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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa TERESA BARILLARI Presidente
Dott.ssa GIOVANNA GIOIA Consigliere
Dott.ssa CONCETTA ZINGHINI' G.Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Proc. n. 1612/2018 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2022 previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
quale mandataria di Parte_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Aurelio Tricoli giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Marino in Lamezia Terme - Via Cavallerizza n. 6.
Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione dagli avvocati Angela Luna Guagliano e Italo Guagliano, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Diamante (CS) – Viale Giulio
Cesare n.11.
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1 In via preliminare, in virtù dell'art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte ovvero, in via subordinata, previa convocazione delle parti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendo all'uopo i gravissimi motivi per le ragioni indicate in atto;
In via principale:
1. In accoglimento dell'appello, annullare e/o riformare integralmente la sentenza
n. 89/2018 pronunciata e pubblicata il 2 febbraio 2018 dal Tribunale di Paola sez.civile, in quanto nulla, illogica e non motivata per tutte le ragioni spese in atto
e qui richiamate;
2. di conseguenza accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, rigettare tutte le domande proposte dall'appellata, per l'esistenza di un giudicato formale e sostanziale costituito dalla sentenza n. 366/2014 del Tribunale di ON
(divenuta definitiva) e per tutte le motivazioni esposte in atto e qui integralmente richiamate;
3. in via subordinata, accertare e dichiarare la litispendenza e/o continenza del giudizio celebratosi innanzi al Tribunale di Paola (R.G. n. 351/2011, conclusosi con la sentenza n. 89/2018 del 2 febbraio 2018) con quello preventivamente proposto dinanzi al Tribunale di ON sub. R.G.A.C. n. 2895/2010 pronunciandosi secondo quanto disposto all'art. 39 c.p.c.;
4. con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con la soggiunta richiesta di ripetizione delle spese legali del primo grado, liquidate nella somma di € 4.835,00 oltre accessori, già pagate con distrazione direttamente al procuratore del primo grado avvocato Cavallo”.
Per l'appellata
“Voglia l'On.le Giudicante: rigettare la domanda cautelare;
in via principale: disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione dichiarare l'appello proposto dalla Soc. inammissibile. Pt_1 Parte_2
Condannare altresì parte appellante per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado Tribunale di Paola così esponeva i fatti di causa:
“ Con atto di citazione notificato ritualmente, la società attrice, in persona del legale rappresentante, ha agito dinanzi al Tribunale di Paola al fine di ottenere la declaratoria della nullità di talune operazioni compiute dalla Controparte_2
, oggi in esecuzione del
[...] Controparte_3
2 contratto di conto corrente n. 5046 attivato presso la filiale di Paola dell'Istituto di credito.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che il rapporto in contestazione è stato contrassegnato, sin dall'inizio, dall'adozione di un sistema di capitalizzazione degli interessi passivi su base trimestrale, nonché, dall'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di altre voci di spesa prive di adeguata giustificazione causale.
Ha insistito, di conseguenza, per la condanna della convenuta alla restituzione degli importi indebitamente riscossi, quantificati in € 26.000,00 o nella diversa cifra determinata anche a mezzo di C.T.U., con vittoria di spese.
Costituitosi con tempestiva e regolare comparsa, la convenuta ha in via Pt_1
preliminare, eccepito la litispendenza e/o continenza con altro giudizio preventivamente proposto dinanzi al Tribunale di ON, Ha concluso conformemente alle eccezioni sollevate, con vittoria delle spese di lite.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 16.03.2017 i procuratori delle parti, dinanzi allo scrivente Magistrato, si sono riportati al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione, come da verbale, dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Il Tribunale di Paola con la sentenza n. 89/2018 emessa e depositata il 02.02.2018, disattesa l'eccezione di litispendenza/continenza con il procedimento R.G.
2895/2010 definito nelle more del giudizio con la sentenza n. 366 del 4.4.2014 emessa dal Tribunale di ON;
ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione sollevata dalla parte convenuta, nel merito reputava fondata la domanda formulata dall'attore e così statuiva:
- “dichiara la nullità delle operazioni di addebito effettuate dalla convenuta
[...]
sul rapporto di conto corrente bancario n. 032 Controparte_4
57 0005046 intestato a in persona del legale rappresentante pro- Parte_3
tempore a titolo di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, Parte_4
spese e saldo alla chiusura;
- per l'effetto, condanna la convenuta al Pt_2 Controparte_4 pagamento, in favore dell'attore della complessiva somma di € 47.603,11 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
3 - condanna la convenuta al pagamento, in favore Controparte_4
dell'attore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.835,00 di cui 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_4
il pagamento delle spese di consulenza tecnica, come liquidate da decreto in
[...] atti”.
Avverso tale decisione, ha proposto gravame la Parte_1
quale mandataria speciale di lamentandone
[...] Parte_2
l'erroneità e chiedendone la riforma per i motivi di gravame come di seguito testualmente riportati:
1) “Sull'esistenza del giudicato interno ed esterno. Sul mancato accoglimento dell'eccezione di litispendenza/continenza e, poi, di giudicato esperita da . Pt_1
Errata, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116, 184, 633 c.p.c.,
2909 e 2697 c.c., 111 Cost.”;
2)” Sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, 116, 132, comma 2,
n.4, 183 c.p.c., nonché dell'art. 2935 c.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1460 c.c. e 111 Cost., legge n. 10/11”;
3) “Nel merito ed in particolare sulla restituzione delle somme trattenute a titolo di anatocismo: omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115,116,132, comma 2, n. 4, 183 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.”;
4)” Sulle commissioni di massimo scoperto. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115,116,132 comma 2, n. 4 c.p.c.”;
5) “Sull'addebito delle spese. Errata, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115,116,132, comma 2, n. 4 c.p.c.;
6) Sul credito maturato dal conto corrente n. 5046. Errata, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Vizio di ultrapetizione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 e 115 c.p.c.”;
4 Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituita la che deducendo nel merito Controparte_5
l'infondatezza del gravame ne ha chiesto il rigetto sulla base della analitica confutazione di tutte le argomentazioni proposte ex adverso.
La Corte con provvedimento del 10 dicembre 2018 a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 27 novembre 2018 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
con provvedimento del 02 gennaio 2019 depositato il
08.01.2019 ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla parte appellante e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 10.05.2022 le parti hanno formalizzato in forma cartolare le rispettive richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe e, dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
Le parti hanno depositato comparsa conclusionale, l'appellante anche memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Nell'ordine logico delle questioni deve essere esaminato il primo profilo di censura con cui l'appellante si duole del mancato accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di litispendenza/continenza da esso dedotta in relazione alla causa adita davanti al Tribunale di ON R.G. 2895/2010 avente ad oggetto opposizione a D.I., definita nelle more con la sentenza R.G. 366/2014 trascorsa in giudicato.
In particolare, l'appellante rileva la erroneità della sentenza gravata laddove il
Tribunale ha statuito: “...in via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di litispendenza /continenza con il procedimento civile di cui al n. 2895/2010 pendente dinanzi al Tribunale di ON e definito, nelle more del presente giudizio con la sentenza n. 366 del 4.4.2014. Trattasi di due procedimenti afferenti a situazioni negoziali differenti per petitum e causa petendi. Nel caso di specie, il rispetto del ne bis in idem è assicurato in quanto si pure nell'identità dei soggetti, un giudizio
(quello di opposizione a d.i., pendente presso il Tribunale di ON) concerne il mancato pagamento di rate di un mutuo chirografario e quello che ci occupa,
5 invece, concerne l'accertamento e la conseguente declaratoria di comportamenti illegittimi da parte dell'istituto di credito in riferimento ad un contro corrente di cui l'attore è intestatario”.
