo grado ha ampiamente argomentato in ordine alla determinatezza e dunque, alla trasparenza delle clausole di cui al contratto di mutuo fondiario del 13/07/2016 a rogito del Notaio dott.ssa di (rep. Persona_1 Pt_2
n. 254 – racc. n. 228). In particolare, ha accertato che il predetto contratto contiene tutti gli elementi per definire la quota di capitale e la quota di interessi di ciascuna rata del piano, rinviando a tal fine all'art. 2.
10 Secondo il giudice di prime cure, risultano altresì chiaramente indicati “… non solo il tasso di interesse nominale (costituito da una componente variabile parametrata all'Euribor a 6 mesi maggiorata di uno spread fisso pari al 2,50% annuo), ma anche il T.A.E.G., il T.A.E., la durata del piano di ammortamento e la quota capitale (di valore crescente) di ciascuna rata”. Inoltre, quanto alla quota interessi, è stato osservato che la stessa non è quantificabile ab origine per tutto il rapporto, essendo stato pattuito un tasso di interesse variabile. Ciononostante, tenuto conto degli accordi negoziali, questa è comunque “… facilmente determinabile applicando al debito residuo in linea capitale, risultante all'esito di ciascun periodo mensile, il tasso di interesse nominale indicato in contratto, come appare confermato dal piano di ammortamento aggiornato a seguito della rinegoziazione effettuata in data 27.4.2017 (doc. 11 e 12 di parte attrice)”. Tale conclusione, invero, si conforma a quanto ribadito ancora di recente in sede di legittimità, anche nell'ambito dei contratti di mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile. In particolare, “… ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (così, Cass. Civ., sez. I, ordinanza, 19/03/2025, n. 7382). In un tale contesto, dunque, correttamente è stata affermata in primo grado la determinatezza dell'art. 2 del contratto di mutuo fondiario de quo, cui deve aggiungersi il documento di sintesi allegato sotto la lettera “A” al rogito rep. n. 254 – racc. n. 228 Notaio dott.ssa e il piano di ammortamento anche all'esito del rilevato Per_1 aggiornamento (cfr. doc. 9 e doc. 11 atto di citazione primo grado – qui doc. 2 appellante e doc. 2 appellata). Ivi, invero, si desume che la quota interessi viene calcolata sul residuo debito in linea capitale. Vi è inoltre nel contratto e nei relativi allegati una chiara indicazione dell'importo erogato (€ 450.000,00), della durata del prestito (252 mesi/rate dei quali 12 mesi/rate di preammortamento e 240 di ammortamento), del TAN (2,50% con indicizzazione/adeguamento semestrale), del T.A.E.G. (2,65%) e della periodicità delle rate (mensili e composte da quota capitale più quota interessi).
11 Con riferimento a tali elementi, viene peraltro precisato che la rata mensile è interessata da un adeguamento semestrale del tasso di interesse nominale sulla base di una componente variabile (tasso nominale anno Euribor a 6 mesi base 360) e di una fissa (2,50 punti) oltre clausola floor. In ogni caso, si osservi che, a fronte di quanto appena affermato e della condivisibile analiticità delle condizioni del mutuo de quo esposte dal Tribunale, l'appellante non ha preso specifica posizione in merito, limitandosi a riproporre le difese già esposte nel corso del primo grado di giudizio (e, più in generale, anche in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. – rif. doc. 15 atto di citazione primo grado, qui doc. 2) orientate, in misura prevalente, ad un approfondimento astratto di matematica finanziaria avulso rispetto al sostrato fattuale e pattizio del caso specifico. In altri termini, l'appellante ha reiterato la propria affermazione circa l'asserito occultamento dell'aggravio degli interessi derivante da un altrettanto occulto regime composto ad effetto anatocistico, senza tuttavia argomentare e replicare in ordine all'affermata determinatezza delle pattuizioni indicata nella pronuncia e senza comprovare alcunché. Irrilevanti, sul punto, sono i prospetti allegati (rif. doc. 19-20 di primo grado – doc. 2 -3 - 4 -5 citazione in appello). Si tratta, infatti, di ricostruzioni unilaterali carenti di qualsivoglia sostegno esplicativo circa i dati utilizzati e la loro elaborazione, oltre che prive di ogni argomentato raffronto con i dati contrattuali versati in atti per come ricavabili dal mutuo e dal piano di ammortamento originario (doc. 9 citazione primo grado – qui doc. 2), oltre che dalla variazione (doc. 11 citazione primo grado – qui doc. 2) e per come accertati dal Tribunale.
Inoltre, non appaiono condivisibili alcune affermazioni di principio prospettate dall'appellante. Invero, deve negarsi che, visto l'art. 1284 c.c., il tasso contrattuale degli interessi debba ordinariamente rispondere al criterio di proporzionalità del regime semplice in quanto coerente con l'art. 821 c.c. (nella parte in cui gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”). Detta affermazione, invero, vorrebbe ridurre il regime composto ad una eccezione, peraltro assoggettandola ad un'espressa pattuizione. Come già affermato da questa Corte, l'art. 821 c.c. “… si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (così, Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 544 del 21/05/2020; di recente, nello stesso senso, anche Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 733/2025). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'asserito anatocismo che parte appellante quantifica in € 27.626,71. In primo luogo, invero, occorre confermare la genericità delle affermazioni esposte, anche con riguardo al quantum prospettato. Infatti, non si comprende come l'appellante sia pervenuto a detto computo: il prospetto utilizzato (cfr. doc. 5 costituzione in appello) non solo è una ricostruzione unilaterale, ma non è nemmeno adeguatamente esplicato quanto all'utilizzo dei dati e alla loro elaborazione. Inoltre, come affermato da recente giurisprudenza di legittimità, anche in caso di piano di ammortamento standardizzato alla francese a tasso variabile, trovano applicazione i
12 principii sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con riguardo alle ipotesi di tasso fisso (rif. SS.UU. n. 15130/2024 richiamata da Cass. Civ., sez. I, ordinanza, 19/03/2025, n. 7382). In particolare, in tali casi, “… i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
” (così, Cass. Civ., sez. I, ordinanza, 19/03/2025, n. 7382). Ciò è quanto previsto nel caso di specie ove, come già rilevato anche in primo grado, all'art. 2 del contratto del 13/07/2016, nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento anche aggiornato, vengono precisate tutte le condizioni contrattuali e sono evincibili tutte le caratteristiche del mutuo, comprese quelle di determinazione della quota interessi e della quota capitale. Giova, peraltro, ricordare quanto, in più occasioni, ribadito da questa Corte e precisamente che: “… il metodo di ammortamento “alla francese”, pur se convenuto su mutuo a tasso variabile, non comporta l'applicazione di interessi composti, né attraverso di esso si produce alcun fenomeno anatocistico, anche in termini di costi occulti e di conseguente indeterminatezza dell'impegno negoziale del mutuatario, rilevante ex artt. 1346 c.c. e 117 TUB. Va altresì aggiunto, in ulteriore replica all'obiezione dell'appellante che ravvisa comunque nel mutuo con ammortamento francese una sorta di anatocismo occulto o surrettizio, con artificioso aumento del tasso di interesse pattuito ex art. 1284 c.c., che - anche in concreto - non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro” (così, Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 733/2025). Alla luce di quanto esposto, dunque, non vi sono elementi per poter accogliere la richiesta di riforma della sentenza impugnata avanzata dall'appellante con il secondo motivo.
