Articolo 359 del Codice della navigazione
Articolo 358Articolo 360
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21 aprile 1942
Art. 359.
(Casi di esclusione del diritto a indennita').

Le indennita' stabilite dall'articolo precedente non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene:
1) per colpa dell'arruolato;
2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio;
3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni.

Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennita' all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennita' previste nell'articolo precedente, ma l'ammontare delle indennita' corrisposte all'intero equipaggio non puo' superare il terzo dell'indennita' conseguita dall'armatore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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