Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Il tenore letterale dell'art. 143 n. 1 della legge fallimentare (che consente l'ammissione del fallito al beneficio della riabilitazione a prescindere dal decorso del termine quinquennale di cui al successivo n. 3 del medesimo articolo) è tale da escludere equipollenti alla specifica condizione costituita dall'avere estinto o procurata l'estinzione totale e satisfattiva dei crediti ammessi, dovendosi, conseguentemente, escludere la rilevanza, ai fini predetti, di tutte le altre ipotesi di desistenza dei creditori ammessi non correlata ad un totale soddisfacimento delle relative ragioni di credito (nella specie, ceduti i crediti fallimentari ad un terzo cessionario contestualmente rinunciante ad ogni pretesa verso il fallito, e chiusosi il fallimento per desistenza di tutti i creditori ammessi, i giudici di merito, con decisione confermata dalla S.C., avevano rigettato la richiesta di riabilitazione avanzata dal fallito in assenza di prova che il prezzo della cessione avesse interamente coperto l'importo dei crediti ammessi, costituendo tale copertura condizione necessaria e sufficiente per l'ammissione al particolare istituto premiale previsto, in via eccezionale, dal citato art. 143 n. 1 legge fall.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Ugo VITRONE Consigliere
Dott. Massimo BONOMO Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA FF, elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana 316, presso l'avv. Vito Tola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Sandro Cartaino di Brescia
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Brescia,
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 425 del 12.7.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.3.1999 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino A. Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN FF, già dichiarato fallito con sentenza 20.7.94 del Tribunale di Brescia, avendo lo stesso Tribunale con decreto 21.11.96 pronunciato la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 n. 2 L.F., con ricorso 26.2.97 chiedeva al predetto Tribunale di pronunziare la sua riabilitazione, sussistendo l'ipotesi di cui all'art. 143 n. 1 L. F.: la chiusura era stata determinata, infatti, dalla desistenza di tutti i creditori ammessi essendo stati essi soddisfatti dalla s.r.l. INCOFISCO, resasi cessionaria dei relativi crediti e contestualmente rinunziante ad ogni pretesa verso il fallito. Il Tribunale con sentenza 26.4.97 respingeva l'istanza e la pronunzia era fatta segno a reclamo dello AN, anch'esso 12.7.97 della Corte d'Appello di Brescia. Nella motivazione i Giudici del reclamo:
l. Rilevavano che l'espressione contenuti nell'art. 143 n. 1 L.F.( con il riferimento al pagamento integrale dei crediti ammessi) era di tale chiarezza da non richiedere ulteriore illustrazione.
2. Osservavano che, a fronte del chiaro presupposto del pagamento integrale dei crediti, non sarebbe valso invoca la previsione posta dall'art. 118 n. 2 per la quale la chiusura del fallimento può essere pronunziata in presenza di qualsiasi causa estintiva dei crediti, quand'anche non satisfattiva: tale previsione obbediva infatti alla "ratio" della chiusura del fallimento ma non rispondeva alla esigenza del totale soddisfacimento dei creditori postulata dall'art. 143 n. 1 L.F.
3. Sottolineavano il dato afferente l'integralità dei pagamenti, deducendo che la cessione occorsa nella specie avvenuta per importo inferiore a quello ammesso era pertanto inidonea a realizzare la ridetta ipotesi.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo AN con atto notificato al P.G. presso la CdA il 7.10.97 e contenente un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, deve essere respinto, avendo la Corte di merito esattamente applicato la previsione di cui all'art. 143 n. 1 L.F..
Censura, di contro, il ricorrente la pronunzia impugnata per non avere la Corte di merito considerato che la disposizione in discorso avrebbe dovuto essere interpretata alla stregua di quanto previsto dall'art. 118 n. 2 L. F, essendo alle due disposizioni comune la "ratio" di favorire il fallito che abbia eliminato le conseguenze del dissesto e, pertanto, essendo sufficiente - anche per accedere alla riabilitazione - l'avvenuto soddisfacimento dei creditori attestato dalla loro incondizionata desistenza dalle pretese. Ritiene il Collegio, nella significativa assenza di alcun precedente pronunziato di questa Corte e nell'univoca interpretazione della giurisprudenza di merito edita (che sottolinea la necessità che sia provato l'integrale pagamento dei crediti ammessi), che l'insuperabile dato letterale dell'art. 143 n. 1 L.F. non sia affatto frutto di arbitraria e vessatoria imposizione di una inessenziale condizione di soddisfacimento dei crediti ammessi (il pagamento, ad opera del fallito o del terzo, di tutti i crediti ammessi la dove per la chiusura del fallimento sarebbe bastata la loro estinzione comunque realizzata) ma sia la raziona e traduzione dell'intento premiale sotteso alla previsione di legge. Per la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 n. 2 L.F. la previsione, alternativa, del raggiungimento da parte delle ripartizioni dell'intero ammontare del crediti ammessi o della loro estinzione "in altro modo", fermo restando l'integrale pagamento del compenso al curatore e delle spese della procedura, indica in modo significativo come il venir meno dell'interesse al mantenimento della procedura concorsuale sia collegato al fatto oggettivo della estinzione dei debiti ammessi (anche in modo non interamente satisfattivo) e del totale pagamento delle "spese". Di contro, la insuperabile formula letterale di cui all'art. 143 n. 1) - delineante ipotesi di ammissione immediata al beneficio, senza l'onerosa attesa di cui al n. 3) - configura una rigorosa ipotesi di meritevolezza presunta per la stessa ammissione, affatto coerente con l'intento premiale alla base dell'istituto della riabilitazione: quella di aver estinto, o aver procurato l'estinzione, totalmente, ed in modo satisfattivo ("..che ha pagato interamente..") dei crediti ammessi. Restano, pertanto, escluse per la realizzazione della ipotesi, in discorso - il cui presupposto applicativo configura una base più delimitata e rigorosa di quella necessaria e sufficiente per la chiusura del fallimento ex art. 118 n, 2 L.F. tutte le ipotesi nelle quali la desistenza dei creditori ammessi, fonte della indicata vicenda estintiva, non sia correlata ad un totale soddisfacimento delle dedotte ragioni di credito. E resta pertanto escluso alcun rilievo esattamente affermato dalla Corte di Brescia delle ipotesi di cessione dei crediti ad un terzo cessionario (pur rilasciante al fallimento quietanza interamente liberatoria da sue personali pretese) là dove non sia provato che il prezzo della cessione abbia interamente coperto l'importo dei crediti ammessi, posto che tale copertura, e soltanto essa, costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la ammissione al particolare istituto premiale di cui trattasi. E la eccezionalità della previsione, che restituisce al fallito le proprie capacità ben prima del lungo e condizionato periodo di cui all'art. 143 n. 3 L.F., appare ragionevolmente correlata alle menzionate rigorose condizioni di ammissione sì da rendere inconsistenti i pur affacciati sospetti di disparità di trattamento. Respinto il ricorso, non è luogo provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999