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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9871 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7723/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/02/2025, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del
02/12/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/12/1996, rappresentato e difeso dall'avv. con studio in VIA PONTE Parte_2
SEVESO, 41 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/09/1997 , rappresentato e difeso dall'avv. PARODI SILVIA con studio in PIAZZA
SANT'AGOSTINO 24 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 7.3.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti chiedono la remissione della causa al Collegio, sull'accordo raggiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e Parte_1 Parte_3
in data 26/03/2021 contraevano matrimonio a QU ( Ecuador) , non trascritto in
[...]
Italia, dall'unione il 28/08/2020 in QUITO nasceva la figlia Persona_1
,
[...] con ricorso depositato il 26.2.2025 chiedeva la Parte_1
Perso separazione giudiziale dal marito, l'affidamento condiviso della figlia minore on collocamento prevalente presso di sé e tempi di permanenza con il padre dettagliatamente indicati, , un assegno di mantenimento per la minore a carico del padre nella misura di € 400,00 oltre al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
a sostegno della domanda assumeva che la coppia si è trasferita a Milano da QU dopo la nascita della bambina e che la convivenza si era bruscamente interrotta da circa un anno a causa di incompatibilità caratteriali ragion per cui il marito si era allontanato dalla casa coniugale trasferendosi a vivere Baranzate di Bollate, fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 17.6.2025 la causa veniva rinviata al 2.12.2025 per dar modo alla ricorrente di effettuare nuova notifica non andata a buon fine, con comparsa del 14.11.2025 si costituiva il resistente, contestando le motivazioni che avevano portato alla separazione, a suo dire determinata dalla difficile convivenza in casa con parenti della moglie, soprattutto il di lei padre spesso ubriaco ed aggressivo;
aderiva esclusivamente alla richiesta di separazione, chiedendo il rigetto delle ulteriori domande, all'udienza indicata il G.D, dopo aver diffusamente ascoltato le parti e tentata la conciliazione, non riuscita, formulava proposta conciliativa nei seguenti termini:
“Affidamento condiviso della minore, con collocamento preferenziale della stessa presso la residenza materna. I genitori si impegnano a sottoscrivere delega per il ritiro scolastico della minore individuando una o due persone di comune fiducia. Inoltre, entrambi sottoscriveranno tutta la modulistica necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno alla scadenza dello stesso. Resta facoltà della madre di rivolgersi al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dalla scuola dell'infanzia (e successivamente dall'uscita da scuola) sino alle ore 18.30, riaccompagnandola presso l'abitazione materna, nonché per un'ulteriore altra giornata in cui la minore non frequenterà la scuola dell'infanzia dalla mattina sino alle 18:30 (resta inteso che questo regime, ossia l'intera giornata, cesserà nel momento in cui la minore inizierà la scuola primaria) in giornate che i genitori individueranno alla domenica per la successiva settimana.
La minore starà con i genitori ad anni alternati il 25 dicembre o il 26 dicembre, il 31 dicembre
o il 1 gennaio, il 6 gennaio con il genitore con un cui non ha trascorso il 25 dicembre, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'angelo; i genitori si accorderanno per le ulteriori festività nonché per le vacanze estive. Si precisa che per il corrente anno, e ciò ai fini della successiva alternanza, la minore starà con il papà il 26 dicembre e il 31 dicembre.
Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della minore in via CP_1 anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza da settembre 2025 l'importo di € 150 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal Febbraio 2026 (base di calcolo Febbraio
2025) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025.
La signora percepirà in via integrale, ossia al 100%, l'assegno unico universale. Pt_1
Si concorda che, al fine del rientro degli arretrati per le mensilità da settembre a novembre
2025, il sig. verserà l'ulteriore somma di € 50,00 mensili sino al completo rientro. CP_1
Spese di lite compensate.”
Dopo ampia discussione le parti raggiungevano un accordo nei termini proposti dal G.D. e quindi i procuratori, discussa oralmente la causa chiedevano l'omologa dei patti concordati, il Giudice Delegato, quindi, provvedeva in conformità agli accordi come verbalizzati e rimetteva la causa al Collegio che la decideva nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, e la natura delle domande svolte, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale e le condizioni economiche
L'accordo raggiunto dalle parti è conforme alla proposta conciliativa del G.D. e pertanto Perso rispettoso del diritto alla bigenitorialità della piccola e delle sue esigenze morali e materiali tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 c.c. Può dunque pacificamente essere ratificato
Le spese di lite
Le spese di lite in conformità all'accordo raggiunto vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che in data Parte_1 Parte_3
26/03/2021 hanno contratto matrimonio a QU ( Ecuador) , non trascritto in Italia,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milano, competente in base alla residenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3.Omologa quanto al resto gli accordi raggiunti dai coniugi, dettagliatamente riportati in epigrafe e che qui si intendono interamente richiamati e trascritti
4. spese compensate
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano li 10.12.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/02/2025, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del
02/12/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/12/1996, rappresentato e difeso dall'avv. con studio in VIA PONTE Parte_2
SEVESO, 41 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/09/1997 , rappresentato e difeso dall'avv. PARODI SILVIA con studio in PIAZZA
SANT'AGOSTINO 24 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 7.3.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti chiedono la remissione della causa al Collegio, sull'accordo raggiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e Parte_1 Parte_3
in data 26/03/2021 contraevano matrimonio a QU ( Ecuador) , non trascritto in
[...]
