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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 343 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Sassari Parte_1 C.F._1
presso lo studio dall'Avv. Piero Angelo Trudda che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Nuoro presso lo Controparte_1 C.F._2
studio dell'Avv. Barbara Corrias che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellato –
e contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 [...]
[..
[...] (C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._6 CP_6
e C.F. ) C.F._7 Controparte_7 C.F._8
- contumaci -
in punto a: servitù
Trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in riforma della impugnata Sent. n°384/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro il 9 giugno 2022, depositata in pari data, notificata il 29 giugno 2022, nella controversia n°425/2021 R.A.C. 1) previe le declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
2) con vittoria di compensi per i due gradi del giudizio.”
Il Procuratore dell'appellato chiede e conclude:
“Si chiede il rigetto dell'appello proposto dalla signora con conferma della Parte_1
sentenza n.384/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro il 9 giugno 2022, depositata in pari data, nella controversia n.425/2021 R.A.C. con condanna dell'appellante al pagamento della spese di lite in favore del Procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio ha convenuta in giudizio nanti il Tribunale di Controparte_1
Nuoro Marilena Pt_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e esponendo che 1) era proprietario del fabbricato sito in Budoni, CP_6 Controparte_7
(distinto nel NCEU di detto Comune al F. 14, particella 3273, sub 10), insistente su un terreno distinto nel N.C.T. del medesimo Comune (censuario di Posada), al F.42, particelle 2743 (già 1243/C), 2738
(già 1242/a), 2749 (già 1269/a), 2748 (già 1268/b), 2745 (già 1267/b), 2742 (già 1243/b), 2739 (già
1242/b), 2750 (già 1269/b) e 2747 (già 1268/a), mappali formanti un corpo unico, quest'ultimo acquistato con atto pubblico di vendita 2.12.2004; 2) il fabbricato, costruito nell'anno 2007 dalla
Con
di cui l'esponente era il legale rappresentante, non aveva alcun accesso alla Controparte_9
pubblica via (S.S. 125) in quanto intercluso sui tre lati dai fondi circostanti di proprietà altrui e confinante sul retro con una campagna;
3) il percorso più agevole e diretto alla via pubblica
2 comportava l'attraversamento del fondo antistante, di proprietà dei convenuti, censito nel NCT del
Comune di Budoni al F. 14, particella 1649; 4) nonostante che, sin dal 2007, il passaggio pedonale e veicolare attraverso detto fondo fosse stato di fatto esercitato da esso attore e da coloro che avevano acquistato le unità abitative facenti parte del medesimo fabbricato, a causa della resistenza di Parte_1
(gli altri convenuti nulla avevano opposto all'esecuzione dei lavori sul fondo di cui erano
[...]
comproprietari), non era stato possibile allacciare le utenze domestiche (idriche, elettriche e fognarie) dei singoli immobili alle reti pubbliche insistenti sulla Strada Statale 125; 5) inoltre, sul medesimo fondo servente era presente un canale di scolo necessitante di urgente pulizia al fine evitare che l'acqua delle piogge esondasse, rendendo inagibile la strada;
analogamente, i cavi volanti presenti su un palo – messi a dimora al fine di consentire, attraverso il vecchio contatore di cantiere, l'allaccio delle unità abitative – erano divenuti pericolosi;
anche il pozzetto contenente il tubo dell'acqua potabile utilizzata nell'immobile intercluso era stato recintato con rete metallica, con su scritto proprietà privata;
6) inutili si erano rivelate tutte le richieste indirizzate ai soggetti interessati dovendo anche apprezzarsi come i percorsi alternativi al passaggio nel fondo dei convenuti fossero esageratamente onerosi o comunque inidonei in considerazione della eccessiva lunghezza delle condutture idriche ed elettriche.
Ha chiesto dichiararsi la costituzione coattiva delle servitù di passaggio (pedonale e veicolare) ex art.1051 c.c., di acquedotto e scarico ex artt.1033 e 1043 c.c., di derivazione d'acqua ex art.1049 c.c.
e di condutture elettriche ex art. 1056 c.c., in favore del proprio terreno e del fabbricato ivi insistente ed a carico del fondo antistante di proprietà comune dei convenuti.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha replicato che 1) il fondo venduto Parte_1
confinava con altro fondo dei venditori ( quale erede del padre e CP_3 Per_1 [...]
il quale, a sua volta, aveva accesso diretto alla strada pubblica;
2) pertanto il aveva CP_6 CP_1
diritto di ottenere il passaggio ex art.1054 c.c. esclusivamente dai venditori e non anche attraverso fondo di terzi.
