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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 857/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo,
all'esito della scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 12.11.2025 per la rimessione in decisione;
rilevato il deposito di note di precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nonché di comparsa conclusionale e di memoria di replica ad opera di parte attrice;
rilevato il deposito delle note scritte sostitutive d'udienza per la rimessione in decisione ad opera delle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 857/2023, avente ad oggetto: “CAUSE IN MATERIA DI RAPPORTI SOCIETARI – SOCIETA' DI PERSONE (recte: “CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO”)
TRA
1) , in persona del l.r.p.t. (P.IVA Parte_1
), corrente in AR (EN), c. da Sitica Buitto;
P.IVA_1
2) , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), ed ivi residente in c. da Sitica Buitto;
C.F._1 rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall' Avv. Antonio FE (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in AR (CL), C.F._2 Via dello Stadio n. 3/A;
PARTI ATTRICI
CONTRO
1) Controparte_2
, in persona dell'Assessore p.t. (C.F.
[...]
), con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2771; P.IVA_2
2) , in persona del l.r.p.t. (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con sede in Viale IV Novembre n. 10; CP_3
1 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F.
) e domiciliati nei relativi uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174; P.IVA_3
PARTI CONVENUTE
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 22.05.2023, e depositato in data 26.05.2023, , in persona del l.r.p.t. Parte_1
, nonché quest'ultimo in proprio, agivano in giudizio contro Controparte_1
l'
[...]
Controparte_4
, premettendo:
[...]
a) che, in base al “Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013 - Misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”, il 14.07.2010 l' aveva Parte_2 proposto domanda di aiuto per la realizzazione di “impianto di irrigazione, spietramento e recisione”;
b) che, con D.D.S. n. 4330 del 13.11.2013 (rectius: del 01.10.2013), l'Assessorato convenuto ( ) aveva riconosciuto il contributo di € 171.474,71, pari al Controparte_5
60 % della spesa ritenuta ammissibile;
c) che i lavori prescritti erano poi stati regolarmente e tempestivamente realizzati e collaudati, come da verifiche amministrative operate in data 11.02.2015;
d) che, con D.D.S. n. 2273 del 17.04.2015, comunicato con nota prot. 7580 del 10.07.2015, l'Assessorato aveva operato la liquidazione finale del contributo, con erogazione di un contributo in conto capitale di € 126.203,76 pari al 40 % per gli investimenti in agro di AR (EN) e del 50
% per gli investimenti in agri di IA IN (EN) e ZZ (CL);
e) che in data 22.11.2017 era stato operato un controllo ispettivo, con esito positivo;
f) che, con nota prot. 13993 del 22.06.2022, l' convenuto aveva avviato il procedimento CP_2 di revoca del contributo e di recupero delle somme erogate, e con successivo D.R.S. n. 3484 del 01.09.2022 aveva revocato il D.D.S. 4330/2013 ed il D.D.S. n. 2273/2015, con contestuale richiesta di recupero dell'importo liquidato, a mezzo di nota prot. 17917 del 01.09.2022, per € 126.203,76; e ciò a seguito di nota prot. 9423 del 06.02.2020 con cui l'ente erogatore nel comunicare l'avviso CP_6 di fissazione dell'udienza preliminare innanzi al Tribunale di Enna nei confronti di Controparte_7 ed altri (R.G. GIP n. 272/2018 – R.G.N.R. n. 2037/2017), traeva da questo la contestazione a carico, tra gli altri, dell' attrice per indebita percezione di aiuti comunitari a valere sul PSR Sicilia Pt_1
2007 – 2013 Misura 121, in quanto, in base a quanto si sarebbe tratto nella richiesta di rinvio a giudizio, essa avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti (c.d. sovrafatturazione) nella rendicontazione delle spese afferenti al progetto cofinanziato, con conseguente imputazione di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche per il suo l.r.p.t.;
g) che, a seguito della predetta revoca, l'ente erogatore aveva già posto delle trattenute su altre CP_6 erogazioni, a scomputo della predetta somma;
1.2. Gli attori deducevano:
1) la decorrenza di circa sette anni tra la liquidazione del contributo e l'avvio del procedimento di revoca, con lesione del termine ragionevole per legittimo affidamento;
nonché la violazione dell'art. 2 92, D. Lgs. 159/2011, perché nel revocare il contributo non si sarebbe tenuto conto delle opere già eseguite e del beneficio tratto dalla collettività;
2) l'infondatezza della revoca stessa, sia in quanto tratta da una mera notizia di reato e non da un giudicato penale, sia in quanto le condotte contestate non si sarebbero mai realizzate;
3) la contraddittorietà tra la posizione assunta dall'amministrazione convenuta e l'istruttoria amministrativa svolta nel corso degli anni, che avrebbe fatto emergere invece la corretta e regolare realizzazione delle opere contemplate nel progetto, nonché utilizzazione dei fondi erogati;
4) la violazione, da parte dell'amministrazione convenuta, dei principi di correttezza e buona fede, in relazione a quanto sopra riportato;
5) la carenza di motivazione del provvedimento, limitata a riportare l'art. 3, L. 898/1986, a maggior ragione trattandosi di un provvedimento di revoca;
6) in via gradata, l'inesattezza del quantum restitutorio richiesto, che non avrebbe tenuto conto di quanto, nel frattempo, per lo stesso titolo, starebbe trattenendo su ulteriori contributi spettanti;
CP_6
1.3. Pertanto, essi domandavano, previa sospensiva: in via principale, la disapplicazione/privazione di efficacia del D.R.S. 3484/2022, con conseguente inefficacia della richiesta di rimborso avanzata da parte avversa, e declaratoria, previa disapplicazione di ogni atto presupposto e/o prodromico, consequenziale o precedente o comunque connesso, anche non conosciuto, del diritto di parte attrice a trattenere integralmente il contributo, con rimborso delle somme illegittimamente trattenute da in via subordinata, che le somme debende fossero decurtate di quanto trattenuto da CP_6 CP_6
Fermo in ogni caso il risarcimento del danno, da liquidarsi anche equitativamente (ma tale domanda sarebbe stata accantonata, con riserva di separato giudizio, in sede di precisazione delle conclusioni). Con vittoria di spese e compensi di lite (con aggiunta di richiesta di temerarietà in sede di scritti conclusionali).
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte convenuta, previa eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell' (in quanto mera articolazione Controparte_3 territoriale dell' ), dopo analitica ricostruzione in fatto della vicenda, Controparte_2 contestava la fondatezza della domanda avversaria. In particolare, rinviando per il dettaglio al rapporto della Guardia di Finanza posto a fondamento dell'indagine penale e dei provvedimenti impugnati, deduceva che dallo stesso si sarebbero tratti concreti elementi per giustificare la revoca del contributo, e relativi allo svolgimento di operazioni di sovrafatturazione per far lievitare fittiziamente i costi delle opere ammesse a progetto, con conseguente mancata corrispondenza tra costi effettivi e costi dichiarati per le stesse. Deduceva altresì che non sarebbe stato necessario un giudicato penale per giustificare la revoca. Contestava inoltre l'eccezione di tardività, nonché il riferimento all'art. 92 D. Lgs. 159/2011, relativo ad altra fattispecie. Inoltre, rispetto a quanto chiesto alla stessa, eccepiva la disintegrità del contraddittorio verso CP_6
2.2. Pertanto, domandava gradatamente quanto sopra, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Precisatosi in sede di memorie integrative che nella presente sede parte attrice non intendeva proporre domande verso con ordinanza del 04.08.2024 si disponeva sospensiva dei CP_6 provvedimenti contestati. Rigettate le altre istanze istruttorie, veniva disposta CTU contabile in ordine ai lavori ammessi a progetto. All'esito della consulenza, veniva fissata udienza cartolare di rimessione in decisione prima per il 22.10.2025, poi differita (fermi i termini per note di precisazione conclusioni
3 e scritti conclusionali) al 12.11.2025. Data alla quale la causa veniva automaticamente introitata per la decisione.
§§§
1. Preliminarmente, in ordine alla giurisdizione, la presente causa è stata correttamente incardinata innanzi al giudice ordinario.
1.1. È infatti consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, in materia di finanziamenti pubblici, le controversie relative alla revoca degli stessi per inadempimento degli obblighi relativi alla concessione da parte del beneficiario postulano una mera ricognizione, da parte della P.A. concedente, dei presupposti per l'erogazione del beneficio, incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non implicando alcuna valutazione discrezionale. Ciò a differenza del caso in cui la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico, nel qual caso configurandosi invece interesse legittimo e conseguente giurisdizione del G.A. (cfr. ad es. Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 15404 del 03/06/2024 (Rv. 671520 - 01); Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 1946 del 18/01/2024 (Rv. 669893 - 01); Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 31730 del 15/11/2023 (Rv. 669214 - 01); Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 9816 del 13/04/2023 (Rv. 667452 - 01); Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 9634 del 11/04/2023 (Rv. 667448 - 01); Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 16457 del 30/07/2020 (Rv. 658338 - 01); Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 3166 del 01/02/2019 (Rv. 652495 - 01)).
1.2. Pertanto, poiché qui si tratta di revoca di finanziamento regionale motivata in base ad asserite operazioni di sovrafatturazione da parte dell'azienda attrice, che avrebbe fittiziamente incrementato i costi delle lavorazioni ammesse a finanziamento, in modo da giustificare l'ottenimento di una erogazione di importo superiore rispetto a quella necessaria per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento, è chiaro che l'inquadramento della fattispecie rientra certamente nell'ambito dell'asserito inadempimento degli obblighi che assistono il finanziamento pubblico, in particolare attenendo alla regolarità contabile necessaria alla corretta e trasparente gestione dello stesso. Con conseguente devoluzione della controversia al G.O.
2. Sempre preliminarmente, in ordine alla competenza territoriale, è corretta l'instaurazione della causa innanzi a questo Tribunale, sebbene le vicende attengano al contesto della circoscrizione del Tribunale di Enna. Ciò in base alla regola del c.d. foro erariale, essendo le amministrazioni convenute istituzionalmente difese dall'Avvocatura dello Stato, con assorbimento della competenza al Tribunale del capoluogo di distretto corrispondente ex art. 25, primo periodo, c.p.c.