Italia, dall'unione il 28/08/2020 in QUITO nasceva la figlia Persona_1
,
[...] con ricorso depositato il 26.2.2025 chiedeva la Parte_1
Perso separazione giudiziale dal marito, l'affidamento condiviso della figlia minore on collocamento prevalente presso di sé e tempi di permanenza con il padre dettagliatamente indicati, , un assegno di mantenimento per la minore a carico del padre nella misura di € 400,00 oltre al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
a sostegno della domanda assumeva che la coppia si è trasferita a Milano da QU dopo la nascita della bambina e che la convivenza si era bruscamente interrotta da circa un anno a causa di incompatibilità caratteriali ragion per cui il marito si era allontanato dalla casa coniugale trasferendosi a vivere Baranzate di Bollate, fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 17.6.2025 la causa veniva rinviata al 2.12.2025 per dar modo alla ricorrente di effettuare nuova notifica non andata a buon fine, con comparsa del 14.11.2025 si costituiva il resistente, contestando le motivazioni che avevano portato alla separazione, a suo dire determinata dalla difficile convivenza in casa con parenti della moglie, soprattutto il di lei padre spesso ubriaco ed aggressivo;
aderiva esclusivamente alla richiesta di separazione, chiedendo il rigetto delle ulteriori domande, all'udienza indicata il G.D, dopo aver diffusamente ascoltato le parti e tentata la conciliazione, non riuscita, formulava proposta conciliativa nei seguenti termini:
“Affidamento condiviso della minore, con collocamento preferenziale della stessa presso la residenza materna. I genitori si impegnano a sottoscrivere delega per il ritiro scolastico della minore individuando una o due persone di comune fiducia. Inoltre, entrambi sottoscriveranno tutta la modulistica necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno alla scadenza dello stesso. Resta facoltà della madre di rivolgersi al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dalla scuola dell'infanzia (e successivamente dall'uscita da scuola) sino alle ore 18.30, riaccompagnandola presso l'abitazione materna, nonché per un'ulteriore altra giornata in cui la minore non frequenterà la scuola dell'infanzia dalla mattina sino alle 18:30 (resta inteso che questo regime, ossia l'intera giornata, cesserà nel momento in cui la minore inizierà la scuola primaria) in giornate che i genitori individueranno alla domenica per la successiva settimana.
La minore starà con i genitori ad anni alternati il 25 dicembre o il 26 dicembre, il 31 dicembre
o il 1 gennaio, il 6 gennaio con il genitore con un cui non ha trascorso il 25 dicembre, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'angelo; i genitori si accorderanno per le ulteriori festività nonché per le vacanze estive. Si precisa che per il corrente anno, e ciò ai fini della successiva alternanza, la minore starà con il papà il 26 dicembre e il 31 dicembre.
Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della minore in via CP_1 anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza da settembre 2025 l'importo di € 150 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal Febbraio 2026 (base di calcolo Febbraio
2025) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025.
La signora percepirà in via integrale, ossia al 100%, l'assegno unico universale. Pt_1
Si concorda che, al fine del rientro degli arretrati per le mensilità da settembre a novembre
2025, il sig. verserà l'ulteriore somma di € 50,00 mensili sino al completo rientro. CP_1
Spese di lite compensate.”
Dopo ampia discussione le parti raggiungevano un accordo nei termini proposti dal G.D. e quindi i procuratori, discussa oralmente la causa chiedevano l'omologa dei patti concordati, il Giudice Delegato, quindi, provvedeva in conformità agli accordi come verbalizzati e rimetteva la causa al Collegio che la decideva nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, e la natura delle domande svolte, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale e le condizioni economiche
L'accordo raggiunto dalle parti è conforme alla proposta conciliativa del G.D. e pertanto Perso rispettoso del diritto alla bigenitorialità della piccola e delle sue esigenze morali e materiali tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 c.c. Può dunque pacificamente essere ratificato
Le spese di lite
Le spese di lite in conformità all'accordo raggiunto vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che in data Parte_1 Parte_3
26/03/2021 hanno contratto matrimonio a QU ( Ecuador) , non trascritto in Italia,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milano, competente in base alla residenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3.Omologa quanto al resto gli accordi raggiunti dai coniugi, dettagliatamente riportati in epigrafe e che qui si intendono interamente richiamati e trascritti
4. spese compensate
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano li 10.12.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai