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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIONDI MARCO,
RECLAMANTE contro
e Controparte_1 Parte_1 CP_2
[...]
RECLAMATI CONTUMACI
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
avverso la sentenza n. 46/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 4.10.2024
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“RICORRE all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, affinché voglia, previa sospensione ai sensi dell'art. 52 CCII della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per i motivi in narrativa esposti, emanando ogni conseguente provvedimento di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Arezzo ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale nei confronti di titolare dell'impresa individuale Pelletteria Bianca Parte_1 di Hoxha Pranvera, con sentenza n. 46/2024 pubblicata il 4.10.2024 ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII
e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell'
[...]
, rimasta contumace nel procedimento. CP_3
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo su un unico motivo attinente alla regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
Radicatosi il contraddittorio, la TE ed il creditore procedente sono rimasti contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo la reclamante denuncia un vizio dell'integrazione del contraddittorio per la nullità della notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo. pagina 2 di 8 Si afferma in particolare che, dal momento che l'impresa individuale non ha una personalità giuridica distinta dalla sua titolare, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio di quest'ultima, come peraltro avvento per la notifica della sentenza impugnata.
La notifica effettuata presso la sede dell'impresa, quindi, sarebbe nulla.
L'art. 40 CCII prevede, al sesto comma, che “in caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.
Il settimo comma, poi, nella formulazione vigente nel momento in cui è stata effettuata la notifica, aggiungeva: ”Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento”. Tra le cause di impossibilità della notifica rientra certamente l'indisponibilità dell'indirizzo pec, che l'impresa è tenuta a mantenere attivo.
Il successivo comma 8, prevede invece:
“Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle
pagina 3 di 8 imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso in esame dalla visura camerale in atti risulta che il domicilio digitale dell'impresa era mentre la sede era Email_1
VIA PABLO NERUDA 15 CAP 52026. Controparte_4
Dallo stesso documento risulta che l'impresa è stata cancellata il 29.2.2024.
La cancellazione non ha alcun effetto sul domicilio digitale, che deve essere mantenuto attivo a cura dell'imprenditore per un ulteriore anno dalla cancellazione (art. 33 comma 2 CCII, che è norma di stretta interpretazione;
sulla sua portata si veda Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6866 del 02/03/2022).
Agli atti del procedimento non risulta la prova dell'invio della pec, per cui non è possibile affermare che questa non si sia perfezionata per cause imputabili al destinatario (per quanto possa dubitarsi che l'impresa si fosse effettivamente dotata di un idoneo indirizzo pec, apparendo l'indirizzo pubblicato una email di carattere ordinario).
Va comunque detto che, non essendo mai stato reso disponibile il portale web, anche in questo caso sarebbe stato necessario procedere ad una notifica alla società.
Risulta dalla documentazione presente nel fascicolo telematico un unico tentativo di notifica effettuato “a mani” presso la sede della società, non andato a buon fine pagina 4 di 8 per non essere stato rinvenuto nessuno all'indirizzo, in assenza di indicazioni in loco, nonché la successiva notifica presso la Casa Comunale.
Le attività sono state compiute il 3 agosto 2024, successivamente alla cancellazione dell'impresa dal registro.
La normativa sopra richiamata prevede che la notifica presso la sede si esegua per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, mentre per quelli non iscritti questa deve essere fatta presso la residenza.
La corretta interpretazione di tale disposizione, però, è nel senso che la notifica al domicilio sia prevista soltanto per gli imprenditori che per le loro caratteristiche non debbano essere iscritti nel registro delle imprese. Solo per tali soggetti, infatti, non è possibile individuare una sede legale, non essendovi un atto ufficiale che possa attestarla, per cui non si può che ricorrere al criterio residuale del domicilio dell'imprenditore.
Per le imprese originariamente iscritte nei pubblici registri, quindi, non ha rilevanza il fatto che vi sia stata una cancellazione, posto che questo non elide l'esistenza di una sede legale. Del resto, qualora si ragionasse in senso contrario, si dovrebbe porre a carico del creditore l'onere di ricercare l'effettivo domicilio del titolare, vanificando lo scopo del registro delle imprese, che è esattamente quello di rendere conoscibili ai terzi i dati salienti di un'impresa.
La Corte di Cassazione, sia pure con riferimento alla normativa contenuta nella legge fallimentare, ha già avuto modo di precisare che la cancellazione dal registro delle imprese di una società non ha influenza sulla disciplina della notifica del ricorso introduttivo.
Ha affermato la Suprema Corte: “La previsione dell'art. 10 l.fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro
l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per "fictio iuris",
pagina 5 di 8 nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c.” (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 5253 del 01/03/2017 e in senso conforme Sez. 1, Sentenza n.
24968 del 06/11/2013).
L'art. 10 L. Fall., che sotto il profilo che ci interessa è sovrapponibile all'art. 33
CCII, infatti, costituisce una eccezione al principio generale della perdita di capacità processuale della società per effetto della cancellazione dal registro;
si tratta di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto (cfr. Cass. S.U. n. 6070/01 3). La conseguenza della permanenza della capacità processuale è che, nel medesimo ambito processuale (ed in assenza di specifiche previsioni di segno contrario), continua ad operare nei suoi confronti l'intera disciplina in tema di notificazioni degli atti processuali e che pertanto il ricorso introduttivo può esserle utilmente notificato presso la sede sociale, secondo quanto previsto dall'art. 145 c.p.c., comma 1.
Nel medesimo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con riferimento al procedimento tributario, mantenendo la validità del domicilio fiscale anche dopo la cancellazione (ordinanza n. 6633 del 10 marzo 2021).
Non vi è motivo di discostarsi da tale indirizzo per effetto dell'entrata in vigore del
Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, posto che le disposizioni che rilevano ai presenti fini non hanno subito una modifica sostanziale, ed in particolare continuando ad operare la fictio iuris di permanenza della capacità processuale del soggetto cancellato.
Questi principi valgono a maggior ragione per le imprese individuali, per le quali la cancellazione dal registro non ha effetti estintivi.
pagina 6 di 8 Non assume rilevanza, quindi, il fatto che il domicilio di sia a Parte_1
Montevarchi (AR), via Cadorna 4, ovvero in un luogo differente da quello in cui è stata tentata la notifica, posto che questa è stata correttamente eseguita nel luogo che risultava dalla visura camerale.
L'eccezione di nullità della notifica è pertanto infondata.
Non venendo sollevate questioni di merito, ed in particolare in assenza di prova del possesso dei requisiti per essere qualificata impresa minore ed alla luce della prova dello stato di insolvenza, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non vi è necessità di pronunciarsi sulle spese, stante la contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
e con l'intervento del P.G. presso la Corte di
[...] CP_2
Appello di Firenze, avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n.
46/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 4.2.2024, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della TE e di;
CP_2
2. RIGETTA il reclamo e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. NULLA sulle spese del procedimento.
Firenze, camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 7 di 8 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIONDI MARCO,
RECLAMANTE contro
e Controparte_1 Parte_1 CP_2
[...]
RECLAMATI CONTUMACI
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
avverso la sentenza n. 46/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 4.10.2024
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“RICORRE all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, affinché voglia, previa sospensione ai sensi dell'art. 52 CCII della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per i motivi in narrativa esposti, emanando ogni conseguente provvedimento di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Arezzo ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale nei confronti di titolare dell'impresa individuale Pelletteria Bianca Parte_1 di Hoxha Pranvera, con sentenza n. 46/2024 pubblicata il 4.10.2024 ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII
e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell'
[...]
, rimasta contumace nel procedimento. CP_3
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo su un unico motivo attinente alla regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
Radicatosi il contraddittorio, la TE ed il creditore procedente sono rimasti contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo la reclamante denuncia un vizio dell'integrazione del contraddittorio per la nullità della notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo. pagina 2 di 8 Si afferma in particolare che, dal momento che l'impresa individuale non ha una personalità giuridica distinta dalla sua titolare, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio di quest'ultima, come peraltro avvento per la notifica della sentenza impugnata.
La notifica effettuata presso la sede dell'impresa, quindi, sarebbe nulla.
L'art. 40 CCII prevede, al sesto comma, che “in caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.
Il settimo comma, poi, nella formulazione vigente nel momento in cui è stata effettuata la notifica, aggiungeva: ”Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento”. Tra le cause di impossibilità della notifica rientra certamente l'indisponibilità dell'indirizzo pec, che l'impresa è tenuta a mantenere attivo.
Il successivo comma 8, prevede invece:
“Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle
pagina 3 di 8 imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso in esame dalla visura camerale in atti risulta che il domicilio digitale dell'impresa era mentre la sede era Email_1
VIA PABLO NERUDA 15 CAP 52026. Controparte_4
Dallo stesso documento risulta che l'impresa è stata cancellata il 29.2.2024.
La cancellazione non ha alcun effetto sul domicilio digitale, che deve essere mantenuto attivo a cura dell'imprenditore per un ulteriore anno dalla cancellazione (art. 33 comma 2 CCII, che è norma di stretta interpretazione;
sulla sua portata si veda Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6866 del 02/03/2022).
Agli atti del procedimento non risulta la prova dell'invio della pec, per cui non è possibile affermare che questa non si sia perfezionata per cause imputabili al destinatario (per quanto possa dubitarsi che l'impresa si fosse effettivamente dotata di un idoneo indirizzo pec, apparendo l'indirizzo pubblicato una email di carattere ordinario).
Va comunque detto che, non essendo mai stato reso disponibile il portale web, anche in questo caso sarebbe stato necessario procedere ad una notifica alla società.
Risulta dalla documentazione presente nel fascicolo telematico un unico tentativo di notifica effettuato “a mani” presso la sede della società, non andato a buon fine pagina 4 di 8 per non essere stato rinvenuto nessuno all'indirizzo, in assenza di indicazioni in loco, nonché la successiva notifica presso la Casa Comunale.
Le attività sono state compiute il 3 agosto 2024, successivamente alla cancellazione dell'impresa dal registro.
La normativa sopra richiamata prevede che la notifica presso la sede si esegua per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, mentre per quelli non iscritti questa deve essere fatta presso la residenza.
La corretta interpretazione di tale disposizione, però, è nel senso che la notifica al domicilio sia prevista soltanto per gli imprenditori che per le loro caratteristiche non debbano essere iscritti nel registro delle imprese. Solo per tali soggetti, infatti, non è possibile individuare una sede legale, non essendovi un atto ufficiale che possa attestarla, per cui non si può che ricorrere al criterio residuale del domicilio dell'imprenditore.
Per le imprese originariamente iscritte nei pubblici registri, quindi, non ha rilevanza il fatto che vi sia stata una cancellazione, posto che questo non elide l'esistenza di una sede legale. Del resto, qualora si ragionasse in senso contrario, si dovrebbe porre a carico del creditore l'onere di ricercare l'effettivo domicilio del titolare, vanificando lo scopo del registro delle imprese, che è esattamente quello di rendere conoscibili ai terzi i dati salienti di un'impresa.
La Corte di Cassazione, sia pure con riferimento alla normativa contenuta nella legge fallimentare, ha già avuto modo di precisare che la cancellazione dal registro delle imprese di una società non ha influenza sulla disciplina della notifica del ricorso introduttivo.
Ha affermato la Suprema Corte: “La previsione dell'art. 10 l.fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro
l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per "fictio iuris",
pagina 5 di 8 nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c.” (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 5253 del 01/03/2017 e in senso conforme Sez. 1, Sentenza n.
24968 del 06/11/2013).
L'art. 10 L. Fall., che sotto il profilo che ci interessa è sovrapponibile all'art. 33
CCII, infatti, costituisce una eccezione al principio generale della perdita di capacità processuale della società per effetto della cancellazione dal registro;
si tratta di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto (cfr. Cass. S.U. n. 6070/01 3). La conseguenza della permanenza della capacità processuale è che, nel medesimo ambito processuale (ed in assenza di specifiche previsioni di segno contrario), continua ad operare nei suoi confronti l'intera disciplina in tema di notificazioni degli atti processuali e che pertanto il ricorso introduttivo può esserle utilmente notificato presso la sede sociale, secondo quanto previsto dall'art. 145 c.p.c., comma 1.
Nel medesimo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con riferimento al procedimento tributario, mantenendo la validità del domicilio fiscale anche dopo la cancellazione (ordinanza n. 6633 del 10 marzo 2021).
Non vi è motivo di discostarsi da tale indirizzo per effetto dell'entrata in vigore del
Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, posto che le disposizioni che rilevano ai presenti fini non hanno subito una modifica sostanziale, ed in particolare continuando ad operare la fictio iuris di permanenza della capacità processuale del soggetto cancellato.
Questi principi valgono a maggior ragione per le imprese individuali, per le quali la cancellazione dal registro non ha effetti estintivi.
pagina 6 di 8 Non assume rilevanza, quindi, il fatto che il domicilio di sia a Parte_1
Montevarchi (AR), via Cadorna 4, ovvero in un luogo differente da quello in cui è stata tentata la notifica, posto che questa è stata correttamente eseguita nel luogo che risultava dalla visura camerale.
L'eccezione di nullità della notifica è pertanto infondata.
Non venendo sollevate questioni di merito, ed in particolare in assenza di prova del possesso dei requisiti per essere qualificata impresa minore ed alla luce della prova dello stato di insolvenza, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non vi è necessità di pronunciarsi sulle spese, stante la contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
e con l'intervento del P.G. presso la Corte di
[...] CP_2
Appello di Firenze, avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n.
46/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 4.2.2024, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della TE e di;
CP_2
2. RIGETTA il reclamo e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. NULLA sulle spese del procedimento.
Firenze, camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 7 di 8 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8