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Decreto 10 febbraio 2025
Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7195/2024
TRIBUNALE DI BARI Sezione Lavoro DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
EX ART. 445BIS, QUINTO COMMA, C.P.C.
nel procedimento iscritto al numero d'ordine n. 7195 dell'anno 2024 di R.G.
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
ICOL ende
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Bari presso l'Ufficio Legale Distrettuale, rappresentato e difeso dal Dott. CROCITTO TERESA, che lo rappresenta e difende
- PARTE RESISTENTE -
Il Giudice del Lavoro nella persona dell'Avv. Olivieri Maria Rosaria,
- letto il ricorso ex art. 445bis c.p.c. inteso all'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
- rilevato che sono terminate le operazioni peritali e che tale circostanza è stata comunicata alle parti;
- esaminata la consulenza tecnica versata in atti e considerato che le conclusioni del C.T.U. Dott.
non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio loro Persona_1
- ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
- ritenuto altresì che le spese processuali, liquidate come in dispositivo e incluse quelle relative alla espletata c.t.u., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico dell CP_2 soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario – invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74% (settantaquattro per cento), a far data dalla domanda amministrativa – alla luce delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio versata in atti
E
1 condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori CP_2 come per l distrazione in favore del procuratore anticipatario, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto. CP_1
Dichiara chiusa la procedura di A.T.P.
Bari, 10/02/2025
IL G.O.T.
Avv Maria Rosaria Olivieri
2
TRIBUNALE DI BARI Sezione Lavoro DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
EX ART. 445BIS, QUINTO COMMA, C.P.C.
nel procedimento iscritto al numero d'ordine n. 7195 dell'anno 2024 di R.G.
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
ICOL ende
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Bari presso l'Ufficio Legale Distrettuale, rappresentato e difeso dal Dott. CROCITTO TERESA, che lo rappresenta e difende
- PARTE RESISTENTE -
Il Giudice del Lavoro nella persona dell'Avv. Olivieri Maria Rosaria,
- letto il ricorso ex art. 445bis c.p.c. inteso all'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
- rilevato che sono terminate le operazioni peritali e che tale circostanza è stata comunicata alle parti;
- esaminata la consulenza tecnica versata in atti e considerato che le conclusioni del C.T.U. Dott.
non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio loro Persona_1
- ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
- ritenuto altresì che le spese processuali, liquidate come in dispositivo e incluse quelle relative alla espletata c.t.u., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico dell CP_2 soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario – invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74% (settantaquattro per cento), a far data dalla domanda amministrativa – alla luce delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio versata in atti
E
1 condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori CP_2 come per l distrazione in favore del procuratore anticipatario, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto. CP_1
Dichiara chiusa la procedura di A.T.P.
Bari, 10/02/2025
IL G.O.T.
Avv Maria Rosaria Olivieri
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