TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9594 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza in data 1/10/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 38869 del R.g. dell'anno 2024 e promossa da:
- in proprio CP_1 CP_2 Controparte_3
e nella qualità di eredi di Persona_1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. F. Tramontano che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE Contro
Controparte_4 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dalla dott.ssa in forza di delega rilasciata dal direttore della Persona_2 sede competente ed elettivamente domiciliato presso la medesima sede;
CP_4
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/10/24 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo:
“- dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto degli eredi , , e CP_1 CP_2 CP_3
alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 nella misura di legge CP_3
e con decorrenza dal 17-11-2022 e sino a FEBBRAIO 2023 del de cuius , come Persona_1 indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente , , e i ratei CP_4 CP_1 CP_2 CP_3 CP_3 maturati della predetta prestazione con la medesima decorrenza, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
- condannare, altresì i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Tramontano che si dichiara antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza.” Si è costituito in giudizio l' convenuto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia CP_4 del contendere, con comp one delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza in data 1/10/25.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 7/10/24 e dell'avvenuto successivo pagamento da parte di della prestazione richiesta nelle more del giudizio, come CP_4 dichiarato dal procuratore di parte ricorrente, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dal procuratore di il quale ha prodotto CP_4 documentazione utile al riguardo, e dal procuratore di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, il quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. atteso che il pagamento della prestazione è avvenuto in data successiva alla notificazione del ricorso e debbono distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre CP_4 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 1/10/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza in data 1/10/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 38869 del R.g. dell'anno 2024 e promossa da:
- in proprio CP_1 CP_2 Controparte_3
e nella qualità di eredi di Persona_1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. F. Tramontano che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE Contro
Controparte_4 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dalla dott.ssa in forza di delega rilasciata dal direttore della Persona_2 sede competente ed elettivamente domiciliato presso la medesima sede;
CP_4
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/10/24 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo:
“- dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto degli eredi , , e CP_1 CP_2 CP_3
alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 nella misura di legge CP_3
e con decorrenza dal 17-11-2022 e sino a FEBBRAIO 2023 del de cuius , come Persona_1 indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente , , e i ratei CP_4 CP_1 CP_2 CP_3 CP_3 maturati della predetta prestazione con la medesima decorrenza, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
- condannare, altresì i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Tramontano che si dichiara antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza.” Si è costituito in giudizio l' convenuto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia CP_4 del contendere, con comp one delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza in data 1/10/25.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 7/10/24 e dell'avvenuto successivo pagamento da parte di della prestazione richiesta nelle more del giudizio, come CP_4 dichiarato dal procuratore di parte ricorrente, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dal procuratore di il quale ha prodotto CP_4 documentazione utile al riguardo, e dal procuratore di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, il quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. atteso che il pagamento della prestazione è avvenuto in data successiva alla notificazione del ricorso e debbono distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre CP_4 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 1/10/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
2