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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/07/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 688/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) e per essa (cf Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Marco ROSSI del foro di Verona ed ivi P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Controparte_1 C.F._1
COLAVINCENZO del foro di Chieti ed elettivamente domiciliata in Pescara presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 823/24 del 19 giugno
2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha accolto, regolando di conseguenza il regime delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, l'opposizione che ha inteso proporre al decreto n. CP_1
545/21 con cui gli è stato ingiuntivo il pagamento, in favore di (quale Parte_1
1 cessionaria del credito), della somma complessiva di € 15.476,66 derivante dall'esposizione debitoria maturata su due contratti di finanziamento;
un primo, avente n. 000006759112 sottoscritto con
AN ON AN (per la parte residua di € 1.819,58); un secondo, dal n. 14491636, concluso invece con CO AN PA per il residuo e ben più cospicuo ammontare di € 13.657,08.
1.2. Nella ricostruzione in fatto della vicenda, il giudice di prime cure ha premesso che le ragioni dell'opposizione hanno investito una pluralità di profili.
Certamente, l'opponente ha diffusamente contestato il difetto di legittimazione (rectius la titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio) di , mentre con riguardo al Parte_1 finanziamento acceso con CO ha lamentato il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e l'illecita applicazione dell'anatocismo.
In ordine al finanziamento con AN AN PA, invece, la censura ha interessato unicamente la violazione dell'art. 117 TUB per mancata pattuizione del regime degli interessi composti.
Di contro, la cessionaria ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione insistendo, quindi, per la conferma integrale del provvedimento monitorio.
1.3. Queste, invece, ed in estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a supporto della decisione:
- è stata accolta la questione preliminare sollevata dall'opponente sul difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria;
- non è stata infatti fornita la dimostrazione sia dell'avvenuta cessione che dell'inserimento dei crediti oggetto dell'iniziativa monitoria nell'operazione di trasferimento in favore di;
Parte_1
- la produzione documentale si è rivelata a tal fine del tutto insufficiente in quanto i contratti non sono completi (si rimanda a tal riguardo al documento sub 10 depositato dalla cessionaria), vi è il difetto della doppia sottoscrizione dei contratti, l'indicazione numerica dell'identificativo delle posizioni della riportato negli estratti depositati, si è rivelata non corretta così come accaduto anche per CP_1 quanto concerne la stima della pretesa creditoria;
1.4.La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata dalla cessionaria e per essa, in qualità di mandataria, da , mediante l'articolazione di un unico motivo Parte_2 con cui, invero sotto una pluralità di profili (sui quali meglio si dirà nel prosieguo), è stata lamentata l'errata valutazione operata dal giudice di prime cure sul difetto di legittimazione attiva.
Ad ogni buon conto, l'appellante ha anche preso compiuta posizione sulle questioni più strettamente afferenti al merito (segnatamente per quanto concerne il superamento del limite soglia ai fini
2 dell'usura e l'illecita applicazione dell'anatocismo) richiamando, a sostegno delle proprie ragioni, gli arresti anche assai recenti della giurisprudenza di legittimità.
L'appellata, da par suo, ha eccepito l'inammissibilità di alcune argomentazioni perché introdotte per la prima volta in sede di gravame (è il caso della mancata prova della cessione del credito) mentre nel merito ha resistito all'impugnazione così insistendo per il suo rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
L'unico motivo di impugnazione ha riguardato l'errata valutazione operata dal giudice di prime cure del materiale documentale e, di conseguenza, anche dei principi di diritto oramai largamente condivisi in ambito giurisprudenziale sul tema della titolarità da parte del cessionario (deve a tal riguardo ritenersi non pertinente, proprio alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza, il richiamo al concetto di difetto di legittimazione).
Scendendo ancora più nel dettaglio, secondo la prospettazione della società appellante a difettare nella fattispecie sarebbe l'interesse della a far valere il proprio difetto di titolarità del credito oggetto CP_1 dell'iniziativa monitoria.
Inoltre, non vi sarebbe stata neppure la tempestiva contestazione dell'assenza della prova della cessione.
Ad ogni buon conto, il materiale documentale, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, deve certamente ritenersi idoneo ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova.
La cessionaria ha tuttavia reiterato le argomentazioni svolte peraltro già in primo grado riguardo l'infondatezza del superamento del limite soglia ai fini dell'usura e dell'anatocismo richiamando per l'uno e per l'altro aspetto due recenti pronunzie delle Sezioni Unite della S.C. del 2020 (in tema di usura) e del 2024 (per quanto concerne il tema dell'anatocismo nell'ipotesi di mutuo o comunque contratto di finanziamento con ammortamento alla francese).
I singoli profili evidenziati nell'atto di appello devono necessariamente essere vagliati partitamente.
3.1. La prima questione relativa al difetto di interesse della a far valere il difetto di titolarità del CP_1 credito oggetto della cessione non può essere accolta.
3 La nozione di interesse, meglio codificata all'art. 100 cpc, qualifica la particolare posizione di una parte rispetto alla situazione giuridica fatta valere in giudizio.
In altri termini, e volendo anche semplificare il discorso, è possibile affermare che l'interesse riguarda il vantaggio concreto che può derivare per una parte dall'esito di un giudizio e tale vantaggio risulta strettamente dipendente dalla pronunzia giudiziale richiesta.
Orbene, nel caso di specie, tale requisito minimo indispensabile deve ritenersi certamente operante in quanto la è stata destinataria di un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una parte che ha agito CP_1 unicamente nella qualità di cessionaria.
Ne consegue, in maniera peraltro abbastanza evidente, che il debitore ha il concreto ed attuale interesse a contestare la titolarità del cessionario essendo la questione preordinata ad escludere la stessa fondatezza dell'iniziativa monitoria e quindi della domanda proposta nei propri confronti.
3.2. A non diverse soluzioni, ad onor del vero, è possibile pervenire anche per quanto concerne l'altro tema sulla mancata contestazione (da qui la conseguente applicazione del principio ora codificato dall'art. 116 cpc) della avvenuta cessione del credito.
Ed infatti, nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ha espressamente contestato CP_1
“La mancata prova della cessione del credito” tanto da aver dedotto, nel corpo dello stesso atto che
“….parte convenuta, attraverso la documentazione prodotta nella fase monitoria, non dimostra in alcun modo di essere cessionaria (e pertanto mandataria della cessionaria) dei presunti, ma non comprovati, come meglio si chiarità in seguito, crediti fatti valere con ricorso monitorio. Infatti, nella documentazione depositata nella fase monitoria a sostegno dell'invocata cessione non vi sono riferimenti specifici ai crediti dedotti dalla Controparte” (cfr pag 4).
Deve dunque ritenersi che vi è stata la tempestiva contestazione della assenza di prova della cessione del credito e quindi che vi sia stato in effetti un contratto in tal senso e che nell'oggetto dello stesso siano poi stati effettivamente inserite le due posizioni facenti parte alla CP_1
3.3.1. Si tratta allora di esaminare nel dettaglio l'idoneità del materiale prodotto dall'odierna appellante ai fini della prova non solo della titolarità del credito fatto valere in giudizio ma anche dell'inserimento dello stesso nella più ampia e complessa operazione di cessione.
Dalla disamina allora della documentazione prodotta da già nel corso del Parte_1 primo grado di giudizio è possibile affermare che:
La ha sottoscritto un contratto di finanziamento, avente n. 000006739112 con AN CP_1
ON AN PA per l'importo di € 8.200,00 con piano di ammortamento alla francese essendo prevista la corresponsione di 48 rate dell'importo costante di € 216,50;
4 Il contratto, inoltre, riporta le condizioni essenziali concordate dalle parti ovvero: TAN del 9,04%;
TAEG dell'11,68%, interessi moratori pari a 15% annui;
La sola in effetti sottoscrizione del cliente non è destinata a riverberare alcuna conseguenza in termini di validità del contratto alla luce dell'oramai granitico insegnamento della giurisprudenza secondo cui “L'omessa sottoscrizione del contratto da parte della banca non invalida il negozio per difetto di forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di tale principio è che il consenso della banca può desumersi anche da comportamenti concludenti” (cfr Corte Appello Firenze, Sez II,
18.1.2024 n. 119);
Risulta infatti per tabulas l'avvenuta consegna alla di una copia del documento;
CP_1
AN AN PA e AN FI PA (soggetto diverso rispetto all'odierna appellante) hanno, a loro volta, concluso, attraverso il sistema della proposta e dell'accettazione (peraltro entrambe debitamente sottoscritte) un contratto per la cessione in favore della seconda dei crediti vantati dalla prima;
In data 27 maggio 2019, alla EZ è stata data comunicazione di tale cessione mediante una raccomandata inviata all'indirizzo di Montesilvano Via Emilia 48/1 (lo stesso peraltro indicato nell'atto di costituzione nel presente giudizio sicchè deve fondatamente presumersi che la destinataria abbia avuto contezza della predetta cessione);
Nel documento, inoltre, risultano specificate a chiarite le coordinate del rapporto di finanziamento e quindi per converso anche del credito oggetto della cessione;
Sempre poi nell'ambito del fascicolo monitorio, vi è traccia del contratto di finanziamento che sempre la ha concluso in data 8 gennaio 2015 con CO AN PA (cfr doc 9 del fascicolo CP_1 monitorio);
Il contratto, che risulta sottoscritto anche dalla suddetta società, ha previsto: a) l'erogazione di un finanziamento di € 10.080,00; b) la previsione di un piano di ammortamento, anche in tal caso alla francese, con la corresponsione di 42 rate dell'importo fisso di € 302,50; c) il TAN del 12,90%; d) il
TAEG del 14,75%;
Analogamente a quanto verificatosi per il precedente finanziamento, anche CO ed FI AN PA hanno concluso un contratto di cessione del credito e con separata comunicazione, inviata sempre allo stesso indirizzo, la è stata informata di tale operazione. In particolare nel contratto si legge CP_1
a pag. 8 e a pag. 17 “ Allegato A1: tabulato elenco Crediti CO ceduti” le cui ultime due pagine costituiscono l'allegato B del contratto, che, come indicato a pag. 8 e a pag. 17 dello stesso documento, costituiscono il “modello di lettera di notifica di avvenuta cessione”;
5 Nel corso del giudizio, ma in ogni caso tempestivamente perché nel pieno rispetto del regime delle preclusioni, ha prodotto l'estratto (cfr doc 7) da cui in effetti risulta la posizione Parte_1 debitoria della con l'indicazione del numero del contratto di finanziamento sottoscritto (in effetti CP_1 rispondente a quello riportato sullo stesso contrato;
Anche con l'altro estratto (cfr doc 8) è stato provato che la cessione ha interessato il rapporto n.
14491636 (espressamente indicato nel documento),
Con successiva scrittura privata, AN FI PA ha a sua volta ceduto i crediti oggetto delle precedenti cessioni a;
all'atto è stato allegato il verbale di conferimento di ramo d'azienda Parte_1 dalla prima alla seconda nonché l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019 in cui risulta specificato che nel ramo di azienda ceduto fanno parte tutti i contratti funzionali allo svolgimento dello stesso;
nel citato verbale di conferimento poi è stato espressamente previsto che al conferimento dei contratti consegue il subentro di nella titolarità dei contratti Controparte_2 di cui a sua volta era divenuta cessionaria FI AN PA;
3.3.2. . In punto di diritto, il tema dell'assolvimento dell'onere della prova circa la titolarità del credito in caso di operazioni di cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha in effetti costituito argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile
d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr
Cass Civ, Sez I, 22.2.2022 n. 5857).
Si è in tal modo inteso dare continuità a quanto poco prima già enunciato, e sempre in ambito di legittimità, secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr Cass Civ, Sez VI, 5.11.2020 n. 24798).
In definitiva, è stato affermato che “la disposizione dell'art. 58, comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale,
6 la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (pur se in limine, è opportuno precisare anche che, nella specie, non risultano indicati gli estremi per un'eventuale applicazione del regime derogatorio della disciplina di diritto comune di cui alla L. 29 maggio 1999, n. 130, ma solo per quello derogatorio di cui all'art. 58, comma 4 TUB).La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 c.c.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 c.c., comma 1, come intesa a regolare
l'"efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto" (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 c.c.).In definitiva, la norma dell'art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548).
Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste…….la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass., sez. I, 28 febbraio 2020, n.5617;
Corte d'Appello dell'Aquila n. 1288/2022 del 20/09/2022).
Ed ancora, è stato stabilito che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B."(Cassazione Civile, Sez. I Ordinanza n. 5478 del 29.02.2024)
Facendo quindi opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
7 - la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti non è un elemento probatorio decisivo per affermare la titolarità in capo alla cessionaria della posizione fatta valere in giudizio;
- è di conseguenza indispensabile che la suddetta pubblicazione contenga elementi ulteriori (la cui valutazione è in ogni caso rimessa al prudente apprezzamento del giudice) indispensabili ad acquisire la prova certa che anche il credito oggetto della controversia vi sia ricompreso;
- deve escludersi, inoltre, che l'onere probatorio possa considerarsi soddisfatto laddove la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rimandi, per l'individuazione del credito, ad elementi esterni imponendo in tal modo a carico del soggetto debitore il compimento di attività ulteriore;
- non può tuttavia escludersi che la cessionaria nell'ambito del giudizio, e nel rispetto del regime delle preclusioni proprie del rito, possa produrre ulteriore documentazione sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico integrando in tal modo il deficit della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
3.3.3. Dalla disamina del compendio probatorio (di chiara matrice documentale) nonché dalla piana trasposizione dei principi di diritto enunciati al caso di specie, è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- l'odierna appellata ha certamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico avendo prodotto non solo i contratti di cessione ma anche ulteriore documentazione da cui, e diversamente rispetto a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, risulta assai agevole ritenere che i finanziamenti sottoscritti dalla sia con AN ON AN PA che con PA AN PA sono stati CP_1 oggetto dei due contratti di cessione dei crediti;
- in particolare, infatti, i numeri identificativi dei rapporti, prodotti negli estratti depositati nel corso del giudizio di merito, sono riferibili ai due citati contratti;
- non possono pertanto essere condivise le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in quanto
è stata fornita adeguata ed esaustiva prova della cessione del credito sia da AN e CO ad
FI AN PA che da quest'ultima a;
Parte_1
- i contratti di cessione sono stati tutti debitamente sottoscritti mediante lo schema della proposta e dell'accettazione;
- alcuna rilevanza può attribuirsi invece al fatto che il solo rapporto di finanziamento con AN
AN PA riporti la sottoscrizione della sola alla luce dell'oramai granitico orientamento della CP_1 giurisprudenza e dal riscontro documentale dell'avvenuta consegna di una copia alla medesima;
- del tutto irrilevante si appalesa anche la deduzione riguardante la perfetta identità degli importi riportati negli estratti e quelli poi oggetto dell'iniziativa monitoria ben potendo tale diversità derivare
8 dall'applicazione degli interessi il cui importo risulta chiaramente influenzato dal momento dell'esercizio dell'azione;
4.1. Risolta la questione relativa alla titolarità delle posizioni creditorie azionate in via monitoria, non resta che svolgere qualche ulteriore e necessaria considerazione in ordine al merito della vicenda che ci occupa.
Come in parte già anticipato, la nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo ha CP_1 sostanzialmente contestato la fondatezza della pretesa creditoria ipotizzando il superamento del tasso soglia per quanto concerne il finanziamento con CO e l'illecita applicazione dell'anatocismo nel metodo dell'ammortamento alla francese.
Giova sin da subito evidenziare che in sede di costituzione in appello, la non ha riproposto CP_1
(avvalendosi, come di contro avrebbe dovuto, dell'art. 346 cpc) le questioni egualmente articolate in primo grado sull'usura e sull'anatocismo nel piano di ammortamento.
Al contrario, è stata l'appellante nel libello introduttivo (fondatamente nell'intento di anticipare le difese avversarie) a prendere nuovamente posizione sulle questioni suddette salvo poi in sede di scritti difensivi conclusivi concentrarsi sul solo tema impropriamente definito di difetto di legittimazione attiva.
La giurisprudenza di legittimità sul punto deve ritenersi oramai ampiamente consolidata nel ritenere che “Le domande o le eccezioni non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure non devono essere riproposte dalla parte vittoriosa mediante appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione ex art. 346 c.p.c..” (cfr Cass Civ, Sez I, 13.8.2024 n. 22808).
Ne deriva, facendo buon governo del principio di diritto enunciato che avrebbe dovuto CP_1 riproporre le argomentazioni con cui ha inteso contestare ancor più nel merito la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
4.2. Soltanto per mero scrupolo, e nell'eventualità in cui si volesse opinare in senso contrario, deve osservarsi, in estrema sintesi quanto segue riportandosi allora alla prospettazione delle questioni così come articolata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Innanzitutto, ha certamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico nel Parte_1 rispetto dei principi codificati, a partire dal 2001 (con la sentenza n. 13533 del 31 ottobre 2001) avendo depositato i contratti e soprattutto i piani di ammortamento.
A fronte allora di tale produzione documentale è sufficiente la sola allegazione dell'altrui inadempimento.
9 La ha, al fine di contrastare la pretesa creditoria avversaria fatto cenno all'usura ed CP_1 all'anatocismo da cui deriverebbero profili di nullità dei finanziamenti idonei ad escludere la debenza delle somme ingiunte.
Tale assunto, però, non può essere condiviso.
Con riguardo al finanziamento CO l'usura è stata ipotizzata ritenendo, in forza delle conclusioni rassegnate in una perizia di parte, la capitalizzazione nel metodo dell'ammortamento alla francese ed in definitiva analoghe considerazioni sono state svolte anche per quanto concerne l'altro finanziamento AN.
La questione può tuttavia essere agevolmente risolta in punto di diritto richiamando la soluzione delle
Sezioni Unite che con la sentenza del 29 maggio 2025 n. 15130 ha stabilito i seguenti punti fermi in materia:
È indubbio che lo scrutinio è stato circoscritto (come peraltro ben specificato anche in parte motiva) sul solo contratto di finanziamento a tasso fisso e quindi in un caso assolutamente identico quello che ci occupa;
Ciò detto, con riguardo alle caratteristiche generali del piano di ammortamento alla francese (dando in tal modo continuità all'orientamento di merito prevalente) è stato stabilito che “Come osservato dalla Procura Generale, "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi" aggiungendo che “Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
"alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).;
Sono stati superati tutti gli argomenti critici utilizzati per sostenere la tesi contraria. Ed in particolare, il fatto che l'esigibilità degli interessi precede quella del capitale;
che l'art. 1282 cod civ risulta
10 applicabile alla materia del risarcimento danni;
che l'art. 1185 cod civ consente al debitore che ha pagato prima gli interessi di ripetere ciò che ha versato;
che le regole sull'imputazione impongono di attribuire il pagamento prima al capitale e poi agli interessi;
Nel percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite è stato infatti evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi "maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore”; che L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale)… è norma generale sugli
"interessi nelle obbligazioni pecuniarie"; gli articoli 1192 e 1193 prevedono la regola contraria della prioritaria imputazione agli interessi e poi al capitale;
il calcolo degli interessi e del capitale è effettuato in forza di un piano di ammortamento;
Sono stati esclusi profili di indeterminatezza “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”;
“la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o
11 esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”;
l“'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente…..la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2,
T.u.b.), in tema di traPArenza contrattuale” riguarda più direttamente le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo e pertanto situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento”;
Nella fattispecie, poi, si è in presenza, in entrambi i contratti, di un finanziamento a tasso fisso e comunque l'appellante ha prodotto il piano di ammortamento.
In ultimo, con riguardo però al solo finanziamento CO è stata dedotta la nullità attesa la sua funzione solutoria di un analogo contratto dell'aprile 2010.
Ma anche in tal caso, a fugare ogni possibile dubbio sono intervenute ancor più di recente le sezioni
Unite della S.C. (cfr Cass Civ, S.U., 5841/2025) che hanno aderito alla tesi secondo cui “Il cosiddetto
"mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale
"pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr anche Cass Civ, Sez III, 25.7.2022 n. 23149).
5. In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento e di conseguenza deve essere CP_1 condannata al pagamento, in favore di della somma di € 15.476,66 oltre Parte_1 interessi come indicati in sede monitoria.
6.1. L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite che devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
12 a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 5.077,00 per compensi professionali Parte_2 attenendosi ai valori medi di liquidazione (valore della controversia da € 5.201 ad € 26.000,00 con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e di diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2. Seguono analogamente la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo le spese del presente grado attenendosi allo stesso scaglione, con applicazione valori medi fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta.
6.L'appellata deve essere condannata inoltre alla restituzione delle spese legali corrisposte all'avv.
Danilo Colavincenzo maggiorate degli interessi al tasso legale dal pagamento sino al soddisfo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 823/24 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 15.476,66 oltre interessi come indicati in sede monitoria;
Parte_1
b) condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese del primo grado CP_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente CP_1 grado che liquida in € 355,50 per spese ed in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al
15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) condanna l'appellata alla restituzione delle spese legali corrisposte all'avv. Danilo
Colavincenzo maggiorate degli interessi al tasso legale dal pagamento sino al soddisfo.