L'appurata genericità e indeterminatezza delle affermazioni dell'appellante, la determinatezza delle condizioni contrattuali e le considerazioni metodologiche testé esposte giustificano, peraltro, il rigetto della richiesta di CTU formulata dall'appellante.
III. Sull'intervento ex art. 111 c. 3 c.p.c. La società unipersonale e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_1
è intervenuta nel presente giudizio affermando di essere Parte_4 divenuta titolare dei crediti vantati dalla nei confronti del Sig. CP_3 Pt_5
(e della in forza di un contratto di cessione di crediti del
[...] Parte_6
25/06/2024 ex art. 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02/07/2024). Sul punto, si osserva che l'intervento è avvenuto nel corso del presente giudizio di appello successivamente alla regolare costituzione delle parti originarie e che, stanti le decadenze processuali maturate, la altro non poteva fare che CP_1 CP_1 meramente aderire a tutte le difese, allegazioni e conclusioni della come CP_3
d'altronde si legge nelle conclusioni riportate in epigrafe.
13 Inoltre, è necessario sottolineare che né il signor né la hanno Pt_1 CP_3 dichiarato di acconsentire all'estromissione di quest'ultima dal giudizio, nonostante detta estromissione sia stata prospettata dall'intervenuta Tale circostanza Controparte_1 rileva ai fini del comma 3 dell'art. 111 c.p.c., il quale, nel prevedere l'estromissione, presuppone il consenso delle parti originarie (“In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”). L'intervento volontario di cui trattasi non si riflette, pertanto, in una variazione del petitum o della causa petendi né del costituto probatorio. Non vi è quindi luogo a provvedere sulle istanze e domande della . CP_1
IV. Conclusioni In conclusione, la sentenza del Tribunale di Asti qui appellata deve essere integralmente confermata. Le spese di lite del grado di appello della sono poste a carico della parte CP_3 appellante in ragione della sua soccombenza. Pt_1
Tali spese vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità media), della nota spese depositata e dell'attività svolta, nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per la fase decisionale e così per complessivi € 8.470,00 per compensi oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA ed IVA e con esclusione delle spese per la fase istruttoria e di trattazione, non essendosi svolta istruttoria ed essendo la trattazione consistita essenzialmente nella reiterazione di argomentazioni già sviluppate negli atti introduttivi del grado e, successivamente, negli atti relativi alla fase decisionale. Nella nota spese del 21 marzo 2025, l'appellata ha chiesto, tra l'altro, il rimborso di complessivi € 60,00 per costi non imponibili, indicandoli come “costo fascicolo” e
“corrispondenza informativa”. Tali costi debbono ritenersi ricompresi nel rimborso forfettario del 15% sopra concesso.
Per quanto concerne il terzo intervenuto ex art. 111 c. 3 c.p.c., , le spese di CP_1 lite del grado di appello devono essere integralmente compensate tra le parti. L'intervento, infatti, costituisce una scelta processuale di chi l'effettua, sottratta alla volontà delle parti originarie che non possono pertanto essere gravate da una duplicazione delle spese processuali, a maggior ragione ove l'intervento – come nel caso di specie – si manifesti come meramente adesivo delle difese e conclusioni della parte che si vorrebbe sostituire.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
14 1. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 313/2023 Parte_6 del 04/05/2023 del Tribunale di Asti, pubblicata in pari data, rep. 799/2023 del 05/05/2023, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma;
2. NN a rifondere le spese processuali del giudizio Parte_6 d'appello all'appellata in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, spese che liquida in € 8.470,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3. COMPENSA le spese di lite tra l'appellante l'appellata Parte_6 [...] e l'intervenuta e per essa la procuratrice Parte_2 Controparte_1 speciale Parte_4
4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, Pt_6 quale parte appellante integralmente soccombente è tenuto a versare un
[...] ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Rel. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Marianna Marro.
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. Riccardo Bistolfi del Foro di Alessandria, che lo rappresenta e lo difende per procura in atti parte appellante
contro
: (C.F. ), in persona del Presidente Parte_2 P.IVA_1 del Consiglio di amministrazione dott. , elettivamente domiciliata presso Parte_3 gli Avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca Marinetti del Foro di che la rappresentano Pt_2
e la difendono per procura in atti
parte appellata
con l'intervento di: società unipersonale (C.F. e per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 speciale (C.F. , in persona dell'amministratore Parte_4 P.IVA_3 delegato dott. elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Federica Controparte_2
LO e ER LU BO del Foro di Roma, che la rappresentano e la difendono per procura in atti parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.
