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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9193 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al ruolo generale n. 34897/2024, promossa
DA in forma abbreviata anche Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto I n. 22, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. CATURANO WALTER GIACOMO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Latina, Corso Della CP_1 C.F._1
Repubblica n. 283, presso lo studio dell'Avv. BUSSOLO FRANCESCA ROMANA
APPELLATO
nonché contro presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_2 di Milano e con domicilio in Milano, via Freguglia n. 1
APPELLATA
CONCLUSIONI
precisa come segue: Parte_2
Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta:
1) accertata la fondatezza dei motivi di appello più ampiamente esposti in parte narrativa, revocare, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti e/o comunque riformare nel merito la sentenza appellata– nelle parti e per le motivazioni gradatamente esposte in parte narrativa;
2) per l'effetto accogliere le modifiche alla sentenza proposte in parte motiva, rigettando sul punto le avversarie domande ed istanze formulate in prime cure, siccome infondate nel merito,
pagina 1 di 19 anche in considerazione della eccezione di carenza di legittimazione/titolarità passiva di
[...] con riferimento alle richieste restitutorie avversarie riguardanti commissioni incassate Pt_2 dall'Intermediario del credito e dalla Compagnia Assicuratrice;
3) accertare e dichiarare, in ogni caso, che il Cliente-parte appellata, aveva già beneficiato del rimborso di €uro 1.150,46 a titolo di riduzione dei costi connessi al credito (in sede di conteggio estintivo) e di rimborso del premio assicurativo residuo (da parte della Compagnia), riformando la sentenza di prime cure anche solo in parte qua, laddove, in sede di quantificazione, ha omesso di stornare tali importi;
4) rigettare ogni altra domanda formulata dall'attrice (odierna appellata) in prime cure ed eventualmente assorbita dalla sentenza gravata.
5) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, anche nei confronti del terzo chiamato in causa, riformando il capo di condanna in parte qua;
6) condannare parte appellata alla restituzione di quanto spontaneamente versato in esecuzione della riformanda sentenza;
7) in caso di conferma della sentenza, relativamente al capo di condanna della a restituire Pt_2 ulteriori costi in favore del Cliente, comunque quantificati o quantunque ridotti, riformare la sentenza gravata, nella parte in cui ha respinto la domanda della nei confronti del terzo Pt_2 chiamato in causa, ovverosia lo Stato ITno e per esso la Controparte_2 condannando quest'ultima, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore a tenere indenne e risarcire da ogni esborso che la stessa dovesse essere tenuta a sopportare in Controparte_3 dipendenza del presente giudizio, incluse le spese di lite sostenute e sostenende od eventualmente attribuite all'appellato, anche all'esito del presente procedimento;
8) in via di estremo subordine, alla luce del continuo mutamento del contesto normativo e giurisprudenziale e del legittimo affidamento dell , maturato sotto la vigenza della vecchia Pt_1 disciplina primaria e secondaria, riformare, in ogni caso, il capo relativo al regime delle spese, disponendo ogni opportuna compensazione.
precisa come segue: CP_1
l'On.le Tribunale adito Voglia:
1)Dichiarare inammissibile l'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t. Per Parte_2 tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
2)Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, onorari del presente giudizio, oltre c.p.a e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Presidenza del Consiglio dei Ministri precisa come segue:
Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello avversario con conferma integrale della pronuncia di primo grado;
- condannare al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato il 16.05.23, il signor ha convenuto in CP_1 giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Rho la società Parte_1
pagina 2 di 19 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.512,17, a titolo di ripetizione di Pt_1 tutti gli importi indebitamente trattenuti dalla società a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio.
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato:
- di aver stipulato in data 19.10.2011 con il contratto di mutuo n. 355144 rimborsabile Parte_2 mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, con mandato a pagare su stipendio/salari/compensi, di n. 120 rate da Euro 279,00 ciascuna;
- che i costi up front e recurring previsti alla sottoscrizione del contratto, esclusi gli interessi, erano i seguenti: commissioni di istruttoria per € 400,00, commissioni di attivazione per € 1.171,80, commissioni di gestione pratica per € 2.321,00, il premio assicurativo per € 482,11, oneri erariali per
€ 75,41 e costi di intermediazione del credito per € 1.339,20;
- di aver provveduto, sulla base del conteggio predisposto dalla banca, all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento a far data dal 31.10.2016, allorquando residuavano n. 63 rate;
- che l'istituto finanziario convenuto non aveva provveduto a restituire al signor le commissioni CP_1 finanziarie ed accessorie non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto.
L'attore ha quindi dedotto di aver diritto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. la cui portata è stata chiarita dalla Corte di Giustizia, al rimborso di tutti i costi del credito non maturati per l'anticipata estinzione del contratto, quantificati nell'importo di € 2.512,17, evidenziando a tal fine che il metodo di calcolo da utilizzare ai fini della determinazione del rimborso fosse il criterio pro rata temporis.
Si è costituita , contestando integralmente quanto ex adverso dedotto in fatto ed in Parte_2 diritto. Ha eccepito:
- in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, dovendosi considerare ai fini della determinazione, il valore dell'intero contratto e cioè della somma mutuata;
- l'indeterminatezza della domanda, non essendo esplicitati i conteggi per addivenire all'importo di
€ 2.512,17, ma solo il totale dei costi sostenuti, tra cui sono stati ricompresi anche gli oneri erariali che, a norma dell'art. 125-sexies TUB non sono da ridurre;
- l'intervenuto pagamento e/o compensazione dell'importo di € 1.150,46, di cui € 939,10 a titolo di
“rimborso quota oneri non maturati”, già dedotti dal conteggio di estinzione, ed € 211,36 a titolo di premio residuo non maturato, rimborsati in data 13.04.23 direttamente dalla compagnia assicurativa
Parte_3
- la correttezza del proprio operato, essendo l'estinzione anticipata espressamente disciplinata dall'art. 3 delle condizioni generali di contratto, clausola accettata dal cliente con doppia e specifica sottoscrizione, che distingue tra costi rimborsabili, in quanto destinati a maturare nel corso del finanziamento (c.d. recurring) e costi non rimborsabili, perché maturati interamente all'atto della sottoscrizione del contratto (c.d. up-front);
- il difetto di legittimazione passiva della banca rispetto alla domanda di riduzione dei costi di intermediazione (comunque “up front”) e dei premi assicurativi, in quanto somme incassate pagina 3 di 19 rispettivamente dalla società di intermediazione e dalla compagnia assicurativa;
- l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB nella sua formulazione attuale, alla luce di quanto stabilito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ne prevede l'applicabilità in relazione ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge;
la necessaria applicazione della norma nella sua vecchia formulazione, che limitava il diritto alla riduzione del costo del credito soltanto nella misura “pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
- la specialità della disciplina in materia di cessione/delega del quinto dello stipendio, in particolare del DPR n. 180/1950, il cui art.
6-bis, demandando alla BA d'IT l'emanazione di disposizioni al fine di “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”, legittima gli intermediari a ritenere soggetti a riduzione solo i costi destinati a maturare nel corso del rapporto
(“recurring”). Tanto la Comunicazione di BA d'IT del 10 novembre 2009 e ss.mm.ii. in materia di “Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate (CQS)”, quanto i successivi Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto del Marzo 2018 (par. III, punti
12 e 15), infatti, rimarcano con nettezza la differenza tra costi “up-front” e “recurring”, presupponendo la non rimborsabilità dei primi e la rimborsabilità pro quota dei secondi.
Ha ricostruito la vicenda del recepimento della Direttiva sul Credito al consumo (2008/48/CE) nel nostro ordinamento, concludendo che -laddove si ritenesse che la stessa obblighi effettivamente al rimborso in favore del consumatore di “tutti i costi” in sede di estinzione anticipata (così come sancito dalla CGUE nel caso “Lexitor”)- ne deriverebbe l'inadempimento dello Stato ITno nel recepimento della Direttiva medesima, avendo la disciplina nazionale, sino all'entrata in vigore del novellato art. 125 sexies TUB (“Decreto Sostegni-bis”, entrato in vigore il 25 luglio 2021), costruito un sistema fondato sulla distinzione tra costi “up-front” e costi “recurring”, abilitando gli istituti finanziatori a trattenere i primi e rimborsare soltanto i secondi. Ha richiamato pertanto i princìpi in materia di legittimo affidamento ed ha chiesto, in subordine e per il caso di condanna, di essere manlevata dallo Stato italiano, previa sua chiamata in causa.
Si è costituita la che ha eccepito la nullità della chiamata in Controparte_2 causa per omessa allegazione dell'atto introduttivo o comunque per mancata trascrizione dello stesso, nonché il difetto di legittimazione processuale dello Stato italiano in quanto soggetto non dotato di capacità processuale.
Ha eccepito l'inammissibilità della chiamata per insussistenza di un rapporto di garanzia e, comunque, ha rilevato l'infondatezza della domanda svolta nei suoi confronti dalla banca in quanto anche la versione originaria dell'art. 125-sexies T.U.B. -vigente prima della modifica effettuata con l'art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021, n. 73- viene pacificamente interpretata dai giudici nazionali, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 383 dell'11 settembre 2019
(c.d. sentenza Lexitor), in conformità all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Ha precisato inoltre che tale norma non attribuisce alcun diritto in favore delle banche, essendo invece diretta a tutelare la posizione del consumatore/mutuatario.
pagina 4 di 19 Con sentenza n. 234/2024, pubblicata il 25.07.2024 nel procedimento rg. n. 820/2023 e notificata dall'attore il 28.07.24, il Giudice di Pace di Rho ha accolto la domanda proposta nei confronti della società e condannato quest'ultima alla restituzione, in favore di Parte_2 CP_1 dell'importo di € 2.512,17 oltre ad interessi di legge dalla data di estinzione anticipata del contratto al saldo ed oltre al rimborso delle spese di lite. Ha altresì rigettato la domanda di manleva formulata dalla convenuta, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della
. Controparte_2
Con impugnazione tempestivamente proposta, a mezzo di atto di citazione notificato il 27.09.24, la società ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, formulando cinque motivi di Parte_2 gravame.
Con il primo motivo la banca appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie relative agli oneri di intermediazione (cc.dd. costi di terzi). Ha precisato che detti oneri sono remunerativi di attività svolte dall'intermediario a cui il signor autonomamente, ha deciso di CP_1 rivolgersi, e che si tratta di somme pattuite tra dette parti, anticipate dalla ma comunque Pt_2 effettivamente incassate dall'intermediario, nei cui confronti soltanto può essere proposta la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.. Ha rilevato a tal fine che, proprio in materia di riduzione del costo del credito ex art. 125 sexies TUB, il Legislatore è recentemente intervenuto (dapprima con Legge 10 agosto 2023, n. 103 e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27) al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie, stabilendo espressamente che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal “vecchio” art. 125 sexies TUB «[…] fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa».
Ha censurato l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione del premio di polizza assicurativa, essendo previsto dall'art. 22, c. 15-quater, DL 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”, con ciò riferendosi espressamente alle imprese assicurative. Ha ribadito inoltre che la compagnia ha già Parte_3 provveduto, con bonifico del 13.04.2023, al rimborso del premio residuo non maturato, per € 211,36.
Con il secondo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la violazione e/o falsa applicazione, da parte del Giudice di Pace, dell'art. 125 sexies TUB ratione temporis vigente. In particolare, ha rilevato che la portata della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, resa con riferimento all'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106 -norma secondo cui “alle estinzioni anticipate dei contratti
pagina 5 di 19 sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza”- è stata limitata all'illegittimità delle sole “norme secondarie” e pronunciata con riferimento ai contratti di credito al consumo;
di talché non è riferibile ai contratti di cessione/delega del quinto dello stipendio, i quali sono soggetti ad una disciplina speciale (in particolare, l'art.
6-bis DPR n. 180/1950) che impedisce di poter interpretare il “vecchio” art. 125 sexies TUB -applicabile al rapporto per cui è causa- nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza comunitaria.
Ha evidenziato come il giudice di prime cure non abbia dato applicazione ai principi di certezza giuridica e di legittimo affidamento, a fronte del mutato quadro normativo con effetto retroattivo derivante dalla sentenza CGUE c.d. e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, CP_4 pronuncia, quest'ultima, che ha lasciato all'interprete il compito di risolvere i profili ermeneutici della
“vecchia” disciplina.
Ha rilevato come i principi espressi con la sentenza c.d. Lexitor -comunque non pertinenti in quanto resi con riferimento ad una norma polacca e in un sistema nazionale meno favorevole per il consumatore rispetto a quello italiano- siano stati superati dalla successiva sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023 (c-555/2021), la quale ha statuito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, emanata in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, consente alla normativa nazionale di prevedere che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
Ha dunque insistito per il rigetto della domanda di ripetizione proporzionale dei costi fissi, in quanto relativi a prestazioni non divisibili, deducendo di avere titolo a ritenere le somme non rimborsate in sede di estinzione anticipata, anche a titolo di giusto “indennizzo” ex art. 2041 c.c..
Con il terzo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di erronea quantificazione dei presunti diritti restitutori del cliente -non avendo quest'ultimo specificato il calcolo per addivenire alla richiesta di € 2.512,17- e sulla duplicazione di importi già rimborsati: il Giudice di Pace non ha infatti preso in considerazione l'intervenuto pagamento dell'importo complessivo di € 1.150,46, di cui € 939,10 a titolo di “rimborso quota oneri non maturati”, già dedotti dal conteggio di estinzione, ed € 211,36 a titolo di premio residuo non maturato, rimborsati in data 13.04.23 direttamente dalla compagnia assicurativa Parte_3
[...]
Con il quarto motivo, la banca appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha aderito acriticamente alla erronea quantificazione operata dal cliente, applicando il criterio di riduzione pro rata temporis, metodologia non prevista dall'art. 125 sexies TUB nella sua vecchia formulazione applicabile alla presente fattispecie. Il conteggio corretto deve prevedere, infatti, la ripartizione del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, secondo il criterio del cd. tasso di interesse effettivo: ogni quota mensile di commissioni accessorie da restituire deve essere pagina 6 di 19 parametrata all'entità del debito residuo previsto dal piano di ammortamento, così come avviene per la quota di interessi. Il criterio corretto è dunque quello del “costo ammortizzato” o della “curva degli interessi”, proporzionale cioè all'incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento.
Con il quinto e ultimo motivo di appello, la banca appellante ha impugnato incidentalmente la sentenza nella parte in cui ha respinto, con motivazione resa per relationem e perciò solo apparente, la domanda risarcitoria e comunque di manleva proposta nei confronti dello Stato italiano, correttamente citato in giudizio per mezzo della Ha ribadito Controparte_2 dunque, in subordine e per il caso di rigetto degli altri motivi di appello, l'inadempimento di quest'ultimo nel recepimento, nel nostro ordinamento, della Direttiva sul credito al consumo (2008/48/CE). In particolare, la disciplina nazionale, sino all'entrata in vigore del novellato art. 125 sexies TUB (“Decreto Sostegni-bis”, entrato in vigore il 25 luglio 2021), ha costruito un sistema fondato sulla distinzione tra costi “up-front” e costi “recurring”, abilitando gli istituti finanziatori a trattenere i primi e rimborsare soltanto i second. Infatti, nella speciale materia delle operazioni di finanziamento contro cessione/delega del quinto, è stato introdotto, dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n.
169, l'art.
6-bis, comma 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 , che ha affidato alla BA d'IT il compito di definire, ai sensi del d.lgs. 385/1993, disposizioni per “b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”: detta disciplina, tutt'ora in vigore e regolata dalla Comunicazione di BA d'IT del 10 novembre 2009 e ss.mm.ii. in materia di “Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate (CQS)”, nonché dai successivi Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto del Marzo 2018 (par. III, punti 12 e 15), rimarca con nettezza la differenza tra costi “up-front” e “recurring”, presupponendo la non rimborsabilità dei primi e la rimborsabilità pro quota dei secondi. Ha ribadito perciò che, in caso di accoglimento della domanda del cliente, la banca risulterebbe danneggiata per aver fatto legittimo affidamento su un sistema normativo che attribuiva il diritto di ritenere i costi up front.
Ha concluso dunque per la riforma della sentenza impugnata, anche con riferimento alla regolazione delle spese processuali.
Si è costituito in giudizio il signor , il quale ha resistito al gravame, chiedendone il CP_1 rigetto. Nello specifico ha rilevato che:
- l'unico legittimato passivo rispetto alla domanda di rimborso dei cc.dd. “costi terzi” è l'istituto finanziatore, trattandosi di operazione unitaria in cui i servizi accessori presentano un collegamento solo negoziale/strumentale: l'art. 125 sexies, comma 3, TUB, individua peraltro espressamente nella banca finanziatrice il soggetto obbligato alla restituzione del compenso per l'attività di intermediazione creditizia, salvo il diritto di rivalsa sul mediatore;
- l'art. 54 del DPR 180/1950 prevede l'obbligo del mutuatario di sottoscrivere l'assicurazione sulla vita, con ciò confermandosi la sussistenza di un collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione. Ha rilevato che l'art. 22, c. 15-quater, DL 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, nel porre l'obbligo di restituzione del premio non maturato in capo alle imprese pagina 7 di 19 assicurative, si limita a regolare i rapporti tra quest'ultime e gli intermediari finanziari, senza incidere sulla legittimazione passiva delle banche rispetto alle domande formulate dai mutuatari;
- la clausola che esclude il rimborso di taluni costi sostenuti, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, è nulla ex art. 33 del Codice del Consumo, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
- la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14836/2024 (richiamando la sentenza n. 25977/2023) ha statuito che, persino in relazione ai contratti stipulati prima delle modifiche apportate all'art. 125 TUB dal d.lgs. n. 141/2010, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi secondo il criterio pro rata temporis, in ossequio ai principi espressi dalla CGUE con la sentenza c.d. Lexitor e dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 263/2022, ribadendo la nullità delle clausole contrattuali difformi;
- è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 ottobre 2023, la Direttiva
2023/2225/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in corso di recepimento, che conferma che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore;
- non è pertinente il richiamo alla pronuncia n. 555/21 della CGUE, in quanto resa con riferimento ai contratti di credito relativo a beni immobili, disciplinati dalla direttiva n. 2014/17/UE, che notoriamente implicano spese e costi oggettivi che non dipendono dalla durata del contratto e non sono determinate unilateralmente dalla banca;
- quanto agli importi oggetto di rimborso, la quantificazione fatta nel ricorso avanti al Giudice di Pace tiene già conto del rimborso dell'importo di € 939,10, che pertanto è già stato detratto dal totale;
- l'unica voce non conteggiata ed effettivamente “duplicata” è quella di € 211,36, relativa al rimborso disposto dalla compagnia assicurativa circostanza di cui il procuratore ha Parte_3 preso atto solo dopo il deposito del ricorso;
- è inammissibile la chiamata in causa dello Stato italiano;
- l'unica metodologia di rimborso è quella basata sul criterio del “pro rata temporis”, espressamente previsto dall'art. 125 sexies TUB vigente, nella parte in cui prevede che il rimborso avvenga “per la vita residua del contratto” e dunque proporzionalmente al tempo di durata.
Si è costituita infine anche la ribadendo: Controparte_2
- l'inammissibilità della chiamata per insussistenza di un rapporto di garanzia;
- l'infondatezza della domanda svolta nei suoi confronti dalla banca in quanto anche la versione originaria dell'art. 125-sexies T.U.B. -vigente prima della modifica effettuata con l'art. 11-octies d.l.
25 maggio 2021, n. 73- viene pacificamente interpretata dai giudici nazionali, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 383 dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor), in conformità all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE;
- che la direttiva non attribuisce alcun diritto in favore delle banche, essendo invece diretta a tutelare la posizione del consumatore/mutuatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
pagina 8 di 19 L'appello proposta da è parzialmente fondato, nei limiti che seguono. Parte_2
Legittimazione passiva.
Con il primo motivo di appello, la banca ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva/titolarità passiva rispetto alla domanda di riduzione delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo residuo non maturato, trattandosi di oneri non incassati dall'appellante, bensì da quest'ultima solo anticipati.
L'eccezione è infondata in quanto l'art. 125 sexies TUB individua come soggetto tenuto al rimborso di tutti i costi il finanziatore, come emerge dalla lettura integrale della norma.
Inoltre, sussiste un evidente collegamento negoziale tra il principale contratto di finanziamento ed i rapporti di mediazione ed assicurazione e il costo totale del credito coinvolge naturalmente i costi di una pluralità di operatori ma il finanziatore rimane il dominus dell'intera operazione e dunque l'unico soggetto a cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzione.
In tal senso, come più volte evidenziato in casi analoghi dalla giurisprudenza di merito nazionale, “la definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni richieste dal finanziatore ma anche quelle richieste da un terzo e [che] la tesi che distingue tali commissioni dalla generalità dei costi è artificiosa atteso che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti
(affidando la stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionali e analoghe figure) è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può privare il consumatore del diritto alla riduzione: infatti, la nozione di “costo totale del credito” viene fornita dall'art. 3, lett. g) della
Direttiva 2008/48/CE come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte
e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza. Sul punto va ancora ricordato che questo obbligo non può essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, atteso che non può essere pregiudicato un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile a pena di nullità se non in senso più favorevole al consumatore (art. 127 Tub)” (Tr. Torino, sentenza n. 3991/2023).
Né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa dell'appellante, che il richiamo agli istituti dell'arricchimento senza causa e della ripetizione di indebito -contenuti all'art. 1, comma 1-bis del D.L. 69/2023, convertito con L. 103/2023 e all'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con
L. n. 169/2023- abbiano inteso disciplinare diversamente la titolarità passiva delle azioni di restituzione promosse dal consumatore: tali norme, al pari del richiamato art. 22, c. 15-quater, D.L.
179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, dettato in materia assicurativa, hanno più semplicemente inteso fornire la base giuridica per l'azione di rivalsa del finanziatore, che abbia dovuto restituire al cliente la quota non dovuta dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi, nei confronti degli intermediari del credito e delle assicurazioni che tali oneri hanno in precedenza percepito, anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti.
Disciplina applicabile.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui la banca appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 125 sexies TUB, ratione temporis vigente,
pagina 9 di 19 nell'interpretazione fornita dalla CGUE con la c.d. sentenza CP_4
L'art. 16, par. 1, della Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo) prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Il d.lgs. 13/8/2010 n. 141 ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta Direttiva 2008/48, tra l'altro introducendo l'art. 125 sexies TUB, che dispone “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Questa disposizione è stata interpretata dalla BA d'IT (a partire dalle Disposizioni sulla trasparenza, 9.2.2011) nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.
La sentenza 11/9/2019 causa C 383/18 della Corte di Giustizia (c.d. sentenza Lexitor) ha, invece, statuito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il giudice del rinvio chiedeva se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest'ultimo, contemplato all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48, riguardasse anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto e, ritenendo che tale articolo debba essere interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito include i costi che non dipendono dalla durata del contratto (interpretazione osteggiata da parte della giurisprudenza polacca), sottoponeva alla Corte di Giustizia il seguente quesito pregiudiziale: «Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione».
pagina 10 di 19 La Corte di Giustizia rispondeva nel seguente modo.
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
Il «costo totale del credito», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), di detta direttiva è definito come l'insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito
è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.
A questo proposito, la CGUE prospetta due ipotesi interpretative della presenza nell'art. 16 del riferimento alla «restante durata del contratto»: potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
Secondo la CGUE, l'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione. Infatti, da un lato, le versioni in lingua neerlandese, polacca e rumena di tale disposizione suggeriscono una riduzione dei costi correlati alla restante durata del contratto. Dall'altro lato, le versioni in lingua tedesca e inglese della disposizione di cui sopra sono caratterizzate da una sicura ambiguità e fanno pensare che i costi correlati a tale periodo residuo servono come indicazione per il calcolo della riduzione. La versione in lingua italiana della medesima disposizione evoca, al pari della versione in lingua francese, interessi e costi «dovuti» («dus») per la restante durata del contratto. Infine, la versione in lingua spagnola dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prescrive una riduzione che includa i costi che corrispondono alla restante durata del contratto.
Tuttavia, evidenzia la Corte Europea, la disposizione suddetta deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019,
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37).
Per quanto riguarda il contesto, la Corte ricorda che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»; dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha pagina 11 di 19 concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi».
Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, rimarca che una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi Per_1 citata). Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e Per_2 Persona_3
C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63).
Al fine di garantire tale protezione, poi, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.
Orbene, la Corte avverte che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
Ancora, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.
Infine, aggiunge che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, ricorda che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede,
a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché
l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
pagina 12 di 19 Così riassunta la pronuncia della CGUE, si osserva quanto segue in relazione alle difese della banca appellante.
Le condizioni generali ed economiche di contratto del giudizio non distinguevano fra costi CP_4 iniziali e costi ricorrenti, ma la Corte di Giustizia ha dichiaratamente voluto procedere a giudicare anche i casi di avvenuta distinzione nel contratto.
Pertanto, esplicitamente la Corte di Giustizia ha voluto emanare una pronuncia “al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30).
Le esemplificazioni ai punti 31-33 sono in questo senso. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei
“soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). Infine, la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l'effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33).
Questi argomenti comportano il rifiuto della prima e della terza interpretazione, perché lasciano all'intermediario un eccessivo margine nella selezione dei costi ripetibili e non, e orientano la Corte verso la seconda che, riferendo l'attributo della “restante durata del contratto” alle modalità di calcolo del rimborso e non alla tipologia dei costi ammessi, implicitamente ammette la ripetizione di tutte le voci comprese nella nozione di “costo totale del credito” (art. 3 lett. g) dir. 2008/48), incluse quelle che non dipendono dalla durata del contratto.
Pertanto, è nullo per diretta violazione di norma imperativa l'art. 3 delle Condizioni Generali di
Contratto che distingue tra costi ricorrenti e non ai fini della rimborsabilità e sarebbe comunque nulla per vessatorietà in quanto crea un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi poiché obbliga alla corresponsione ma non ad una proporzionale restituzione in relazione al costo totale del credito.
Quanto al rimborso percentuale delle imposte, gravanti sull'operazione in sé e non sull'utente finale, così come il rimborso percentuale dei costi di distribuzione, trattasi di vicende che riducono una parte dei profitti della società finanziaria ma che non alterano i suesposti principi e argomentazioni di diritto enunciati dalla CGUE. Del resto, l'ipotesi di recesso nei 14 giorni -che prevede una disciplina legislativa parzialmente diversa (mancato rimborso delle imposte)- conferma la correttezza della interpretazione della Lexitor in quanto, in caso di recesso, il professionista rimane sostanzialmente privato di qualsiasi profitto.
pagina 13 di 19 La decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea rappresenta pertanto, per il giudice italiano, il principale parametro per l'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente, norma di cui la stessa appellante, pur sostenendo la specialità della disciplina dettata in materia di cessione del quinto, ha chiesto l'applicazione.
Del resto, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio è una species del più ampio genus dei contratti di credito al consumo e, in quanto tale, è soggetto alla disciplina dell'art. 125 sexies TUB, nella sua formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto (2011), che attribuiva al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il diritto alla “riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Detta disposizione deve pertanto essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, senza distinguere tra quelli up front, a carattere istantaneo e prodromici alla concessione del credito, e quelli recurring, dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale.
È significativa in tal senso anche la sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, nella parte in cui aveva modificato l'art. 125 sexies TUB, stabilendo che alle estinzioni anticipate dei contratti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies TUB “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della BA d'IT vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Poiché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della BA d'IT prevedevano ancora una distinzione tra costi e oneri up front e costi e oneri recurring, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma, con l'espunzione proprio di quel riferimento, depone nel senso che nel costo totale del credito da rimborsare debbano rientrare tutti i costi sostenuti in relazione rapporto contrattuale estinto anticipatamente, conformemente all'interpretazione prospettata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. Lexitor.
L'art. 125 sexies TUB si applica pacificamente anche ai finanziamenti verso cessione del quinto sia per coerenza sistematica trattandosi comunque di credito al consumo e non conoscendo il diritto dei consumatori delle differenze sulla base del metodo di pagamento;
inoltre, l'introduzione dell'art.
6- bis del DPR 180/1950 è avvenuta in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto in oggetto.
Privo di pregio risulta altresì il richiamo, operato dalla banca appellante, alla successiva sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021, che non ha in alcun modo inteso superare i princìpi dettati con la sentenza c.d. Lexitor;
in tale occasione, la Corte di
Giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale è stata chiamata a interpretare l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. In particolare, la
Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che tale norma deva essere interpretata nel senso essa “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi
e i costi dipendenti dalla durata del credito” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021). pagina 14 di 19 La tesi secondo cui il criterio interpretativo da ultimo espresso dovrebbe valere anche con riferimento al credito mobiliare -sulla base della considerazione che l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE
è formulato in termini quasi identici a quelli dell'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE- non è accoglibile per i seguenti motivi.
Se, da un lato, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che la formulazione delle due norme delle direttive citate presentano una formulazione pressoché identica, dall'altro, la stessa Corte ha evidenziato come dal considerando n. 22 della direttiva 2014/17/UE si evinca anche che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021, cit.).
In particolare, con tale pronuncia la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha sottolineato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE non è volto “a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse”, mirando, invece, “ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato”, con la conseguenza che “[s]tanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”. Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, la CGUE ha giustificato il diverso approccio interpretativo rispetto a quello adottato nella precedente sentenza c.d. Lexitor, sulla base della considerazione che nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17/UE il rischio di comportamenti abusivi da parte del creditore è meno concreto rispetto a quello che si verifica, invece, in relazione ai contratti di credito ai consumatori di cui alla direttiva 2008/48/CE. A tale riguardo, infatti, la CGUE ha evidenziato come con riferimento ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna sia sensibilmente ridotto, atteso che l'art. 14, parr. 1 e 2, della direttiva 2014/17/UE pone a carico del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato l'obbligo di fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II di tale direttiva, ossia attraverso un prospetto che preveda una ripartizione delle spese in modo tale che sia consentito sia al consumatore, che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.
La portata precettiva della sentenza c.d. nel senso sopra delineato, è infine riconosciuta anche CP_4 dalla Suprema Corte: “L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass. n.
25977/2023), senza perciò distinzione alcuna.
pagina 15 di 19 Pertanto, sul punto, la pronuncia del Giudice di pace risulta corretta e la è tenuta al rimborso Pt_2 di tutti i costi upfront e recurring secondo il numero di rate residue, estinte anticipatamente.
Quantum debeatur.
Con riferimento al terzo e quarto motivo di appello, con cui la censura la sentenza di primo Pt_2 grado nella parte in cui ha accolto integralmente la quantificazione operata dal signor applicando CP_1 il criterio “pro rata temporis” in luogo di quello del “tasso di interesse effettivo”, si osserva quanto segue.
La difesa del consumatore, pur indicando le voci di costo suscettibili di parziale ripetizione e domandando l'applicazione del criterio “pro rata temporis”, non appare precisa nei conteggi effettuati per addivenire alla quantificazione dell'importo da restituire, indicato in € 2.512,17.
Dalla lettura del ricorso avanti al Giudice di Pace, risulta che i costi sostenuti in relazione al credito siano stati i seguenti: commissioni di istruttoria per € 400,00, commissioni di attivazione per € 1.171,80, commissioni di gestione pratica per € 2.321,00, premio assicurativo per € 482,11, oneri erariali per € 75,41, costi di intermediazione del credito per € 1.339,20, per un totale di costi del credito pari ad € 5.789,52. Detti costi non sono stati contestati dalla banca, avendo tuttavia quest'ultima eccepito l'intervenuto pagamento dell'importo complessivo di € 1.150,46, di cui € 939,10 a titolo di “rimborso quota oneri non maturati”, già dedotti dal conteggio di estinzione, ed €
211,36 a titolo di premio residuo non maturato, rimborsati in data 13.04.23 direttamente dalla compagnia assicurativa Parte_3
Nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio, la difesa di parte appellata ha precisato che la quantificazione fatta nel ricorso avanti al Giudice di Pace tiene già conto del rimborso dell'importo di € 939,10, che pertanto sarebbe già stato detratto dal totale, ed ha riconosciuto che l'unica voce non conteggiata ed effettivamente “duplicata” è quella di € 211,36, relativa al rimborso disposto dalla compagnia assicurativa Parte_3
La sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto.
Preliminarmente, quanto al criterio applicabile, si ritiene condivisibile il metodo di calcolo prospettato dalla difesa del signor e accolto dal giudice di primo grado, ossia il criterio di CP_1 rimborso pro rata temporis, in virtù del quale l'importo da rimborsare a seguito dell'estinzione anticipata viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo suscettibili di ripetizione viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e il valore così ottenuto viene moltiplicato per il numero delle rate residue.
Si tratta del criterio di rimborso più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Lexitor. È stato infatti evidenziato che “il criterio secondo la curva degli interessi non [sia] agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal
pagina 16 di 19 piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata” (Tribunale Torino sentenza n. 2098 del 18.05.2023).
Considerato pertanto, da un lato, che l'importo totale delle spese e commissioni è pari ad € 5.789,52 e, dall'altro lato, che il piano di ammortamento prevedeva il rimborso in n. 120 rate, il costo del credito può ritenersi ammortizzato in 120 rate di € 48,25 ciascuna.
Poiché al momento dell'estinzione residuavano n. 63 rate, l'importo da ripetere al signor è pari CP_1 ad € 3.039,50. Tenuto tuttavia conto che l'importo di € 939,10, a titolo di “rimborso quota oneri non maturati”, è già stato dedotto dal conteggio di estinzione effettuato dalla banca, e che l'importo di €
211,36, a titolo di premio assicurativo residuo non maturato, è già stato rimborsato direttamente dalla compagnia assicurativa, l'importo finale che la società deve ripetere al cliente è pari ad € Parte_2
1.889,04, oltre interessi legali dal giorno della estinzione al saldo.
Si dà atto che la banca ha pagato spontaneamente in data 9.8.2024 l'importo di 2.512,17 euro oltre interessi per un totale di 2.738,66 euro (doc. 3).
Legittimo affidamento e responsabilità dello Stato.
Con l'ultimo motivo di appello, la banca ha ribadito che, in caso di accoglimento della domanda del cliente, la stessa risulterebbe danneggiata per aver fatto legittimo affidamento su un sistema
“normativo” che attribuiva il diritto di ritenere i costi up front, ed ha perciò chiesto la condanna a manleva dello Stato italiano, e per esso della per Controparte_2
l'inadempimento di quest'ultimo nel recepimento, nel nostro ordinamento, della Direttiva sul credito al consumo (2008/48/CE).
La domanda di manleva è infondata e deve essere rigettata.
L'ordinamento italiano ha infatti puntualmente recepito con l'art. 125 sexies, comma 1, TUB, la detta Direttiva UE n. 2008/48/CEE, disponendo che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
L'interpretazione offerta dalla BA di IT a partire dal 2011 è priva di efficacia vincolante in materia di consumatore non essendo questa la Autorità competente in materia ed avendo la comunicazione unicamente efficacia in tema di trasparenza ed in ogni caso, non essendo dette comunicazioni dettate per la tutela degli interessi del consumatore e presentando difatti lacune in merito.
Pur dando atto dell'ampio dibattito in materia, l'Autorità competente in tema di diritto dei consumatori rimane l'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato.
Pertanto, nessun affidamento poteva essere fatto su tali comunicazioni riguardanti altri settori di intervento ed altri obiettivi da parte di soggetti professionisti quali le banche, avendo queste tutta la capacità di interpretare correttamente la norma di legge. pagina 17 di 19 IT CH.
La banca solamente nel giudizio di appello chiede di poter trattenere le somme inizialmente non corrisposte a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
La domanda, oltre che tardiva, è infondata in quanto non si ravvede alcun arricchimento nell'ottenimento di somme dovute ex lege.
Pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda dell'appellante.
Conclusioni.
L'appello va prevalentemente rigettato se non nella riduzione della entità del rimborso da estinzione anticipata, chiarendo sul punto che la banca ha già dato spontaneo adempimento alla pronuncia impugnata e che quindi ha corrisposto al consumatore appellato più di quanto è risultata effettivamente debitrice a seguito del presente giudizio di appello.
Spese di lite.
La banca appellante ha chiesto, in estremo subordine, di compensare le spese di lite -anche in caso di condanna- “alla luce del continuo mutamento del contesto normativo e giurisprudenziale e del legittimo affidamento dell'Istituto”.
Chiarito che già dal 2020, l'interpretazione dell'unica normativa specifica in materia ossia l'art. 125 sexies
TUB era uniforme ed univoca in giurisprudenza e che quindi la banca avrebbe potuto attenersi evitando questo contenzioso, rigetta la domanda.
La sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e per questo si ritiene equa la compensazione parziale per il 30% per entrambi i gradi di giudizio, che per il resto seguono la soccombenza sostanziale della banca;
le spese legali sono liquidate in dispositivo per il primo grado conformemente a quanto stabilito dal giudice di pace e per il secondo grado ex DM 55/2014 e ssmmii nei medi per le prime due fasi e nei minimi per le seconde due considerata l'effettiva attività svolta, con distrazione a favore dell'avv. Bussolo Francesca, dichiaratasi antistataria.
Si dà atto che anche le spese legali del primo grado, e qui ridotte, sono già state corrisposte dalla banca all'avv. Francesca Romana Bussolo (doc. 3).
Risultando impugnata -sebbene subordinatamente- anche la decisione in tema di spese nei confronti della , le spese del doppio grado di giudizio sono interamente poste a carico Controparte_2 della concordemente all'esito della relativa domanda e sono liquidate in dispositivo per il primo Pt_2 grado conformemente a quanto stabilito dal giudice di pace e per il secondo grado ex DM 55/2014 e ssmmii nei medi per le prime due fasi e nei minimi per le seconde due considerata l'effettiva attività svolta.
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P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) accerta e dichiara la nullità della clausola n.
3.1 nella parte in cui si conviene che “in caso di
pagina 18 di 19 anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B),F), G) e le spese di gestione documentale del prospetto economico non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo unto 12”;
2) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 234/2024 di primo grado resa dal Giudice di Pace di Rho, condanna Parte_1
a corrispondere a il minor importo di € 1.889,04, oltre interessi legali dal giorno CP_1 della estinzione al saldo;
4) già operata la compensazione, condanna Parte_1 rimborsare a le spese di giudizio di entrambi i gradi, che si liquidano nei seguenti CP_1 importi: quanto al primo grado, in euro 87,50 per esborsi ed euro 945,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Di Bussolo Francesca
Romana; quanto al secondo grado, in euro 1.190,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Di Bussolo Francesca Romana;
- conferma il rigetto della domanda proposta nei confronti della Controparte_2
- condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Controparte_2 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Milano, sabato 29 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al ruolo generale n. 34897/2024, promossa
DA in forma abbreviata anche Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto I n. 22, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. CATURANO WALTER GIACOMO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Latina, Corso Della CP_1 C.F._1
Repubblica n. 283, presso lo studio dell'Avv. BUSSOLO FRANCESCA ROMANA
APPELLATO
nonché contro presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_2 di Milano e con domicilio in Milano, via Freguglia n. 1
APPELLATA
CONCLUSIONI
precisa come segue: Parte_2
Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta:
1) accertata la fondatezza dei motivi di appello più ampiamente esposti in parte narrativa, revocare, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti e/o comunque riformare nel merito la sentenza appellata– nelle parti e per le motivazioni gradatamente esposte in parte narrativa;
2) per l'effetto accogliere le modifiche alla sentenza proposte in parte motiva, rigettando sul punto le avversarie domande ed istanze formulate in prime cure, siccome infondate nel merito,
pagina 1 di 19 anche in considerazione della eccezione di carenza di legittimazione/titolarità passiva di
[...] con riferimento alle richieste restitutorie avversarie riguardanti commissioni incassate Pt_2 dall'Intermediario del credito e dalla Compagnia Assicuratrice;
3) accertare e dichiarare, in ogni caso, che il Cliente-parte appellata, aveva già beneficiato del rimborso di €uro 1.150,46 a titolo di riduzione dei costi connessi al credito (in sede di conteggio estintivo) e di rimborso del premio assicurativo residuo (da parte della Compagnia), riformando la sentenza di prime cure anche solo in parte qua, laddove, in sede di quantificazione, ha omesso di stornare tali importi;
4) rigettare ogni altra domanda formulata dall'attrice (odierna appellata) in prime cure ed eventualmente assorbita dalla sentenza gravata.
5) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, anche nei confronti del terzo chiamato in causa, riformando il capo di condanna in parte qua;
6) condannare parte appellata alla restituzione di quanto spontaneamente versato in esecuzione della riformanda sentenza;
7) in caso di conferma della sentenza, relativamente al capo di condanna della a restituire Pt_2 ulteriori costi in favore del Cliente, comunque quantificati o quantunque ridotti, riformare la sentenza gravata, nella parte in cui ha respinto la domanda della nei confronti del terzo Pt_2 chiamato in causa, ovverosia lo Stato ITno e per esso la Controparte_2 condannando quest'ultima, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore a tenere indenne e risarcire da ogni esborso che la stessa dovesse essere tenuta a sopportare in Controparte_3 dipendenza del presente giudizio, incluse le spese di lite sostenute e sostenende od eventualmente attribuite all'appellato, anche all'esito del presente procedimento;
8) in via di estremo subordine, alla luce del continuo mutamento del contesto normativo e giurisprudenziale e del legittimo affidamento dell , maturato sotto la vigenza della vecchia Pt_1 disciplina primaria e secondaria, riformare, in ogni caso, il capo relativo al regime delle spese, disponendo ogni opportuna compensazione.
precisa come segue: CP_1
l'On.le Tribunale adito Voglia:
1)Dichiarare inammissibile l'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t. Per Parte_2 tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
2)Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, onorari del presente giudizio, oltre c.p.a e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Presidenza del Consiglio dei Ministri precisa come segue:
Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello avversario con conferma integrale della pronuncia di primo grado;
- condannare al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato il 16.05.23, il signor ha convenuto in CP_1 giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Rho la società Parte_1
pagina 2 di 19 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.512,17, a titolo di ripetizione di Pt_1 tutti gli importi indebitamente trattenuti dalla società a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio.
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato:
- di aver stipulato in data 19.10.2011 con il contratto di mutuo n. 355144 rimborsabile Parte_2 mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, con mandato a pagare su stipendio/salari/compensi, di n. 120 rate da Euro 279,00 ciascuna;
- che i costi up front e recurring previsti alla sottoscrizione del contratto, esclusi gli interessi, erano i seguenti: commissioni di istruttoria per € 400,00, commissioni di attivazione per € 1.171,80, commissioni di gestione pratica per € 2.321,00, il premio assicurativo per € 482,11, oneri erariali per
€ 75,41 e costi di intermediazione del credito per € 1.339,20;
- di aver provveduto, sulla base del conteggio predisposto dalla banca, all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento a far data dal 31.10.2016, allorquando residuavano n. 63 rate;
- che l'istituto finanziario convenuto non aveva provveduto a restituire al signor le commissioni CP_1 finanziarie ed accessorie non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto.
L'attore ha quindi dedotto di aver diritto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. la cui portata è stata chiarita dalla Corte di Giustizia, al rimborso di tutti i costi del credito non maturati per l'anticipata estinzione del contratto, quantificati nell'importo di € 2.512,17, evidenziando a tal fine che il metodo di calcolo da utilizzare ai fini della determinazione del rimborso fosse il criterio pro rata temporis.
Si è costituita , contestando integralmente quanto ex adverso dedotto in fatto ed in Parte_2 diritto. Ha eccepito:
- in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, dovendosi considerare ai fini della determinazione, il valore dell'intero contratto e cioè della somma mutuata;
- l'indeterminatezza della domanda, non essendo esplicitati i conteggi per addivenire all'importo di
€ 2.512,17, ma solo il totale dei costi sostenuti, tra cui sono stati ricompresi anche gli oneri erariali che, a norma dell'art. 125-sexies TUB non sono da ridurre;
- l'intervenuto pagamento e/o compensazione dell'importo di € 1.150,46, di cui € 939,10 a titolo di
“rimborso quota oneri non maturati”, già dedotti dal conteggio di estinzione, ed € 211,36 a titolo di premio residuo non maturato, rimborsati in data 13.04.23 direttamente dalla compagnia assicurativa
Parte_3
- la correttezza del proprio operato, essendo l'estinzione anticipata espressamente disciplinata dall'art. 3 delle condizioni generali di contratto, clausola accettata dal cliente con doppia e specifica sottoscrizione, che distingue tra costi rimborsabili, in quanto destinati a maturare nel corso del finanziamento (c.d. recurring) e costi non rimborsabili, perché maturati interamente all'atto della sottoscrizione del contratto (c.d. up-front);
- il difetto di legittimazione passiva della banca rispetto alla domanda di riduzione dei costi di intermediazione (comunque “up front”) e dei premi assicurativi, in quanto somme incassate pagina 3 di 19 rispettivamente dalla società di intermediazione e dalla compagnia assicurativa;
- l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB nella sua formulazione attuale, alla luce di quanto stabilito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ne prevede l'applicabilità in relazione ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge;
la necessaria applicazione della norma nella sua vecchia formulazione, che limitava il diritto alla riduzione del costo del credito soltanto nella misura “pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
- la specialità della disciplina in materia di cessione/delega del quinto dello stipendio, in particolare del DPR n. 180/1950, il cui art.
6-bis, demandando alla BA d'IT l'emanazione di disposizioni al fine di “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”, legittima gli intermediari a ritenere soggetti a riduzione solo i costi destinati a maturare nel corso del rapporto
(“recurring”). Tanto la Comunicazione di BA d'IT del 10 novembre 2009 e ss.mm.ii. in materia di “Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate (CQS)”, quanto i successivi Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto del Marzo 2018 (par. III, punti
12 e 15), infatti, rimarcano con nettezza la differenza tra costi “up-front” e “recurring”, presupponendo la non rimborsabilità dei primi e la rimborsabilità pro quota dei secondi.
Ha ricostruito la vicenda del recepimento della Direttiva sul Credito al consumo (2008/48/CE) nel nostro ordinamento, concludendo che -laddove si ritenesse che la stessa obblighi effettivamente al rimborso in favore del consumatore di “tutti i costi” in sede di estinzione anticipata (così come sancito dalla CGUE nel caso “Lexitor”)- ne deriverebbe l'inadempimento dello Stato ITno nel recepimento della Direttiva medesima, avendo la disciplina nazionale, sino all'entrata in vigore del novellato art. 125 sexies TUB (“Decreto Sostegni-bis”, entrato in vigore il 25 luglio 2021), costruito un sistema fondato sulla distinzione tra costi “up-front” e costi “recurring”, abilitando gli istituti finanziatori a trattenere i primi e rimborsare soltanto i secondi. Ha richiamato pertanto i princìpi in materia di legittimo affidamento ed ha chiesto, in subordine e per il caso di condanna, di essere manlevata dallo Stato italiano, previa sua chiamata in causa.
Si è costituita la che ha eccepito la nullità della chiamata in Controparte_2 causa per omessa allegazione dell'atto introduttivo o comunque per mancata trascrizione dello stesso, nonché il difetto di legittimazione processuale dello Stato italiano in quanto soggetto non dotato di capacità processuale.
Ha eccepito l'inammissibilità della chiamata per insussistenza di un rapporto di garanzia e, comunque, ha rilevato l'infondatezza della domanda svolta nei suoi confronti dalla banca in quanto anche la versione originaria dell'art. 125-sexies T.U.B. -vigente prima della modifica effettuata con l'art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021, n. 73- viene pacificamente interpretata dai giudici nazionali, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 383 dell'11 settembre 2019
(c.d. sentenza Lexitor), in conformità all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Ha precisato inoltre che tale norma non attribuisce alcun diritto in favore delle banche, essendo invece diretta a tutelare la posizione del consumatore/mutuatario.
pagina 4 di 19 Con sentenza n. 234/2024, pubblicata il 25.07.2024 nel procedimento rg. n. 820/2023 e notificata dall'attore il 28.07.24, il Giudice di Pace di Rho ha accolto la domanda proposta nei confronti della società e condannato quest'ultima alla restituzione, in favore di Parte_2 CP_1 dell'importo di € 2.512,17 oltre ad interessi di legge dalla data di estinzione anticipata del contratto al saldo ed oltre al rimborso delle spese di lite. Ha altresì rigettato la domanda di manleva formulata dalla convenuta, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della
. Controparte_2
Con impugnazione tempestivamente proposta, a mezzo di atto di citazione notificato il 27.09.24, la società ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, formulando cinque motivi di Parte_2 gravame.