L'appellante censura l'iter motivazionale del Tribunale e a sostegno della censura, premesso: - che con il D.I. 627/210 emesso dal Tribunale di ON veniva ingiunto – tra gli altri- alla società di pagare in favore della Controparte_1
la somma di € 29.552,73 oltre accessori e spese Controparte_2
del monitorio;
- che il credito traeva origine dal contratto di mutuo chirografario concluso da tale società in data 5.10.2007 per € 34.000,00 da rimborsare in 48 rate mensili e che l'opposizione promossa anche da veniva rigettata Controparte_6
con la sentenza n. 366/2014 del 10.04.2014 resa dal Tribunale di ON, passata in giudicato, assume:
- che la continenza tra la causa definita dal Tribunale di ON R.G. 2895/2010
(Opp. a D.I.) e quella promossa davanti al Tribunale di Paola R.G. 351/2011( avente ad oggetto accertamento negativo del credito relativamente al saldo debitorio del conto corrente n. 5046 su cui erano affluite ed addebitate le somme del mutuo chirografario richieste il monitorio), deriva dall'atto di opposizione avverso il D.I.
(R.G. 2895/2010) che ha esteso il thema decidendum al conto corrente n. 5046,
edotto la nullità del mutuo Controparte_1 oggetto dell'ingiunzione per causa illecita, perché si trattava di un mutuo di scopo confluito sul c/c destinato a ripianare un illegittimo saldo del medesimo c/c n.5046 investendo il giudice di ON della questione dell'accertamento negativo del credito al fine di una eventuale compensazione con il credito della banca derivante dal mutuo”;
- che tra i due procedimenti (RG 2895/2010 e 351/2011) vi è omogeneità sotto il profilo della causa petendi e del petitum, tant'è che il giudizio di opposizione davanti al Tribunale di ON era teso alla ricostruzione e rideterminazione del saldo del conto corrente n. 5046 a causa della mancata convenzione ex art. 1283
c.c., della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, delle spese e della conseguente nullità del mutuo chirografario;
- che, perciò, la ha agito in contrasto con le norme sulla Controparte_1
litispendenza e/o continenza, riproponendo davanti al Tribunale di Paola la medesima domanda già oggetto della causa di opposizione a decreto ingiuntivo
6 pendente davanti al Tribunale di ON (R.G. 2895/2010) con conseguente violazione del principio del ne bis in idem;
- che il Tribunale di ON nel giudizio di opposizione a D.I. R.G. 2895/2010 si è diverse volte soffermato sulla dedotta illegittimità del saldo di c/c n. 5046 rigettando poi con la sentenza le deduzioni di cui all'atto di opposizione proposta dalla . CP_1
; CP_1
- che il Tribunale di Paola disattendendo la eccezione tempestivamente proposta ha reputato che il rispetto del ne bis in idem era assicurato senza fornire sul punto una adeguata motivazione.
L'eccezione di continenza risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta documentalmente provato e pacifico in causa che con atto di citazione datato 16.12.2010 notificato in data 23.12.2010 l'attuale parte appellata S.&P. ha proposto opposizione con domanda riconvenzionale avverso CP_1
il D.I. n. 627/2010 con il quale veniva ingiunto ad essa quale -debitrice diretta-
a , , in qualità di Parte_4 Controparte_7 Parte_5
fideiussori sino alla concorrenza di € 67.600,00, di pagare in favore dell'istante la somma di € 29.552,73 oltre Controparte_8
accessori e spese del procedimento monitorio.
Posto ciò, se è vero che il D.I.(627/2010) concerneva il mancato pagamento di alcune rate di un mutuo chirografario, tuttavia, la società opponente
[...]
nel merito della opposizione proposta, unitamente ad altri CP_9
motivi, ha dedotto la nullità/illegittimità del mutuo concesso a ripianamento dello dell'illegittimo saldo debitorio del c/c n. 5046 giacché originato da pattuizioni nulle, relative alla illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed ha chiesto volersi accertare anche incidenter tantum l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici sul c.c. n. 5046 ad essa intestato presso la filiale di Paola, sul quale, la quale la banca ha erogato il mutuo per ripianare la presunta esposizione debitoria derivante dal saldo.
Tale causa è stata iscritta presso il Tribunale di ON al n. 2895/2010 R.G.