avverso: la sentenza n. 313/2023 del 04/05/2023 del Tribunale di Asti pubblicata in data 04/05/2023, rep. 799/2023 del 05/05/2023
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“contrariis reiectis, espressamente riservata ogni ulteriore migliore istanza, ovvero produzioni ad esito delle eventuali difese avversarie, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita, in integrale riforma della sentenza numero 313/2023 pronunciata ex art. 281 sexies C.p.c. in data 05 maggio 2023 dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica e notificata 08 maggio successivo: in via principale ed in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cod. civ. del contratto di mutuo fondiario di cui al rogito 13 luglio 2016 della dottoressa Notaio in (Repertorio nr. 254, Raccolta nr. 228) per Persona_1 Pt_2 difetto di causa, essendo stato privato della sua funzione economica e, per l'effetto: di dichiarare che nulla è dovuto, in esecuzione del contratto di mutuo fondiario in esame dichiarato nullo;
di dichiarare la nullità dell'ipoteca iscritta all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Asti – Registro generale numero 6130, Registro particolare numero 876, presentazione numero 58 del 14.07.2016; sempre in via principale ed in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, inadempiente nella comunicazione del tasso convenzionale del mutuo, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 cod. civ., buon ultimo per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ., della clausola che disciplina l'applicazione degli interessi contenuta sia nel contratto di mutuo fondiario di cui all'atto 13 luglio 2016 a rogito della dottoressa notaio in (Repertorio numero 254, Raccolta numero Persona_1 Pt_2
228), dichiarando per l'effetto, che gli interessi corrispettivi dovuti dalla Mutuataria debbono essere conteggiati al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., comma settimo, con conseguente compensazione delle somme indebitamente versate, maggiorate degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo finale, con il capitale residuo ancora dovuto in esecuzione al mutuo azionato;
in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge. In via istruttoria, avuto riguardo all'atto 13 luglio 2016 a rogito della dottoressa Per_1
notaio in (Repertorio numero 254, Raccolta numero 228), chiede
[...] Pt_2 Parte_5 che venga dato ingresso alla C.t.u. contabile con il seguente mandato: “Il Consulente Tecnico d'Ufficio, acquisita la documentazione presente agli atti del giudizio e – soltanto con il consenso delle Parti – l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, predisponga una relazione scritta attenendosi ai criteri di seguito indicati:
➢ dica se il contratto di mutuo fondiario in esame indica in maniera puntuale, completa e determinata sia il tasso di interesse applicato che le relative modalità di revisione, nonché la modalità di restituzione del capitale ed il sistema di ammortamento utilizzato;
➢ nel caso di applicazione del regime di capitalizzazione a tasso composto, distingua il C.t.u., per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
2 ➢ qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il C.t.u. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 T.u.b., settimo comma, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;
➢ precisi, inoltre, il C.t.u. a quanto ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;
➢ determini il C.t.u. il debito residuo del finanziamento”.”
Per parte appellata:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione Piaccia alla Corte d'Appello di Torino Ecc.ma Nel merito, in via principale, respingere l'appello e le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate, confermando la pronuncia oggetto di gravame. Nel merito, in via subordinata,
- in ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello avversari, ridurre le richieste di parte appellante nella misura ritenuta di Giustizia alla luce degli esperiti mezzi istruttori e compensare gli eventuali debiti e crediti tra le parti, con riserva di richiedere all'appellante il pagamento di quanto residuerà a favore della cassa di Risparmio di Asti Spa, operata la compensazione.
- In ogni caso: con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte intervenuta:
“Visto il provvedimento con cui la Corte ha fissato l'udienza del 22/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., CP_1
e per essa la procuratrice speciale rappresenta di essere
[...] Parte_4 intervenuta nel presente giudizio ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito ceduto dalla con contratto del 25/06/2024, facendo proprie le Parte_2 istanze, le richieste, le difese, le deduzioni e le allegazioni documentali tutte già avanzate dalla cedente, alle quali si riporta e che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, ribadendo di non essere legittimata passiva per le eventuali domande inerenti alla condanna al pagamento di eventuali somme richieste alla Banca cedente a qualsiasi titolo. Pertanto, con le presenti note, e per essa la procuratrice speciale Controparte_1
precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate Parte_4 dalla cedente nella comparsa di costituzione e risposta, Parte_2 chiedendone l'accoglimento in proprio favore.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il primo grado di giudizio Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. notificato il 15/02/2022, in esito alla decisione del 20/12/2021 nel procedimento ex art. 615 c. 2 c.p.c., il signor instaurava Parte_5 il giudizio di merito in relazione all'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 66/2020 R.G.Es. e conveniva, dinnanzi al Tribunale di Asti, la Parte_2
(di seguito, in breve . CP_3
3 Nel merito, l'attore chiedeva dichiararsi la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di mutuo fondiario del 13/07/2016 di € 450.000,00 a rogito del Notaio dott.ssa di Persona_1
(rep. n. 254 – racc. n. 228) per difetto di causa e per l'effetto, la nullità dell'ipoteca Pt_2 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di in data 14/07/2016 ai Pt_2 nn. 6130 reg. gen. – 876 reg. part. Inoltre, visti gli artt. 1283, 1284 c.c. e l'art. 1346 c.c., domandava di dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto alla comunicazione del tasso di CP_3 interesse convenzionale del citato mutuo fondiario. Ciò al fine di ricalcolare gli interessi corrispettivi al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB (Testo Unico Bancario – Dlgs. n. 385/1993) e di compensare le somme indebitamente versate, maggiorate degli interessi moratori, con il capitale residuo ancora dovuto in esecuzione del mutuo azionato. Quanto alla prima domanda, parte attrice sosteneva che il contratto di mutuo fondiario del 13/07/2016 non fosse funzionale a creare liquidità. La reale causa del contratto, invero, era da rinvenire, da un lato, nella ricomposizione dell'esposizione debitoria chirografaria pregressa maturata dalla società di cui il Sig. Parte_6 Pt_1 era socio ed amministratore unico, e dall'altro lato, nella costituzione di una garanzia reale. Infatti, il capitale mutuato in data 29/07/2016 (pari ad € 446.075,00 al netto di spese ed oneri) veniva accreditato sul conto corrente n. 27276-7 intestato al signor e Pt_1 immediatamente destinato dalla convenuta a copertura dei debiti della Parte_6
[...]
In particolare, venivano versati i) € 340.611,84 sul conto anticipi su fatture n. 26129, ii)
€ 32.664,04 sul conto corrente “ipotecario” n. 28040 per il rientro del fido accordato ivi gravante e iii) € 41.021,56 a saldo delle rate maturate e non pagate del mutuo ipotecario a rogito del Notaio dott. del 08/09/2004 (rep. n. 57.162 – racc. Persona_2
n. 11.870). L'importo residuo di € 31.777,56, per contro, veniva trattenuto sul conto corrente n. 27276-7 intestato al signor ed ivi reso indisponibile al fine di Pt_1 destinarlo al pagamento delle rate del mutuo fondiario del 13/07/2016. Non si sarebbe dunque realizzata la traditio propria del mutuo, bensì una mera operazione contabile di “dare” e “avere” ad estinzione di debiti pregressi, determinante nel complesso una novazione oggettiva. Ciò ancorché, secondo l'opponente, in realtà gli atti di pagamento ad effetto estintivo fossero solo apparenti e taluni dei debiti sopra indicati inesistenti o differenti. Tra questi, vi era quello derivante dal saldo del conto corrente n. 28040 che, nella causa civile n. 2496/2020 R.G. pendente dinnanzi al Tribunale di Asti, era stato ricalcolato a favore del correntista. Quanto alla seconda domanda, parte attrice eccepiva la scarsa trasparenza della CP_3 nella formulazione della clausola del tasso di interesse convenzionale del mutuo.
[...]
Non era infatti esplicitato il regime di calcolo impiegato e in particolare, se semplice o composto. Tale circostanza, invero, aveva determinato, ai danni del mutuatario, l'occultamento di una differenza di interessi pari ad € 32.028,92 in forza dell'inespressa applicazione del metodo composto, con esposizione all'anatocismo. Il difetto di trasparenza avrebbe riguardato anche il T.A.E.G. (ossia, il tasso annuo effettivo globale) e dunque, il costo complessivo del credito erogato.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la la quale, in via principale, CP_3 domandava il rigetto delle domande attoree.
4 In primis, contestava la ricostruzione avversaria dei fatti osservando che i) la non CP_4 aveva sollecitato il signor alla stipula del mutuo fondiario del 13/07/2016 per Pt_1 rientrare dell'esposizione debitoria della società e che ii) l'importo Parte_6 netto erogato di € 446.075,00 era stato discrezionalmente utilizzato dall'attore dopo essere stato accreditato sul conto corrente n. 27276-7 al medesimo intestato. Riteneva, peraltro, che l'utilizzo di dette somme per il ripianamento dei debiti maturati non fosse comunque motivo di nullità del contratto di mutuo fondiario per illiceità della causa, non essendo la fattispecie de qua vincolata ad uno specifico scopo. Ciò a maggior ragione tenuto conto che l'erogazione del mutuo non aveva estinto tutti i debiti della società Infatti, erano rimasti insoluti il debito di cui Parte_6 all'atto di mutuo con garanzia ipotecaria del 08/09/2004 e quello derivante dallo scoperto di conto corrente n. 28040, entrambi sub judice dinnanzi al Tribunale di Asti. Nel contesto, non poteva ritenersi configurata nemmeno la fattispecie del pactum de non petendo o una illiceità del contratto di mutuo per contrarietà a norma imperativa. La Banca convenuta escludeva altresì l'integrazione di un'ipotesi di novazione oggettiva, stante il difetto dell'animus novandi e la sussistenza di altri elementi, quali la terzietà del beneficiario delle disposizioni di pagamento e l'assenza di destinazione della provvista al solo ripianamento di un debito preesistente. Similmente, la contestava la domanda relativa alla clausola degli interessi CP_3 formulata da controparte. Riteneva, invero, sussistere il requisito della determinatezza (anche in relazione al T.A.E.G.), tenuto conto delle previsioni contrattuali (art. 2 e documento di sintesi) e del piano di ammortamento. Di conseguenza, affermava l'irrilevanza della distinzione tra “interesse semplice” e “interesse composto” e osservava che il metodo di ammortamento “alla francese”, applicato nel caso specifico, escludeva per sua stessa natura ogni effetto anatocistico. Contestava, infine, le tabelle, i calcoli, gli esiti e gli importi indicati da controparte ritenendoli inattendibili e disancorati dai dati contrattuali in atti. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la CP_3 instava per la riduzione delle pretese attoree e per la compensazione di eventuali
[...] debiti e crediti tra le parti. Infine, richiedeva la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., stante la ritenuta temerarietà della lite.
2. La sentenza appellata Con la sentenza qui appellata (n. 313/2023 del 04/05/2023, pubblicata in pari data, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 493/2022 R.G. – rep. 799/2023 del 05/05/2023), il Tribunale di Asti rigettava le domande formulate dal signor Pt_1 ritenendole infondate. In particolare, quanto alla nullità del contratto per difetto di causa: (i) la domanda veniva disattesa giacché il mutuo fondiario non è di scopo e pertanto, nel concreto, può assolvere all'estinzione, totale o parziale, di debiti preesistenti. La concreta destinazione delle somme, infatti, veniva ricollegata al motivo soggettivo e non alla funzione economico-sociale del contratto;
(ii) veniva, peraltro, ritenuta irrilevante la circostanza dell'esatta corrispondenza temporale tra l'accredito in conto corrente delle somme erogate e l'estinzione di altre posizioni debitorie, circostanza che, anzi, indipendentemente dal successivo utilizzo del capitale, confermava l'erogazione medesima, costituente la provvista per il pagamento dei debiti societari;
5 (iii) infine, il Tribunale osservava che parte attrice non aveva provato l'inesistenza di taluni dei debiti asseritamente estinti mediante le somme di cui al mutuo del 13/07/2016 che, per contro, dovevano essere confermati in larga parte sulla base di una sentenza prodotta dalla convenuta con memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. (rif. C.C. n. 2496/2020 R.G.). Quanto, invece, alla domanda di nullità della clausola di pattuizione degli interessi per indeterminatezza, il Tribunale: (i) accertava che il contratto di mutuo fondiario all'art. 2 conteneva tutti gli elementi per determinare la quota di capitale e la quota di interessi di ciascuna rata del piano di ammortamento;
(ii) di conseguenza, riteneva determinati il tasso di interesse nominale, il T.A.E.G., il T.A.E., la durata del piano di ammortamento e la quota capitale di valore crescente di ciascuna rata;
(iii) riteneva parimenti determinabile la quota interessi di ciascuna rata, stante l'applicazione al debito residuo in linea capitale, risultante all'esito di ciascun periodo mensile, del tasso di interesse nominale indicato nel contratto, come confermato dal piano di ammortamento aggiornato. Nel contesto, inoltre, non veniva ravvisata la violazione del divieto di anatocismo, essendo il sistema di calcolo c.d. “alla francese”, ancorché associato al regime composto, estraneo all'art. 1283 c.c. Tale sistema, peraltro, non era contrario nemmeno all'art. 821 c.c.: la disposizione, invero, prevede una progressione giornaliera dei frutti senza prescriverne la natura semplice ovvero composta. Infine, veniva considerata irrilevante l'errata previsione nel contratto di un T.A.E.G./I.S.C. (c.d. indicatore sintetico di costo) inferiore a quello effettivo, trattandosi di un mero indicatore del costo complessivo dell'operazione con riguardo al quale non troverebbero applicazione né il comma 6 né il comma 7 dell'art. 117 TUB. Del pari, non era pertinente il rinvio all'art. 125 bis comma 6 TUB, in quanto riferito ai contratti di credito al consumo tra € 200,00 ed € 75.000,00. Conseguentemente, veniva escluso per irrilevanza l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell' .A.E.G., essendo al più riconducibile ad una eventuale e non Pt_7 prospettata responsabilità precontrattuale della CP_4
Per l'effetto, il Tribunale di Asti condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in € 12.000,00 oltre accessori e CP_3 oneri di legge. Nonostante il rigetto integrale dell'opposizione, non venivano ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., stante la controvertibilità delle questioni trattate.
3. Il giudizio di secondo grado Il signor impugnava la predetta sentenza del Tribunale di Asti, chiedendone la Pt_1 riforma in forza dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si costituiva la domandando, in via principale, il rigetto integrale CP_3 dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado. Solo in subordine, chiedeva la riduzione delle pretese avversarie e la compensazione di eventuali debiti e crediti tra le parti. In data 31/07/2024, con comparsa di costituzione ex art. 111 c. 3, c.p.c., interveniva la società unipersonale e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 [...]
quale cessionaria dei crediti vantati dalla nei confronti della Parte_4 CP_3
e del signor , specificando essere ricompresi anche Parte_6 Parte_5
6 quelli oggetto del presente giudizio. , con nota del 17/02/2025, precisava le CP_1 proprie conclusioni come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal signor si articola in due motivi, entrambi infondati. Pt_1
I. Sul primo motivo di appello Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione ovvero erronea applicazione degli artt. 1418, 1813 e 2033 c.c., anche in relazione agli artt. 1322, 1343 c.c., nonché degli artt. 2809, 2810 c.c. e 38 TUB. Il Tribunale, invero, si sarebbe soffermato sull'accertamento della natura “fondiaria” o “di scopo” del mutuo stipulato in data 13/07/2016 dal signor con la Pt_1 CP_3
Con ciò, dunque, avrebbe omesso di considerare che non vi sarebbe stato il trasferimento della proprietà delle somme erogate e per l'effetto, l'acquisizione della loro disponibilità in capo all'appellante. Dunque, sarebbe stata integrata una mera operazione contabile, funzionale al ripianamento di un'esposizione debitoria pregressa riconducibile, in via prevalente, alla società Parte_6
Per come formulato, il motivo proposto dall'appellante concerne la validità e la qualificazione del mutuo c.d. solutorio, ovverossia di quel contratto reale in forza del quale il mutuante eroga delle somme in favore del mutuatario, cui segue il ripianamento di debiti pregressi maturati dal secondo nei confronti del primo. Sul punto, con l'ordinanza interlocutoria n. 18903/2024, la Suprema Corte di Cassazione ha ravvisato la coesistenza di opinioni contrapposte. Invero, secondo l'orientamento maggioritario, il mutuo c.d. solutorio non sarebbe nullo in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico. Al contempo, non sarebbe qualificabile né come mera dilazione del termine di pagamento né quale pactum de non petendo. Infatti, “… l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (rif. Cass. Civ., sez. II, n. 18903/2024). Ne conseguirebbe, dunque, che “… il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante” – (in tal senso, si rinvia, rispettivamente, ai precedenti richiamati da Cass. Civ. n. 18903/2024 ed in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5193 del 09/05/1991, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 724 del 18/01/2021, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16377 del 09/06/2023). Per contro, secondo l'indirizzo minoritario, l'utilizzo finalizzato delle somme e la costituzione di una garanzia reale sarebbero espressione di un'operazione meramente contabile di “dare” e “avere” sul conto corrente “… non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario;
tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione
7 dell'originaria obbligazione del correntista” – (in tal senso, si vedano, rispettivamente, i precedenti richiamati da Cass. Civ. n. 18903/2024 ed in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 25/01/2021 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20896 del 05/08/2019).
Il rilevato contrasto emerge dalle difese delle parti per come argomentate nel corso del presente giudizio. Sul punto, occorre tuttavia osservare che di recente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha confermato il primo degli esposti orientamenti (rif. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/03/2025, n. 5841). Invero, in quanto contratto reale, il mutuo si perfeziona con la traditio della res. Ciò a condizione che, di questa, il mutuatario consegua la disponibilità giuridica “… per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio [ndr. del mutuante] patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante” e senza che sia necessaria la consegna materiale (rif. SS.UU. n. 5841/2025). Per l'effetto, sul mutuatario verrebbe a gravare l'obbligo di restituire il tantundem. Peraltro, secondo le richiamate Sezioni Unite, la predetta disponibilità giuridica in capo al mutuatario si realizzerebbe anche in caso di immediata riappropriazione della res da parte del mutuante. Ciò, tuttavia, purché vi sia stato quantomeno l'accredito delle somme erogate dal mutuante sul conto corrente del mutuatario. Infatti, su un piano logico-giuridico, se “… di ri-appropriazione si tratta, per ciò stesso si postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella "disponibilità giuridica" del mutuatario”; con la conseguenza che “… l'accredito sul conto di per sé in altro non consiste, né potrebbe consistere, se non in una operazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita dall' inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante” (rif. SS.UU. n. 5841/2025). In un tale contesto, emerge altresì la distinzione tra il mutuo c.d. solutorio e quello di scopo. In quest'ultima species, invero, il fine cui sono destinate le somme erogate è predeterminato dalla legge ovvero dalle parti e si inserisce nel sinallagma contrattuale. Di converso, nel mutuo c.d. solutorio – ancorché fondiario – il fine è estraneo al momento genetico del contratto e alla causa di questo, in quanto logicamente e giuridicamente successivo (rif. SS.UU. n. 5841/2025 cit).
