Articolo 41 ter della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 41 bisArticolo 44
Versione
13 giugno 1998
Art. 41-ter. (( (Progetti sperimentali.) )) (( 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , definisce i criteri e le modalita' per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonche' i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo )) ((8)) ---------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 21 maggio 1998, n. 162 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all' articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 13 giugno 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente