Sentenza 27 giugno 1972
Massime • 1
Non possono considerarsi in violazione del blocco dei fitti quelle convenzioni che, pur importando il pagamento di una pigione piu elevata di quella legale, trovino giustificazione in particolari vantaggi assicurati al conduttore, compreso quello consistente nella rinunzia, da parte del locatore, a proporre o proseguire un'Azione giudiziale diretta a conseguire la risoluzione del rapporto locatizio. In tali evenienze, infatti, l'equilibrio economico del contratto non risulta alterato in danno del conduttore e non sussiste quindi la nullita dei pagamenti eseguiti in deroga alle norme imperative del blocco dei fitti, perche quegli aumenti trovano la loro legittima causale e il loro corrispettivo in un beneficio patrimoniale apprezzabile e meritevole di tutela giuridica. ( Conf 2804'68 mass n 335452).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/1972, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 27 giugno 1972 |
Testo completo
Non possono considerarsi in violazione del blocco dei fitti quelle convenzioni che, pur importando il pagamento di una pigione piu elevata di quella legale, trovino giustificazione in particolari vantaggi assicurati al conduttore, compreso quello consistente nella rinunzia, da parte del locatore, a proporre o proseguire un'Azione giudiziale diretta a conseguire la risoluzione del rapporto locatizio. In tali evenienze, infatti, l'equilibrio economico del contratto non risulta alterato in danno del conduttore e non sussiste quindi la nullita dei pagamenti eseguiti in deroga alle norme imperative del blocco dei fitti, perche quegli aumenti trovano la loro legittima causale e il loro corrispettivo in un beneficio patrimoniale apprezzabile e meritevole di tutela giuridica. ( Conf 2804'68 mass n 335452).*