Ciò premesso, il motivo di appello è infondato. In primo luogo, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la traditio rei, quale elemento costitutivo del contratto di mutuo, si è realizzata. È infatti circostanza provata – oltre che pacifica – quella per la quale la somma di € 450.000,00, erogata in forza del mutuo fondiario a rogito del Notaio dott.ssa Per_1 di (rep. n. 254 – racc. n. 228), sottoscritto in data 13/07/2016 tra il signor
[...] Pt_2
e la il successivo 29/07/2016 è stata accreditata per l'importo Pt_1 CP_3 netto di € 446.075,00 sul conto corrente n. 27276-7 intestato all'appellante. Ciò è quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti operata da quest'ultimo sin dal primo grado di giudizio, oltre che dall'analisi dei documenti prodotti. In particolare, è possibile rinviare al doc. 10 allegato all'atto di citazione in primo grado (corrispondente al doc. 2
8 allegato all'atto di citazione in appello), ove è riprodotto l'estratto conto al 30/09/2016 del citato conto corrente. Ivi, invero, alla data del 29/07/2016, è riscontrabile l'annotazione in “avere” dell'importo di € 446.075,00 quale – testualmente – “erogazione mutuo/finanziamenti vari (nop 10179388806MLA)E”. Per l'effetto di tale accredito, può dunque affermarsi che il signor ha Parte_5 conseguito la disponibilità giuridica di detta somma, con conseguente costituzione in capo al medesimo dell'onere di restituzione del tantundem. In sintesi, il mutuo fondiario del 13/07/2016 si è perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi. Nel contesto, peraltro, è irrilevante l'affermata immediata destinazione dell'importo erogato a copertura, ancorché parziale, di alcune esposizioni debitorie maturate da un terzo – nella specie, la della quale il signor era fideiussore. Parte_6 Pt_1
Peraltro, l'estinzione, totale o parziale, dei debiti pregressi della società attraverso la provvista derivata dal mutuo fondiario in questione risulta provata con riferimento a due sole delle posizioni debitorie indicate dall'appellante, mentre per le altre l'avvenuta estinzione è rimasta una mera allegazione. Invero, dagli atti risulta comprovato che, in seguito all'accredito dell'importo di € 446.075,00 sul conto corrente n. 27276-7 intestato all'appellante, in data 29/07/2016, la somma di € 340.611,84 sarebbe stata “girocontata” sul conto corrente “anticipi su fatture” n. 26129 della Franco Eugenio S.r.l. Ivi, avrebbe ripianato l'esposizione debitoria maturata al 30/06/2016. Dal doc. 4 all'atto di citazione in primo grado (qui doc. 2 appellante), infatti, si evince l'annullamento delle poste annotate in “dare” e in “avere”, senza tuttavia potersi confermare che vi sarebbe stata altresì l'estinzione del conto corrente, non documentata. Similmente, è provato che, in data 29/07/2016, € 32.664,04 sarebbero stati accreditati sul conto corrente n. 28040 con garanzia ipotecaria della a riduzione del saldo debitore di € 282.560,35 maturato al Parte_6
30/06/2016 (cfr. doc. 6 all'atto di citazione – qui doc. 2). Per contro, non risultano certi i versamenti di € 41.021,56 e di € 31.777,56 a riduzione, rispettivamente, del mutuo ipotecario a rogito del Notaio dott. Persona_2 del 08/09/2004 (rep. n. 57.162 – racc. n. 11.870) tra l'appellata e la Parte_6
(già , e delle rate del mutuo fondiario del 13/07/2016, per come indicate nel
[...] CP_3 prospetto di cui alla citazione in appello (cfr. pag. 14-15). Invero, i docc. 7 e 8, quanto al primo, e il doc. 12, quanto al secondo, tutti allegati all'atto di citazione in primo grado (qui doc. 2 dell'appellante), non consentono di verificare le affermate parziali estinzioni. Orbene, ove provato, un simile reimpiego delle somme mutuate non è vietato, ancorché contestuale all'erogazione, trattandosi di una scelta discrezionale del mutuatario, successiva rispetto alla traditio rei e connotata da effetti giuridici autonomi. Infatti, come chiarito in sede di legittimità, la destinazione delle somme erogate è estranea alla causa del contratto e al suo sinallagma, essendo mera “… manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” (rif. SS.UU. n. 5841/2025). Alla luce di quanto esposto, non vi sono ragioni per ritenere integrata la nullità del contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio dott.ssa di (rep. n. 254 Persona_1 Pt_2
– racc. n. 228) sottoscritto in data 13/07/2016 e della relativa ipoteca, per come prospettata dall'appellante. Risultano, per contro, pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Asti, la cui pronuncia, sotto questo profilo, deve essere confermata.
9 II. Sul secondo motivo di appello Con il secondo motivo di appello, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Asti ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola di pattuizione degli interessi di cui al mutuo fondiario del 13/07/2016. Tale clausola, infatti, sarebbe indeterminata per la mancata esplicitazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata. Il Tribunale di Asti avrebbe erroneamente applicato gli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c., da cui, secondo l'appellante, dovrebbe trarsi che gli interessi pattuiti nei contratti di finanziamento a rimborso graduale maturano in ragione proporzionale al tempo, oltre che al capitale, e, per le peculiarità stesse dell'obbligazione pecuniaria, una volta maturati, rimangono improduttivi sino all'estinzione del rapporto. In particolare, la avrebbe omesso di comunicare, in modo inequivoco, al CP_3 signor l'applicazione del regime composto ai fini della determinazione degli Pt_1 interessi, aspetto questo che sarebbe rimasto sottratto all'assenso del mutuatario (nel caso di specie, affidato alla comunicazione del tasso convenzionale indicato nel contratto al 2,500%). Ne sarebbe dunque conseguita una maggiorazione occulta degli interessi quantificata in € 32.028,92: infatti, con l'utilizzo del c.d. “regime composto”, la rata mensile costante sarebbe pari ad € 2.384,56 e verrebbero addebitati interessi per complessivi € 122.848,40; per contro, con il c.d. “regime semplice” la rata sarebbe di € 2.251,88 e verrebbero addebitati interessi per un totale di € 90.819,48. Ciò si tradurrebbe in una differenza mensile della rata di € 132,68, con incidenza sulla quota capitale mensile che da € 1.447,06 di cui al piano di ammortamento calcolato dalla sarebbe di € 1.626,01 con un piano di ammortamento in regime semplice. CP_4
Sarebbe ravvisabile altresì la produzione di interessi sugli interessi, con violazione del divieto di anatocismo, e un effetto anatocistico quantificato dall'appellante in € 27.626,71. Infatti, sarebbe soltanto “apparente”, ma non reale, il fenomeno in base al quale gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo, perché in applicazione dell'algoritmo o della formula matematica propria della capitalizzazione composta, il “capitale residuo” sarebbe di per sé “impregnato” della “quota interessi”, parte dei quali sono stati via via già pagati con il pagamento delle singole rate in cui si articola il piano. Da ciò deriverebbe altresì un ulteriore profilo di illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese in capitalizzazione composta, il cui algoritmo utilizzato per il calcolo della rata conteggerebbe anche gli interessi che si generano tra una rata e l'altra che, di per sé stesse, sono già comprensive di interessi. Verrebbe, infatti, “capitalizzata” ogni singola rata in cui si articola il piano di ammortamento, che a sua volta verrebbe capitalizzata e così via. L'effetto caratteristico della capitalizzazione composta sarebbe invero quello derivante dal c.d. “fattore esponenziale”.
Il motivo è infondato. Innanzitutto, deve osservarsi che il giudice di primo grado ha ampiamente argomentato in ordine alla determinatezza e dunque, alla trasparenza delle clausole di cui al contratto di mutuo fondiario del 13/07/2016 a rogito del Notaio dott.ssa di (rep. Persona_1 Pt_2
n. 254 – racc. n. 228). In particolare, ha accertato che il predetto contratto contiene tutti gli elementi per definire la quota di capitale e la quota di interessi di ciascuna rata del piano, rinviando a tal fine all'art. 2.
10 Secondo il giudice di prime cure, risultano altresì chiaramente indicati “… non solo il tasso di interesse nominale (costituito da una componente variabile parametrata all'Euribor a 6 mesi maggiorata di uno spread fisso pari al 2,50% annuo), ma anche il T.A.E.G., il T.A.E., la durata del piano di ammortamento e la quota capitale (di valore crescente) di ciascuna rata”. Inoltre, quanto alla quota interessi, è stato osservato che la stessa non è quantificabile ab origine per tutto il rapporto, essendo stato pattuito un tasso di interesse variabile. Ciononostante, tenuto conto degli accordi negoziali, questa è comunque “… facilmente determinabile applicando al debito residuo in linea capitale, risultante all'esito di ciascun periodo mensile, il tasso di interesse nominale indicato in contratto, come appare confermato dal piano di ammortamento aggiornato a seguito della rinegoziazione effettuata in data 27.4.2017 (doc. 11 e 12 di parte attrice)”. Tale conclusione, invero, si conforma a quanto ribadito ancora di recente in sede di legittimità, anche nell'ambito dei contratti di mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile. In particolare, “… ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (così, Cass. Civ., sez. I, ordinanza, 19/03/2025, n. 7382). In un tale contesto, dunque, correttamente è stata affermata in primo grado la determinatezza dell'art. 2 del contratto di mutuo fondiario de quo, cui deve aggiungersi il documento di sintesi allegato sotto la lettera “A” al rogito rep. n. 254 – racc. n. 228 Notaio dott.ssa e il piano di ammortamento anche all'esito del rilevato Per_1 aggiornamento (cfr. doc. 9 e doc. 11 atto di citazione primo grado – qui doc. 2 appellante e doc. 2 appellata). Ivi, invero, si desume che la quota interessi viene calcolata sul residuo debito in linea capitale. Vi è inoltre nel contratto e nei relativi allegati una chiara indicazione dell'importo erogato (€ 450.000,00), della durata del prestito (252 mesi/rate dei quali 12 mesi/rate di preammortamento e 240 di ammortamento), del TAN (2,50% con indicizzazione/adeguamento semestrale), del T.A.E.G. (2,65%) e della periodicità delle rate (mensili e composte da quota capitale più quota interessi).
11 Con riferimento a tali elementi, viene peraltro precisato che la rata mensile è interessata da un adeguamento semestrale del tasso di interesse nominale sulla base di una componente variabile (tasso nominale anno Euribor a 6 mesi base 360) e di una fissa (2,50 punti) oltre clausola floor. In ogni caso, si osservi che, a fronte di quanto appena affermato e della condivisibile analiticità delle condizioni del mutuo de quo esposte dal Tribunale, l'appellante non ha preso specifica posizione in merito, limitandosi a riproporre le difese già esposte nel corso del primo grado di giudizio (e, più in generale, anche in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. – rif. doc. 15 atto di citazione primo grado, qui doc. 2) orientate, in misura prevalente, ad un approfondimento astratto di matematica finanziaria avulso rispetto al sostrato fattuale e pattizio del caso specifico. In altri termini, l'appellante ha reiterato la propria affermazione circa l'asserito occultamento dell'aggravio degli interessi derivante da un altrettanto occulto regime composto ad effetto anatocistico, senza tuttavia argomentare e replicare in ordine all'affermata determinatezza delle pattuizioni indicata nella pronuncia e senza comprovare alcunché. Irrilevanti, sul punto, sono i prospetti allegati (rif. doc. 19-20 di primo grado – doc. 2 -3 - 4 -5 citazione in appello). Si tratta, infatti, di ricostruzioni unilaterali carenti di qualsivoglia sostegno esplicativo circa i dati utilizzati e la loro elaborazione, oltre che prive di ogni argomentato raffronto con i dati contrattuali versati in atti per come ricavabili dal mutuo e dal piano di ammortamento originario (doc. 9 citazione primo grado – qui doc. 2), oltre che dalla variazione (doc. 11 citazione primo grado – qui doc. 2) e per come accertati dal Tribunale.