13 La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 688/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) e per essa (cf Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Marco ROSSI del foro di Verona ed ivi P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Controparte_1 C.F._1
COLAVINCENZO del foro di Chieti ed elettivamente domiciliata in Pescara presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 823/24 del 19 giugno
2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha accolto, regolando di conseguenza il regime delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, l'opposizione che ha inteso proporre al decreto n. CP_1
545/21 con cui gli è stato ingiuntivo il pagamento, in favore di (quale Parte_1
1 cessionaria del credito), della somma complessiva di € 15.476,66 derivante dall'esposizione debitoria maturata su due contratti di finanziamento;
un primo, avente n. 000006759112 sottoscritto con
AN ON AN (per la parte residua di € 1.819,58); un secondo, dal n. 14491636, concluso invece con CO AN PA per il residuo e ben più cospicuo ammontare di € 13.657,08.
1.2. Nella ricostruzione in fatto della vicenda, il giudice di prime cure ha premesso che le ragioni dell'opposizione hanno investito una pluralità di profili.
Certamente, l'opponente ha diffusamente contestato il difetto di legittimazione (rectius la titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio) di , mentre con riguardo al Parte_1 finanziamento acceso con CO ha lamentato il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e l'illecita applicazione dell'anatocismo.
In ordine al finanziamento con AN AN PA, invece, la censura ha interessato unicamente la violazione dell'art. 117 TUB per mancata pattuizione del regime degli interessi composti.
Di contro, la cessionaria ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione insistendo, quindi, per la conferma integrale del provvedimento monitorio.
1.3. Queste, invece, ed in estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a supporto della decisione:
- è stata accolta la questione preliminare sollevata dall'opponente sul difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria;
- non è stata infatti fornita la dimostrazione sia dell'avvenuta cessione che dell'inserimento dei crediti oggetto dell'iniziativa monitoria nell'operazione di trasferimento in favore di;
Parte_1
- la produzione documentale si è rivelata a tal fine del tutto insufficiente in quanto i contratti non sono completi (si rimanda a tal riguardo al documento sub 10 depositato dalla cessionaria), vi è il difetto della doppia sottoscrizione dei contratti, l'indicazione numerica dell'identificativo delle posizioni della riportato negli estratti depositati, si è rivelata non corretta così come accaduto anche per CP_1 quanto concerne la stima della pretesa creditoria;
1.4.La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata dalla cessionaria e per essa, in qualità di mandataria, da , mediante l'articolazione di un unico motivo Parte_2 con cui, invero sotto una pluralità di profili (sui quali meglio si dirà nel prosieguo), è stata lamentata l'errata valutazione operata dal giudice di prime cure sul difetto di legittimazione attiva.
Ad ogni buon conto, l'appellante ha anche preso compiuta posizione sulle questioni più strettamente afferenti al merito (segnatamente per quanto concerne il superamento del limite soglia ai fini
2 dell'usura e l'illecita applicazione dell'anatocismo) richiamando, a sostegno delle proprie ragioni, gli arresti anche assai recenti della giurisprudenza di legittimità.
L'appellata, da par suo, ha eccepito l'inammissibilità di alcune argomentazioni perché introdotte per la prima volta in sede di gravame (è il caso della mancata prova della cessione del credito) mentre nel merito ha resistito all'impugnazione così insistendo per il suo rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
L'unico motivo di impugnazione ha riguardato l'errata valutazione operata dal giudice di prime cure del materiale documentale e, di conseguenza, anche dei principi di diritto oramai largamente condivisi in ambito giurisprudenziale sul tema della titolarità da parte del cessionario (deve a tal riguardo ritenersi non pertinente, proprio alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza, il richiamo al concetto di difetto di legittimazione).
Scendendo ancora più nel dettaglio, secondo la prospettazione della società appellante a difettare nella fattispecie sarebbe l'interesse della a far valere il proprio difetto di titolarità del credito oggetto CP_1 dell'iniziativa monitoria.
Inoltre, non vi sarebbe stata neppure la tempestiva contestazione dell'assenza della prova della cessione.
Ad ogni buon conto, il materiale documentale, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, deve certamente ritenersi idoneo ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova.
La cessionaria ha tuttavia reiterato le argomentazioni svolte peraltro già in primo grado riguardo l'infondatezza del superamento del limite soglia ai fini dell'usura e dell'anatocismo richiamando per l'uno e per l'altro aspetto due recenti pronunzie delle Sezioni Unite della S.C. del 2020 (in tema di usura) e del 2024 (per quanto concerne il tema dell'anatocismo nell'ipotesi di mutuo o comunque contratto di finanziamento con ammortamento alla francese).
I singoli profili evidenziati nell'atto di appello devono necessariamente essere vagliati partitamente.
3.1. La prima questione relativa al difetto di interesse della a far valere il difetto di titolarità del CP_1 credito oggetto della cessione non può essere accolta.
3 La nozione di interesse, meglio codificata all'art. 100 cpc, qualifica la particolare posizione di una parte rispetto alla situazione giuridica fatta valere in giudizio.
In altri termini, e volendo anche semplificare il discorso, è possibile affermare che l'interesse riguarda il vantaggio concreto che può derivare per una parte dall'esito di un giudizio e tale vantaggio risulta strettamente dipendente dalla pronunzia giudiziale richiesta.
Orbene, nel caso di specie, tale requisito minimo indispensabile deve ritenersi certamente operante in quanto la è stata destinataria di un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una parte che ha agito CP_1 unicamente nella qualità di cessionaria.
Ne consegue, in maniera peraltro abbastanza evidente, che il debitore ha il concreto ed attuale interesse a contestare la titolarità del cessionario essendo la questione preordinata ad escludere la stessa fondatezza dell'iniziativa monitoria e quindi della domanda proposta nei propri confronti.
3.2. A non diverse soluzioni, ad onor del vero, è possibile pervenire anche per quanto concerne l'altro tema sulla mancata contestazione (da qui la conseguente applicazione del principio ora codificato dall'art. 116 cpc) della avvenuta cessione del credito.
Ed infatti, nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ha espressamente contestato CP_1
“La mancata prova della cessione del credito” tanto da aver dedotto, nel corpo dello stesso atto che
“….parte convenuta, attraverso la documentazione prodotta nella fase monitoria, non dimostra in alcun modo di essere cessionaria (e pertanto mandataria della cessionaria) dei presunti, ma non comprovati, come meglio si chiarità in seguito, crediti fatti valere con ricorso monitorio. Infatti, nella documentazione depositata nella fase monitoria a sostegno dell'invocata cessione non vi sono riferimenti specifici ai crediti dedotti dalla Controparte” (cfr pag 4).
Deve dunque ritenersi che vi è stata la tempestiva contestazione della assenza di prova della cessione del credito e quindi che vi sia stato in effetti un contratto in tal senso e che nell'oggetto dello stesso siano poi stati effettivamente inserite le due posizioni facenti parte alla CP_1
3.3.1. Si tratta allora di esaminare nel dettaglio l'idoneità del materiale prodotto dall'odierna appellante ai fini della prova non solo della titolarità del credito fatto valere in giudizio ma anche dell'inserimento dello stesso nella più ampia e complessa operazione di cessione.
Dalla disamina allora della documentazione prodotta da già nel corso del Parte_1 primo grado di giudizio è possibile affermare che:
La ha sottoscritto un contratto di finanziamento, avente n. 000006739112 con AN CP_1
ON AN PA per l'importo di € 8.200,00 con piano di ammortamento alla francese essendo prevista la corresponsione di 48 rate dell'importo costante di € 216,50;
4 Il contratto, inoltre, riporta le condizioni essenziali concordate dalle parti ovvero: TAN del 9,04%;
TAEG dell'11,68%, interessi moratori pari a 15% annui;
La sola in effetti sottoscrizione del cliente non è destinata a riverberare alcuna conseguenza in termini di validità del contratto alla luce dell'oramai granitico insegnamento della giurisprudenza secondo cui “L'omessa sottoscrizione del contratto da parte della banca non invalida il negozio per difetto di forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di tale principio è che il consenso della banca può desumersi anche da comportamenti concludenti” (cfr Corte Appello Firenze, Sez II,
18.1.2024 n. 119);
Risulta infatti per tabulas l'avvenuta consegna alla di una copia del documento;
CP_1
AN AN PA e AN FI PA (soggetto diverso rispetto all'odierna appellante) hanno, a loro volta, concluso, attraverso il sistema della proposta e dell'accettazione (peraltro entrambe debitamente sottoscritte) un contratto per la cessione in favore della seconda dei crediti vantati dalla prima;
In data 27 maggio 2019, alla EZ è stata data comunicazione di tale cessione mediante una raccomandata inviata all'indirizzo di Montesilvano Via Emilia 48/1 (lo stesso peraltro indicato nell'atto di costituzione nel presente giudizio sicchè deve fondatamente presumersi che la destinataria abbia avuto contezza della predetta cessione);
Nel documento, inoltre, risultano specificate a chiarite le coordinate del rapporto di finanziamento e quindi per converso anche del credito oggetto della cessione;
Sempre poi nell'ambito del fascicolo monitorio, vi è traccia del contratto di finanziamento che sempre la ha concluso in data 8 gennaio 2015 con CO AN PA (cfr doc 9 del fascicolo CP_1 monitorio);
Il contratto, che risulta sottoscritto anche dalla suddetta società, ha previsto: a) l'erogazione di un finanziamento di € 10.080,00; b) la previsione di un piano di ammortamento, anche in tal caso alla francese, con la corresponsione di 42 rate dell'importo fisso di € 302,50; c) il TAN del 12,90%; d) il
TAEG del 14,75%;
Analogamente a quanto verificatosi per il precedente finanziamento, anche CO ed FI AN PA hanno concluso un contratto di cessione del credito e con separata comunicazione, inviata sempre allo stesso indirizzo, la è stata informata di tale operazione. In particolare nel contratto si legge CP_1
a pag. 8 e a pag. 17 “ Allegato A1: tabulato elenco Crediti CO ceduti” le cui ultime due pagine costituiscono l'allegato B del contratto, che, come indicato a pag. 8 e a pag. 17 dello stesso documento, costituiscono il “modello di lettera di notifica di avvenuta cessione”;
5 Nel corso del giudizio, ma in ogni caso tempestivamente perché nel pieno rispetto del regime delle preclusioni, ha prodotto l'estratto (cfr doc 7) da cui in effetti risulta la posizione Parte_1 debitoria della con l'indicazione del numero del contratto di finanziamento sottoscritto (in effetti CP_1 rispondente a quello riportato sullo stesso contrato;
Anche con l'altro estratto (cfr doc 8) è stato provato che la cessione ha interessato il rapporto n.
14491636 (espressamente indicato nel documento),
Con successiva scrittura privata, AN FI PA ha a sua volta ceduto i crediti oggetto delle precedenti cessioni a;
all'atto è stato allegato il verbale di conferimento di ramo d'azienda Parte_1 dalla prima alla seconda nonché l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019 in cui risulta specificato che nel ramo di azienda ceduto fanno parte tutti i contratti funzionali allo svolgimento dello stesso;
nel citato verbale di conferimento poi è stato espressamente previsto che al conferimento dei contratti consegue il subentro di nella titolarità dei contratti Controparte_2 di cui a sua volta era divenuta cessionaria FI AN PA;
3.3.2. . In punto di diritto, il tema dell'assolvimento dell'onere della prova circa la titolarità del credito in caso di operazioni di cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha in effetti costituito argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile
d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr
Cass Civ, Sez I, 22.2.2022 n. 5857).
Si è in tal modo inteso dare continuità a quanto poco prima già enunciato, e sempre in ambito di legittimità, secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr Cass Civ, Sez VI, 5.11.2020 n. 24798).
In definitiva, è stato affermato che “la disposizione dell'art. 58, comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale,
6 la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (pur se in limine, è opportuno precisare anche che, nella specie, non risultano indicati gli estremi per un'eventuale applicazione del regime derogatorio della disciplina di diritto comune di cui alla L. 29 maggio 1999, n. 130, ma solo per quello derogatorio di cui all'art. 58, comma 4 TUB).La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 c.c.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 c.c., comma 1, come intesa a regolare
l'"efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto" (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 c.c.).In definitiva, la norma dell'art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548).
Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste…….la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass., sez. I, 28 febbraio 2020, n.5617;
Corte d'Appello dell'Aquila n. 1288/2022 del 20/09/2022).
Ed ancora, è stato stabilito che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B."(Cassazione Civile, Sez. I Ordinanza n. 5478 del 29.02.2024)
Facendo quindi opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
7 - la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti non è un elemento probatorio decisivo per affermare la titolarità in capo alla cessionaria della posizione fatta valere in giudizio;
- è di conseguenza indispensabile che la suddetta pubblicazione contenga elementi ulteriori (la cui valutazione è in ogni caso rimessa al prudente apprezzamento del giudice) indispensabili ad acquisire la prova certa che anche il credito oggetto della controversia vi sia ricompreso;
- deve escludersi, inoltre, che l'onere probatorio possa considerarsi soddisfatto laddove la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rimandi, per l'individuazione del credito, ad elementi esterni imponendo in tal modo a carico del soggetto debitore il compimento di attività ulteriore;
- non può tuttavia escludersi che la cessionaria nell'ambito del giudizio, e nel rispetto del regime delle preclusioni proprie del rito, possa produrre ulteriore documentazione sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico integrando in tal modo il deficit della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
3.3.3. Dalla disamina del compendio probatorio (di chiara matrice documentale) nonché dalla piana trasposizione dei principi di diritto enunciati al caso di specie, è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- l'odierna appellata ha certamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico avendo prodotto non solo i contratti di cessione ma anche ulteriore documentazione da cui, e diversamente rispetto a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, risulta assai agevole ritenere che i finanziamenti sottoscritti dalla sia con AN ON AN PA che con PA AN PA sono stati CP_1 oggetto dei due contratti di cessione dei crediti;
- in particolare, infatti, i numeri identificativi dei rapporti, prodotti negli estratti depositati nel corso del giudizio di merito, sono riferibili ai due citati contratti;
- non possono pertanto essere condivise le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in quanto
è stata fornita adeguata ed esaustiva prova della cessione del credito sia da AN e CO ad
FI AN PA che da quest'ultima a;
Parte_1
- i contratti di cessione sono stati tutti debitamente sottoscritti mediante lo schema della proposta e dell'accettazione;
- alcuna rilevanza può attribuirsi invece al fatto che il solo rapporto di finanziamento con AN
AN PA riporti la sottoscrizione della sola alla luce dell'oramai granitico orientamento della CP_1 giurisprudenza e dal riscontro documentale dell'avvenuta consegna di una copia alla medesima;
- del tutto irrilevante si appalesa anche la deduzione riguardante la perfetta identità degli importi riportati negli estratti e quelli poi oggetto dell'iniziativa monitoria ben potendo tale diversità derivare
8 dall'applicazione degli interessi il cui importo risulta chiaramente influenzato dal momento dell'esercizio dell'azione;
4.1. Risolta la questione relativa alla titolarità delle posizioni creditorie azionate in via monitoria, non resta che svolgere qualche ulteriore e necessaria considerazione in ordine al merito della vicenda che ci occupa.
Come in parte già anticipato, la nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo ha CP_1 sostanzialmente contestato la fondatezza della pretesa creditoria ipotizzando il superamento del tasso soglia per quanto concerne il finanziamento con CO e l'illecita applicazione dell'anatocismo nel metodo dell'ammortamento alla francese.
Giova sin da subito evidenziare che in sede di costituzione in appello, la non ha riproposto CP_1
(avvalendosi, come di contro avrebbe dovuto, dell'art. 346 cpc) le questioni egualmente articolate in primo grado sull'usura e sull'anatocismo nel piano di ammortamento.
Al contrario, è stata l'appellante nel libello introduttivo (fondatamente nell'intento di anticipare le difese avversarie) a prendere nuovamente posizione sulle questioni suddette salvo poi in sede di scritti difensivi conclusivi concentrarsi sul solo tema impropriamente definito di difetto di legittimazione attiva.
