Rigetto
Sentenza breve 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 16/04/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03270/2025REG.PROV.COLL.
N. 02034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2025, proposto da
NC NO Bodino, rappresentato e difeso dall’avvocato Ugo Scirè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viareggio, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Lidia Iascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI Musetti, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. III, 16 luglio 2024, n. 888, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellata l’avv. Maria Lidia Iascone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante è proprietario di un immobile nel Comune di Viareggio, acquistato il 9 marzo 2016 e composto da un’unità principale, ad uso abitativo, e da un manufatto pertinenziale, destinato a magazzino/ripostiglio.
1.1. Con riferimento al manufatto pertinenziale, edificato senza titolo , il precedente proprietario e dante causa dell’odierno appellante aveva presentato un’istanza per l’accertamento della conformità paesaggistica (prot. E.P. n. 1930, del 4 settembre 2015).
1.2. Il procedimento è stato poi archiviato dal Comune, con provvedimento prot. 55239 del 4 ottobre 2018, avendo «verificato che il presupposto di legittimità dell’immobile oggetto della domanda è comunque venuto meno a seguito della sentenza n. 233/2015 […] con cui la Corte costituzionale dichiara illegittimo per profilo di incostituzionalità, tra gli altri, l’art. 207 della L.R. 65/2014 ».
1.3. Pertanto, con ordinanza prot. 8 del 10 gennaio 2019, il Comune ha ingiunto all’appellante la demolizione del manufatto, in quanto rientrante « nella fattispecie di cui all’art. 196 L.R. 65/2024 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”» .
1.4. Da ultimo, con ordinanza prot. 34 del 31 luglio 2023, notificata il successivo 7 agosto, il Comune di Viareggio ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 20.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione prot. 8/2019.
2. Con ricorso davanti al T.a.r. il privato ha impugnato l’ordinanza 34/2023 e i due atti ad essa presupposti, sopra menzionati, che afferma di aver conosciuto solo all’esito di istanza di accesso, in quanto mai ritualmente notificatigli.
3. La sentenza appellata:
- ha respinto il primo e il secondo motivo di ricorso, rivolti contro il provvedimento di archiviazione dell’accertamento di conformità, per l’inapplicabilità del potere di rettifica delle domande di condono (di cui alla delibera consiliare del 29 aprile 2019) e l’irrilevanza degli elementi diretti a dimostrare la regolarità edilizia del manufatto (che avrebbero potuto essere introdotti attraverso ulteriori istanze di sanatoria);
- ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione, fondata sull’omessa notifica dell’atto, « dal momento che la mancata comunicazione dell’ordine di demolizione non incide sulla sua validità ma sulla sua efficacia »;
- ha annullato il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, non potendo il privato considerarsi inadempiente all’ordinanza di demolizione, in mancanza di prova della regolare notifica di quest’ultima.
4. Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi:
I. « Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 3 della L. 241/1990 - Violazione del principio del contraddittorio e difetto di motivazione »;
II. « Violazione dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 - Omessa valutazione della compatibilità paesaggistica» ;
III. « Illegittimità della dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione. Insufficiente istruttoria e motivazione del provvedimento di archiviazione» ;
IV . « Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa » ;
V. «Error in iudicando. Erronea valutazione e travisamento degli atti di causa. Ingiustizia manifesta, abnormità e motivazione erronea, contraddittoria ed irragionevole» .
5. Il Comune, con memoria del 28 marzo 2025, ha argomentato per il rigetto dell’appello.
6. All’udienza in camera di consiglio del 1° aprile 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il giudizio è stato trattenuto in decisione, previo avviso della sua possibile definizione anche nel merito, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.
7. Il ricorso viene dunque definito nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti definiti dalla citata disposizione.
8. Con il primo motivo, l’appellante lamenta la violazione del contraddittorio procedimentale, che conseguirebbe all’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione prot. 8/2019 e della comunicazione di avvio del relativo procedimento.
8.1. Il motivo è manifestamente infondato. Quanto alla comunicazione di avvio, trattasi di adempimento non richiesto nell’ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati alla repressione degli abusi edilizi, il cui esito è rigidamente vincolato ex lege ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2024, n. 4198).