Inoltre, non appaiono condivisibili alcune affermazioni di principio prospettate dall'appellante. Invero, deve negarsi che, visto l'art. 1284 c.c., il tasso contrattuale degli interessi debba ordinariamente rispondere al criterio di proporzionalità del regime semplice in quanto coerente con l'art. 821 c.c. (nella parte in cui gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”). Detta affermazione, invero, vorrebbe ridurre il regime composto ad una eccezione, peraltro assoggettandola ad un'espressa pattuizione. Come già affermato da questa Corte, l'art. 821 c.c. “… si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (così, Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 544 del 21/05/2020; di recente, nello stesso senso, anche Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 733/2025). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'asserito anatocismo che parte appellante quantifica in € 27.626,71. In primo luogo, invero, occorre confermare la genericità delle affermazioni esposte, anche con riguardo al quantum prospettato. Infatti, non si comprende come l'appellante sia pervenuto a detto computo: il prospetto utilizzato (cfr. doc. 5 costituzione in appello) non solo è una ricostruzione unilaterale, ma non è nemmeno adeguatamente esplicato quanto all'utilizzo dei dati e alla loro elaborazione. Inoltre, come affermato da recente giurisprudenza di legittimità, anche in caso di piano di ammortamento standardizzato alla francese a tasso variabile, trovano applicazione i
12 principii sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con riguardo alle ipotesi di tasso fisso (rif. SS.UU. n. 15130/2024 richiamata da Cass. Civ., sez. I, ordinanza, 19/03/2025, n. 7382). In particolare, in tali casi, “… i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
” (così, Cass. Civ., sez. I, ordinanza, 19/03/2025, n. 7382). Ciò è quanto previsto nel caso di specie ove, come già rilevato anche in primo grado, all'art. 2 del contratto del 13/07/2016, nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento anche aggiornato, vengono precisate tutte le condizioni contrattuali e sono evincibili tutte le caratteristiche del mutuo, comprese quelle di determinazione della quota interessi e della quota capitale. Giova, peraltro, ricordare quanto, in più occasioni, ribadito da questa Corte e precisamente che: “… il metodo di ammortamento “alla francese”, pur se convenuto su mutuo a tasso variabile, non comporta l'applicazione di interessi composti, né attraverso di esso si produce alcun fenomeno anatocistico, anche in termini di costi occulti e di conseguente indeterminatezza dell'impegno negoziale del mutuatario, rilevante ex artt. 1346 c.c. e 117 TUB. Va altresì aggiunto, in ulteriore replica all'obiezione dell'appellante che ravvisa comunque nel mutuo con ammortamento francese una sorta di anatocismo occulto o surrettizio, con artificioso aumento del tasso di interesse pattuito ex art. 1284 c.c., che - anche in concreto - non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro” (così, Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 733/2025). Alla luce di quanto esposto, dunque, non vi sono elementi per poter accogliere la richiesta di riforma della sentenza impugnata avanzata dall'appellante con il secondo motivo.
L'appurata genericità e indeterminatezza delle affermazioni dell'appellante, la determinatezza delle condizioni contrattuali e le considerazioni metodologiche testé esposte giustificano, peraltro, il rigetto della richiesta di CTU formulata dall'appellante.
III. Sull'intervento ex art. 111 c. 3 c.p.c. La società unipersonale e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_1
è intervenuta nel presente giudizio affermando di essere Parte_4 divenuta titolare dei crediti vantati dalla nei confronti del Sig. CP_3 Pt_5
(e della in forza di un contratto di cessione di crediti del
[...] Parte_6
25/06/2024 ex art. 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02/07/2024). Sul punto, si osserva che l'intervento è avvenuto nel corso del presente giudizio di appello successivamente alla regolare costituzione delle parti originarie e che, stanti le decadenze processuali maturate, la altro non poteva fare che CP_1 CP_1 meramente aderire a tutte le difese, allegazioni e conclusioni della come CP_3
d'altronde si legge nelle conclusioni riportate in epigrafe.
13 Inoltre, è necessario sottolineare che né il signor né la hanno Pt_1 CP_3 dichiarato di acconsentire all'estromissione di quest'ultima dal giudizio, nonostante detta estromissione sia stata prospettata dall'intervenuta Tale circostanza Controparte_1 rileva ai fini del comma 3 dell'art. 111 c.p.c., il quale, nel prevedere l'estromissione, presuppone il consenso delle parti originarie (“In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”). L'intervento volontario di cui trattasi non si riflette, pertanto, in una variazione del petitum o della causa petendi né del costituto probatorio. Non vi è quindi luogo a provvedere sulle istanze e domande della . CP_1
IV. Conclusioni In conclusione, la sentenza del Tribunale di Asti qui appellata deve essere integralmente confermata. Le spese di lite del grado di appello della sono poste a carico della parte CP_3 appellante in ragione della sua soccombenza. Pt_1
Tali spese vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità media), della nota spese depositata e dell'attività svolta, nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per la fase decisionale e così per complessivi € 8.470,00 per compensi oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA ed IVA e con esclusione delle spese per la fase istruttoria e di trattazione, non essendosi svolta istruttoria ed essendo la trattazione consistita essenzialmente nella reiterazione di argomentazioni già sviluppate negli atti introduttivi del grado e, successivamente, negli atti relativi alla fase decisionale. Nella nota spese del 21 marzo 2025, l'appellata ha chiesto, tra l'altro, il rimborso di complessivi € 60,00 per costi non imponibili, indicandoli come “costo fascicolo” e
“corrispondenza informativa”. Tali costi debbono ritenersi ricompresi nel rimborso forfettario del 15% sopra concesso.
Per quanto concerne il terzo intervenuto ex art. 111 c. 3 c.p.c., , le spese di CP_1 lite del grado di appello devono essere integralmente compensate tra le parti. L'intervento, infatti, costituisce una scelta processuale di chi l'effettua, sottratta alla volontà delle parti originarie che non possono pertanto essere gravate da una duplicazione delle spese processuali, a maggior ragione ove l'intervento – come nel caso di specie – si manifesti come meramente adesivo delle difese e conclusioni della parte che si vorrebbe sostituire.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
14 1. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 313/2023 Parte_6 del 04/05/2023 del Tribunale di Asti, pubblicata in pari data, rep. 799/2023 del 05/05/2023, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma;
2. NN a rifondere le spese processuali del giudizio Parte_6 d'appello all'appellata in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, spese che liquida in € 8.470,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3. COMPENSA le spese di lite tra l'appellante l'appellata Parte_6 [...] e l'intervenuta e per essa la procuratrice Parte_2 Controparte_1 speciale Parte_4
4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, Pt_6 quale parte appellante integralmente soccombente è tenuto a versare un
[...] ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Rel. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Marianna Marro.
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