Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice -
dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3272/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUENDALINA ROMITO, giusta procura in Parte_1
atti, elettivamente domiciliata in San Severo al C.so L. Mucci, n. 154
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.04.2025 sulle conclusioni di parte ricorrente, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione , ex art. 473 bis.22 co 4 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 02/07/2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP
deducendo: di aver contratto matrimonio con il resistente in San Nicandro Garganico (FG)
[...]
in data 07/03/2011; che prima del matrimonio è nato un figlio, (n.to in San Persona_1
Giovanni Rotondo il 01/04/2010); che con sentenza del Tribunale di Foggia n.387/2015 del
18/6/2015 (pubbl. il 29/6/2015) è stata dichiarata la separazione personale tra i due coniugi e, per quanto qui interessa, con la stessa veniva statuito l'affidamento in via condivisa del figlio, con
1
300,00 mensili;
che, secondo la propria tesi, dal momento della separazione giudiziale il CP non avrebbe “mai ottemperato ai propri obblighi materiali e morali”, non corrispondendo alcun assegno in favore del figlio e non esercitando il proprio diritto di visita;
che la ha Pt_1
denunciato più volte il per la violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che ella è CP
laureata, disoccupata e percepisce l'assegno unico di inclusione, oltre all'assegno unico universale in favore del figlio;
che non è a conoscenza della situazione lavorativa e reddituale del marito;
che la casa familiare non è più esistente, abitando altrove;
che dal momento della separazione i coniugi hanno continuato a vivere separati, senza alcuna possibilità di una ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e l'affidamento esclusivo del figlio, senza la previsione di alcun diritto di visita in favore del , nulla CP
disponendo come assegno divorzile e assegnazione della casa coniugale.
Il resistente, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti davanti all'udienza del 04/11/2024, all'esito della quale il Giudice, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e dichiarata la contumacia del resistente, ha rinviato all'udienza del
14/04/2025 ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.22 co 4 c.p.c.
In tale udienza, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati in base al combinato disposto degli art. 149 c.p.c. e art. 8 L.890/1982, essendo state compiute le relative formalità e trascorsi i relativi termini (cfr. relata di notificazione e cartoline ricevimento). Il resistente, benché posto nella possibilità di avere conoscenza del presente procedimento, non ha inteso costituirsi.
Per tali motivi, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, già dichiarata all'udienza del 04/11/2024.
2. Sulla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
2 L'art. 1 L. 898/1970 prevede che il Giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio quando
“accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause prevista dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n.2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” e quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno dello scioglimento del matrimonio, cioè la sentenza del
Tribunale di Foggia n.387/2015 del 18.6.2015 (pubbl. il 29.06.2015) e la circostanza che da tale data fino alla proposizione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio del 02.07.2024, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della ricorrente, la contumacia resistente, che solo avrebbe potuto eccepire l'eventuale interruzione della separazione, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
3. Sulla domanda di affidamento esclusivo di Per_1
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo di , sulla base di un disinteresse Per_1
morale e materiale del , che dal momento della pronuncia di separazione non Controparte_1 avrebbe “mai corrisposto alcun mantenimento in favore della moglie e del figlio”, non esercitando nemmeno il proprio diritto di visita. Per tali motivi, la resistente è ricorsa all'Autorità Giudiziaria, denunciando il “per violazione degli obblighi di assistenza familiare”. CP
Bisogna premettere che la coppia ha avuto un figlio, , di anni 15. Per_1
Nella presente fattispecie, quindi, trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 337 bis e ss. cc in materia di affidamento e mantenimento dei figli. Infatti, le disposizioni di cui al capo II del
Titolo IX del Libro I del Codice civile regolamentano l'esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio o all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Tali norme disciplinano, cioè, tutte quelle situazioni nelle quali il vincolo che lega o legava la coppia genitoriale è in fase patologica e sia in disgregazione il nucleo familiare che detti genitori hanno costituito.
3 L'art. 337 ter c.c. prevede, più nello specifico, che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017,
Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012; Cass. civ. n.18867/2011; Cass. civ. n.24526/2010).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Pertanto, il Tribunale al fine di adottare i provvedimenti relativi al minore, deve valutare non solo la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, ma anche la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori. Il Tribunale, inoltre, deve adottare la soluzione che esprima il miglior interesse del bambino, valutate tutte le circostanze del caso.
Nel caso di specie, si occupa in maniera adeguata del figlio , che vive Parte_1 Per_1
presso di sé già dal momento della separazione, curandone i suoi interessi.
Per quanto riguarda il rapporto con il padre, la ricorrente ha affermato che, successivamente alla separazione, il ha mostrato un disinteresse sia morale che materiale verso , non CP Per_1 incontrandolo e non corrispondendo in suo favore l'assegno di mantenimento stabilito (cfr. ricorso
“a far data dalla prefata sentenza, ma anche prima di allora, il non ha Pt_1 Controparte_1
mai ottemperato ai propri obblighi materiali e morali. Non ha mai corrisposto alcun mantenimento in favore della moglie e del figlio, in particolar modo per quest'ultimo è stato una figura del tutto
4 assente. Il giovane – di anni 14 – non conosce la faccia del padre, non lo hai visto e mai Per_1 sentito”).
A causa di tale atteggiamento del , la ricorrente ha presentato varie denunce (cfr. ricorso CP
“ha denunciato più volte il per violazione degli obblighi di assistenza Pt_1 Controparte_1 familiare”). Infatti, veniva notificato al (e all'attuale ricorrente, come persona offesa) il CP
decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., cioè la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Con lo stesso decreto, inoltre, veniva contestata all'attuale resistente la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (cfr. decreto di citazione a giudizio).
Pertanto, da tali elementi emerge un totale disinteresse del nei confronti del figlio. Tale CP
disinteresse è sia materiale, in quanto il non corrisponde da tempo alcun assegno di CP
mantenimento, di cui un chiaro sintomo è la contestata recidiva specifica di cui al decreto di citazione a giudizio sopra menzionato, sia da un punto di vista morale, non esercitando il proprio diritto di visita.
Per tali motivi, emerge una incapacità genitoriale del , che continua a disinteressarsi di CP
, anche in considerazione della circostanza che, benché regolarmente citato, non ha inteso Per_1
costituirsi nel presente procedimento.
Il Tribunale, quindi, ritiene più rispondente agli interessi del minore, affidare in via Per_1
esclusiva alla madre, collocandolo prevalentemente presso la stessa e Parte_1 concentrando in capo a quest'ultima le competenze genitoriali, in virtù di quanto disposto dall'art. 337 quater co 3 c.c.
Con l'affido monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, ma, ciò nonostante “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può tuttavia trovare una deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Infatti, il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido esclusivo con concentrazione dei compiti alla madre è opportuno per evitare che sia pregiudicato, a fronte di questioni di fondamentale importanza, l'interesse del
5 minore.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, stante il mostrato disinteresse dello stesso nel frequentare il figlio, non deve essere adottato alcun provvedimento in merito, potendo il CP
adire la competente Autorità Giudiziaria al fine di una sua regolamentazione, anche in ragione dell'età del figlio.
4. Sull'assegno di mantenimento in favore di Per_1
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento da corrispondere da parte del in favore . La ricorrente ha, inoltre, affermato di non essere a Controparte_1 Per_1
conoscenza della situazione lavorativa e reddituale del . CP
La coppia, si ribadisce, ha avuto un figlio, , di anni 15. Per_1
L'art. 6 L.898/1970 prevede che nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano le norme degli artt. 315 bis s.s. c.c.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Nel caso di specie, ha 15 anni, quindi è ancora impegnato nel proprio percorso formativo Per_1
scolastico. Pertanto, deve essere corrisposto in suo favore un assegno di mantenimento.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, si può osservare quanto segue.
La ricorrente, presso cui il figlio è collocato, ha dichiarato di essere laureata, di non svolgere attività lavorativa e di godere del solo assegno di inclusione. Non ha depositato sue dichiarazioni dei redditi.
Il resistente, non si è costituito, pertanto non vi sono sue dichiarazioni dei redditi, al fine di una loro valutazione.
La ricorrente ha affermato che il è in possesso del diploma conseguito presso l'istituto CP
tecnico-elettronico e di non sapere la sua situazione lavorativa e reddituale attuale (cfr. ricorso
). Quindi, allo stato non è possibile valutare anche solamente in via potenziale i suoi redditi. Pt_1
Infatti, al momento della separazione nel 2015, il resistente non aveva un reddito stabile, in quanto aveva cessato il servizio militare e svolgeva lavori occasionali (cfr. sentenza separazione).
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno, anche in assenza di dichiarazioni reddituali, che il corrisponda in favore del figlio un assegno di mantenimento di € 150,00 Controparte_1
6 mensili, versandoli a , entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale in base Parte_1 alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'A.U.U., questo sarà interamente corrisposto alla in Parte_1 considerazione dell'affidamento esclusivo del figlio, dovendo lei prendere tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse, in favore di . Per_1
5. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto di nulla disporre in merito alla casa coniugale, data la sua “inesistenza” e la circostanza che vive con il figlio altrove.
Per tali motivi non deve essere preso alcun provvedimento riguardo la casa coniugale, dato non solo la sua “inesistenza”, ma anche in considerazione della brevissima durata del matrimonio.
6. Sulle spese di lite.
Considerato l'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, che ha costretto la ricorrente ad affrontare il presente procedimento contenzioso, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di e si liquidano in base al D.M. n.55/2014 così come modificato dal Controparte_1
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00), ad eccezione della fase istruttoria di fatto non tenuta, anche in considerazione della circostanza che non sono state avanzate richieste istruttorie. Poiché la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vengono liquidate già ridotte del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n.115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello
Stato ex art. 133 D.P.R. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Nicandro Garganico (FG) in data
07.03.2011 tra nata a San Marco in [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (Atto n.1 – parte I – Ufficio 1 - Anno Controparte_1
2011);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
7 • affida il minore in via esclusiva alla madre, Persona_1 Parte_1
prevedendo che resti collocato stabilmente presso la stessa;
la madre avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore, sia il potere-dovere di adottare le decisioni di maggior interesse per il figlio;
• nulla dispone sul diritto di visita, così come da parte motiva;
• pone l'obbligo a carico di della corresponsione di un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore del figlio da versarsi alla di € Persona_1 Parte_1
150,00 entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vista accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
l'A.U.U. spetterà alla nella misura del 100%, così come da parte motiva;
Parte_1
• condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1 liquida per complessivi € 1.698,50 (già ridotti al 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R.
n.115/2002) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133 D.P.R. n.115/2002, il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 30 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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