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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/10/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2521/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN IN Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2521/2025 promossa da:
(C. F.: ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18.09.1973 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), via Vittorio Veneto n. 72, presso l'Avv. Samuela Paperini che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
e
(C. F.: ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
16.07.1980 e residente in [...], int. 2, elettivamente domiciliata in Bientina (PI), Viale Vittorio Veneto n. 5, presso l'Avv. Laura Deri che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare dell'8.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 31.07.2025 ai sensi dell'art. artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51 c.p.c. ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/70, i coniugi e hanno chiesto al Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2 lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in Vicopisano (PI), il 20.9.2014 in regime di separazione legale dei beni;
- che dall'unione è nato, in data 7.8.2015, in Pontedera (PI), (C. F.: Persona_1
), minore, oggi di anni 10; - che la aveva già un altro C.F._3 Pt_2 figlio avuto da un precedente matrimonio, (C.F. , Persona_2 C.F._4 nato in [...] il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente, anagraficamente ancora residente con la madre;
- che, dopo il matrimonio,
[...]
ha acquistato un appartamento facente parte di un maggior fabbricato di Parte_1 vecchia costruzione sito in Pontedera, via Pisana 55 e rappresentato al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 10, particella n. 310 sub 8, cat. A/3, cl. 2, poi adibito a casa coniugale;
- che il presta lavoro subordinato presso una società di Pt_1 autotrasporti, mentre la svolge lavoro come colf presso varie famiglie;
- di Pt_2 essersi separati mediante la sottoscrizione dell'accordo per la separazione personale dei coniugi ex art 6 comma 2 seconda parte D L. n. 132/2014, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa in data 4.6.2024 e trascritto nei registri di stato civile in data 10.6.2024; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025, i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Pag. 2 di 7 *****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti e dei diritti del figlio minore (e ciò sia con riguardo agli interessi morali che materiali della prole).
Non è ammissibile l'impegno di non condurre “nuovi compagni” all'interno della casa familiare, trattandosi di obbligazione non coercibile, che attiene ad una sfera non collegata, peraltro, alla soluzione della crisi coniugale.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e DISPONE in conformità, e precisamente:
Pag. 3 di 7 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Vicopisano (PI), il 20.9.2014, trascritto nei registri dello stato Parte_2 civile del Comune di Pontedera, al Numero 1085, Parte 1, Serie A (anno 1973);
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Pontedera (n. 1085, Parte 1, Serie A, anno 1973);
c) dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
d) prende atto che i coniugi si riconoscono reciprocamente indipendenti economicamente per cui niente corrisponderà l'uno all'altro e viceversa;
e) dispone che la casa coniugale posta in Pontedera (PI) di proprietà esclusiva di rimarrà assegnata alla che vi continuerà ad abitare insieme ai Parte_1 Pt_2
Per figli, e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 quest'ultimo. La dal canto proprio, provvederà ad occuparsi, in via esclusiva, Pt_2 della manutenzione ordinaria dell'immobile e del pagamento delle spese condominiali;
f) dispone che il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione e assumeranno concordemente tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio;
g) dispone che il potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nel week Pt_1 Per_1 end in via alternata con la e quindi dal venerdì dall'uscita da scuola o, in orario Pt_2 corrispondente quando non vi è scuola, fino alla domenica sera alle ore 21,30 (ore 22,00 nel periodo estivo). Quindi sarà il padre a recarsi a scuola (o dalla madre in orario corrispondente quando non vi è scuola) a prendere per poterlo tenere con sé tutto Per_1 il venerdì pomeriggio e quindi il sabato tutto il giorno, fino appunto alla domenica sera quando lo dovrà riportare a casa della madre dopo cena. Oltre ai week end alternati il padre, nelle settimane in cui il week-end è di competenza materna, potrà stare con il figlio anche due giorni infrasettimanali, ovvero il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola o, in orario corrispondente, quando non vi è scuola, fino alle ore 21,30 (ore 22,00 durante il periodo estivo) quando appunto dovrà riportare il bambino a casa dalla madre dopo cena. Nelle settimane in cui il week-end è di propria competenza, il padre potrà stare con il figlio un giorno infrasettimanale, ovvero il mercoledì dall'uscita da scuola o,
Pag. 4 di 7 in orario corrispondente, quando non vi è scuola, fino alle ore 21,30 (ore 22,00 durante il periodo estivo) quando appunto dovrà riportare il figlio a casa dalla madre.
Qualora nei giorni indicati dovesse avere attività sportive, spetterà al padre Per_1 provvedere ad accompagnare il figlio a tali attività e dunque andarlo a riprendere una volta terminate, se del caso avvalendosi della collaborazione della nonna del minore,
; Persona_3
h) dispone che durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere 10 giorni consecutivi con il padre durante il suo periodo di ferie ed a tal proposito sarà premura del Cresta comunicare alla il periodo di ferie concessogli dalla datrice di lavoro Pt_2 non appena quest'ultima glielo avrà reso noto.
Uguale periodo (10 giorni consecutivi) il minore potrà trascorrerli con la madre, la quale potrà portare il minore in Albania, a proprie spese e dandone preavviso al padre entro il
30 giugno di ogni anno.
Per il periodo pasquale, nel rispetto del criterio dell'alternanza, starà un anno con Per_1 il padre dal giovedì santo pomeriggio ore 15,00 fino alla Domenica di Pasqua ore 18,00
e per l'anno successivo dalle ore 18,00 della Domenica di Pasqua fino al successivo mercoledì, quando lo riaccompagnerà (o chi per lui) dalla madre.
Per il periodo Natalizio, starà con il padre, ad anni alterni, dalle ore 15,00 del 24 Per_1 dicembre fino alle ore 18,00 del 25 dicembre, sempre in via alternata dovranno essere regolamentate le altre festività ed anche il 31 dicembre ed il 1 gennaio per cui un anno il bambino lo trascorrerà con la madre e l'anno successive con il padre badando sempre bene che se lo avrà trascorso con la madre, la sera del 1 gennaio dovrà stare con il padre. Lo stesso vale per il 5 e 6 gennaio di ogni anno (per cui se trascorrerà la sera del
5 gennaio e il giorno del 6 gennaio con un genitore, dalle 18,00 del 6 gennaio lo dovrà trascorrere con l'altro); per tutte le altre festività vigerà il criterio dell'alternanza.
I coniugi potranno accordarsi in modo diverso, avendo comunque a riguardo l'interesse del minore a trascorre adeguati tempi di permanenza con ciascun genitore;
i) pone a carico del l'obbligo di versare € 250,00 mensili, oltre rivalutazione Pt_1
ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento ordinario per il figlio da corrispondersi tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese all'IBAN della
[...]; Pt_2
Pag. 5 di 7 l) dispone che l'assegno unico INPS sarà integralmente percepito dalla Pt_2
m) dispone che entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie necessarie nella misura del 50% ciascuno, ciò nonostante tali spese dovranno essere previamente concordate ed il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo mail o messaggio SMS o anche whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro
7 giorni esprimendo il proprio consenso o, una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso.
Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio tramite posta elettronica o anche
WhatsApp della documentazione attestante il pagamento. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario. Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie le parti si riportano al protocollo elaborato al riguardo dal CNF secondo lo schema che segue:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, assicurazione scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi
Pag. 6 di 7 studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture. pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
n) prende atto che i coniugi dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altro avendo già compiutamente regolato ogni loro rapporto patrimoniale e non patrimoniale.
o) prende atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
p) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontedera per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 15 ottobre 2025
La Presidente
dott.sa AN IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN IN Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2521/2025 promossa da:
(C. F.: ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18.09.1973 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), via Vittorio Veneto n. 72, presso l'Avv. Samuela Paperini che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
e
(C. F.: ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
16.07.1980 e residente in [...], int. 2, elettivamente domiciliata in Bientina (PI), Viale Vittorio Veneto n. 5, presso l'Avv. Laura Deri che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare dell'8.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 31.07.2025 ai sensi dell'art. artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51 c.p.c. ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/70, i coniugi e hanno chiesto al Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2 lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in Vicopisano (PI), il 20.9.2014 in regime di separazione legale dei beni;
- che dall'unione è nato, in data 7.8.2015, in Pontedera (PI), (C. F.: Persona_1
), minore, oggi di anni 10; - che la aveva già un altro C.F._3 Pt_2 figlio avuto da un precedente matrimonio, (C.F. , Persona_2 C.F._4 nato in [...] il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente, anagraficamente ancora residente con la madre;
- che, dopo il matrimonio,
[...]
ha acquistato un appartamento facente parte di un maggior fabbricato di Parte_1 vecchia costruzione sito in Pontedera, via Pisana 55 e rappresentato al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 10, particella n. 310 sub 8, cat. A/3, cl. 2, poi adibito a casa coniugale;
- che il presta lavoro subordinato presso una società di Pt_1 autotrasporti, mentre la svolge lavoro come colf presso varie famiglie;
- di Pt_2 essersi separati mediante la sottoscrizione dell'accordo per la separazione personale dei coniugi ex art 6 comma 2 seconda parte D L. n. 132/2014, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa in data 4.6.2024 e trascritto nei registri di stato civile in data 10.6.2024; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025, i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Pag. 2 di 7 *****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti e dei diritti del figlio minore (e ciò sia con riguardo agli interessi morali che materiali della prole).
