Art. 5. Presidi e servizi di alta specialita' 1. Si definiscono di alta specialita' le attivita' di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specificatamente formato.
2. L'elenco delle alte specialita' riconosciute ai fini dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza viene stabilito, in rapporto a bacini di utenza di larghe dimensioni, secondo i criteri del rapporto costi-benefici, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con lo stesso decreto il Ministro della sanita' fissa:
a) i requisiti minimi di personale, attrezzature e posti letto che le singole strutture, predisposte per l'esercizio delle attivita' di alta specialita', debbono obbligatoriamente possedere;
b) i necessari collegamenti con le attivita' specialistiche affini o complementari che debbono esistere nella medesima struttura o nel presidio nel quale si trova inserita l'alta specialita';
c) le caratteristiche di professionalita' richieste per il personale.
4. Il piano sanitario nazionale stabilisce il numero, definisce i bacini di utenza e l'attribuzione alle regioni delle strutture preposte all'esercizio delle singole attivita' di altra specialita', nonche' delle apparecchiature ad avanzata tecnologia.
5. Il piano sanitario della regione o della provincia autonoma stabilisce la dislocazione territoriale delle strutture sedi di attivita' o delle apparecchiature di cui ai precedenti commi, ovvero indica, nel caso di regioni o di province autonome la cui popolazione non raggiunga la dimensione di un bacino d'utenza, a quali sedi di altra regione o provincia sara' fatto riferimento per la detta attivita' e per le prestazioni strumentali ottenibili con le apparecchiature di cui sopra.
6. Sedi preferenziali di collocazione delle strutture preposte all'esercizio delle alte specialita' o predisposte per l'installazione di apparecchiature ad avanzata tecnologia sono i presidi ospedalieri multizonali e i policlinici universitari.
7. Al fine di garantire l'efficiente gestione dei presidi e delle apparecchiature di cui ai commi precedenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto alle singole regioni del fondo sanitario nazionale sia di parte corrente, sia di parte in conto capitale, tiene conto delle loro dislocazioni facendo anche ricorso allo strumento della compensazione per la mobilita' interregionale.
8. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo possono essere aggiornati o variati con la medesima procedura anche su richiesta delle singole regioni o province autonome o del Consiglio universitario nazionale.
2. L'elenco delle alte specialita' riconosciute ai fini dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza viene stabilito, in rapporto a bacini di utenza di larghe dimensioni, secondo i criteri del rapporto costi-benefici, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con lo stesso decreto il Ministro della sanita' fissa:
a) i requisiti minimi di personale, attrezzature e posti letto che le singole strutture, predisposte per l'esercizio delle attivita' di alta specialita', debbono obbligatoriamente possedere;
b) i necessari collegamenti con le attivita' specialistiche affini o complementari che debbono esistere nella medesima struttura o nel presidio nel quale si trova inserita l'alta specialita';
c) le caratteristiche di professionalita' richieste per il personale.
4. Il piano sanitario nazionale stabilisce il numero, definisce i bacini di utenza e l'attribuzione alle regioni delle strutture preposte all'esercizio delle singole attivita' di altra specialita', nonche' delle apparecchiature ad avanzata tecnologia.
5. Il piano sanitario della regione o della provincia autonoma stabilisce la dislocazione territoriale delle strutture sedi di attivita' o delle apparecchiature di cui ai precedenti commi, ovvero indica, nel caso di regioni o di province autonome la cui popolazione non raggiunga la dimensione di un bacino d'utenza, a quali sedi di altra regione o provincia sara' fatto riferimento per la detta attivita' e per le prestazioni strumentali ottenibili con le apparecchiature di cui sopra.
6. Sedi preferenziali di collocazione delle strutture preposte all'esercizio delle alte specialita' o predisposte per l'installazione di apparecchiature ad avanzata tecnologia sono i presidi ospedalieri multizonali e i policlinici universitari.
7. Al fine di garantire l'efficiente gestione dei presidi e delle apparecchiature di cui ai commi precedenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto alle singole regioni del fondo sanitario nazionale sia di parte corrente, sia di parte in conto capitale, tiene conto delle loro dislocazioni facendo anche ricorso allo strumento della compensazione per la mobilita' interregionale.
8. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo possono essere aggiornati o variati con la medesima procedura anche su richiesta delle singole regioni o province autonome o del Consiglio universitario nazionale.