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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6726/22 R.G. avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare
TRA
AP IN, AN VI e AN MI tutti in
proprio e nella qualità di Eredi di AN ON, rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe
Sorrentino, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Poggiomarino, via Dante Alighieri n. 69/71, attori;
E
CONDOMINIO CORSO ALCIDE de GASPERI 135 ( CF ) in persona P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., sito in Castellammare di Stabia, Corso Alcide de Gasperi 135, convenuto contumace.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del condominio via Alcide De Gasperi numero 135 in persona dell'amministratore p.t. sito in Castellammare di Stabia, il quale benché regolarmente evocato in giudizio, ha scelto di non costituirsi.
Gli attori, proprietari di unità immobiliari all'interno del condominio convenuto, impugnavano la delibera assembleare del 28 giugno 2022 chiedendone la nullità o l'annullabilità, perché approvate in
1 assenza del quorum necessario per deliberare, nonché perché ne contestavano il rendiconto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa era rinviata per le conclusioni senza alcuna attività istruttoria, perché non richiesta da parte istante.
Successivamente, all'udienza di conclusioni del 22 gennaio 2025, parte attrice ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, provvedendo sulla liquidazione delle spese processuali a favore del difensore.
Dall'esame degli atti emerge che con le note per la trattazione scritta dell'udienza di conclusioni,
parte attrice ha depositato il verbale di assemblea del 26-09-2024 ove, al punto 10), quest'ultima ha deliberato l'annullamento della delibera impugnata in questa sede, per le medesime ragioni oggetto del presente giudizio.
In particolare, al suo interno si legge che “l'assemblea all'unanimità decide di provvedere ad
annullare la delibera assembleare del 28/06/2022, in quanto erroneamente approvata ed in assenza
di documentazione, di comunicare all' Avv. Sorrentino la cessata materia del contendere per la
impugnativa della delibera assembleare”.
Alla luce di quanto innanzi, la domanda di estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta.
Con riferimento alle spese del presente giudizio, preso atto del comportamento delle parti e per salvaguardare i rapporti tra loro, si ritiene opportuno compensarle interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 6726/22 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 14 aprile 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6726/22 R.G. avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare
TRA
AP IN, AN VI e AN MI tutti in
proprio e nella qualità di Eredi di AN ON, rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe
Sorrentino, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Poggiomarino, via Dante Alighieri n. 69/71, attori;
E
CONDOMINIO CORSO ALCIDE de GASPERI 135 ( CF ) in persona P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., sito in Castellammare di Stabia, Corso Alcide de Gasperi 135, convenuto contumace.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del condominio via Alcide De Gasperi numero 135 in persona dell'amministratore p.t. sito in Castellammare di Stabia, il quale benché regolarmente evocato in giudizio, ha scelto di non costituirsi.
Gli attori, proprietari di unità immobiliari all'interno del condominio convenuto, impugnavano la delibera assembleare del 28 giugno 2022 chiedendone la nullità o l'annullabilità, perché approvate in
1 assenza del quorum necessario per deliberare, nonché perché ne contestavano il rendiconto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa era rinviata per le conclusioni senza alcuna attività istruttoria, perché non richiesta da parte istante.
Successivamente, all'udienza di conclusioni del 22 gennaio 2025, parte attrice ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, provvedendo sulla liquidazione delle spese processuali a favore del difensore.
Dall'esame degli atti emerge che con le note per la trattazione scritta dell'udienza di conclusioni,
parte attrice ha depositato il verbale di assemblea del 26-09-2024 ove, al punto 10), quest'ultima ha deliberato l'annullamento della delibera impugnata in questa sede, per le medesime ragioni oggetto del presente giudizio.
In particolare, al suo interno si legge che “l'assemblea all'unanimità decide di provvedere ad
annullare la delibera assembleare del 28/06/2022, in quanto erroneamente approvata ed in assenza
di documentazione, di comunicare all' Avv. Sorrentino la cessata materia del contendere per la
impugnativa della delibera assembleare”.
Alla luce di quanto innanzi, la domanda di estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta.
Con riferimento alle spese del presente giudizio, preso atto del comportamento delle parti e per salvaguardare i rapporti tra loro, si ritiene opportuno compensarle interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 6726/22 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 14 aprile 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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