Con il primo motivo la banca appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie relative agli oneri di intermediazione (cc.dd. costi di terzi). Ha precisato che detti oneri sono remunerativi di attività svolte dall'intermediario a cui il signor autonomamente, ha deciso di CP_1 rivolgersi, e che si tratta di somme pattuite tra dette parti, anticipate dalla ma comunque Pt_2 effettivamente incassate dall'intermediario, nei cui confronti soltanto può essere proposta la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.. Ha rilevato a tal fine che, proprio in materia di riduzione del costo del credito ex art. 125 sexies TUB, il Legislatore è recentemente intervenuto (dapprima con Legge 10 agosto 2023, n. 103 e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27) al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie, stabilendo espressamente che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal “vecchio” art. 125 sexies TUB «[…] fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa».
Ha censurato l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione del premio di polizza assicurativa, essendo previsto dall'art. 22, c. 15-quater, DL 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”, con ciò riferendosi espressamente alle imprese assicurative. Ha ribadito inoltre che la compagnia ha già Parte_3 provveduto, con bonifico del 13.04.2023, al rimborso del premio residuo non maturato, per € 211,36.
Con il secondo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la violazione e/o falsa applicazione, da parte del Giudice di Pace, dell'art. 125 sexies TUB ratione temporis vigente. In particolare, ha rilevato che la portata della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, resa con riferimento all'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106 -norma secondo cui “alle estinzioni anticipate dei contratti
pagina 5 di 19 sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza”- è stata limitata all'illegittimità delle sole “norme secondarie” e pronunciata con riferimento ai contratti di credito al consumo;
di talché non è riferibile ai contratti di cessione/delega del quinto dello stipendio, i quali sono soggetti ad una disciplina speciale (in particolare, l'art.
6-bis DPR n. 180/1950) che impedisce di poter interpretare il “vecchio” art. 125 sexies TUB -applicabile al rapporto per cui è causa- nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza comunitaria.
Ha evidenziato come il giudice di prime cure non abbia dato applicazione ai principi di certezza giuridica e di legittimo affidamento, a fronte del mutato quadro normativo con effetto retroattivo derivante dalla sentenza CGUE c.d. e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, CP_4 pronuncia, quest'ultima, che ha lasciato all'interprete il compito di risolvere i profili ermeneutici della
“vecchia” disciplina.
Ha rilevato come i principi espressi con la sentenza c.d. Lexitor -comunque non pertinenti in quanto resi con riferimento ad una norma polacca e in un sistema nazionale meno favorevole per il consumatore rispetto a quello italiano- siano stati superati dalla successiva sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023 (c-555/2021), la quale ha statuito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, emanata in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, consente alla normativa nazionale di prevedere che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
Ha dunque insistito per il rigetto della domanda di ripetizione proporzionale dei costi fissi, in quanto relativi a prestazioni non divisibili, deducendo di avere titolo a ritenere le somme non rimborsate in sede di estinzione anticipata, anche a titolo di giusto “indennizzo” ex art. 2041 c.c..
Con il terzo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di erronea quantificazione dei presunti diritti restitutori del cliente -non avendo quest'ultimo specificato il calcolo per addivenire alla richiesta di € 2.512,17- e sulla duplicazione di importi già rimborsati: il Giudice di Pace non ha infatti preso in considerazione l'intervenuto pagamento dell'importo complessivo di € 1.150,46, di cui € 939,10 a titolo di “rimborso quota oneri non maturati”, già dedotti dal conteggio di estinzione, ed € 211,36 a titolo di premio residuo non maturato, rimborsati in data 13.04.23 direttamente dalla compagnia assicurativa Parte_3
[...]
Con il quarto motivo, la banca appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha aderito acriticamente alla erronea quantificazione operata dal cliente, applicando il criterio di riduzione pro rata temporis, metodologia non prevista dall'art. 125 sexies TUB nella sua vecchia formulazione applicabile alla presente fattispecie. Il conteggio corretto deve prevedere, infatti, la ripartizione del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, secondo il criterio del cd. tasso di interesse effettivo: ogni quota mensile di commissioni accessorie da restituire deve essere pagina 6 di 19 parametrata all'entità del debito residuo previsto dal piano di ammortamento, così come avviene per la quota di interessi. Il criterio corretto è dunque quello del “costo ammortizzato” o della “curva degli interessi”, proporzionale cioè all'incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento.
Con il quinto e ultimo motivo di appello, la banca appellante ha impugnato incidentalmente la sentenza nella parte in cui ha respinto, con motivazione resa per relationem e perciò solo apparente, la domanda risarcitoria e comunque di manleva proposta nei confronti dello Stato italiano, correttamente citato in giudizio per mezzo della Ha ribadito Controparte_2 dunque, in subordine e per il caso di rigetto degli altri motivi di appello, l'inadempimento di quest'ultimo nel recepimento, nel nostro ordinamento, della Direttiva sul credito al consumo (2008/48/CE). In particolare, la disciplina nazionale, sino all'entrata in vigore del novellato art. 125 sexies TUB (“Decreto Sostegni-bis”, entrato in vigore il 25 luglio 2021), ha costruito un sistema fondato sulla distinzione tra costi “up-front” e costi “recurring”, abilitando gli istituti finanziatori a trattenere i primi e rimborsare soltanto i second. Infatti, nella speciale materia delle operazioni di finanziamento contro cessione/delega del quinto, è stato introdotto, dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n.
169, l'art.
6-bis, comma 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 , che ha affidato alla BA d'IT il compito di definire, ai sensi del d.lgs. 385/1993, disposizioni per “b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”: detta disciplina, tutt'ora in vigore e regolata dalla Comunicazione di BA d'IT del 10 novembre 2009 e ss.mm.ii. in materia di “Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate (CQS)”, nonché dai successivi Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto del Marzo 2018 (par. III, punti 12 e 15), rimarca con nettezza la differenza tra costi “up-front” e “recurring”, presupponendo la non rimborsabilità dei primi e la rimborsabilità pro quota dei secondi. Ha ribadito perciò che, in caso di accoglimento della domanda del cliente, la banca risulterebbe danneggiata per aver fatto legittimo affidamento su un sistema normativo che attribuiva il diritto di ritenere i costi up front.
Ha concluso dunque per la riforma della sentenza impugnata, anche con riferimento alla regolazione delle spese processuali.
Si è costituito in giudizio il signor , il quale ha resistito al gravame, chiedendone il CP_1 rigetto. Nello specifico ha rilevato che:
- l'unico legittimato passivo rispetto alla domanda di rimborso dei cc.dd. “costi terzi” è l'istituto finanziatore, trattandosi di operazione unitaria in cui i servizi accessori presentano un collegamento solo negoziale/strumentale: l'art. 125 sexies, comma 3, TUB, individua peraltro espressamente nella banca finanziatrice il soggetto obbligato alla restituzione del compenso per l'attività di intermediazione creditizia, salvo il diritto di rivalsa sul mediatore;
- l'art. 54 del DPR 180/1950 prevede l'obbligo del mutuatario di sottoscrivere l'assicurazione sulla vita, con ciò confermandosi la sussistenza di un collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione. Ha rilevato che l'art. 22, c. 15-quater, DL 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, nel porre l'obbligo di restituzione del premio non maturato in capo alle imprese pagina 7 di 19 assicurative, si limita a regolare i rapporti tra quest'ultime e gli intermediari finanziari, senza incidere sulla legittimazione passiva delle banche rispetto alle domande formulate dai mutuatari;
- la clausola che esclude il rimborso di taluni costi sostenuti, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, è nulla ex art. 33 del Codice del Consumo, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
- la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14836/2024 (richiamando la sentenza n. 25977/2023) ha statuito che, persino in relazione ai contratti stipulati prima delle modifiche apportate all'art. 125 TUB dal d.lgs. n. 141/2010, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi secondo il criterio pro rata temporis, in ossequio ai principi espressi dalla CGUE con la sentenza c.d. Lexitor e dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 263/2022, ribadendo la nullità delle clausole contrattuali difformi;
- è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 ottobre 2023, la Direttiva
2023/2225/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in corso di recepimento, che conferma che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore;
- non è pertinente il richiamo alla pronuncia n. 555/21 della CGUE, in quanto resa con riferimento ai contratti di credito relativo a beni immobili, disciplinati dalla direttiva n. 2014/17/UE, che notoriamente implicano spese e costi oggettivi che non dipendono dalla durata del contratto e non sono determinate unilateralmente dalla banca;
- quanto agli importi oggetto di rimborso, la quantificazione fatta nel ricorso avanti al Giudice di Pace tiene già conto del rimborso dell'importo di € 939,10, che pertanto è già stato detratto dal totale;
- l'unica voce non conteggiata ed effettivamente “duplicata” è quella di € 211,36, relativa al rimborso disposto dalla compagnia assicurativa circostanza di cui il procuratore ha Parte_3 preso atto solo dopo il deposito del ricorso;
- è inammissibile la chiamata in causa dello Stato italiano;
- l'unica metodologia di rimborso è quella basata sul criterio del “pro rata temporis”, espressamente previsto dall'art. 125 sexies TUB vigente, nella parte in cui prevede che il rimborso avvenga “per la vita residua del contratto” e dunque proporzionalmente al tempo di durata.
Si è costituita infine anche la ribadendo: Controparte_2
- l'inammissibilità della chiamata per insussistenza di un rapporto di garanzia;
- l'infondatezza della domanda svolta nei suoi confronti dalla banca in quanto anche la versione originaria dell'art. 125-sexies T.U.B. -vigente prima della modifica effettuata con l'art. 11-octies d.l.
25 maggio 2021, n. 73- viene pacificamente interpretata dai giudici nazionali, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 383 dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor), in conformità all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE;
- che la direttiva non attribuisce alcun diritto in favore delle banche, essendo invece diretta a tutelare la posizione del consumatore/mutuatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
pagina 8 di 19 L'appello proposta da è parzialmente fondato, nei limiti che seguono. Parte_2
Legittimazione passiva.
Con il primo motivo di appello, la banca ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva/titolarità passiva rispetto alla domanda di riduzione delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo residuo non maturato, trattandosi di oneri non incassati dall'appellante, bensì da quest'ultima solo anticipati.
L'eccezione è infondata in quanto l'art. 125 sexies TUB individua come soggetto tenuto al rimborso di tutti i costi il finanziatore, come emerge dalla lettura integrale della norma.
Inoltre, sussiste un evidente collegamento negoziale tra il principale contratto di finanziamento ed i rapporti di mediazione ed assicurazione e il costo totale del credito coinvolge naturalmente i costi di una pluralità di operatori ma il finanziatore rimane il dominus dell'intera operazione e dunque l'unico soggetto a cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzione.
In tal senso, come più volte evidenziato in casi analoghi dalla giurisprudenza di merito nazionale, “la definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni richieste dal finanziatore ma anche quelle richieste da un terzo e [che] la tesi che distingue tali commissioni dalla generalità dei costi è artificiosa atteso che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti
(affidando la stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionali e analoghe figure) è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può privare il consumatore del diritto alla riduzione: infatti, la nozione di “costo totale del credito” viene fornita dall'art. 3, lett. g) della
Direttiva 2008/48/CE come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte
e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza. Sul punto va ancora ricordato che questo obbligo non può essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, atteso che non può essere pregiudicato un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile a pena di nullità se non in senso più favorevole al consumatore (art. 127 Tub)” (Tr. Torino, sentenza n. 3991/2023).
Né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa dell'appellante, che il richiamo agli istituti dell'arricchimento senza causa e della ripetizione di indebito -contenuti all'art. 1, comma 1-bis del D.L. 69/2023, convertito con L. 103/2023 e all'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con
L. n. 169/2023- abbiano inteso disciplinare diversamente la titolarità passiva delle azioni di restituzione promosse dal consumatore: tali norme, al pari del richiamato art. 22, c. 15-quater, D.L.
179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, dettato in materia assicurativa, hanno più semplicemente inteso fornire la base giuridica per l'azione di rivalsa del finanziatore, che abbia dovuto restituire al cliente la quota non dovuta dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi, nei confronti degli intermediari del credito e delle assicurazioni che tali oneri hanno in precedenza percepito, anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti.
Disciplina applicabile.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui la banca appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 125 sexies TUB, ratione temporis vigente,
pagina 9 di 19 nell'interpretazione fornita dalla CGUE con la c.d. sentenza CP_4
L'art. 16, par. 1, della Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo) prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Il d.lgs. 13/8/2010 n. 141 ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta Direttiva 2008/48, tra l'altro introducendo l'art. 125 sexies TUB, che dispone “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Questa disposizione è stata interpretata dalla BA d'IT (a partire dalle Disposizioni sulla trasparenza, 9.2.2011) nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.
La sentenza 11/9/2019 causa C 383/18 della Corte di Giustizia (c.d. sentenza Lexitor) ha, invece, statuito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il giudice del rinvio chiedeva se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest'ultimo, contemplato all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48, riguardasse anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto e, ritenendo che tale articolo debba essere interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito include i costi che non dipendono dalla durata del contratto (interpretazione osteggiata da parte della giurisprudenza polacca), sottoponeva alla Corte di Giustizia il seguente quesito pregiudiziale: «Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione».
pagina 10 di 19 La Corte di Giustizia rispondeva nel seguente modo.
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
Il «costo totale del credito», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), di detta direttiva è definito come l'insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito
è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.
A questo proposito, la CGUE prospetta due ipotesi interpretative della presenza nell'art. 16 del riferimento alla «restante durata del contratto»: potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
Secondo la CGUE, l'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione. Infatti, da un lato, le versioni in lingua neerlandese, polacca e rumena di tale disposizione suggeriscono una riduzione dei costi correlati alla restante durata del contratto. Dall'altro lato, le versioni in lingua tedesca e inglese della disposizione di cui sopra sono caratterizzate da una sicura ambiguità e fanno pensare che i costi correlati a tale periodo residuo servono come indicazione per il calcolo della riduzione. La versione in lingua italiana della medesima disposizione evoca, al pari della versione in lingua francese, interessi e costi «dovuti» («dus») per la restante durata del contratto. Infine, la versione in lingua spagnola dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prescrive una riduzione che includa i costi che corrispondono alla restante durata del contratto.
Tuttavia, evidenzia la Corte Europea, la disposizione suddetta deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019,
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37).
Per quanto riguarda il contesto, la Corte ricorda che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»; dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha pagina 11 di 19 concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi».
Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, rimarca che una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi Per_1 citata). Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e Per_2 Persona_3
C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63).
Al fine di garantire tale protezione, poi, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.
Orbene, la Corte avverte che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
Ancora, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.
Infine, aggiunge che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, ricorda che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede,
a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché
l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
pagina 12 di 19 Così riassunta la pronuncia della CGUE, si osserva quanto segue in relazione alle difese della banca appellante.
Le condizioni generali ed economiche di contratto del giudizio non distinguevano fra costi CP_4 iniziali e costi ricorrenti, ma la Corte di Giustizia ha dichiaratamente voluto procedere a giudicare anche i casi di avvenuta distinzione nel contratto.
Pertanto, esplicitamente la Corte di Giustizia ha voluto emanare una pronuncia “al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30).
Le esemplificazioni ai punti 31-33 sono in questo senso. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei
“soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). Infine, la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l'effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33).
Questi argomenti comportano il rifiuto della prima e della terza interpretazione, perché lasciano all'intermediario un eccessivo margine nella selezione dei costi ripetibili e non, e orientano la Corte verso la seconda che, riferendo l'attributo della “restante durata del contratto” alle modalità di calcolo del rimborso e non alla tipologia dei costi ammessi, implicitamente ammette la ripetizione di tutte le voci comprese nella nozione di “costo totale del credito” (art. 3 lett. g) dir. 2008/48), incluse quelle che non dipendono dalla durata del contratto.
Pertanto, è nullo per diretta violazione di norma imperativa l'art. 3 delle Condizioni Generali di
Contratto che distingue tra costi ricorrenti e non ai fini della rimborsabilità e sarebbe comunque nulla per vessatorietà in quanto crea un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi poiché obbliga alla corresponsione ma non ad una proporzionale restituzione in relazione al costo totale del credito.
Quanto al rimborso percentuale delle imposte, gravanti sull'operazione in sé e non sull'utente finale, così come il rimborso percentuale dei costi di distribuzione, trattasi di vicende che riducono una parte dei profitti della società finanziaria ma che non alterano i suesposti principi e argomentazioni di diritto enunciati dalla CGUE. Del resto, l'ipotesi di recesso nei 14 giorni -che prevede una disciplina legislativa parzialmente diversa (mancato rimborso delle imposte)- conferma la correttezza della interpretazione della Lexitor in quanto, in caso di recesso, il professionista rimane sostanzialmente privato di qualsiasi profitto.
pagina 13 di 19 La decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea rappresenta pertanto, per il giudice italiano, il principale parametro per l'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente, norma di cui la stessa appellante, pur sostenendo la specialità della disciplina dettata in materia di cessione del quinto, ha chiesto l'applicazione.
Del resto, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio è una species del più ampio genus dei contratti di credito al consumo e, in quanto tale, è soggetto alla disciplina dell'art. 125 sexies TUB, nella sua formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto (2011), che attribuiva al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il diritto alla “riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Detta disposizione deve pertanto essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, senza distinguere tra quelli up front, a carattere istantaneo e prodromici alla concessione del credito, e quelli recurring, dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale.
È significativa in tal senso anche la sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, nella parte in cui aveva modificato l'art. 125 sexies TUB, stabilendo che alle estinzioni anticipate dei contratti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies TUB “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della BA d'IT vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Poiché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della BA d'IT prevedevano ancora una distinzione tra costi e oneri up front e costi e oneri recurring, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma, con l'espunzione proprio di quel riferimento, depone nel senso che nel costo totale del credito da rimborsare debbano rientrare tutti i costi sostenuti in relazione rapporto contrattuale estinto anticipatamente, conformemente all'interpretazione prospettata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. Lexitor.
L'art. 125 sexies TUB si applica pacificamente anche ai finanziamenti verso cessione del quinto sia per coerenza sistematica trattandosi comunque di credito al consumo e non conoscendo il diritto dei consumatori delle differenze sulla base del metodo di pagamento;
inoltre, l'introduzione dell'art.
6- bis del DPR 180/1950 è avvenuta in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto in oggetto.
Privo di pregio risulta altresì il richiamo, operato dalla banca appellante, alla successiva sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021, che non ha in alcun modo inteso superare i princìpi dettati con la sentenza c.d. Lexitor;
in tale occasione, la Corte di
Giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale è stata chiamata a interpretare l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. In particolare, la
Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che tale norma deva essere interpretata nel senso essa “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi
e i costi dipendenti dalla durata del credito” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021). pagina 14 di 19 La tesi secondo cui il criterio interpretativo da ultimo espresso dovrebbe valere anche con riferimento al credito mobiliare -sulla base della considerazione che l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE
è formulato in termini quasi identici a quelli dell'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE- non è accoglibile per i seguenti motivi.
Se, da un lato, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che la formulazione delle due norme delle direttive citate presentano una formulazione pressoché identica, dall'altro, la stessa Corte ha evidenziato come dal considerando n. 22 della direttiva 2014/17/UE si evinca anche che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021, cit.).
In particolare, con tale pronuncia la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha sottolineato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE non è volto “a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse”, mirando, invece, “ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato”, con la conseguenza che “[s]tanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”. Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, la CGUE ha giustificato il diverso approccio interpretativo rispetto a quello adottato nella precedente sentenza c.d. Lexitor, sulla base della considerazione che nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17/UE il rischio di comportamenti abusivi da parte del creditore è meno concreto rispetto a quello che si verifica, invece, in relazione ai contratti di credito ai consumatori di cui alla direttiva 2008/48/CE. A tale riguardo, infatti, la CGUE ha evidenziato come con riferimento ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna sia sensibilmente ridotto, atteso che l'art. 14, parr. 1 e 2, della direttiva 2014/17/UE pone a carico del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato l'obbligo di fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II di tale direttiva, ossia attraverso un prospetto che preveda una ripartizione delle spese in modo tale che sia consentito sia al consumatore, che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.
La portata precettiva della sentenza c.d. nel senso sopra delineato, è infine riconosciuta anche CP_4 dalla Suprema Corte: “L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass. n.
25977/2023), senza perciò distinzione alcuna.
pagina 15 di 19 Pertanto, sul punto, la pronuncia del Giudice di pace risulta corretta e la è tenuta al rimborso Pt_2 di tutti i costi upfront e recurring secondo il numero di rate residue, estinte anticipatamente.
Quantum debeatur.
Con riferimento al terzo e quarto motivo di appello, con cui la censura la sentenza di primo Pt_2 grado nella parte in cui ha accolto integralmente la quantificazione operata dal signor applicando CP_1 il criterio “pro rata temporis” in luogo di quello del “tasso di interesse effettivo”, si osserva quanto segue.
La difesa del consumatore, pur indicando le voci di costo suscettibili di parziale ripetizione e domandando l'applicazione del criterio “pro rata temporis”, non appare precisa nei conteggi effettuati per addivenire alla quantificazione dell'importo da restituire, indicato in € 2.512,17.
Dalla lettura del ricorso avanti al Giudice di Pace, risulta che i costi sostenuti in relazione al credito siano stati i seguenti: commissioni di istruttoria per € 400,00, commissioni di attivazione per € 1.171,80, commissioni di gestione pratica per € 2.321,00, premio assicurativo per € 482,11, oneri erariali per € 75,41, costi di intermediazione del credito per € 1.339,20, per un totale di costi del credito pari ad € 5.789,52. Detti costi non sono stati contestati dalla banca, avendo tuttavia quest'ultima eccepito l'intervenuto pagamento dell'importo complessivo di € 1.150,46, di cui € 939,10 a titolo di “rimborso quota oneri non maturati”, già dedotti dal conteggio di estinzione, ed €
211,36 a titolo di premio residuo non maturato, rimborsati in data 13.04.23 direttamente dalla compagnia assicurativa Parte_3
Nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio, la difesa di parte appellata ha precisato che la quantificazione fatta nel ricorso avanti al Giudice di Pace tiene già conto del rimborso dell'importo di € 939,10, che pertanto sarebbe già stato detratto dal totale, ed ha riconosciuto che l'unica voce non conteggiata ed effettivamente “duplicata” è quella di € 211,36, relativa al rimborso disposto dalla compagnia assicurativa Parte_3
La sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto.
Preliminarmente, quanto al criterio applicabile, si ritiene condivisibile il metodo di calcolo prospettato dalla difesa del signor e accolto dal giudice di primo grado, ossia il criterio di CP_1 rimborso pro rata temporis, in virtù del quale l'importo da rimborsare a seguito dell'estinzione anticipata viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo suscettibili di ripetizione viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e il valore così ottenuto viene moltiplicato per il numero delle rate residue.
Si tratta del criterio di rimborso più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Lexitor. È stato infatti evidenziato che “il criterio secondo la curva degli interessi non [sia] agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal
pagina 16 di 19 piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata” (Tribunale Torino sentenza n. 2098 del 18.05.2023).
Considerato pertanto, da un lato, che l'importo totale delle spese e commissioni è pari ad € 5.789,52 e, dall'altro lato, che il piano di ammortamento prevedeva il rimborso in n. 120 rate, il costo del credito può ritenersi ammortizzato in 120 rate di € 48,25 ciascuna.
Poiché al momento dell'estinzione residuavano n. 63 rate, l'importo da ripetere al signor è pari CP_1 ad € 3.039,50. Tenuto tuttavia conto che l'importo di € 939,10, a titolo di “rimborso quota oneri non maturati”, è già stato dedotto dal conteggio di estinzione effettuato dalla banca, e che l'importo di €
211,36, a titolo di premio assicurativo residuo non maturato, è già stato rimborsato direttamente dalla compagnia assicurativa, l'importo finale che la società deve ripetere al cliente è pari ad € Parte_2
1.889,04, oltre interessi legali dal giorno della estinzione al saldo.
Si dà atto che la banca ha pagato spontaneamente in data 9.8.2024 l'importo di 2.512,17 euro oltre interessi per un totale di 2.738,66 euro (doc. 3).
Legittimo affidamento e responsabilità dello Stato.
Con l'ultimo motivo di appello, la banca ha ribadito che, in caso di accoglimento della domanda del cliente, la stessa risulterebbe danneggiata per aver fatto legittimo affidamento su un sistema
“normativo” che attribuiva il diritto di ritenere i costi up front, ed ha perciò chiesto la condanna a manleva dello Stato italiano, e per esso della per Controparte_2
l'inadempimento di quest'ultimo nel recepimento, nel nostro ordinamento, della Direttiva sul credito al consumo (2008/48/CE).
La domanda di manleva è infondata e deve essere rigettata.
L'ordinamento italiano ha infatti puntualmente recepito con l'art. 125 sexies, comma 1, TUB, la detta Direttiva UE n. 2008/48/CEE, disponendo che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
L'interpretazione offerta dalla BA di IT a partire dal 2011 è priva di efficacia vincolante in materia di consumatore non essendo questa la Autorità competente in materia ed avendo la comunicazione unicamente efficacia in tema di trasparenza ed in ogni caso, non essendo dette comunicazioni dettate per la tutela degli interessi del consumatore e presentando difatti lacune in merito.
Pur dando atto dell'ampio dibattito in materia, l'Autorità competente in tema di diritto dei consumatori rimane l'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato.
Pertanto, nessun affidamento poteva essere fatto su tali comunicazioni riguardanti altri settori di intervento ed altri obiettivi da parte di soggetti professionisti quali le banche, avendo queste tutta la capacità di interpretare correttamente la norma di legge. pagina 17 di 19 IT CH.
La banca solamente nel giudizio di appello chiede di poter trattenere le somme inizialmente non corrisposte a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
La domanda, oltre che tardiva, è infondata in quanto non si ravvede alcun arricchimento nell'ottenimento di somme dovute ex lege.
Pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda dell'appellante.
Conclusioni.
L'appello va prevalentemente rigettato se non nella riduzione della entità del rimborso da estinzione anticipata, chiarendo sul punto che la banca ha già dato spontaneo adempimento alla pronuncia impugnata e che quindi ha corrisposto al consumatore appellato più di quanto è risultata effettivamente debitrice a seguito del presente giudizio di appello.
Spese di lite.
La banca appellante ha chiesto, in estremo subordine, di compensare le spese di lite -anche in caso di condanna- “alla luce del continuo mutamento del contesto normativo e giurisprudenziale e del legittimo affidamento dell'Istituto”.
Chiarito che già dal 2020, l'interpretazione dell'unica normativa specifica in materia ossia l'art. 125 sexies
TUB era uniforme ed univoca in giurisprudenza e che quindi la banca avrebbe potuto attenersi evitando questo contenzioso, rigetta la domanda.
La sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e per questo si ritiene equa la compensazione parziale per il 30% per entrambi i gradi di giudizio, che per il resto seguono la soccombenza sostanziale della banca;
le spese legali sono liquidate in dispositivo per il primo grado conformemente a quanto stabilito dal giudice di pace e per il secondo grado ex DM 55/2014 e ssmmii nei medi per le prime due fasi e nei minimi per le seconde due considerata l'effettiva attività svolta, con distrazione a favore dell'avv. Bussolo Francesca, dichiaratasi antistataria.
Si dà atto che anche le spese legali del primo grado, e qui ridotte, sono già state corrisposte dalla banca all'avv. Francesca Romana Bussolo (doc. 3).
Risultando impugnata -sebbene subordinatamente- anche la decisione in tema di spese nei confronti della , le spese del doppio grado di giudizio sono interamente poste a carico Controparte_2 della concordemente all'esito della relativa domanda e sono liquidate in dispositivo per il primo Pt_2 grado conformemente a quanto stabilito dal giudice di pace e per il secondo grado ex DM 55/2014 e ssmmii nei medi per le prime due fasi e nei minimi per le seconde due considerata l'effettiva attività svolta.
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P.Q.M
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il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) accerta e dichiara la nullità della clausola n.
3.1 nella parte in cui si conviene che “in caso di
pagina 18 di 19 anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B),F), G) e le spese di gestione documentale del prospetto economico non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo unto 12”;
2) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 234/2024 di primo grado resa dal Giudice di Pace di Rho, condanna Parte_1
a corrispondere a il minor importo di € 1.889,04, oltre interessi legali dal giorno CP_1 della estinzione al saldo;
4) già operata la compensazione, condanna Parte_1 rimborsare a le spese di giudizio di entrambi i gradi, che si liquidano nei seguenti CP_1 importi: quanto al primo grado, in euro 87,50 per esborsi ed euro 945,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Di Bussolo Francesca
Romana; quanto al secondo grado, in euro 1.190,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Di Bussolo Francesca Romana;
- conferma il rigetto della domanda proposta nei confronti della Controparte_2
- condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Controparte_2 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Milano, sabato 29 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
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