8.2. A maggior ragione non rileva per la regolarità del contraddittorio la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione, necessariamente successiva all’adozione dell’atto e, come tale, estranea all’ iter procedimentale. L’omessa notifica del provvedimento può incidere al più sulla sua efficacia (cfr. art. 21- bis , l. 241/1990) o sul dies a quo per impugnarlo, ma non integra un vizio di legittimità dello stesso.
9. Con il secondo motivo, l’appellante censura l’atto di archiviazione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’opera, che avrebbe omesso di operare « un’analisi approfondita delle caratteristiche dell’intervento ».
9.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. L’appellante si limita a contestare la legittimità del provvedimento per il fatto di « fondarsi esclusivamente su un profilo formale » e trascurare « questioni giuridiche complesse relative all’applicazione della normativa regionale in materia edilizia e paesaggistica », senza indicare quali elementi di fatto o di diritto sarebbero stati erroneamente valutati o del tutto omessi dall’amministrazione. Il motivo si risolve, pertanto, in una censura di carattere astratto, del tutto generica, priva del supporto argomentativo necessario a contrastare puntualmente il contenuto dell’atto.
9.2. Sotto altro profilo, la censura è altresì inammissibile per tardività, in quanto rivolta contro un atto di diniego che – come rilevato dal Comune (pag. 5-6 della propria memoria) – deve presumersi conosciuto dalla parte appellante, ben prima della notifica della sanzione pecuniaria e del successivo accesso.
9.2.1. L’appellante, infatti, era pienamente consapevole della pendenza del procedimento avviato dal proprio dante causa per l’accertamento della conformità paesaggistica del magazzino, che era espressamente menzionato (con indicazione dei suoi estremi di protocollo) nell’atto notarile di compravendita dell’immobile (cfr. doc. 9 del Comune, pag. 2: « per l’unità immobiliare ad uso magazzino la parte venditrice dichiara che sulla base dell’accertamento di conformità prot.gen.n.0053491 del 04.09.2015, prot.Ep.1930 del 10.09.2015, la stessa risulta edificata antecedentemente al 1967 anzi al 1° IX 1967. Si precisa che il suddetto titolo è stato richiesto antecedentemente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 21.10.2015 e che il Comune di Viareggio non ha rilasciato alcun diniego »). La conoscenza del procedimento trova ulteriore riscontro nella separata pattuizione con cui le stesse parti regolano in via anticipata gli effetti di un eventuale diniego da parte del Comune (cfr. docc. 8 e 8-bis: « in ordine al manufatto ad uso magazzino … le parti dichiarano che, ad oggi, è pendente domanda di accertamento di conformità prot.gen.n.0053491 del 04.09.2015, prot.Ep.1930 del 10.09.2015; Pertanto, nell’ipotesi in cui il Comune di Viareggio non dovesse rilasciare il titolo richiesto, il sig. Bodino nulla potrà eccepire e/o pretendere …» )
9.2.2. Vista la riconosciuta rilevanza del procedimento non è ragionevolmente ipotizzabile che l’appellante non abbia svolto alcuna successiva verifica e sia rimasto ignaro, fino al settembre 2023, dell’archiviazione dell’istanza, intervenuta nel 2018. Anche ad ammettere una simile eventualità, essa sarebbe riconducibile ad un comportamento negligente della parte nella cura dei propri interessi e non potrebbe legittimare una contestazione tardiva dell’atto, agevolmente conoscibile ben prima dell’adozione dei provvedimenti consequenziali.
9.3. In ogni caso, il rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 costituiva esito obbligato del procedimento, avente ad oggetto un manufatto realizzato sine titulo, che sviluppa nuova volumetria in area vincolata (ai sensi del D.M. 17 ottobre 1985) ed è quindi insuscettibile di sanatoria paesaggistica.
