Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5190
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Sentenza 27 maggio 1999

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Il tenore letterale dell'art. 143 n. 1 della legge fallimentare (che consente l'ammissione del fallito al beneficio della riabilitazione a prescindere dal decorso del termine quinquennale di cui al successivo n. 3 del medesimo articolo) è tale da escludere equipollenti alla specifica condizione costituita dall'avere estinto o procurata l'estinzione totale e satisfattiva dei crediti ammessi, dovendosi, conseguentemente, escludere la rilevanza, ai fini predetti, di tutte le altre ipotesi di desistenza dei creditori ammessi non correlata ad un totale soddisfacimento delle relative ragioni di credito (nella specie, ceduti i crediti fallimentari ad un terzo cessionario contestualmente rinunciante ad ogni pretesa verso il fallito, e chiusosi il fallimento per desistenza di tutti i creditori ammessi, i giudici di merito, con decisione confermata dalla S.C., avevano rigettato la richiesta di riabilitazione avanzata dal fallito in assenza di prova che il prezzo della cessione avesse interamente coperto l'importo dei crediti ammessi, costituendo tale copertura condizione necessaria e sufficiente per l'ammissione al particolare istituto premiale previsto, in via eccezionale, dal citato art. 143 n. 1 legge fall.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5190
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5190
    Data del deposito : 27 maggio 1999

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