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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/11/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa AN Di
AU in data 17/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.297/2025R.g.
Tra
n.09/03/1977 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Maccarone Francesco e Pagnotta Vincenzo
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
E
di Vibo Controparte_2
Valentia, in persona del legale rappresentante pro-tempore
CONVENUTI
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 14/02/2025, depositato in data 14/02/2025,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 12.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudicante, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione di cui dispone la comunicazione alle parti.
In primo luogo, non costituita la parte convenuta, si rileva non esservi prova dell'avvenuta notificazione alla stessa del ricorso introduttivo in uno al decreto di fissazione dell'udienza (di cui la parte ricorrente ha avuto rituale comunicazione, come da registro informatico);
1 correlativamente, la parte ricorrente non ha depositato note scritte d'udienza. Pertanto, costituita in giudizio la sola parte ricorrente, non è stata vocata in giudizio la parte convenuta indicata in intestazione nell'atto introduttivo.
Deve, quindi dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Nel caso di specie, infatti, opera il principio per cui non è consentito al giudice - anche laddove parte ricorrente ne avesse fatto richiesta - emanare provvedimenti volti a mettere in moto il meccanismo sanante previsto dall'art.291c.p.c., laddove la notificazione non sia nulla bensì inesistente (Cfr.C.11993/2011; C. 10637/2011; C. 7358/2010; C. 14487/2007). In tali ipotesi, difatti, il riscontro dell'inesistenza della notificazione non legittima la dichiarazione di contumacia del convenuto, bensì comporta la definizione in rito del processo, atteso il configurarsi di un difetto di attivazione del contraddittorio al quale non è dato porre rimedio, ancorché l'atto introduttivo sia stato ritualmente depositato presso la cancelleria del giudice adito, attraverso la rinnovazione, prevista dall'art. 291 c.p.c. per il diverso caso della notificazione eseguita, ma nulla;
pertanto, all'udienza di discussione, ove il giudice rilevi tale difetto, deve provvedere alla declaratoria d'improcedibilità del giudizio, la cui pur rituale proposizione risulta, nondimeno, inidonea a determinare il successivo corso del giudizio, per mancanza del necessario, successivo atto d'impulso, riservato alla parte, nel caso di specie non sussistente (ma, comunque, non procrastinabile ad libitum della medesima).
Nulla per le spese stante l'omessa citazione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
- Dichiara improcedibile il presente giudizio.
- Nulla per le spese.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 17 novembre 2025
Il G.L.
AN Di AU
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