Non è ammissibile l'impegno di non condurre “nuovi compagni” all'interno della casa familiare, trattandosi di obbligazione non coercibile, che attiene ad una sfera non collegata, peraltro, alla soluzione della crisi coniugale.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e DISPONE in conformità, e precisamente:
Pag. 3 di 7 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Vicopisano (PI), il 20.9.2014, trascritto nei registri dello stato Parte_2 civile del Comune di Pontedera, al Numero 1085, Parte 1, Serie A (anno 1973);
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Pontedera (n. 1085, Parte 1, Serie A, anno 1973);
c) dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
d) prende atto che i coniugi si riconoscono reciprocamente indipendenti economicamente per cui niente corrisponderà l'uno all'altro e viceversa;
e) dispone che la casa coniugale posta in Pontedera (PI) di proprietà esclusiva di rimarrà assegnata alla che vi continuerà ad abitare insieme ai Parte_1 Pt_2
Per figli, e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 quest'ultimo. La dal canto proprio, provvederà ad occuparsi, in via esclusiva, Pt_2 della manutenzione ordinaria dell'immobile e del pagamento delle spese condominiali;
f) dispone che il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione e assumeranno concordemente tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio;
g) dispone che il potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nel week Pt_1 Per_1 end in via alternata con la e quindi dal venerdì dall'uscita da scuola o, in orario Pt_2 corrispondente quando non vi è scuola, fino alla domenica sera alle ore 21,30 (ore 22,00 nel periodo estivo). Quindi sarà il padre a recarsi a scuola (o dalla madre in orario corrispondente quando non vi è scuola) a prendere per poterlo tenere con sé tutto Per_1 il venerdì pomeriggio e quindi il sabato tutto il giorno, fino appunto alla domenica sera quando lo dovrà riportare a casa della madre dopo cena. Oltre ai week end alternati il padre, nelle settimane in cui il week-end è di competenza materna, potrà stare con il figlio anche due giorni infrasettimanali, ovvero il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola o, in orario corrispondente, quando non vi è scuola, fino alle ore 21,30 (ore 22,00 durante il periodo estivo) quando appunto dovrà riportare il bambino a casa dalla madre dopo cena. Nelle settimane in cui il week-end è di propria competenza, il padre potrà stare con il figlio un giorno infrasettimanale, ovvero il mercoledì dall'uscita da scuola o,
Pag. 4 di 7 in orario corrispondente, quando non vi è scuola, fino alle ore 21,30 (ore 22,00 durante il periodo estivo) quando appunto dovrà riportare il figlio a casa dalla madre.
Qualora nei giorni indicati dovesse avere attività sportive, spetterà al padre Per_1 provvedere ad accompagnare il figlio a tali attività e dunque andarlo a riprendere una volta terminate, se del caso avvalendosi della collaborazione della nonna del minore,
; Persona_3
h) dispone che durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere 10 giorni consecutivi con il padre durante il suo periodo di ferie ed a tal proposito sarà premura del Cresta comunicare alla il periodo di ferie concessogli dalla datrice di lavoro Pt_2 non appena quest'ultima glielo avrà reso noto.
Uguale periodo (10 giorni consecutivi) il minore potrà trascorrerli con la madre, la quale potrà portare il minore in Albania, a proprie spese e dandone preavviso al padre entro il
30 giugno di ogni anno.
Per il periodo pasquale, nel rispetto del criterio dell'alternanza, starà un anno con Per_1 il padre dal giovedì santo pomeriggio ore 15,00 fino alla Domenica di Pasqua ore 18,00
e per l'anno successivo dalle ore 18,00 della Domenica di Pasqua fino al successivo mercoledì, quando lo riaccompagnerà (o chi per lui) dalla madre.
Per il periodo Natalizio, starà con il padre, ad anni alterni, dalle ore 15,00 del 24 Per_1 dicembre fino alle ore 18,00 del 25 dicembre, sempre in via alternata dovranno essere regolamentate le altre festività ed anche il 31 dicembre ed il 1 gennaio per cui un anno il bambino lo trascorrerà con la madre e l'anno successive con il padre badando sempre bene che se lo avrà trascorso con la madre, la sera del 1 gennaio dovrà stare con il padre. Lo stesso vale per il 5 e 6 gennaio di ogni anno (per cui se trascorrerà la sera del
5 gennaio e il giorno del 6 gennaio con un genitore, dalle 18,00 del 6 gennaio lo dovrà trascorrere con l'altro); per tutte le altre festività vigerà il criterio dell'alternanza.
I coniugi potranno accordarsi in modo diverso, avendo comunque a riguardo l'interesse del minore a trascorre adeguati tempi di permanenza con ciascun genitore;
i) pone a carico del l'obbligo di versare € 250,00 mensili, oltre rivalutazione Pt_1
ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento ordinario per il figlio da corrispondersi tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese all'IBAN della
[...]; Pt_2
Pag. 5 di 7 l) dispone che l'assegno unico INPS sarà integralmente percepito dalla Pt_2
m) dispone che entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie necessarie nella misura del 50% ciascuno, ciò nonostante tali spese dovranno essere previamente concordate ed il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo mail o messaggio SMS o anche whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro
7 giorni esprimendo il proprio consenso o, una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso.
Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio tramite posta elettronica o anche
WhatsApp della documentazione attestante il pagamento. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario. Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie le parti si riportano al protocollo elaborato al riguardo dal CNF secondo lo schema che segue:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, assicurazione scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi
Pag. 6 di 7 studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture. pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
n) prende atto che i coniugi dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altro avendo già compiutamente regolato ogni loro rapporto patrimoniale e non patrimoniale.
o) prende atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
p) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontedera per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 15 ottobre 2025
La Presidente
dott.sa AN IN
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