Ha concluso per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Con ricorso ex art.700 cpc in corso di causa in data 21.4.2021, l'attore ha chiesto di essere autorizzato in via d'urgenza ad accedere nel fondo dei convenuti al fine di eseguire le opere per le quali aveva chiesto la costituzione delle servitù coattive.
3 Disposta CTU, con ordinanza 7.6.2022 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
Il giudizio di merito è stata istruito con produzioni documentali.
Con sentenza n.384/2022 il Tribunale di Nuoro ha accolto la domanda del di costituzione delle CP_1
servitù richieste;
ha quantificato in € 3500,00 l'indennità dovuta dall'attore per la costituzione coattiva delle servitù; ha condannato la alla rifusione, in favore del dei 4/5 delle Pt_1 CP_1
spese del procedimento e posto a carico della stessa le spese della C.T.U.
Ha osservato il Giudice di primo grado che 1) il fondo acquistato nel 2004 era circondato da proprietà altrui ed era privo di accesso diretto alla via pubblica (S.S. 125); 2) doveva ritenersi irrilevante quanto esposto dalla - secondo cui l'interclusione deriverebbe da una scelta pattizia riconducibile Pt_1
al medesimo concretatasi nel non aver previsto la costituzione della servitù di passaggio in CP_1
favore del proprio fondo al momento dell'acquisto – posto che tale ultima condotta potrebbe rilevare solo laddove l'interclusione dipendesse da fatto direttamente ascrivibile all'acquirente, il quale avesse rinunciato esplicitamente alla servitù medesima (rinuncia in ogni caso affetta da nullità ex art.1418
c.c.); 3) dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per l'applicazione il disposto dell'art.1054 c.c. posto che “all'esito delle operazioni peritali era emerso che [..] la costituzione delle servitù nel fondo degli alienanti (così come attraverso gli altri fondi confinanti), Persona_2 CP_6
era eccessivamente onerosa e inefficiente sotto il profilo della somministrazione di energia elettrica
e idrica, configurandosi pertanto l'impossibilità di agire utilmente nei loro confronti”
Accertata la presenza delle dedotte interclusioni, il Tribunale (giusto condivisibile accertamento peritale) ha acclarato che “i tracciati più convenienti e meno pregiudizievoli per il fondo di proprietà dei convenuti, al fine di consentire che dal fondo del si acceda alla via pubblica e che il CP_1
medesimo fruisca dei collegamenti alle reti idrica, fognaria ed elettrica, risultano essere quelli attraverso il viale sterrato identificato al Foglio 42, mapp. 1649”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello la con Pt_1
il quale ha lamentato:
I) la erroneità e contraddittorietà della decisione posto che il Tribunale aveva “asserito il principio di cui all'art. 1054 c.c. ma applicato l'art.1051 c.c.”.
Ha ribadito che non poteva costituirsi una servitù in un fondo altrui se prima non ci si era adoperati per costituirla nello stesso fondo dei proprietari alienanti, ulteriormente evidenziando che
4 relativamente all'allaccio fognario alcuna valenza aveva il fatto che e CP_3 [...]
si opponessero al passaggio definitivo poiché spettava loro, quali venditori, garantire il CP_6
passaggio delle summenzionate servitù.
II) la erroneità della sentenza posto che il Tribunale “seguendo pedissequamente quanto riferito nella relazione del proprio ausiliario aveva confermato la circostanza che tratta(va)si di tracciato più conveniente e meno pregiudizievole, ignorando il fatto che attraversava il fondo di terzi: del pari, nulla riferiva sulla consistenza della stessa convenienza e neppure forniva prova alcuna di quest'ultima”.
Ha concluso come in epigrafe.
Il ha resistito all'appello e ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame (che possono essere valutati congiuntamente) sono infondati e non possono essere accolti per le ragioni di cui in appresso, da intendersi a integrazione e parziale correzione della sentenza impugnata.
Costituisce principio di diritto (dal quale questa Corte non rinviene ragione alcuna per discostarsi) quello per cui “ha natura personale il diritto – v. art.1054 c.c. - che è previsto a favore dell'acquirente dell'immobile rimasto intercluso per effetto di alienazione nei confronti del suo dante causa: [..] pertanto, in considerazione della natura esclusivamente personale, tale diritto non spetta invece a favore dell'avente causa a titolo particolare dall'acquirente né nei confronti dell'avente causa a titolo particolare dal dante causa del diritto medesimo” (così v. Cass. 23693/2014 nella quale si legge altresì che “soltanto se sia stata espressamente prevista la trasmissione nell'atto di acquisto, l'avente causa dall'acquirente sarà titolare del diritto e non potrà chiedere la costituzione della servitù coattiva a carico del fondo di un terzo estraneo”; negli stessi termini, in tempi più recenti v. Cass.
19555/2020).
In altri termini, quando il venditore e/o l'acquirente abbia trasferito a terzi il fondo sul quale avrebbe potuto costituire la servitù gratuita ex art.1054 c.c., il fondo torna ad essere considerato intercluso nei confronti di tutti, con la conseguenza che – per quanto qui espressamente rileva - il (nuovo) acquirente potrà pretendere la concessione, da parte di altro confinante, del passaggio coattivo, non potendo,
5 d'altra parte, ammettersi (per la tutela di un interesse pubblico superiore consistente nell'efficiente utilizzazione della proprietà privata) che un fondo rimanga per qualsiasi ragione inaccessibile al suo proprietario (per una applicazione del principio v. Cass. 19555 cit).
La descritta situazione si è verificata nella specie.
Risulta per tabulas che con atto in data 2.12.2004 e hanno Persona_2 CP_6
venduto alla Bi.Gi. Costruzioni s.r.l. l'area edificabile per cui è causa: è opportuno osservare che
è, infatti, intervenuto all'atto “non in proprio ma in nome e per conto della detta Controparte_1
società”.
Del pari, è documentalmente provato che il fabbricato per cui è causa, sito in Budoni e distinto nel
NCEU al F. 14, particella 3273, sub 10 è stato assegnato con atto pubblico 20.6.2017 a CP_10
socio) “per scioglimento di società” (v. doc.2 di parte attrice .
[...] CP_1
Correttamente, pertanto, il (acquirente a titolo particolare: v. sopra) nell'anno 2021 ha agito CP_1
nei confronti dei confinanti al fine di ottenere la costituzione della servitù coattiva non Pt_1
essendo, per contro, legittimato ad agire per la costituzione della servitù ex art.1054 c.c. nei confronti degli eredi di di (venditori) in quanto non titolare della relativa Persona_2 CP_6
prerogativa (che, invero, in quanto diritto di natura personale, avrebbe potuto riconoscersi in favore della sola soc. Bi.Gi. Costruzioni s.r.l., società peraltro già estinta quanto meno a far data dal giugno del 2017).
Devono, pertanto, disattendersi, in parte qua, le ragioni di gravame.
Quanto, poi, agli ulteriori motivi di appello (anche a volerne affermare la specificità) merita ribadire che (v. C.T.U.):
1) dalla proprietà del la via pubblica può essere (agevolmente e direttamente) raggiunta dalla CP_1
strada sterrata (che rappresenta il percorso più breve) censita catastalmente al foglio 14 (ex 42 del
Comune di Posada), mapp. 1649: il potrebbe usufruire di passaggi differenti ma questi CP_1
implicano un eccessivo dispendio economico e burocratico e un notevole disagio, coinvolgendo diverse proprietà e non rispettando i vincoli tecnici e urbanistici vigenti;
2) quanto alla connessione alla rete elettrica, il tracciato più conveniente è senz'altro quello che attraversa il cit. mappale 1649: come comunicato dal titolare del servizio “eventuali variazioni di tracciato – oltre a non consentire “il rispetto dei criteri definiti dall'art.6, comma 6.5. del TIC basati
6 sul concetto di soluzione di minimo tecnico” – neppure garantirebbero gli standard tecnico qualitativi della fornitura elettrica emergendo la necessità di sostituire “i conduttori attuali con dei nuovi cavi di sezione maggiore e conseguentemente cambiare i tre sostegni in opera con nuovi pali di caratteristiche adeguate” (sostituzione pure vincolata al rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari dei fondi);
3) analogamente vale per l'allaccio fognario posto che eventuali soluzioni diverse andrebbero a interessare “un pozzetto, a valle di diverse proprietà, oltre a quella venditrice e richiederebbero ulteriori autorizzazioni e maggiori tratti di tubazione, risultando più onerosa e non praticabile per opposizione non solo degli eredi di parte venditrice ma anche degli altri comproprietari”;
4) del pari (e conformemente), deve affermarsi quanto all'allaccio alla rete idrica di adduzione e alla rete di acque bianche, evidenziandosi che “non possono proporsi tracciati alternativi, dipendendo
l'approvvigionamento da Abbanoa spa, ed avendosi le stesse problematiche di passaggio nelle altre proprietà, con maggiori distanze e costi”.
In definitiva, pertanto, devono essere disattese tutte le doglianze della Pt_1
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato osservandosi che la sentenza resa dal
Tribunale di Nuoro (con le precisazioni di cui si è detto) si sottrae al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 attesa l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di significativa complessità).
Nulla sulle spese tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado
7 di giudizio che liquida in € 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondersi in favore del Procuratore antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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