3.1. Sempre in via preliminare, la controversia è correttamente incardinata tra l' Parte_2
e l' . Difetta invece la legittimazione attiva di
[...] Controparte_2 [...]
in proprio, in quanto in questa sede si fa valere una posizione giuridica che è CP_1 integralmente propria della società, e non del suo l.r.p.t. in proprio. La società semplice, infatti, sebbene priva di personalità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, autonomo centro di imputazione di diritti ed obblighi, e la vicenda a cui si riferisce la presente causa è interamente sua propria, in quanto è la società il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico, e qui colpito dal provvedimento di revoca e dalla richiesta di restituzione del finanziamento erogato (cfr. sia il D.R.S. n. 3484 del 01.09.2022 sia la nota prot. 17917 del 01.09.2022 ad es. in all. 14 alla citazione, in cui
4 viene menzionato solo come L.R. della società e non in proprio). Non vi sono Controparte_1 invece (a maggior ragione, come si vedrà subito in seguito al par. 3.3., se si è inteso non operare domande verso posizioni da tutelare in capo a in sé e per sé CP_6 Controparte_1 considerato. E che dunque, in questa sede, agendo anche in proprio, non fa altro che agire in nome proprio per un diritto altrui fuori dai casi previsti dalla legge, in violazione dell'art. 81 c.p.c.
3.2. Ancora, dal lato passivo, legittimato è il solo Assessorato, e non l'Ispettorato Regionale Agricoltura. Al riguardo si osserva infatti come gli sono ormai, e già in forza Controparte_8 della L.R. n. 16/1996, mere strutture periferiche ed articolazioni organizzative dell'Assessorato corrispondente, al quale dunque è imputabile la relativa attività (cfr. ad es. C.G.A., Sezioni Riunite, 7 marzo 2000, n. 523/98; Cass. Civ. Sez. Lav. 04/05/2012 n. 6745). Per cui se ne dichiarerà formalmente il difetto di legittimazione passiva, ma nel senso che quanto ad esso riferibile è imputabile all'Assessorato convenuto.
3.3. Infine, sull'integrità del contraddittorio, in relazione all'eccezione di disintegrità dello stesso per mancata partecipazione al giudizio dell'ente erogatore il chiarimento operato da parte attrice, CP_6 in sede di prima memoria integrativa, nel senso che essa in questa sede non sta proponendo alcuna domanda verso il suddetto, sgombera il campo da ogni dubbio, nel senso della non necessità della partecipazione al giudizio dell'ente erogatore, in quanto deve ritenersi che non sia stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti. Ciò ovviamente comporterà l'impossibilità di pronunciare direttamente in questa sede in ordine ad eventuali porzioni di domanda che si riferiscono ad (es. CP_6 in relazione alle asserite illegittime compensazioni in corso operate da quest'ultima).
4. Venendo al merito della causa, in materia di revoca di contributi pubblici per inadempimento del beneficiario, a prescindere da eventuali accertamenti di responsabilità penali (comunque ancora in corso), la cognizione relativa all'accertamento dell'esistenza o meno dell'inadempimento prospettato dall'amministrazione spetta nel concreto a questo giudice, in quanto investito proprio di un'azione di accertamento negativo sul diritto alla restituzione delle somme in favore della P.A.
5. Ciò premesso, come sintetizzato nello svolgimento del processo, e come espresso nella comparsa di risposta di parte convenuta, l'amministrazione ha provveduto alla revoca del contributo CP_2 erogato in ragione di tre passaggi successivi.
5.1. In primo luogo, si fa riferimento alla trasmissione da parte dell' in data 06.02.2020 di note CP_6 prott. 9459, 9423 e 9424 (cfr. all. 6-7-8 alla comparsa di risposta), con cui si comunicava: a) l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal G.I.P. di Enna avverso ed altri, Controparte_7 dalla cui allegata richiesta di rinvio a giudizio si traeva la contestazione pure a carico del l.r.p.t. della società attrice del delitto in concorso di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche per l'intero contributo erogato;
b) il provvedimento di sospensione delle erogazioni;
c) l'invito ad attivare i procedimenti di competenza.
5.2. In secondo luogo, ed essenzialmente, si rinvia alla trasmissione, da parte della Guardia di Finanza
– Tenenza di IA IN, della segnalazione ex art. 3, L.898/1986 (cfr. all. 9 alla comparsa di risposta), recante il dettaglio dell'attività di indagine relativa alla società attrice, e con cui si indicava che (pagg. 52-53) “…” l'avere fittiziamente posto in essere la sovrafatturazione dei lavori eseguiti dalla ditta e l'aver quindi fittiziamente aumentato in modo rilevante i costi dei lavori CP_7 eseguiti, a parere di questo ufficio, ha costituito l'artifizio e il raggiro con i quali Controparte_1
ha indotto in errore l'Organismo deputato all'erogazione delle provvidenze in
[...] argomento (Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura di Palermo), il quale ha concesso contributi, così come
5 fittiziamente esposti e denunciati dalla predetta, con conseguente indebita percezione dei contributi in relazione alle sopra indicate fatture ricevute , per gli importi di seguito indicati”.
5.3. In terzo luogo, e conclusivamente, tra 22.06.2022 e 01.09.2022, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ed il provvedimento di revoca (cfr. all. 10-12 alla comparsa di risposta), qui oggetto di impugnazione. Unitamente a richiesta di pagamento (all. 13).
6. Anzitutto, sul primo motivo proposto da parte attrice, da intendersi di tipo preliminare, esso è da ritenersi infondato.
6.1. In primo luogo, nel caso di specie non v'è legittimo affidamento tutelabile, in quanto è in gioco una revoca del finanziamento per asserita emersione di un inadempimento, dato dall'asserita effettuazione di operazioni di sovrafatturazione per gonfiare indebitamente gli importi ammessi a finanziamento, rispetto al quale non può configurarsi un astratto legittimo affidamento giuridicamente tutelabile (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 7064 del 21/10/2021).
6.2. In secondo luogo, inconferente appare il riferimento all'art. 92, D. Lgs. 159/2011, in quanto relativo al caso di impresa destinataria della c.d. interdittiva antimafia, ossia un'ipotesi che nulla ha a che vedere col caso di specie.
7. In ordine alla doglianza, pure formale, relativa all'asserito difetto di motivazione del provvedimento, essa è infondata. Anzitutto, sebbene per punti sintetici, un apparato motivazionale con riferimento al contenuto di precedenti atti sussiste, specie se (come è doveroso) si debba leggere il contenuto del provvedimento finale in combinato disposto con la già più approfondita comunicazione di avvio del procedimento. Ed in ogni caso, la motivazione per relationem è pacificamente ammessa, ex art. 3, comma 3, L. 241/1990, per come interpretato dalla giurisprudenza (cfr. es. Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 542 del 07.02.2017, che richiama a sua volta Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 752 del 25.02.2016). Per cui, in relazione ad un provvedimento di revoca che si basa pressoché integralmente sulla predetta segnalazione della GDF, la combinazione dei due provvedimenti rimanda ampiamente al contenuto del suddetto atto istruttorio. Con la conseguenza che la motivazione dell'atto risulta certamente integrata.
8. Quanto alla sostanza del rapporto dedotto in giudizio, anzitutto la tendenza della giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere probatorio va nel senso di valorizzare la dinamica paracontrattuale che si viene a determinare in sede di esecuzione del rapporto di finanziamento pubblico, per cui è onere della P.A. provare i fatti costitutivi del credito richiesto col provvedimento di revoca, mentre, conformemente all'insegnamento di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01), sarà onere del soggetto finanziato provare o di avere adempiuto le proprie obbligazioni, ovvero di non averle potute adempiere per causa non imputabile (cfr. sebbene in materia di opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 3, R.D. 639/2010, ma con ratio evidentemente identica, Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23346 del 26/07/2022 (Rv. 665437 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021 (Rv. 661074 - 01), entrambe richiamate dalla più recente Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2846 del 30/01/2024; in precedenza, conforme anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9989 del 16/05/2016 (Rv. 639654 - 01)). È però coerente con gli stessi principi in materia di allegazione e prova che l'allegazione dell'inadempimento del beneficiario debba essere adeguatamente circostanziata, in modo che quest'ultimo possa adeguatamente contraddire rispetto a tale profilo.
8.1. Ora, non essendo contestata, e dunque pacifica, l'effettiva realizzazione delle opere oggetto del progetto finanziato, ed inoltre essendosi avuto un esito positivo dell'istruttoria amministrativa nonché di una successiva ispezione in ordine allo svolgimento dei lavori (cfr. all. 8-9-11 alla citazione), si è 6 ritenuto opportuno avvalersi di un ausilio tecnico in ordine ad eventuale emersione o di scarti tra le lavorazioni indicate in fattura e quelle effettivamente realizzate, o di incongruità tra i pagamenti effettuati dall'azienda attrice in base a quelle fatture ed i prezziari di riferimento, attraverso una CTU tecnico-contabile, che, pur nella sua sinteticità, si ritiene completa, metodologicamente corretta e dunque idonea a fornire al giudicante adeguato ausilio alla decisione.
8.1.1. In primo luogo, previa ricognizione della pertinente documentazione di causa (tra cui, in particolare: le fatture emesse da e le copie dei bonifici di pagamento in loro favore, Pt_3 CP_7 il pertinente prezziario regionale agricoltura per il 2009, nonché la documentazione della GDF), il consulente ha provveduto a distinguere, per ciascuno dei due fornitori, una tabella di corrispondenza tra importi fatturati e lavori effettivamente svolti. Al riguardo, è risultato un totale fatturato (comprensivo di IVA) di € 37.377,75 (ossia, depurato di IVA: € 30.637,50) per ed € CP_7
158.602,44 (in luogo dell'indicato € 105.792,30 quale evidente refuso, in quanto non corrispondente alla somma degli importi per singola fattura indicati nella colonna sovrastante;
che, depurato di IVA:
€ 130.002,00) per . Precisandosi che le fatture qui considerate sono tutte quelle indicate nel Pt_3 rapporto della GDF (pagg. 6-7), e dunque trattandosi dello stesso materiale contabile considerato dalla Guardia di Finanza per lo svolgimento delle sue argomentazioni. Quindi (par. 7) si è operato un confronto tra i suddetti importi con il pertinente prezziario regionale, pubblicato in GURS n. 10 del 06.03.2009.
8.1.2. Al riguardo, per si faceva riferimento “alla realizzazione di una recinzione, nei terreni: CP_7 siti in IA IN (EN) c.da terreni siti in AR (EN) c.da Cacici e terreni siti CP_9 in IA IN (EN) c.da Albana”, esponendosi “la corrispondenza del tipo e della quantità di lavori fatturati dall'impresa con il corrispondente codice articolo B.4.10 “Chiudende e CP_7 recinzioni” della categoria B.4 del citato supplemento GU”, risultando un fatturato da prezziario identico a quello effettivo (ossia € 30.637,50), senza dunque alcuno scarto. Discorso analogo per
[...]
, con riferimento “alla realizzazione di più impianti di irrigazione e precisamente, nei terreni: Pt_3 siti in ZZ (CL) c.da Stretto, terreni siti in IA IN (EN) c.da terreni siti in CP_9
AR (EN) c.da Bucciarria”, per cui, all'esito di produzione di parte di “copia dell'estratto del capitolato lavori (impianti di irrigazione)”, si è ravvisata “la corrispondenza del tipo e della quantità di lavori fatturati dall'impresa , con i corrispondenti codici articoli di ogni singola Pt_3 categoria di opera del citato supplemento GU”, ed in particolare: a) € 24.874,00 per realizzazione impianto di irrigazione in c.da Stretto agro ZZ (CL); b) € 18.413,00 per realizzazione impianto di irrigazione in c.da agro IA IN (EN); c) € 86.715,00 per realizzazione impianto CP_9 di irrigazione in c.da Bucciria agro AR (EN). Risultando anche qui un fatturato da prezziario identico a quello effettivo (ossia € 130.002,00), senza dunque alcuno scarto.
8.1.3. I suddetti importi, rispettivamente aumentati di IVA al 22%, risultano poi corrispondentemente pagati, rispettivamente, a (€ 37.377,75) e (€ 158.602,44), a mezzo dei bonifici ed CP_7 Pt_3 assegni analiticamente indicati nella tabella pag. 9 della consulenza. Ricavandosi un totale pagato di
€ 195.980,19, corrispondente con evidenza GdF a pag. 3 del suo documento.
8.1.4. Per cui, coerentemente ed in conclusione della consulenza, in risposta ai quesiti, si è affermato che si è ravvisata piena corrispondenza tra importi fatturati, pertinente prezziario, lavori eseguiti, ed importi pagati. Inoltre, nessuna delle parti ha mosso osservazioni alla consulenza, in particolare non avendovi preso nemmeno parte attiva l'amministrazione convenuta, nonostante regolare convocazione.
7 8.2. Lo svolgimento della consulenza è importante nell'equilibrio degli elementi di prova a disposizione, perché anzitutto corrobora in modo netto la tesi per la quale, a monte, non si ravvisano discrasie nel rapporto tra opere realizzate, importi fatturati ed importi pagati per questi ultimi, nonché tra gli importi oggetto di fattura e i giusti prezzi traibili dai prezziari applicabili per opere di quel tipo. In altre parole, si prende le mosse da una situazione nella quale non risultano prima facie elementi sospetti in ordine ad un'operazione di sovrafatturazione per le opere realizzate, in quanto risulta che le opere (per la parte qui rilevante) sono state effettivamente realizzate dalle ditte e , CP_7 Pt_3
e per importi non sovrastimati, nonché regolarmente pagati dalla società attrice.
8.3. Questa situazione di fondo tende a diversamente strutturare l'onere probatorio tra le parti, nel senso che, a fronte di una situazione tecnica e contabile prima facie del tutto regolare, e come tale anche stimata non solo dall'istruttoria amministrativa ma anche dall'analisi tecnica, graverà sull'amministrazione allegare dettagliatamente e provare adeguatamente fatti che siano idonei ad infirmare il quadro sin qui delineato. A ragionare diversamente, infatti, si rischia il paradosso che una situazione tecnico-contabile apparentemente regolare possa essere infirmata dalla qualunque contestazione di fatti volti a contrastare la stessa, e rispetto ai quali l'onere probatorio (contrario) graverebbe non su chi li afferma, bensì su chi li nega. In altre parole, e in breve, appare corretto a questo giudice affermare che, a fronte di una situazione tecnico-contabile formalmente regolare, sia onere dell'amministrazione fornire adeguati elementi di prova, o quantomeno indizi gravi, precisi e concordanti, affinché tale regolarità possa essere definita soltanto apparente.
8.4. È in quest'ottica che va vagliata la segnalazione della Guardia di Finanza, alla quale l'amministrazione rimette integralmente l'iter argomentativo della sua posizione (all. 9 alla comparsa di risposta). E rispetto alla quale va qui già premesso che questo giudice non ritiene essere assolutamente sufficiente per giustificare la revoca del contributo, in ragione delle vistose mancanze da cui è affetta.
8.4.1. Va premesso che l'intero iter della segnalazione prende le mosse da documentazione extracontabile rinvenuta presso l'abitazione di , in particolare (pag. 9) “nr. 2 block- Controparte_7 notes riportanti degli appunti manoscritti intestati “ , e contenenti indicazioni Parte_4 manoscritte verosimilmente relative a lavori effettuati da nei confronti delle aziende Persona_1
. Già tale prima indicazione appare obiettivamente ambigua, sotto almeno due punti di CP_1 vista. In primo luogo, sul piano documentale, lo spunto di tutta l'indagine è dato da manoscritti riferibili a soggetti diversi rispetto alla società attrice, al suo rappresentante legale, o comunque a soggetti riconducibili alla società stessa, bensì ad uno dei fornitori di quest'ultima ( ), Controparte_7 ossia un soggetto civilisticamente terzo rispetto alle parti in controversia, e rispetto al quale allora la documentazione non può assumere alcuna valenza confessoria, ma al limite di documento soggetto alla libera valutazione del giudice (a parte la stessa assenza di comprova della effettiva riferibilità del manoscritto al o ad altri). In secondo luogo, per stessa ammissione della GDF, si dice che i CP_7 suddetti appunti debbano indifferentemente riferirsi, data la genericità del nominativo “ , CP_1 tanto alla società attrice, quanto all'azienda agricola FE SE (cfr. sempre a pag. CP_10
9), ossia un soggetto giuridico diverso, sebbene il suddetto sia pure Controparte_11 socio della società attrice. Questo riferimento crea in effetti un obiettivo dubbio sul rigore metodologico seguito dalla GDF, se non altro in quanto si ammette espressamente che gli appunti devono essere considerati come riferibili cumulativamente alle due ditte. Ma, come puntualmente osserva parte attrice nella prima memoria integrativa, la stessa cernita del riferimento al nome, molto generico , alle sole due ditte sopra considerate, appare effettivamente, se non arbitrario, CP_1 quantomeno estremamente opinabile, in quanto viene riscontrato sulla base della valutazione per cui le uniche due aziende che nel periodo avevano avuto accesso ai contributi PSR oggetto di indagine 8 erano state quelle. Così come in effetti, dall'esame delle pagine, mai risulta esplicitamente il nominativo completo della società attrice, ovvero del suo l.r.p.t. . Controparte_1
8.4.2. Ulteriore notevole perplessità si riscontra, scorrendo la segnalazione, a pag. 17, quando, trattando degli asseriti “ritorni” e “trattenute”, e prima dell'analisi puntuale, si dice che “La somma dei “Ritorni” con le “Trattenute” a volte non coincidono con i totale dei bonifici”. Ciò che viene spiegato nel senso che “in alcuni casi intervengono delle forme compensative con altri lavori, che il esegue per conto delle aziende”. Ciò che obiettivamente complica ulteriormente la CP_7 ricostruzione indiziaria, in quanto introduce un ulteriore elemento di incertezza nel riscontro numerico, tale da rendere ulteriormente difficilmente individuabile il rigore dei dati riscontrati (ed anticipando, in effetti, come si vedrà in seguito al par. 8.4.4., questa coincidenza non si ha praticamente mai).
8.4.3. Prima di andare alla parte analitica, va preliminarmente osservato che, nel finale (cfr. pag. 38), viene indicato un complesso di numeri tra fatturato e restituito obiettivamente diverso rispetto a quello che era stato indicato nelle pagine introduttive. Se, infatti, in queste ultime si era indicato un totale fatturato rendicontato e bonificato pari ad € 195.980,19 (ossia la somma che si è riscontrata anche in consulenza tecnica), con un totale di somme ritornate pari ad € 125.158,18, invece a pag. 38 si indica un fatturato di € 174.700,24, con un restituito di € 111.568,24, oppure anche (a voler considerare pure le 5 fatture che non sarebbero contemplate dalla documentazione extracontabile, cfr. infra par. 8.4.5.) un fatturato di € 257.486,79 ed un restituito di € 164.437,94. Differenze macroscopiche che mettono ulteriormente in dubbio la coerenza interna del metodo e del risultato a cui è pervenuta la GDF.
8.4.4. Sulla parte analitica in senso stretto, al di là dell'analisi dettagliata del singolo periodo o della singola fattura che si effettuerà subito dopo, e come correttamente confutato da parte attrice a partire dalla prima memoria integrativa, obiettivamente non si riesce a seguire alcuna corrispondenza precisa nell'indagine della GDF. Anzitutto, perplessità desta la metodologia utilizzata, ossia semplicemente quella di partire dalle date delle annotazioni extracontabili (che nemmeno mai presentano dei riferimenti specifici alle singole fatture, ma semmai a date) per trarre degli asseriti ritorni, e quindi trarre univocamente da prelevamenti sui conti l'assunta prova della ricostruzione operata. Premesso che già tale modus operandi è alquanto discutibile, in quanto fa trarre dal prelevamento in denaro l'univoca finalizzazione al pagamento della controparte (senza alcuna prova di ciò, in quanto manca del tutto la dimostrazione diretta che vi siano stati passaggi di denaro contante, o accrediti comparabili presso conti riferibili alla società attrice, cfr. sul punto anche quanto si dirà al successivo par. 8.4.6., che assume un carattere tautologico), l'asserito riscontro risulta ulteriormente impreciso. E ciò poiché sia il quantum dei prelevamenti, sia le date della loro effettuazione, non sono per nulla precisi e corrispondenti. In altre parole, nella ricostruzione operata, la GDF è solita trarre una certa cifra di
“ritorni” (ad es. cifra X per il periodo A), e come riscontro della stessa considera, in un arco di tempo astrattamente comparabile con quello relativo alle fatture coeve, prelievi per una cifra Y (che è diversa da X). E solo talvolta applicando dei correttivi pure essi stessi da dimostrare. Analiticamente, ciò si trae:
a) sulle operazioni dal 01.08.2014 al 20.08.2014: in cui, asseritamente per le fatture 7-8-9/2014 (rispettivamente del 01.08.2014, 20.08.2014, 28.08.2014, emesse peraltro da e nei confronti Pt_3 non dell' ma di ), si legge che avrebbe Parte_1 Controparte_11 CP_7 restituito € 11.150,00, ma nello stesso tempo si dice che la restituzione sia stata di € 9.000,00 (in relazione a prelevamenti del 22.08.2014, 25.08.2014, 29.08.2014);
9 b) sulle operazioni del 16.10.2014 (fattura 10/2014, emessa peraltro da e nei confronti non Pt_3 dell' ma di ) e del 17.10.2014 (fattura 47/2014): si Parte_1 Controparte_11 legge che avrebbe restituito € 16.000,00, e trattenuto € 3.500,00, ma subito dopo si legge che CP_7 la restituzione è di € 15.000,00 con prelevamenti del 20-21-22.10.2014;
c) sulle operazioni del 29.10.2014 (fatture 11/2014, peraltro emessa da , e 49/2014): si legge Pt_3 che avrebbe restituito € 17.903,50, ma subito dopo si legge che la restituzione è di € 18.000,00 CP_7 con prelevamenti del 29-30-31.10/04.11/2014: con un dato qui comparabile, ma al solito interamente presunto su prelevamenti di denaro senza alcuna prova della loro finalizzazione;
d) sull' operazione del 31.10.2014 (fattura 12/2014, peraltro emessa da ): si legge che Pt_3 CP_7 avrebbe restituito € 9.760,00 escluso IVA per € 1.760,00, ma subito dopo si legge che la restituzione è di € 10.500,00 con prelevamenti del 07-10-11-15-17-18.11/2014 per l'importo ben superiore di € 13.900,00 (da cui, si scrive, in modo del tutto presuntivo, “gli servirà per restituire i € 10.500,00”);
e) sulle operazioni del 14.11.2014 e 12.11.2014 (fatture 13/2014 e 14/2014, che peraltro hanno entrambe data 12.11.2014, sono emesse da , e la seconda è emessa nei confronti non Pt_3 dell' ma di ): si legge che avrebbe restituito € Parte_1 Controparte_11 CP_7
10.000,00 + altri € 10.000,00 “pagando del materiale acquistato presso la ditta GUELI” (trattenendo
€1.190,00), ma subito dopo si legge che la restituzione è di € 6.300,00 con prelevamenti del 24- 25.11.2014 per € 7.000,00 (dunque, anche qui, un importo addirittura superiore);
f) sull'operazione del 01.12.2014 (fattura 15/2014, peraltro emessa da ): si legge che Pt_3 CP_7 avrebbe restituito € 22.463,86, ma dopo (a parte delle indicazioni di restituzione di contanti a tale CP_1
, che è riferibile ad altra azienda e non a quella attrice) avrebbe prelevato tra il 02-03.12.2014 per restituzione € 14.224,00;
g) sull'operazione del 05.12.2014 (fattura 16/2014, peraltro emessa da ): si legge che Pt_3 CP_7 avrebbe restituito € 22.000,00, ma dopo (a parte delle indicazioni di restituzione di contanti a tale CP_1
, o a un imprecisato “a casa di ) avrebbe prelevato tra il 09-10-12-13-15.12.2014 per Per_2 restituzione € 17.369,34;
h) sull'operazione del 16.12.2014 (fattura 17/2014, peraltro emessa da ): si legge che Pt_3 CP_7 CP_1 avrebbe restituito € 18.300,00, ma dopo (a parte delle indicazioni di restituzione di ritorno ad per € 18.000,00) avrebbe prelevato tra il 17-19-20-22.12.2014 per restituzione € 15.000,00 (con mera ipotesi di trattenimento IVA per € 3.300);
i) sull'operazione del 23.12.2014 (fattura 18/2014, peraltro emessa da ): si legge che Pt_3 CP_7 avrebbe trattenuto l'intero importo di € 17.080,00, corrispondente all'importo della fattura, da cui (a parte il trattenimento di di importi fatturati da ) allora ci si chiede quale sia l'anomalia, CP_7 Pt_3 visto che non si configurerebbe alcun ritorno;
8.4.5. Ancora, per le fatture 19-66-67/2014 (nonché, ma per la ditta , le 7- CP_1 CP_11
8/2015) il rapporto afferma esplicitamente che non vi è nemmeno l'appoggio della documentazione extracontabile, ritenendosi in modo del tutto presuntivo “semplicemente al fatto che non fossero stati annotati in un appunto o che parte degli appunti non fossero stati rinvenuti nella perquisizione” (pag. 35). Ed allora, per le stesse, si opera in via completamente presuntiva, sulla base del presupposto che il metodo riscontrato in precedenza continuasse ad operare. Con una prova però ulteriormente non ancorata a dati certi, e dunque come tale da ritenere assolutamente inconsistente, e pertanto inidonea anche solo ad essere ulteriormente approfondita.
10 8.4.6. Del tutto induttivo e inconsistente appare il par. 3 della segnalazione, in cui si dà conto in poco più di una pagina di una descrizione del conto corrente della società attrice e dell'origine delle relative sostanze. A parte quanto si dirà subito dopo sulla voce relativa alle somme pagate dalla Parte_5
(cfr. subito dopo par. 8.4.7.), la GDF si incentra sugli apporti in contanti e sulla parte di
[...] conferimento in conto capitale di . Apporti che vengono, sulla base delle Controparte_11 premesse superiori (che però sopra si sono dichiarate inconsistenti), configurati come idonei a dar seguito ai c.d. “ritorni”. Anche tali considerazioni però assumono valenza di totale ipoteticità e mancanza di prova convincente, essendo direttamente consequenziali alle precedenti valutazioni metodologiche, assumendo un sostanziale carattere tautologico.
8.4.7. Infine, risultano ben plausibilmente confutate dalle argomentazioni e produzioni documentali di parte attrice le considerazioni con cui la GDF ipotizza che la vendita di 1.232,09 quintali di mandole biologiche, intercorsa tra 2015 e 2016 tra la società attrice (quale venditrice) e la (quale compratrice) sarebbe in realtà una copertura fittizia, volta a fornire una Parte_5 maschera al ritorno in contanti dai essenzialmente in quanto la avrebbe CP_7 Parte_5 effettuato bonifici in acconto nel 2014 (con una prassi del tutto insolita) per circa € 141.500,00 (o € 145.000,00). Al riguardo, l'iter descritto e comprovato dalle produzioni documentali in prima memoria integrativa di parte attrice (cfr. all. da 16 a 25 alla prima memoria integrativa) rappresenta in modo sufficientemente credibile, invece, a dimostrazione di un rapporto continuativo con la e caratterizzato dal fatto che in realtà non di acconti si trattava bensì di pagamenti Parte_5 effettivi per forniture di mandorle del 2013-2014, così come del fatto che la società attrice avesse anche altri partner commerciali nel settore, quanto segue:
1) la società attrice ha venduto alla in relazione alle predette 787 q.li Parte_5 Pt_6 nel 2013, per € 40.223,05, lasciandosene in conto vendita 248,80 q.li, poi contabilizzati nel 2014 per
€ 24.880,03 (cfr. fatture in all. 18-19); 605,30 q.li nel 2014, per € 62.951,20 (cfr. fatture in all. 20); e residui 90,56 q.li nel 2015 per € 53.452,56 (cfr. fatture in all. 21);
2) la vendita è proseguita nelle annate seguenti, con 52,317 q.li del 2015 per € 111.549,76 (cfr. fatture in all.22), e residuo di produzione venduto nel 2016 per altri 261,36 q.li per € 30.998,14 (cfr. fatture in all. 23); nonché ulteriore venduto del 2016 per altri 706,54 q.li per € 89.952,65 (cfr. fatture in all. 24);
3) la società attrice ha in un periodo di tempo immediatamente continuativo pure avuto altri partner commerciali nel settore delle mandorle, quali la “F.lli AN & C. S.r.l.”, rispetto alla quale risultano vendite di mandorle per 357,00 q.li nel 2015 per € 85.394,00 e per 138,82 q.li nel 2016 per
€ 16.101,10 (cfr. fatture in all. 25): da cui però allora non si vede perché dovrebbe distinguersi tra operazioni di questo tipo, considerate dalla stessa GDF reali, e quelle di cui ai punti precedenti, che dovrebbero invece considerarsi fittizie;
con ciò, dunque, pure non ravvisandosi elementi concreti, gravi, precisi e concordanti a sostegno dell'impostazione contenuta nella segnalazione.
8.5. In conclusione, allora, ritiene questo giudice che il panorama argomentativo su cui si fonda il provvedimento di revoca sia assolutamente inconsistente, in ragione della obiettiva manchevolezza metodologica e totale evanescenza dei riscontri che ne costituiscono la base.
9. Pertanto, considerando allora superfluo esaminare gli ulteriori motivi di doglianza, vanno dichiarati, in accoglimento della domanda attorea, previa disapplicazione del D.R.S. 3484/2022 del 01.09.2022 di revoca del D.D.S. 4330/2013 del 01.10.2013 e del D.D.S. n. 2273/2015 del 17.04.2015,
11 nonché di ogni atto ad esso presupposto, prodromico, nonché consequenziale o comunque connesso, e preordinato al recupero degli importi, l'illegittimità della revoca del contributo erogato dall'Assessorato convenuto in favore della società attrice, ed il diritto di quest'ultima a conseguire/trattenere il contributo di cui ai predetti atti oggetto di revoca, per l'intero importo a cui si riferiscono.
10.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione del 30% rispetto ai valori medi per tutte le quattro fasi, tenuto conto delle limitate difese svolte dalla parte convenuta.
10.2. Si ritiene conforme all'art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato da C. Cost. 77/2018 disporre la compensazione totale delle spese per le posizioni di personalmente e Controparte_1
, in quanto figure sostanzialmente assimilabili alle altre parti rispettive, Controparte_3 ed inoltre congiuntamente ad esse rispettivamente difese da stessi difensori.
10.3. Secondo lo stesso criterio della soccombenza, vanno poste a carico definitivo della parte convenuta soccombente le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 15.03.2025.
10.4. Non si ritiene di operare pronunce ex art. 96 c.p.c., atteso che non ricorrono nella legittima condotta processuale della parte convenuta gli estremi a ciò relativi, avendo operato nella plausibile convinzione della tutela di proprie situazioni giuridiche soggettive, e senza alcun abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 857/2023 in epigrafe:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione attiva della parte attrice Controparte_1
in proprio;
[...]
2) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta
[...]
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
3) DICHIARA, in accoglimento della domanda attorea, previa disapplicazione del D.R.S. 3484/2022 del 01.09.2022 di revoca del D.D.S. 4330/2013 del 01.10.2013 e del D.D.S. n. 2273/2015 del 17.04.2015, nonché di ogni atto ad esso presupposto, prodromico, nonché consequenziale o comunque connesso, e preordinato al recupero degli importi, l'illegittimità della revoca del contributo erogato dalla parte convenuta Controparte_2
, in persona dell'Assessore p.t., in
[...] favore della parte attrice , in persona del Parte_1
l.r.p.t., ed il diritto di quest'ultima a conseguire/trattenere il contributo di cui ai predetti atti oggetto di revoca, per l'intero importo a cui si riferiscono;
4.1) CO la parte convenuta
[...]
, in persona dell'Assessore Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice
[...]
, in persona del l.r.p.t., e che si liquidano complessivamente in € Parte_1
813,00 per esborsi ed € 9.872,10 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ove dovute;
12 4.2) COMPENSA integralmente le spese di giudizio in relazione alle posizioni di
[...]
personalmente ed , in persona CP_1 Controparte_3 del l.r.p.t.;
5) PONE a definitivo carico della parte convenuta
[...]
, in Controparte_2 persona dell'Assessore p.t., le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 15.03.2025;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 16.11.2025
Il Giudice Dario Albergo
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo,
all'esito della scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 12.11.2025 per la rimessione in decisione;
rilevato il deposito di note di precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nonché di comparsa conclusionale e di memoria di replica ad opera di parte attrice;
rilevato il deposito delle note scritte sostitutive d'udienza per la rimessione in decisione ad opera delle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 857/2023, avente ad oggetto: “CAUSE IN MATERIA DI RAPPORTI SOCIETARI – SOCIETA' DI PERSONE (recte: “CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO”)
TRA
1) , in persona del l.r.p.t. (P.IVA Parte_1
), corrente in AR (EN), c. da Sitica Buitto;
P.IVA_1
2) , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), ed ivi residente in c. da Sitica Buitto;
C.F._1 rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall' Avv. Antonio FE (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in AR (CL), C.F._2 Via dello Stadio n. 3/A;
PARTI ATTRICI
CONTRO
1) Controparte_2
, in persona dell'Assessore p.t. (C.F.
[...]
), con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2771; P.IVA_2
2) , in persona del l.r.p.t. (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con sede in Viale IV Novembre n. 10; CP_3
1 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F.
) e domiciliati nei relativi uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174; P.IVA_3
PARTI CONVENUTE
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 22.05.2023, e depositato in data 26.05.2023, , in persona del l.r.p.t. Parte_1
, nonché quest'ultimo in proprio, agivano in giudizio contro Controparte_1
l'
[...]
Controparte_4
, premettendo:
[...]
a) che, in base al “Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013 - Misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”, il 14.07.2010 l' aveva Parte_2 proposto domanda di aiuto per la realizzazione di “impianto di irrigazione, spietramento e recisione”;
b) che, con D.D.S. n. 4330 del 13.11.2013 (rectius: del 01.10.2013), l'Assessorato convenuto ( ) aveva riconosciuto il contributo di € 171.474,71, pari al Controparte_5
60 % della spesa ritenuta ammissibile;
c) che i lavori prescritti erano poi stati regolarmente e tempestivamente realizzati e collaudati, come da verifiche amministrative operate in data 11.02.2015;
d) che, con D.D.S. n. 2273 del 17.04.2015, comunicato con nota prot. 7580 del 10.07.2015, l'Assessorato aveva operato la liquidazione finale del contributo, con erogazione di un contributo in conto capitale di € 126.203,76 pari al 40 % per gli investimenti in agro di AR (EN) e del 50
% per gli investimenti in agri di IA IN (EN) e ZZ (CL);
e) che in data 22.11.2017 era stato operato un controllo ispettivo, con esito positivo;
f) che, con nota prot. 13993 del 22.06.2022, l' convenuto aveva avviato il procedimento CP_2 di revoca del contributo e di recupero delle somme erogate, e con successivo D.R.S. n. 3484 del 01.09.2022 aveva revocato il D.D.S. 4330/2013 ed il D.D.S. n. 2273/2015, con contestuale richiesta di recupero dell'importo liquidato, a mezzo di nota prot. 17917 del 01.09.2022, per € 126.203,76; e ciò a seguito di nota prot. 9423 del 06.02.2020 con cui l'ente erogatore nel comunicare l'avviso CP_6 di fissazione dell'udienza preliminare innanzi al Tribunale di Enna nei confronti di Controparte_7 ed altri (R.G. GIP n. 272/2018 – R.G.N.R. n. 2037/2017), traeva da questo la contestazione a carico, tra gli altri, dell' attrice per indebita percezione di aiuti comunitari a valere sul PSR Sicilia Pt_1
2007 – 2013 Misura 121, in quanto, in base a quanto si sarebbe tratto nella richiesta di rinvio a giudizio, essa avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti (c.d. sovrafatturazione) nella rendicontazione delle spese afferenti al progetto cofinanziato, con conseguente imputazione di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche per il suo l.r.p.t.;
g) che, a seguito della predetta revoca, l'ente erogatore aveva già posto delle trattenute su altre CP_6 erogazioni, a scomputo della predetta somma;
1.2. Gli attori deducevano:
1) la decorrenza di circa sette anni tra la liquidazione del contributo e l'avvio del procedimento di revoca, con lesione del termine ragionevole per legittimo affidamento;
nonché la violazione dell'art. 2 92, D. Lgs. 159/2011, perché nel revocare il contributo non si sarebbe tenuto conto delle opere già eseguite e del beneficio tratto dalla collettività;
2) l'infondatezza della revoca stessa, sia in quanto tratta da una mera notizia di reato e non da un giudicato penale, sia in quanto le condotte contestate non si sarebbero mai realizzate;
3) la contraddittorietà tra la posizione assunta dall'amministrazione convenuta e l'istruttoria amministrativa svolta nel corso degli anni, che avrebbe fatto emergere invece la corretta e regolare realizzazione delle opere contemplate nel progetto, nonché utilizzazione dei fondi erogati;
4) la violazione, da parte dell'amministrazione convenuta, dei principi di correttezza e buona fede, in relazione a quanto sopra riportato;
5) la carenza di motivazione del provvedimento, limitata a riportare l'art. 3, L. 898/1986, a maggior ragione trattandosi di un provvedimento di revoca;
6) in via gradata, l'inesattezza del quantum restitutorio richiesto, che non avrebbe tenuto conto di quanto, nel frattempo, per lo stesso titolo, starebbe trattenendo su ulteriori contributi spettanti;
CP_6
1.3. Pertanto, essi domandavano, previa sospensiva: in via principale, la disapplicazione/privazione di efficacia del D.R.S. 3484/2022, con conseguente inefficacia della richiesta di rimborso avanzata da parte avversa, e declaratoria, previa disapplicazione di ogni atto presupposto e/o prodromico, consequenziale o precedente o comunque connesso, anche non conosciuto, del diritto di parte attrice a trattenere integralmente il contributo, con rimborso delle somme illegittimamente trattenute da in via subordinata, che le somme debende fossero decurtate di quanto trattenuto da CP_6 CP_6
Fermo in ogni caso il risarcimento del danno, da liquidarsi anche equitativamente (ma tale domanda sarebbe stata accantonata, con riserva di separato giudizio, in sede di precisazione delle conclusioni). Con vittoria di spese e compensi di lite (con aggiunta di richiesta di temerarietà in sede di scritti conclusionali).
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte convenuta, previa eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell' (in quanto mera articolazione Controparte_3 territoriale dell' ), dopo analitica ricostruzione in fatto della vicenda, Controparte_2 contestava la fondatezza della domanda avversaria. In particolare, rinviando per il dettaglio al rapporto della Guardia di Finanza posto a fondamento dell'indagine penale e dei provvedimenti impugnati, deduceva che dallo stesso si sarebbero tratti concreti elementi per giustificare la revoca del contributo, e relativi allo svolgimento di operazioni di sovrafatturazione per far lievitare fittiziamente i costi delle opere ammesse a progetto, con conseguente mancata corrispondenza tra costi effettivi e costi dichiarati per le stesse. Deduceva altresì che non sarebbe stato necessario un giudicato penale per giustificare la revoca. Contestava inoltre l'eccezione di tardività, nonché il riferimento all'art. 92 D. Lgs. 159/2011, relativo ad altra fattispecie. Inoltre, rispetto a quanto chiesto alla stessa, eccepiva la disintegrità del contraddittorio verso CP_6
2.2. Pertanto, domandava gradatamente quanto sopra, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Precisatosi in sede di memorie integrative che nella presente sede parte attrice non intendeva proporre domande verso con ordinanza del 04.08.2024 si disponeva sospensiva dei CP_6 provvedimenti contestati. Rigettate le altre istanze istruttorie, veniva disposta CTU contabile in ordine ai lavori ammessi a progetto. All'esito della consulenza, veniva fissata udienza cartolare di rimessione in decisione prima per il 22.10.2025, poi differita (fermi i termini per note di precisazione conclusioni
3 e scritti conclusionali) al 12.11.2025. Data alla quale la causa veniva automaticamente introitata per la decisione.
§§§
1. Preliminarmente, in ordine alla giurisdizione, la presente causa è stata correttamente incardinata innanzi al giudice ordinario.
1.1. È infatti consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, in materia di finanziamenti pubblici, le controversie relative alla revoca degli stessi per inadempimento degli obblighi relativi alla concessione da parte del beneficiario postulano una mera ricognizione, da parte della P.A. concedente, dei presupposti per l'erogazione del beneficio, incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non implicando alcuna valutazione discrezionale. Ciò a differenza del caso in cui la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico, nel qual caso configurandosi invece interesse legittimo e conseguente giurisdizione del G.A. (cfr. ad es. Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 15404 del 03/06/2024 (Rv. 671520 - 01); Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 1946 del 18/01/2024 (Rv. 669893 - 01); Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 31730 del 15/11/2023 (Rv. 669214 - 01); Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 9816 del 13/04/2023 (Rv. 667452 - 01); Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 9634 del 11/04/2023 (Rv. 667448 - 01); Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 16457 del 30/07/2020 (Rv. 658338 - 01); Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 3166 del 01/02/2019 (Rv. 652495 - 01)).
1.2. Pertanto, poiché qui si tratta di revoca di finanziamento regionale motivata in base ad asserite operazioni di sovrafatturazione da parte dell'azienda attrice, che avrebbe fittiziamente incrementato i costi delle lavorazioni ammesse a finanziamento, in modo da giustificare l'ottenimento di una erogazione di importo superiore rispetto a quella necessaria per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento, è chiaro che l'inquadramento della fattispecie rientra certamente nell'ambito dell'asserito inadempimento degli obblighi che assistono il finanziamento pubblico, in particolare attenendo alla regolarità contabile necessaria alla corretta e trasparente gestione dello stesso. Con conseguente devoluzione della controversia al G.O.
2. Sempre preliminarmente, in ordine alla competenza territoriale, è corretta l'instaurazione della causa innanzi a questo Tribunale, sebbene le vicende attengano al contesto della circoscrizione del Tribunale di Enna. Ciò in base alla regola del c.d. foro erariale, essendo le amministrazioni convenute istituzionalmente difese dall'Avvocatura dello Stato, con assorbimento della competenza al Tribunale del capoluogo di distretto corrispondente ex art. 25, primo periodo, c.p.c.
3.1. Sempre in via preliminare, la controversia è correttamente incardinata tra l' Parte_2
e l' . Difetta invece la legittimazione attiva di
[...] Controparte_2 [...]
in proprio, in quanto in questa sede si fa valere una posizione giuridica che è CP_1 integralmente propria della società, e non del suo l.r.p.t. in proprio. La società semplice, infatti, sebbene priva di personalità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, autonomo centro di imputazione di diritti ed obblighi, e la vicenda a cui si riferisce la presente causa è interamente sua propria, in quanto è la società il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico, e qui colpito dal provvedimento di revoca e dalla richiesta di restituzione del finanziamento erogato (cfr. sia il D.R.S. n. 3484 del 01.09.2022 sia la nota prot. 17917 del 01.09.2022 ad es. in all. 14 alla citazione, in cui
4 viene menzionato solo come L.R. della società e non in proprio). Non vi sono Controparte_1 invece (a maggior ragione, come si vedrà subito in seguito al par. 3.3., se si è inteso non operare domande verso posizioni da tutelare in capo a in sé e per sé CP_6 Controparte_1 considerato. E che dunque, in questa sede, agendo anche in proprio, non fa altro che agire in nome proprio per un diritto altrui fuori dai casi previsti dalla legge, in violazione dell'art. 81 c.p.c.
3.2. Ancora, dal lato passivo, legittimato è il solo Assessorato, e non l'Ispettorato Regionale Agricoltura. Al riguardo si osserva infatti come gli sono ormai, e già in forza Controparte_8 della L.R. n. 16/1996, mere strutture periferiche ed articolazioni organizzative dell'Assessorato corrispondente, al quale dunque è imputabile la relativa attività (cfr. ad es. C.G.A., Sezioni Riunite, 7 marzo 2000, n. 523/98; Cass. Civ. Sez. Lav. 04/05/2012 n. 6745). Per cui se ne dichiarerà formalmente il difetto di legittimazione passiva, ma nel senso che quanto ad esso riferibile è imputabile all'Assessorato convenuto.
3.3. Infine, sull'integrità del contraddittorio, in relazione all'eccezione di disintegrità dello stesso per mancata partecipazione al giudizio dell'ente erogatore il chiarimento operato da parte attrice, CP_6 in sede di prima memoria integrativa, nel senso che essa in questa sede non sta proponendo alcuna domanda verso il suddetto, sgombera il campo da ogni dubbio, nel senso della non necessità della partecipazione al giudizio dell'ente erogatore, in quanto deve ritenersi che non sia stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti. Ciò ovviamente comporterà l'impossibilità di pronunciare direttamente in questa sede in ordine ad eventuali porzioni di domanda che si riferiscono ad (es. CP_6 in relazione alle asserite illegittime compensazioni in corso operate da quest'ultima).
4. Venendo al merito della causa, in materia di revoca di contributi pubblici per inadempimento del beneficiario, a prescindere da eventuali accertamenti di responsabilità penali (comunque ancora in corso), la cognizione relativa all'accertamento dell'esistenza o meno dell'inadempimento prospettato dall'amministrazione spetta nel concreto a questo giudice, in quanto investito proprio di un'azione di accertamento negativo sul diritto alla restituzione delle somme in favore della P.A.
5. Ciò premesso, come sintetizzato nello svolgimento del processo, e come espresso nella comparsa di risposta di parte convenuta, l'amministrazione ha provveduto alla revoca del contributo CP_2 erogato in ragione di tre passaggi successivi.
5.1. In primo luogo, si fa riferimento alla trasmissione da parte dell' in data 06.02.2020 di note CP_6 prott. 9459, 9423 e 9424 (cfr. all. 6-7-8 alla comparsa di risposta), con cui si comunicava: a) l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal G.I.P. di Enna avverso ed altri, Controparte_7 dalla cui allegata richiesta di rinvio a giudizio si traeva la contestazione pure a carico del l.r.p.t. della società attrice del delitto in concorso di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche per l'intero contributo erogato;
b) il provvedimento di sospensione delle erogazioni;
c) l'invito ad attivare i procedimenti di competenza.
5.2. In secondo luogo, ed essenzialmente, si rinvia alla trasmissione, da parte della Guardia di Finanza
– Tenenza di IA IN, della segnalazione ex art. 3, L.898/1986 (cfr. all. 9 alla comparsa di risposta), recante il dettaglio dell'attività di indagine relativa alla società attrice, e con cui si indicava che (pagg. 52-53) “…” l'avere fittiziamente posto in essere la sovrafatturazione dei lavori eseguiti dalla ditta e l'aver quindi fittiziamente aumentato in modo rilevante i costi dei lavori CP_7 eseguiti, a parere di questo ufficio, ha costituito l'artifizio e il raggiro con i quali Controparte_1
ha indotto in errore l'Organismo deputato all'erogazione delle provvidenze in
[...] argomento (Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura di Palermo), il quale ha concesso contributi, così come
5 fittiziamente esposti e denunciati dalla predetta, con conseguente indebita percezione dei contributi in relazione alle sopra indicate fatture ricevute , per gli importi di seguito indicati”.
5.3. In terzo luogo, e conclusivamente, tra 22.06.2022 e 01.09.2022, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ed il provvedimento di revoca (cfr. all. 10-12 alla comparsa di risposta), qui oggetto di impugnazione. Unitamente a richiesta di pagamento (all. 13).
6. Anzitutto, sul primo motivo proposto da parte attrice, da intendersi di tipo preliminare, esso è da ritenersi infondato.
6.1. In primo luogo, nel caso di specie non v'è legittimo affidamento tutelabile, in quanto è in gioco una revoca del finanziamento per asserita emersione di un inadempimento, dato dall'asserita effettuazione di operazioni di sovrafatturazione per gonfiare indebitamente gli importi ammessi a finanziamento, rispetto al quale non può configurarsi un astratto legittimo affidamento giuridicamente tutelabile (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 7064 del 21/10/2021).
6.2. In secondo luogo, inconferente appare il riferimento all'art. 92, D. Lgs. 159/2011, in quanto relativo al caso di impresa destinataria della c.d. interdittiva antimafia, ossia un'ipotesi che nulla ha a che vedere col caso di specie.
7. In ordine alla doglianza, pure formale, relativa all'asserito difetto di motivazione del provvedimento, essa è infondata. Anzitutto, sebbene per punti sintetici, un apparato motivazionale con riferimento al contenuto di precedenti atti sussiste, specie se (come è doveroso) si debba leggere il contenuto del provvedimento finale in combinato disposto con la già più approfondita comunicazione di avvio del procedimento. Ed in ogni caso, la motivazione per relationem è pacificamente ammessa, ex art. 3, comma 3, L. 241/1990, per come interpretato dalla giurisprudenza (cfr. es. Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 542 del 07.02.2017, che richiama a sua volta Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 752 del 25.02.2016). Per cui, in relazione ad un provvedimento di revoca che si basa pressoché integralmente sulla predetta segnalazione della GDF, la combinazione dei due provvedimenti rimanda ampiamente al contenuto del suddetto atto istruttorio. Con la conseguenza che la motivazione dell'atto risulta certamente integrata.
8. Quanto alla sostanza del rapporto dedotto in giudizio, anzitutto la tendenza della giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere probatorio va nel senso di valorizzare la dinamica paracontrattuale che si viene a determinare in sede di esecuzione del rapporto di finanziamento pubblico, per cui è onere della P.A. provare i fatti costitutivi del credito richiesto col provvedimento di revoca, mentre, conformemente all'insegnamento di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01), sarà onere del soggetto finanziato provare o di avere adempiuto le proprie obbligazioni, ovvero di non averle potute adempiere per causa non imputabile (cfr. sebbene in materia di opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 3, R.D. 639/2010, ma con ratio evidentemente identica, Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23346 del 26/07/2022 (Rv. 665437 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021 (Rv. 661074 - 01), entrambe richiamate dalla più recente Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2846 del 30/01/2024; in precedenza, conforme anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9989 del 16/05/2016 (Rv. 639654 - 01)). È però coerente con gli stessi principi in materia di allegazione e prova che l'allegazione dell'inadempimento del beneficiario debba essere adeguatamente circostanziata, in modo che quest'ultimo possa adeguatamente contraddire rispetto a tale profilo.
8.1. Ora, non essendo contestata, e dunque pacifica, l'effettiva realizzazione delle opere oggetto del progetto finanziato, ed inoltre essendosi avuto un esito positivo dell'istruttoria amministrativa nonché di una successiva ispezione in ordine allo svolgimento dei lavori (cfr. all. 8-9-11 alla citazione), si è 6 ritenuto opportuno avvalersi di un ausilio tecnico in ordine ad eventuale emersione o di scarti tra le lavorazioni indicate in fattura e quelle effettivamente realizzate, o di incongruità tra i pagamenti effettuati dall'azienda attrice in base a quelle fatture ed i prezziari di riferimento, attraverso una CTU tecnico-contabile, che, pur nella sua sinteticità, si ritiene completa, metodologicamente corretta e dunque idonea a fornire al giudicante adeguato ausilio alla decisione.
8.1.1. In primo luogo, previa ricognizione della pertinente documentazione di causa (tra cui, in particolare: le fatture emesse da e le copie dei bonifici di pagamento in loro favore, Pt_3 CP_7 il pertinente prezziario regionale agricoltura per il 2009, nonché la documentazione della GDF), il consulente ha provveduto a distinguere, per ciascuno dei due fornitori, una tabella di corrispondenza tra importi fatturati e lavori effettivamente svolti. Al riguardo, è risultato un totale fatturato (comprensivo di IVA) di € 37.377,75 (ossia, depurato di IVA: € 30.637,50) per ed € CP_7
158.602,44 (in luogo dell'indicato € 105.792,30 quale evidente refuso, in quanto non corrispondente alla somma degli importi per singola fattura indicati nella colonna sovrastante;
che, depurato di IVA:
€ 130.002,00) per . Precisandosi che le fatture qui considerate sono tutte quelle indicate nel Pt_3 rapporto della GDF (pagg. 6-7), e dunque trattandosi dello stesso materiale contabile considerato dalla Guardia di Finanza per lo svolgimento delle sue argomentazioni. Quindi (par. 7) si è operato un confronto tra i suddetti importi con il pertinente prezziario regionale, pubblicato in GURS n. 10 del 06.03.2009.
8.1.2. Al riguardo, per si faceva riferimento “alla realizzazione di una recinzione, nei terreni: CP_7 siti in IA IN (EN) c.da terreni siti in AR (EN) c.da Cacici e terreni siti CP_9 in IA IN (EN) c.da Albana”, esponendosi “la corrispondenza del tipo e della quantità di lavori fatturati dall'impresa con il corrispondente codice articolo B.4.10 “Chiudende e CP_7 recinzioni” della categoria B.4 del citato supplemento GU”, risultando un fatturato da prezziario identico a quello effettivo (ossia € 30.637,50), senza dunque alcuno scarto. Discorso analogo per
[...]