Posto ciò, sussiste senz'altro un rapporto di “continenza” tra la domanda di approfondimento sia pure incidenter tantum della doglianza relativa all'applicazione di interessi anatocistici sul c/c n. 5046 con riferimento all'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dedotta dalla in sede di opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_9
7 (RG 2895/2010) davanti al Tribunale di ON e, le domande proposte dalla medesima nel giudizio R.G.351/2011 introdotto davanti al Tribunale di Paola, nel quale ha dedotto la illegittima applicazione nel contratto di c/c. n. 5046 contrassegnato da un sistema di capitalizzazione degli interessi passivi su base trimestrale, nonché, dall'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di altre voci di spesa prive di adeguata giustificazione causale, con richiesta di condanna della alla restituzione degli importi indebitamente riscossi. Pt_2
Tra i due procedimenti sussiste una innegabile analogia nella prospettazione della doglianza avanzata dalla società in sede di CP_1
CP_ opposizione a davanti al Tribunale di ON (R.G.2895/2010) con cui assumeva l'applicazione di interessi anatocistici nel c/c n. 5046 e la domanda di accertamento negativo del debito introdotta dalla medesima società davanti al Tribunale di Paola nel giudizio R.G. 351/2011, con cui a sostegno della domanda ha dedotto che il rapporto in contestazione (c/c. n 5046) è stato contrassegnato dalla illegittima applicazione di interessi anatocistici, c.m.s. ed altre voci prive di adeguata giustificazione causale.
Com'è noto, infatti, in generale la “continenza di cause” si verifica quando una delle azioni contiene l'altra per la maggior ampiezza del petitum, ferma la coincidenza di tutti gli altri elementi.
Secondo pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità: “sussiste continenza di cause quando vi è identità di soggetti (non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo, nonché una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto oppure quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la continenza tra la domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da un istituto di credito nei confronti del correntista, avente ad oggetto il pagamento del saldo negativo del conto, e quella di accertamento negativo dello stesso credito avente ad oggetto la nullità della clausola che fissava gli interessi in misura ultralegale e di quella di capitalizzazione degli stessi)..” (Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007,
n. 20596).
Ed ancora: “ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti
8 (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni ” (Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20599 in Giust. civ. Mass. 2007, 10; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20600).
Nel caso di specie la causa di accertamento negativo (R.G. 351/2011) definita dal Tribunale di Paola con la sentenza oggetto di gravame (n.
89/2018), è stata introdotta successivamente a quella introdotta con il giudizio di opposizione a D.I. (R.G. 2895/2010) davanti al Tribunale di
ON, che si è definita con la sentenza n. 366/2014 del 10.04.2014 (passata in giudicato quando ancora era pendente il giudizio di accertamento negativo) nella quale si legge: “…anche a voler approfondire, se pur incidenter tantum, la fondatezza della doglianza relativa a una presunta applicazione di interessi anatocistici sul predetto c/c n. 5046, con esplicito riferimento all'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, essa, nonostante la mancanza in atti del contratto di conto corrente-la cui produzione incombeva sulla stessa parte opponente-risulta comunque destituita di fondamento. Tale modalità di conteggio risulterebbe effettivamente stabilita dal contratto di conto corrente, così come emerge dall'esame degli estratti conto trimestrali allegati al fascicolo della
[...]
ma a fronte di tale precisione, la banca opposta ha affermato Parte_6
di essersi adeguata alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 (richiamando la comunicazione, in atti, datata 4.2.2000 e pubblicata in G.U. al foglio inserzioni n. 96 oltre che comunicata al cliente mediante invio dell'informativa contenuta alla pag.2 dell'estratto di conto corrente del
9 31.3.2000) e parte opponente non ha in alcun modo contestato tale deduzione. Ad ogni buon conto, non essendo stato prodotto in atti da alcuno degli opponenti – su cui come detto gravava il relativo onere probatorio- il contratto di conto corrente n. 5046, detta indagine incidentale non può spingersi oltre, non essendo dato conoscere la data di accensione del conto corrente in oggetto. Si appalesano, quindi,prive di fondamento, in quanto genericamente dedotte e comunque non provate, le doglianze relative alla illegittima applicazione degli interessi anatocistici da cui sarebbe scaturito il saldo debitorio che a sua volta, avrebbe originato la concessione del mutuo posto dalla banca ingiungente a fondamento del credito azionato in sede monitoria (…) ..i profili di illegittimità del saldo debitorio esistente su detto
c/c n. 5046 all'epoca della concessione del finanziamento …sono risultati infondati, pertanto detto saldo può, almeno sotto tale profilo ritenersi effettivamente e validamente esistente…”.
Su tale scorta, dal contenuto della sentenza n. 366/2014 emessa a definizione del procedimento R.G. 2895/2010,nei tratti salienti qui riportati, risulta che l'indagine compiuta dal Tribunale di ON in relazione alla dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici al c/c 5046 in sede di opposizione a D.I. da parte della si è rivelata infondata, e Controparte_9
perciò, il medesimo accertamento nel giudizio di accertamento negativo introdotto dalla medesima società e definito (R.G. 351/2011) dal Tribunale di
Paola, con la sentenza oggi gravata, si risolve nella duplicazione della questione già dedotta e definita nel giudizio di opposizione davanti al
Tribunale di ON in violazione delle norme sulla continenza ex art. 39 secondo comma c.p.c.
Non può, perciò, condividersi la sentenza gravata laddove il primo giudice ha rigettato l'eccezione tempestivamente proposta sul rilievo che “ il rispetto del ne bis in idem è assicurato in quanto..pur nella identità dei soggetti, un giudizio (quello di opposizione a d.i. pendente davanti al Tribunale di
ON) concerne il mancato pagamento di rate di un mutuo chirografario e quello che ci occupa, invece, concerne l'accertamento e la conseguente declaratoria di comportamenti illegittimi da parte dell'istituto di credito in riferimento ad un conto corrente di cui l'attore è intestatario”, essendo
10 esplicitamente smentito da una corretta analisi del contenuto degli atti afferenti ai due procedimenti.
Deve perciò dichiararsi la continenza tra la causa introdotta con il giudizio di
Con opposizione a davanti al Tribunale di ON (R.G. 2895/2010) definito con la sentenza n. 366/2014 del 10.04.2014, e quella introdotta con rito ordinario davanti al Tribunale di Paola, con conseguente intervenuto giudicato dell'accertamento negativo oggetto di tale procedimento R.G. 351/2011 definito con la sentenza oggi gravata n. 89/2018.
L'accoglimento del motivo di gravame e la dichiarazione di continenza tra i giudizi, comporta che ogni altra questione debba considerarsi assorbita.
L'appello deve essere così accolto e la sentenza riformata.
All'esito del doppio grado le spese seguono la soccombenza e poste a carico della vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come da dispositivo Controparte_9
nella misura minima per la non complessità delle questioni trattate, secondo lo scaglione di valore dichiarato dalla parte da 26.000- 52-000.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da quale Parte_1
mandataria della in persona del suo legale rappresentante Parte_2
pro-tempore, con atto di citazione notificato in data 28.05.2018 avverso la sentenza n.674/2017 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 04.04.2017 e depositata in data 27.04.2017, così provvede:
- Accoglie l'appello e per in riforma della Sentenza gravata dichiara la continenza del giudizio promosso dalla
contro
RG Controparte_9 Parte_2
351/2011 davanti al Tribunale di Paola, con quello preventivamente proposto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di ON R.G. n.
2895/2010 definito con la sentenza n. 366/2014 passata in giudicato. Per l'effetto, in riforma della Sentenza impugnata (n. 89/2018) rigetta la domanda proposta dalla per l'esistenza di un giudicato formale e sostanziale costituito Controparte_9
dalla sentenza n. 366/2014 emessa dal Tribunale di ON.
- Condanna l'appellata in persona del legale rappresentante al Controparte_9
pagamento in favore della quale mandataria Parte_1
speciale di in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_2 delle spese di lite liquidate quanto al primo grado somma di € 3.972 per compensi,
11 e per il presente grado in € 777,00 per oneri, € 5.338 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
Pone a carico della parte soccombente le spese di C.T.U. liquidate come da provvedimento in atti nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, III sezione civile del 26 novembre 2024.
Il G.A Estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Zinghinì Dott.ssa Teresa Barillari
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