La giurisprudenza di legittimità sul punto deve ritenersi oramai ampiamente consolidata nel ritenere che “Le domande o le eccezioni non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure non devono essere riproposte dalla parte vittoriosa mediante appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione ex art. 346 c.p.c..” (cfr Cass Civ, Sez I, 13.8.2024 n. 22808).
Ne deriva, facendo buon governo del principio di diritto enunciato che avrebbe dovuto CP_1 riproporre le argomentazioni con cui ha inteso contestare ancor più nel merito la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
4.2. Soltanto per mero scrupolo, e nell'eventualità in cui si volesse opinare in senso contrario, deve osservarsi, in estrema sintesi quanto segue riportandosi allora alla prospettazione delle questioni così come articolata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Innanzitutto, ha certamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico nel Parte_1 rispetto dei principi codificati, a partire dal 2001 (con la sentenza n. 13533 del 31 ottobre 2001) avendo depositato i contratti e soprattutto i piani di ammortamento.
A fronte allora di tale produzione documentale è sufficiente la sola allegazione dell'altrui inadempimento.
9 La ha, al fine di contrastare la pretesa creditoria avversaria fatto cenno all'usura ed CP_1 all'anatocismo da cui deriverebbero profili di nullità dei finanziamenti idonei ad escludere la debenza delle somme ingiunte.
Tale assunto, però, non può essere condiviso.
Con riguardo al finanziamento CO l'usura è stata ipotizzata ritenendo, in forza delle conclusioni rassegnate in una perizia di parte, la capitalizzazione nel metodo dell'ammortamento alla francese ed in definitiva analoghe considerazioni sono state svolte anche per quanto concerne l'altro finanziamento AN.
La questione può tuttavia essere agevolmente risolta in punto di diritto richiamando la soluzione delle
Sezioni Unite che con la sentenza del 29 maggio 2025 n. 15130 ha stabilito i seguenti punti fermi in materia:
È indubbio che lo scrutinio è stato circoscritto (come peraltro ben specificato anche in parte motiva) sul solo contratto di finanziamento a tasso fisso e quindi in un caso assolutamente identico quello che ci occupa;
Ciò detto, con riguardo alle caratteristiche generali del piano di ammortamento alla francese (dando in tal modo continuità all'orientamento di merito prevalente) è stato stabilito che “Come osservato dalla Procura Generale, "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi" aggiungendo che “Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
"alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).;
Sono stati superati tutti gli argomenti critici utilizzati per sostenere la tesi contraria. Ed in particolare, il fatto che l'esigibilità degli interessi precede quella del capitale;
che l'art. 1282 cod civ risulta
10 applicabile alla materia del risarcimento danni;
che l'art. 1185 cod civ consente al debitore che ha pagato prima gli interessi di ripetere ciò che ha versato;
che le regole sull'imputazione impongono di attribuire il pagamento prima al capitale e poi agli interessi;
Nel percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite è stato infatti evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi "maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore”; che L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale)… è norma generale sugli
"interessi nelle obbligazioni pecuniarie"; gli articoli 1192 e 1193 prevedono la regola contraria della prioritaria imputazione agli interessi e poi al capitale;
il calcolo degli interessi e del capitale è effettuato in forza di un piano di ammortamento;
Sono stati esclusi profili di indeterminatezza “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”;
“la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o
11 esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”;
l“'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente…..la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2,
T.u.b.), in tema di traPArenza contrattuale” riguarda più direttamente le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo e pertanto situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento”;
Nella fattispecie, poi, si è in presenza, in entrambi i contratti, di un finanziamento a tasso fisso e comunque l'appellante ha prodotto il piano di ammortamento.
In ultimo, con riguardo però al solo finanziamento CO è stata dedotta la nullità attesa la sua funzione solutoria di un analogo contratto dell'aprile 2010.
Ma anche in tal caso, a fugare ogni possibile dubbio sono intervenute ancor più di recente le sezioni
Unite della S.C. (cfr Cass Civ, S.U., 5841/2025) che hanno aderito alla tesi secondo cui “Il cosiddetto
"mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale
"pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr anche Cass Civ, Sez III, 25.7.2022 n. 23149).
5. In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento e di conseguenza deve essere CP_1 condannata al pagamento, in favore di della somma di € 15.476,66 oltre Parte_1 interessi come indicati in sede monitoria.
6.1. L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite che devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
12 a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 5.077,00 per compensi professionali Parte_2 attenendosi ai valori medi di liquidazione (valore della controversia da € 5.201 ad € 26.000,00 con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e di diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2. Seguono analogamente la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo le spese del presente grado attenendosi allo stesso scaglione, con applicazione valori medi fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta.
6.L'appellata deve essere condannata inoltre alla restituzione delle spese legali corrisposte all'avv.
Danilo Colavincenzo maggiorate degli interessi al tasso legale dal pagamento sino al soddisfo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 823/24 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 15.476,66 oltre interessi come indicati in sede monitoria;
Parte_1
b) condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese del primo grado CP_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente CP_1 grado che liquida in € 355,50 per spese ed in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al
15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) condanna l'appellata alla restituzione delle spese legali corrisposte all'avv. Danilo
Colavincenzo maggiorate degli interessi al tasso legale dal pagamento sino al soddisfo.
13 La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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