, con riferimento “alla realizzazione di più impianti di irrigazione e precisamente, nei terreni: Pt_3 siti in ZZ (CL) c.da Stretto, terreni siti in IA IN (EN) c.da terreni siti in CP_9
AR (EN) c.da Bucciarria”, per cui, all'esito di produzione di parte di “copia dell'estratto del capitolato lavori (impianti di irrigazione)”, si è ravvisata “la corrispondenza del tipo e della quantità di lavori fatturati dall'impresa , con i corrispondenti codici articoli di ogni singola Pt_3 categoria di opera del citato supplemento GU”, ed in particolare: a) € 24.874,00 per realizzazione impianto di irrigazione in c.da Stretto agro ZZ (CL); b) € 18.413,00 per realizzazione impianto di irrigazione in c.da agro IA IN (EN); c) € 86.715,00 per realizzazione impianto CP_9 di irrigazione in c.da Bucciria agro AR (EN). Risultando anche qui un fatturato da prezziario identico a quello effettivo (ossia € 130.002,00), senza dunque alcuno scarto.
8.1.3. I suddetti importi, rispettivamente aumentati di IVA al 22%, risultano poi corrispondentemente pagati, rispettivamente, a (€ 37.377,75) e (€ 158.602,44), a mezzo dei bonifici ed CP_7 Pt_3 assegni analiticamente indicati nella tabella pag. 9 della consulenza. Ricavandosi un totale pagato di
€ 195.980,19, corrispondente con evidenza GdF a pag. 3 del suo documento.
8.1.4. Per cui, coerentemente ed in conclusione della consulenza, in risposta ai quesiti, si è affermato che si è ravvisata piena corrispondenza tra importi fatturati, pertinente prezziario, lavori eseguiti, ed importi pagati. Inoltre, nessuna delle parti ha mosso osservazioni alla consulenza, in particolare non avendovi preso nemmeno parte attiva l'amministrazione convenuta, nonostante regolare convocazione.
7 8.2. Lo svolgimento della consulenza è importante nell'equilibrio degli elementi di prova a disposizione, perché anzitutto corrobora in modo netto la tesi per la quale, a monte, non si ravvisano discrasie nel rapporto tra opere realizzate, importi fatturati ed importi pagati per questi ultimi, nonché tra gli importi oggetto di fattura e i giusti prezzi traibili dai prezziari applicabili per opere di quel tipo. In altre parole, si prende le mosse da una situazione nella quale non risultano prima facie elementi sospetti in ordine ad un'operazione di sovrafatturazione per le opere realizzate, in quanto risulta che le opere (per la parte qui rilevante) sono state effettivamente realizzate dalle ditte e , CP_7 Pt_3
e per importi non sovrastimati, nonché regolarmente pagati dalla società attrice.
8.3. Questa situazione di fondo tende a diversamente strutturare l'onere probatorio tra le parti, nel senso che, a fronte di una situazione tecnica e contabile prima facie del tutto regolare, e come tale anche stimata non solo dall'istruttoria amministrativa ma anche dall'analisi tecnica, graverà sull'amministrazione allegare dettagliatamente e provare adeguatamente fatti che siano idonei ad infirmare il quadro sin qui delineato. A ragionare diversamente, infatti, si rischia il paradosso che una situazione tecnico-contabile apparentemente regolare possa essere infirmata dalla qualunque contestazione di fatti volti a contrastare la stessa, e rispetto ai quali l'onere probatorio (contrario) graverebbe non su chi li afferma, bensì su chi li nega. In altre parole, e in breve, appare corretto a questo giudice affermare che, a fronte di una situazione tecnico-contabile formalmente regolare, sia onere dell'amministrazione fornire adeguati elementi di prova, o quantomeno indizi gravi, precisi e concordanti, affinché tale regolarità possa essere definita soltanto apparente.
8.4. È in quest'ottica che va vagliata la segnalazione della Guardia di Finanza, alla quale l'amministrazione rimette integralmente l'iter argomentativo della sua posizione (all. 9 alla comparsa di risposta). E rispetto alla quale va qui già premesso che questo giudice non ritiene essere assolutamente sufficiente per giustificare la revoca del contributo, in ragione delle vistose mancanze da cui è affetta.
8.4.1. Va premesso che l'intero iter della segnalazione prende le mosse da documentazione extracontabile rinvenuta presso l'abitazione di , in particolare (pag. 9) “nr. 2 block- Controparte_7 notes riportanti degli appunti manoscritti intestati “ , e contenenti indicazioni Parte_4 manoscritte verosimilmente relative a lavori effettuati da nei confronti delle aziende Persona_1
. Già tale prima indicazione appare obiettivamente ambigua, sotto almeno due punti di CP_1 vista. In primo luogo, sul piano documentale, lo spunto di tutta l'indagine è dato da manoscritti riferibili a soggetti diversi rispetto alla società attrice, al suo rappresentante legale, o comunque a soggetti riconducibili alla società stessa, bensì ad uno dei fornitori di quest'ultima ( ), Controparte_7 ossia un soggetto civilisticamente terzo rispetto alle parti in controversia, e rispetto al quale allora la documentazione non può assumere alcuna valenza confessoria, ma al limite di documento soggetto alla libera valutazione del giudice (a parte la stessa assenza di comprova della effettiva riferibilità del manoscritto al o ad altri). In secondo luogo, per stessa ammissione della GDF, si dice che i CP_7 suddetti appunti debbano indifferentemente riferirsi, data la genericità del nominativo “ , CP_1 tanto alla società attrice, quanto all'azienda agricola FE SE (cfr. sempre a pag. CP_10
9), ossia un soggetto giuridico diverso, sebbene il suddetto sia pure Controparte_11 socio della società attrice. Questo riferimento crea in effetti un obiettivo dubbio sul rigore metodologico seguito dalla GDF, se non altro in quanto si ammette espressamente che gli appunti devono essere considerati come riferibili cumulativamente alle due ditte. Ma, come puntualmente osserva parte attrice nella prima memoria integrativa, la stessa cernita del riferimento al nome, molto generico , alle sole due ditte sopra considerate, appare effettivamente, se non arbitrario, CP_1 quantomeno estremamente opinabile, in quanto viene riscontrato sulla base della valutazione per cui le uniche due aziende che nel periodo avevano avuto accesso ai contributi PSR oggetto di indagine 8 erano state quelle. Così come in effetti, dall'esame delle pagine, mai risulta esplicitamente il nominativo completo della società attrice, ovvero del suo l.r.p.t. . Controparte_1
8.4.2. Ulteriore notevole perplessità si riscontra, scorrendo la segnalazione, a pag. 17, quando, trattando degli asseriti “ritorni” e “trattenute”, e prima dell'analisi puntuale, si dice che “La somma dei “Ritorni” con le “Trattenute” a volte non coincidono con i totale dei bonifici”. Ciò che viene spiegato nel senso che “in alcuni casi intervengono delle forme compensative con altri lavori, che il esegue per conto delle aziende”. Ciò che obiettivamente complica ulteriormente la CP_7 ricostruzione indiziaria, in quanto introduce un ulteriore elemento di incertezza nel riscontro numerico, tale da rendere ulteriormente difficilmente individuabile il rigore dei dati riscontrati (ed anticipando, in effetti, come si vedrà in seguito al par. 8.4.4., questa coincidenza non si ha praticamente mai).
8.4.3. Prima di andare alla parte analitica, va preliminarmente osservato che, nel finale (cfr. pag. 38), viene indicato un complesso di numeri tra fatturato e restituito obiettivamente diverso rispetto a quello che era stato indicato nelle pagine introduttive. Se, infatti, in queste ultime si era indicato un totale fatturato rendicontato e bonificato pari ad € 195.980,19 (ossia la somma che si è riscontrata anche in consulenza tecnica), con un totale di somme ritornate pari ad € 125.158,18, invece a pag. 38 si indica un fatturato di € 174.700,24, con un restituito di € 111.568,24, oppure anche (a voler considerare pure le 5 fatture che non sarebbero contemplate dalla documentazione extracontabile, cfr. infra par. 8.4.5.) un fatturato di € 257.486,79 ed un restituito di € 164.437,94. Differenze macroscopiche che mettono ulteriormente in dubbio la coerenza interna del metodo e del risultato a cui è pervenuta la GDF.
8.4.4. Sulla parte analitica in senso stretto, al di là dell'analisi dettagliata del singolo periodo o della singola fattura che si effettuerà subito dopo, e come correttamente confutato da parte attrice a partire dalla prima memoria integrativa, obiettivamente non si riesce a seguire alcuna corrispondenza precisa nell'indagine della GDF. Anzitutto, perplessità desta la metodologia utilizzata, ossia semplicemente quella di partire dalle date delle annotazioni extracontabili (che nemmeno mai presentano dei riferimenti specifici alle singole fatture, ma semmai a date) per trarre degli asseriti ritorni, e quindi trarre univocamente da prelevamenti sui conti l'assunta prova della ricostruzione operata. Premesso che già tale modus operandi è alquanto discutibile, in quanto fa trarre dal prelevamento in denaro l'univoca finalizzazione al pagamento della controparte (senza alcuna prova di ciò, in quanto manca del tutto la dimostrazione diretta che vi siano stati passaggi di denaro contante, o accrediti comparabili presso conti riferibili alla società attrice, cfr. sul punto anche quanto si dirà al successivo par. 8.4.6., che assume un carattere tautologico), l'asserito riscontro risulta ulteriormente impreciso. E ciò poiché sia il quantum dei prelevamenti, sia le date della loro effettuazione, non sono per nulla precisi e corrispondenti. In altre parole, nella ricostruzione operata, la GDF è solita trarre una certa cifra di
“ritorni” (ad es. cifra X per il periodo A), e come riscontro della stessa considera, in un arco di tempo astrattamente comparabile con quello relativo alle fatture coeve, prelievi per una cifra Y (che è diversa da X). E solo talvolta applicando dei correttivi pure essi stessi da dimostrare. Analiticamente, ciò si trae:
a) sulle operazioni dal 01.08.2014 al 20.08.2014: in cui, asseritamente per le fatture 7-8-9/2014 (rispettivamente del 01.08.2014, 20.08.2014, 28.08.2014, emesse peraltro da e nei confronti Pt_3 non dell' ma di ), si legge che avrebbe Parte_1 Controparte_11 CP_7 restituito € 11.150,00, ma nello stesso tempo si dice che la restituzione sia stata di € 9.000,00 (in relazione a prelevamenti del 22.08.2014, 25.08.2014, 29.08.2014);
9 b) sulle operazioni del 16.10.2014 (fattura 10/2014, emessa peraltro da e nei confronti non Pt_3 dell' ma di ) e del 17.10.2014 (fattura 47/2014): si Parte_1 Controparte_11 legge che avrebbe restituito € 16.000,00, e trattenuto € 3.500,00, ma subito dopo si legge che CP_7 la restituzione è di € 15.000,00 con prelevamenti del 20-21-22.10.2014;
c) sulle operazioni del 29.10.2014 (fatture 11/2014, peraltro emessa da , e 49/2014): si legge Pt_3 che avrebbe restituito € 17.903,50, ma subito dopo si legge che la restituzione è di € 18.000,00 CP_7 con prelevamenti del 29-30-31.10/04.11/2014: con un dato qui comparabile, ma al solito interamente presunto su prelevamenti di denaro senza alcuna prova della loro finalizzazione;
d) sull' operazione del 31.10.2014 (fattura 12/2014, peraltro emessa da ): si legge che Pt_3 CP_7 avrebbe restituito € 9.760,00 escluso IVA per € 1.760,00, ma subito dopo si legge che la restituzione è di € 10.500,00 con prelevamenti del 07-10-11-15-17-18.11/2014 per l'importo ben superiore di € 13.900,00 (da cui, si scrive, in modo del tutto presuntivo, “gli servirà per restituire i € 10.500,00”);
e) sulle operazioni del 14.11.2014 e 12.11.2014 (fatture 13/2014 e 14/2014, che peraltro hanno entrambe data 12.11.2014, sono emesse da , e la seconda è emessa nei confronti non Pt_3 dell' ma di ): si legge che avrebbe restituito € Parte_1 Controparte_11 CP_7
10.000,00 + altri € 10.000,00 “pagando del materiale acquistato presso la ditta GUELI” (trattenendo
€1.190,00), ma subito dopo si legge che la restituzione è di € 6.300,00 con prelevamenti del 24- 25.11.2014 per € 7.000,00 (dunque, anche qui, un importo addirittura superiore);
f) sull'operazione del 01.12.2014 (fattura 15/2014, peraltro emessa da ): si legge che Pt_3 CP_7 avrebbe restituito € 22.463,86, ma dopo (a parte delle indicazioni di restituzione di contanti a tale CP_1
, che è riferibile ad altra azienda e non a quella attrice) avrebbe prelevato tra il 02-03.12.2014 per restituzione € 14.224,00;
g) sull'operazione del 05.12.2014 (fattura 16/2014, peraltro emessa da ): si legge che Pt_3 CP_7 avrebbe restituito € 22.000,00, ma dopo (a parte delle indicazioni di restituzione di contanti a tale CP_1
, o a un imprecisato “a casa di ) avrebbe prelevato tra il 09-10-12-13-15.12.2014 per Per_2 restituzione € 17.369,34;
h) sull'operazione del 16.12.2014 (fattura 17/2014, peraltro emessa da ): si legge che Pt_3 CP_7 CP_1 avrebbe restituito € 18.300,00, ma dopo (a parte delle indicazioni di restituzione di ritorno ad per € 18.000,00) avrebbe prelevato tra il 17-19-20-22.12.2014 per restituzione € 15.000,00 (con mera ipotesi di trattenimento IVA per € 3.300);
i) sull'operazione del 23.12.2014 (fattura 18/2014, peraltro emessa da ): si legge che Pt_3 CP_7 avrebbe trattenuto l'intero importo di € 17.080,00, corrispondente all'importo della fattura, da cui (a parte il trattenimento di di importi fatturati da ) allora ci si chiede quale sia l'anomalia, CP_7 Pt_3 visto che non si configurerebbe alcun ritorno;
8.4.5. Ancora, per le fatture 19-66-67/2014 (nonché, ma per la ditta , le 7- CP_1 CP_11
8/2015) il rapporto afferma esplicitamente che non vi è nemmeno l'appoggio della documentazione extracontabile, ritenendosi in modo del tutto presuntivo “semplicemente al fatto che non fossero stati annotati in un appunto o che parte degli appunti non fossero stati rinvenuti nella perquisizione” (pag. 35). Ed allora, per le stesse, si opera in via completamente presuntiva, sulla base del presupposto che il metodo riscontrato in precedenza continuasse ad operare. Con una prova però ulteriormente non ancorata a dati certi, e dunque come tale da ritenere assolutamente inconsistente, e pertanto inidonea anche solo ad essere ulteriormente approfondita.
10 8.4.6. Del tutto induttivo e inconsistente appare il par. 3 della segnalazione, in cui si dà conto in poco più di una pagina di una descrizione del conto corrente della società attrice e dell'origine delle relative sostanze. A parte quanto si dirà subito dopo sulla voce relativa alle somme pagate dalla Parte_5
(cfr. subito dopo par. 8.4.7.), la GDF si incentra sugli apporti in contanti e sulla parte di
[...] conferimento in conto capitale di . Apporti che vengono, sulla base delle Controparte_11 premesse superiori (che però sopra si sono dichiarate inconsistenti), configurati come idonei a dar seguito ai c.d. “ritorni”. Anche tali considerazioni però assumono valenza di totale ipoteticità e mancanza di prova convincente, essendo direttamente consequenziali alle precedenti valutazioni metodologiche, assumendo un sostanziale carattere tautologico.
8.4.7. Infine, risultano ben plausibilmente confutate dalle argomentazioni e produzioni documentali di parte attrice le considerazioni con cui la GDF ipotizza che la vendita di 1.232,09 quintali di mandole biologiche, intercorsa tra 2015 e 2016 tra la società attrice (quale venditrice) e la (quale compratrice) sarebbe in realtà una copertura fittizia, volta a fornire una Parte_5 maschera al ritorno in contanti dai essenzialmente in quanto la avrebbe CP_7 Parte_5 effettuato bonifici in acconto nel 2014 (con una prassi del tutto insolita) per circa € 141.500,00 (o € 145.000,00). Al riguardo, l'iter descritto e comprovato dalle produzioni documentali in prima memoria integrativa di parte attrice (cfr. all. da 16 a 25 alla prima memoria integrativa) rappresenta in modo sufficientemente credibile, invece, a dimostrazione di un rapporto continuativo con la e caratterizzato dal fatto che in realtà non di acconti si trattava bensì di pagamenti Parte_5 effettivi per forniture di mandorle del 2013-2014, così come del fatto che la società attrice avesse anche altri partner commerciali nel settore, quanto segue:
1) la società attrice ha venduto alla in relazione alle predette 787 q.li Parte_5 Pt_6 nel 2013, per € 40.223,05, lasciandosene in conto vendita 248,80 q.li, poi contabilizzati nel 2014 per
€ 24.880,03 (cfr. fatture in all. 18-19); 605,30 q.li nel 2014, per € 62.951,20 (cfr. fatture in all. 20); e residui 90,56 q.li nel 2015 per € 53.452,56 (cfr. fatture in all. 21);
2) la vendita è proseguita nelle annate seguenti, con 52,317 q.li del 2015 per € 111.549,76 (cfr. fatture in all.22), e residuo di produzione venduto nel 2016 per altri 261,36 q.li per € 30.998,14 (cfr. fatture in all. 23); nonché ulteriore venduto del 2016 per altri 706,54 q.li per € 89.952,65 (cfr. fatture in all. 24);
3) la società attrice ha in un periodo di tempo immediatamente continuativo pure avuto altri partner commerciali nel settore delle mandorle, quali la “F.lli AN & C. S.r.l.”, rispetto alla quale risultano vendite di mandorle per 357,00 q.li nel 2015 per € 85.394,00 e per 138,82 q.li nel 2016 per
€ 16.101,10 (cfr. fatture in all. 25): da cui però allora non si vede perché dovrebbe distinguersi tra operazioni di questo tipo, considerate dalla stessa GDF reali, e quelle di cui ai punti precedenti, che dovrebbero invece considerarsi fittizie;
con ciò, dunque, pure non ravvisandosi elementi concreti, gravi, precisi e concordanti a sostegno dell'impostazione contenuta nella segnalazione.
8.5. In conclusione, allora, ritiene questo giudice che il panorama argomentativo su cui si fonda il provvedimento di revoca sia assolutamente inconsistente, in ragione della obiettiva manchevolezza metodologica e totale evanescenza dei riscontri che ne costituiscono la base.
9. Pertanto, considerando allora superfluo esaminare gli ulteriori motivi di doglianza, vanno dichiarati, in accoglimento della domanda attorea, previa disapplicazione del D.R.S. 3484/2022 del 01.09.2022 di revoca del D.D.S. 4330/2013 del 01.10.2013 e del D.D.S. n. 2273/2015 del 17.04.2015,
11 nonché di ogni atto ad esso presupposto, prodromico, nonché consequenziale o comunque connesso, e preordinato al recupero degli importi, l'illegittimità della revoca del contributo erogato dall'Assessorato convenuto in favore della società attrice, ed il diritto di quest'ultima a conseguire/trattenere il contributo di cui ai predetti atti oggetto di revoca, per l'intero importo a cui si riferiscono.
10.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione del 30% rispetto ai valori medi per tutte le quattro fasi, tenuto conto delle limitate difese svolte dalla parte convenuta.
10.2. Si ritiene conforme all'art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato da C. Cost. 77/2018 disporre la compensazione totale delle spese per le posizioni di personalmente e Controparte_1
, in quanto figure sostanzialmente assimilabili alle altre parti rispettive, Controparte_3 ed inoltre congiuntamente ad esse rispettivamente difese da stessi difensori.
10.3. Secondo lo stesso criterio della soccombenza, vanno poste a carico definitivo della parte convenuta soccombente le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 15.03.2025.
10.4. Non si ritiene di operare pronunce ex art. 96 c.p.c., atteso che non ricorrono nella legittima condotta processuale della parte convenuta gli estremi a ciò relativi, avendo operato nella plausibile convinzione della tutela di proprie situazioni giuridiche soggettive, e senza alcun abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 857/2023 in epigrafe:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione attiva della parte attrice Controparte_1
in proprio;
[...]
2) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta
[...]
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
3) DICHIARA, in accoglimento della domanda attorea, previa disapplicazione del D.R.S. 3484/2022 del 01.09.2022 di revoca del D.D.S. 4330/2013 del 01.10.2013 e del D.D.S. n. 2273/2015 del 17.04.2015, nonché di ogni atto ad esso presupposto, prodromico, nonché consequenziale o comunque connesso, e preordinato al recupero degli importi, l'illegittimità della revoca del contributo erogato dalla parte convenuta Controparte_2
, in persona dell'Assessore p.t., in
[...] favore della parte attrice , in persona del Parte_1
l.r.p.t., ed il diritto di quest'ultima a conseguire/trattenere il contributo di cui ai predetti atti oggetto di revoca, per l'intero importo a cui si riferiscono;
4.1) CO la parte convenuta
[...]
, in persona dell'Assessore Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice
[...]
, in persona del l.r.p.t., e che si liquidano complessivamente in € Parte_1
813,00 per esborsi ed € 9.872,10 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ove dovute;
12 4.2) COMPENSA integralmente le spese di giudizio in relazione alle posizioni di
[...]
personalmente ed , in persona CP_1 Controparte_3 del l.r.p.t.;
5) PONE a definitivo carico della parte convenuta
[...]
, in Controparte_2 persona dell'Assessore p.t., le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 15.03.2025;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 16.11.2025
Il Giudice Dario Albergo
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