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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n. 10325 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, avv.ti D'argento Giuseppe, Flora Valentina Parte_1
- ricorrente -
E
CP_1
- resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario CP_ relativo al diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento. L' rimaneva contumace.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa ed il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, benchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
2. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale successivo giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI,
14-03-2014, n. 6084).
3. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è fondata e merita di essere accolta. A tal fine determinante è il rilievo che il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha rilevato (con considerazioni condivisibili perché scevre da vizi logico giuridici) che questa è afflitta da un grave complesso morboso che la rende incapace di attendere agli atti quotidiani della vita sin dal 28/10/2022, ossia dalla domanda amministrativa, sino ad ottobre 2024, essendo di seguito stato riconosciuto il requisito sanitario de quo in sede sanitaria.
4. Le spese di causa per le fasi del giudizio esperite, nella misura individuata in CP_ dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza, otre al rimborso delle spese di ctu, liquidate nella fase sommaria pari ad euro 235,86. Rimangono CP_ definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: dichiara la contumacia della parte intimata;
CP_ accerta nei confronti dell che l'istante è in possesso del requisito sanitario relativo al diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 28/10/2022, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella misura complessiva di euro 3.350,00, oltre iva e cap e rimborso spese del presente giudizio e della fase sommaria per l'importo di euro 235,86, anche forfettario come per legge da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari, nei termini di cui in motivazione;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Bari 23/10/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n. 10325 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, avv.ti D'argento Giuseppe, Flora Valentina Parte_1
- ricorrente -
E
CP_1
- resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario CP_ relativo al diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento. L' rimaneva contumace.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa ed il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, benchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
2. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale successivo giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI,
14-03-2014, n. 6084).
3. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è fondata e merita di essere accolta. A tal fine determinante è il rilievo che il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha rilevato (con considerazioni condivisibili perché scevre da vizi logico giuridici) che questa è afflitta da un grave complesso morboso che la rende incapace di attendere agli atti quotidiani della vita sin dal 28/10/2022, ossia dalla domanda amministrativa, sino ad ottobre 2024, essendo di seguito stato riconosciuto il requisito sanitario de quo in sede sanitaria.
4. Le spese di causa per le fasi del giudizio esperite, nella misura individuata in CP_ dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza, otre al rimborso delle spese di ctu, liquidate nella fase sommaria pari ad euro 235,86. Rimangono CP_ definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: dichiara la contumacia della parte intimata;
CP_ accerta nei confronti dell che l'istante è in possesso del requisito sanitario relativo al diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 28/10/2022, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella misura complessiva di euro 3.350,00, oltre iva e cap e rimborso spese del presente giudizio e della fase sommaria per l'importo di euro 235,86, anche forfettario come per legge da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari, nei termini di cui in motivazione;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Bari 23/10/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini