Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1640 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 06.11.2024, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Giusy Mariniello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'avv. Carlo Zippo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
All'udienza del 06.11.2024 i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 26.02.2024, , Parte_1 in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Villa
Literno (CE) il 30.03.1985 con , di aver posto fine alla propria CP_1 convivenza con separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e precisando che dalla loro unione erano nate due figlie, entrambe maggiorenni, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 05.04.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 02.07.2024 (differita al
06.11.2024 stante l'impedimento a comparire della resistente), onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
si costituiva in riconvenzionale con comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositata in data 31.05.2024, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi divorzio alle condizioni di cui alla comparsa.
Entrambi le parti comparivano personalmente in data 06.11.2024 dinanzi il giudice delegato, il quale, all'esito dell'audizione dei coniugi e sulle conclusioni dei procuratori costituiti, riservava la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
2
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 della L 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita (e sottoscritto in data 27.12.2021), depositato in data
04.01.2022 nella segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord, che l'ha recepito con nulla-osta n. 4/2022 del 24.01.2022; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
In ordine alle statuizioni accessorie nulla va disposto, avendo entrambe le parti chiesto la conferma delle condizioni di cui all'accordo di separazione raggiunto a seguito della procedura di negoziazione assistita e sottoscritto in data 27.12.2021.
ALTRE DOMANDE
Per quanto concerne le richieste inerenti all'obbligo a trasferire formulate da parte resistente in sede di comparsa di costituzione, la parte vi ha espressamente rinunciato all'udienza di comparizione tenutasi in data 06.11.2024.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi [...]
[...
[...] [...]
(c.f.: , nato a [...] il [...], e Pt_2 C.F._1
(c.f.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
12.05.1963 - Atto n.16, Parte II, Serie A, anno 1985 – celebrato in Villa Literno (CE) il 30.03.1985;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 14.1.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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