Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/12/2025, n. 8221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8221 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08221/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04973/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4973 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NO UR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Pallotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Delibera di G.C. n. 91 del 27.05.2022, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Piano di Sorrento in data 6 luglio-21 luglio 2022;
- della nota prot. n. 14460 del 31.05.2022, notificata a mani il 15.07.2022, avente ad oggetto istanza di variazione ex art. 24, c.2, Reg. Esec. CdN – Concessione Demaniale Marittima n. 182/2009 (prot. n. 8502 del 30.03.2022);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/2/2023, per l’annullamento:
- della Delibera di G.C. n. 200 del 02.12.2022, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Piano di Sorrento in data 12-26 dicembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa MA AZ D'TE e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere titolare di concessione demaniale, rilasciata nel 2009 dalla Regione Campania – Settore Demanio Marittimo, successivamente prorogata, relativa a una zona demaniale marittima posta sul più ampio arenile in località Marina di Cassano (porto) del Comune di Piano di Sorrento, per complessivi mq 602.00 “di cui 407.00 mq di arenile per tiro a secco di natanti da diporto e 195.00 mq di specchio acqueo antistante”.
In particolare, riferisce che il precisato ambito portuale è stato interessato dai lavori di riqualificazione dell’arenile (passeggiata pubblica), approvati con Delibera di G.C. n. 15 dell’11 febbraio 2016, con la quale il Comune prendeva anche atto, ratificandolo, dell’accordo sottoscritto dal Sindaco e dai concessionari del porto di Marina di Cassano, in data 4 febbraio 2016, per la realizzazione dell’intervento, come da verbale allegato al medesimo atto sotto forma di parte integrante e sostanziale (detto accordo prevedeva: “1) i concessionari assumono a loro carico l’intero onere di spesa di realizzazione del progetto, a condizione che: a) sia loro riconosciuto l’estensione della durata delle rispettive concessioni in relazione all’investimento richiesto dal progetto, in virtù di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, dalla nota di chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22.12.2015 – prot. n. 26700, e dagli artt. 8 e 9 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione; b) che la piazza antistante l’Ascensore del Mare resti di esclusiva fruibilità pubblica; 2) le attività consentite sulle restanti parti dell’arenile non interessato dalle opere progettuali sono esclusivamente quelle riportate nella nota depositata agli atti in data 28.5.2014 – prot. n. 12033”) .
Precisa parte ricorrente che con successiva convenzione (rep. n. 2503 del 13 marzo 2018, in atti), intervenuta tra il Comune di Piano di Sorrento ed i concessionari dell’arenile del Porto di Marina di Cassano, questi ultimi assumevano l’impegno di “realizzare .. a propria cura e spese l’intervento di realizzazione del marciapiede previsto in progetto, completo delle opere strutturali e di completamento”, mentre il comune di Piano di Sorrento “assume(va) unicamente gli oneri di progettazione esecutiva a proprie spese, comprensivi delle elaborazioni tecniche e amministrative finalizzate al rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni e atti di assenso” ).
Dunque, tutti i concessionari interessati, tra cui parte ricorrente, in virtù della conclusione del primo stralcio dei lavori e in conseguenza dei pregressi accordi, provvedevano a depositare presso il Comune di Piano di Sorrento, nei mesi di marzo/aprile 2022, istanza di variazione ex art. 24, c.2, Reg. esecuzione CdN ( cfr . istanza protocollata dal ricorrente in data 30.03.22 con n.0008502/2022), in conformità alla Delibera di G.C. n. 15/2016.
2. Con il ricorso all’esame, il ricorrente - dopo aver rappresentato, alla stregua della superiore premessa in fatto, il lungo iter procedurale che ha condotto alla approvazione e graduale realizzazione del progetto di riqualificazione in questione - ha contestato la legittimità della Delibera di G.C. n. 91 del 27 maggio 2022, recante Linee di indirizzo in materia di demanio marittimo, nella misura in cui essa stabiliva, anche per il ricorrente, “di dare atto della perdurante vigenza non oltre il 31.12.23 di tutte le concessioni demaniali di cui all’allegato n. 1 del verbale di consegna dei relativi atti (prot. n. 68 del 14.12.2021 – Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità), nonché delle concessioni demaniali a scopo balneare, già ricadenti nella competenza amministrativa comunale…. e che …per quanto stabilito dalla succitata adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nelle more dell’adozione di una disciplina di riordino della materia, in conformità ai principi euro unitari, allo stato, non si procederanno istanze di nuova concessione e/o di alterazione sostanziale dello stato delle concessioni demaniali esistenti, in ottemperanza ai principi di economicità, efficienza, efficacia ed auto tutela dell’azione amministrativa...”.
2.1 A fondamento della impugnativa della delibera n. 91/2022, ha dedotto 5 articolati motivi, così rubricati:
- Violazione dell’art. 11 l. 241/90 - contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto agli accordi presi;
- Violazione del principio di affidamento del privato ingenerato dall’azione della p.a. – violazione degli artt. 21 quinques o 21 nonies legge 241/90;
- Violazione di legge (artt. 7 e segg. l. 241/1990) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: il Comune di Piano di Sorrento avrebbe “dimenticato” la peculiare regolamentazione adottata con la propria precedente Delibera n. 15/2016 rispetto a ben individuate C.D.M. in ragione del perseguimento di specifici interessi pubblici; in tesi di parte, ove l’ente avesse consentito la partecipazione, avrebbe certamente escluso queste ultime dall’ambito di operatività della propria Delibera n. 91/2022);
- Eccesso di potere – violazione art. 97 Cost. – violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in relazione alla scadenza fissata al 31.12.23;
- Eccesso di potere - difetto di istruttoria– difetto di motivazione- violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.).
2.2 Il ricorrente ha inoltre contestato la legittimità della nota prot. n. 14460 del 31.05.2022, notificata a mani il 15.07.2022, avente ad oggetto istanza di variazione ex art. 24, c.2, Reg. Esec. Codice della Navigazione (prot. n. 8502 del 30 marzo 2022), con la quale il Comune accoglieva solo parzialmente l’istanza di variazione, rigettando le richieste del concessionario costituenti modifica sostanziale della concessione (in particolare: rimodulazione della attuale superficie della CDM, al fine di adeguare l’area assentita all’attuale stato dei luoghi dopo la realizzazione della passeggiata pubblica, mediante scorporo della stessa dalla attuale concessione su arenile e recupero della stessa sullo specchio acqueo antistante; destinazione dello specchio acqueo in concessione, così come leggermente rimodulato, anche all’ormeggio temporaneo di piccole imbarcazioni da diporto; mantenimento delle autorizzande strutture sino alla naturale scadenza della concessione).
Avverso tale diniego il ricorrente ha dedotto articolate censure, lamentandone l’illegittimità tanto per vizi autonomi quanto derivati dalla Delibera 91/22, contestualmente gravata.
2.3 Con successivi motivi aggiunti, proponendo analoghe censure a quelle già svolte con ricorso principale, l’impugnativa è stata estesa alla Delibera di G.C. n. 200 del 2 dicembre 2022, recante Linee di indirizzo in materia di demanio marittimo, nella misura in cui si stabiliva, anche per l’odierna parte ricorrente, “di dare atto della perdurante vigenza non oltre il 31.12.23 di tutte le concessioni demaniali di cui all’allegato n. 1 del verbale di consegna dei relativi atti (prot. n. 68 del 14.12.2021 – Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità), nonché delle concessioni demaniali a scopo balneare, già ricadenti nella competenza amministrativa comunale…. E che …per quanto stabilito dalla succitata adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nelle more dell’adozione di una disciplina di riordino della materia, in conformità ai principi euro unitari, allo stato, non si procederanno istanze di nuova concessione e/o di alterazione sostanziale e/o non sostanziale dello stato delle concessioni demaniali esistenti, in ottemperanza ai principi di economicità, efficienza, efficacia ed auto tutela dell’azione amministrativa…Dare atto che il presente deliberato sostituisce integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 27.05.2022 n. 91”.
3. Si è costituito in resistenza il Comune di Piano di Sorrento, deducendo l’infondatezza nel merito dei motivi di censura spiegati e, comunque, instando per la improcedibilità del ricorso, essendo gli atti impugnati superati dalle nuove deliberazioni adottate dall’ente per adeguarsi allo ius superveniens .
In particolare, la difesa comunale ha rappresentato che con delibera giuntale n. 130/2025 l’ente - in applicazione dell’art. 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal d.l. 16 settembre 2024, convertito con modificazioni nella L. 14 novembre 2024, n. 166 - ha dato atto della nuova scadenza al 30 settembre 2027 di tutte le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. In attuazione della medesima delibera, il Comune ha poi adottato la determinazione n. 648 del 2 luglio 2025, con cui ha differito l’efficacia delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico-ricreative, sino al 30 settembre 2027.
4. In vista della discussione di merito parte ricorrente ha depositato memoria con cui, in adesione alla prospettazione del Comune, ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di annullamento delle delibere giuntali impugnate, in quanto sostituite da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 130/2025, impugnata con autonomo giudizio.
Ha tuttavia ribadito il proprio interesse all’annullamento del parziale diniego sulla istanza di variazione (sostanziale) della concessione demaniale.
5. All’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025, tenuta da remoto - previo avviso alle parti presenti ex art. 73, comma 3, di possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, anche rispetto alla residua domanda non rinunciata - la causa è stata trattenuta in decisione.
5.1 In conformità alle richieste di parte e in omaggio al principio dispositivo, vanno dichiarati improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, limitatamente alla domanda caducatoria formulata in relazione alle deliberazioni comunali impugnate.
5.2 Resta da esaminare la domanda di annullamento del diniego sull’istanza presentata dal ricorrente, di variazione della concessione demaniale ex art. 24 Codice della navigazione.
5.2.1 Come rappresentato dal Collegio in sede di discussione orale della causa ex art. 73, comma 3, detta domanda è improcedibile.
Invero con la delibera di G.C. n. 91/2022 (la cui impugnativa, come detto, è stata rinunciata in quanto le relative statuizioni sono state superate dai nuovi atti), il Comune di Piano di Sorrento, alla stregua dello ius superveniens, aveva adeguato la durata delle concessioni demaniali marittime alla nuova scadenza del 31 dicembre 2023, in tesi di parte obliterando illegittimamente le precedenti delibere assunte e gli accordi raggiunti con i concessionari nel 2016. Inoltre, come visto, in considerazione di tale imminente scadenza, con tale delibera il Comune aveva anche escluso, già a monte, la possibilità per i concessionari di presentare alcuna richiesta di variazione, stabilendo che “..nelle more dell’adozione di una disciplina di riordino della materia, in conformità ai principi euro unitari, allo stato, non si procederanno istanze di nuova concessione e/o di alterazione sostanziale dello stato delle concessioni demaniali esistenti, in ottemperanza ai principi di economicità, efficienza, efficacia ed auto tutela dell’azione amministrativa... .”.
È dunque in mera attuazione di tale deliberazione che il Comune ha emanato il diniego espresso impugnato, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza della concessione demaniale del ricorrente, e, per quanto previsto con la presupposta delibera n. 91/22, della non esaminabilità di istanze di variazioni sostanziali.
Tanto premesso, avendo il ricorrente rinunciato all’impugnativa dell’atto generale, presupposto al provvedimento di diniego all’esame, non può che conseguirne l’improcedibilità anche dell’impugnativa avverso tale atto conseguenziale, che, si ribadisce, in parte qua si è limitato a fare mera attuazione delle regole d’indirizzo stabilite con il primo atto.
5.2.2 Sotto connesso aspetto, va anche rilevato ad abundantiam che parte ricorrente nemmeno chiarisce, se non con deduzioni altrettanto generiche, in che termini permarrebbe l’interesse alla decisione su tale domanda di annullamento, posto che il diniego di variazione si è basato sull’autovincolo posto dall’amministrazione comunale con la delibera n. 91/2022, come visto anche superata dalle successive deliberazioni.
Al riguardo il Collegio rileva che con la delibera di Giunta Comunale n. 130/2025 e successiva determina dirigenziale n. 648 del 2 luglio 2025, in ragione delle modifiche normative nelle more intervenute, è stato definito un nuovo assetto sostanziale dei rapporti concessori, anche stabilendosi, per quanto ne importa, rispetto alle istanze di variazione, “ di autorizzare esclusivamente quelle variazioni funzionali ex art. 24 CdN che afferiscono alle modalità di esercizio delle attività connesse e funzionali all’oggetto e agli scopi della concessione, e che appaiono assolutamente indispensabili ed improcrastinabili per il corretto svolgimento delle attività medesime, con esclusione delle variazioni che comportino o possano comportare l’estensione delle aree in concessione o la realizzazione di nuove opere sulle stesse” ( cfr . punto 7 della richiamata determinazione).
Appare evidente, dunque, che i nuovi atti adottati dalla resistente amministrazione non possono non incidere anche sull’interesse alla impugnativa del diniego, posto che, a tutto concedere, l’esame dell’istanza che ne conseguirebbe andrebbe condotto alla stregua dei nuovi criteri normativi sopravvenuti e delle nuove regole poste dal Comune con la deliberazione precitata, non oggetto del giudizio che ne occupa, in quanto impugnata con separato ricorso.
5.3 Ne consegue, conclusivamente, l’improcedibilità della domanda di annullamento esaminata.
6. In conclusione, per quanto esposto, il ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti, è improcedibile.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto dell’esito in rito e della complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
LU Di IT, Presidente
MA AZ D'TE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AZ D'TE | LU Di IT |
IL SEGRETARIO