9.3.1. La sentenza 233/2015 della Corte costituzionale ha inciso, invece, sul complementare profilo della regolarità urbanistico-edilizia dell’opera, dichiarando illegittimo, per violazione delle prerogative del legislatore statale (art. 117, comma 3, Cost.), l’art. 207 della legge regionale Toscana 65/2014. La disposizione, nel legittimare (comma 4) “ le opere ed interventi esegui ti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo ” purché realizzati “ all’esterno della perimetrazione dei centri abitati”, produceva, secondo la Corte, «un effetto di sanatoria amministrativa straordinaria di immobili abusivi, non solo senza alcuna limitazione volumetrica, ma anche al di là delle modalità e, soprattutto, dei tempi disciplinati dalle precedenti normative statali » (par. 3.1).
9.3.2. Peraltro, in sede di istruttoria (cfr. le relazioni dell’Ufficio urbanistica del Comune, depositate in primo grado) era emersa anche la mancanza del requisito dell’edificazione anteriore al 1° settembre 1967, atteso che il manufatto compare nell’attuale consistenza solo a partire dalle foto aeree del 1996 (non invece in quelle del 1988 e del 1975). Ne consegue che l’opera avrebbe dovuto ritenersi abusiva, sotto il profilo edilizio, anche nel vigore della legge regionale poi dichiarata incostituzionale.
10. Con il terzo motivo di ricorso, l’appellante ripropone la censura relativa al difetto di notifica dell’ordinanza di demolizione, dichiarata inammissibile dal T.a.r. « non considerando che la mancata notifica dell’ordinanza ha impedito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa ».
10.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato. Il diritto di difesa rispetto ad un provvedimento già perfezionatosi è garantito dalla possibilità di agire in giudizio a tutela della propria posizione giuridica. In questa sede, tuttavia, l’appellante non ha offerto alcun elemento utile ad una diversa valutazione dell’opera, che sarebbe comunque preclusa alla luce del quadro normativo applicabile. Può quindi rinviarsi alle considerazioni già formulate con riguardo all’analoga censura di cui al primo motivo (par. 8).
11. Con il quarto motivo, è lamentata la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, derivante dalla mancata considerazione di soluzioni meno gravose rispetto alla demolizione integrale dell’opera e dal mancato accoglimento delle istanze istruttorie, formulate in primo grado « al fine di verificare la possibile sanatoria del fabbricato ad uso ripostiglio magazzino realizzato in assenza del titolo abilitativo ».
11.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il principio di proporzionalità è invocabile solo laddove l’Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali. Nel caso della demolizione di opere abusive, l’agire amministrativo è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica, la cui attuazione costituisce atto dovuto (cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 904).
11.2. Quanto, invece, all’onere di procedere, anche attraverso approfondimenti istruttori, ad ulteriori verifiche in punto di sanabilità dell’opera, trattasi di profilo estraneo al perimetro del presente giudizio, stante il pacifico superamento di qualsiasi ipotesi di sanatoria c.d. “giurisprudenziale” ( ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2018, n. 5319 ).
12 . Con il quinto motivo, infine, l’appellante censura la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto «che l’ordine di demolizione avrebbe acquisito comunque efficacia a seguito della conoscenza che il destinatario ne ha avuto dopo l’accoglimento della sua istanza di accesso in data 14/09/2023 » e ha dichiarato conseguentemente inammissibile la relativa domanda di annullamento.
12.1. Il motivo è infondato e muove da una non condivisibile interpretazione della sentenza impugnata. Diversamente da quanto sostiene l’appellante, infatti, il giudice di primo grado ha annullato il provvedimento sanzionatorio – con statuizione non oggetto di appello incidentale del Comune e quindi passata in giudicato – proprio sul presupposto che l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (prot 34/2023) non avrebbe potuto legittimarsi “ex post” in forza della sopravvenuta conoscenza di tale atto, mancando la prova della sua regolare notifica.
12.2. L’inammissibilità della domanda rivolta contro l’ordine demolitorio è stata invece dichiarata per carenza di interesse, poiché l’omessa notifica dell’atto (unica censura rivolta contro tale provvedimento) non può comunque incidere sulla sua validità.
13. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
13.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune le spese del grado, che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
NI Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO