Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 2885/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
GAETA UGO, con elezione di domicilio in VIA ROSSINI 22, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_2 anche per conto di , con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA CP_3
TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA A.DE GASPERI 55
NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp. avviso addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7-2-2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 0013377354000, notificato in data 3-1-2024, inerente omissioni contributive alla gestione commercianti per l'importo complessivo di euro 3.031,71 relative al periodo maggio 2021-aprile 2022; eccepiva che, nello stesso periodo in cui aveva rivestito la carica di socio amministratore della società alla quale afferiva la Controparte_4 pretesa contributiva, aveva svolto lavoro dipendente per la diversa società
Union Facility srl, con rapporto di almeno 26 ore settimanali e di essere,
ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito. Si costituiva l' anche per la che eccepiva il difetto di CP_2 CP_3 legittimazione passiva della società di cartolarizzazione;
nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione sussistendo i presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti relativi alla carica di socio amministratore.
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Va, preliminarmente, affermato il difetto di legittimazione passiva della poiché, trattandosi nella specie di crediti maturati ed accertati CP_3 successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
L'opposizione, per il resto, va accolta per le ragioni di seguito espresse. L'opposizione è tempestiva essendo stata presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito come prescritto dall'art.24 del d.lvo 46/99. Oggetto del giudizio è l'opposizione all'avviso di addebito relativo all'omesso versamento alla Gestione commercianti dei contributi CP_5
IVS per il periodo da maggio 2021 ad aprile 2022, in relazione all'attività svolta quale socio in favore della società Controparte_4
Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n.
88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività:
- commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione
Commercianti tutto coloro che:
- siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o
2 dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
In linea di principio, in base alla normativa dettata con l'art. 12, comma
11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio
2010 n. 122, deve oramai affermarsi che anche il socio di S.r.l. che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e nel contempo sia amministratore della medesima, sia tenuto ad iscriversi presso entrambe le gestioni previdenziali interessate
(gestione commercianti e gestione separata), come riconosciuto pure dalle
Sez. Unite della Cassazione con sentenza n.17076/2011 (v. anche Corte
Cost. n. 15/2012).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, quindi, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa di cui al d.l. n.78/2010 conv. in l. n.122/2010), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante Cass. n. 8474/2017; Cass. n. 10426/2018) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro
3 affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla
Suprema Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata.
Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata.
Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico,
l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione).
Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando
4 il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è rivolta, invece, alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Nel caso di specie, si ritiene che l' non abbia assolto all'onere, CP_2 posto a suo carico, di dimostrare la partecipazione della ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ai fini della iscrizione alla gestione commercianti;
in quanto l'obbligazione contributiva discenderebbe, come si legge nella relazione istruttoria, dalla circostanza che la società ha alle proprie dipendenze un'unica lavoratrice con mansioni di impiegato amministrativo. In altri termini l' ha in via presuntiva ravvisato l'obbligo di CP_2 iscrizione alla Gestione commercianti essenzialmente per il fatto di rivestire la carica di socio e amministratore e perchè il personale dipendente, per la tipologia contrattuale, non avesse le competenze professionali per occuparsi della gestione dell'azienda. Dall'altro lato, il ricorrente ha contestato i presupposti di legge, mancando la prova dell'abitualità e prevalenza anche sulla base del rilievo di avere svolto, per il periodo in oggetto, attività lavorativa dipendente presso altra società, anche se in regime di part-time
(circostanza pacifica). Ha precisato che, come risulta anche dalla visura camerale, la società svolge attività di consulenza avvalendosi di professionisti esterni.
Gli è che, a parte la compatibilità tra lo svolgimento di lavoro subordinato presso altra azienda e la carica di socio amministratore, manca del tutto ogni riscontro dello svolgimento di significative attività lavorative idonee a dimostrare l'abitualità delle operazioni e la costante prevalenza dell'apporto lavorativo del sui fattori produttivi CP_1 dell'impresa.
In definitiva, non solo non risulta che il partecipasse all'attività CP_1 aziendale con un'attività esecutiva, di coordinamento o direttiva;
ma nemmeno risulta che l' abbia comprovato in ogni caso l'abitualità la CP_2 prevalenza della attività stessa, anche considerano l'impegno lavorativo svolto dall'istante quale dipendente presso altra società.
L' non ha cioè dimostrato, né offerto di provare un diretto CP_2 coinvolgimento del nel lavoro aziendale sotto l'aspetto propriamente CP_1
5 operativo.
Deve quindi escludersi la ricorrenza dei presupposti cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' nei confronti del ricorrente e portati dall'avviso di CP_2 addebito n. 371 2023 0013377354000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' nei confronti della ricorrente e portati CP_2 dall'avviso di addebito n. 371 2023 0013377354000; 2) condanna l' CP_2 alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in € 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato,
Così deciso in data 26/03/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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