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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1625/2024 r.g.
Parte_1 parte attrice
, Parte_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale di Spoleto, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del decreto, riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il compenso ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 o comunque del protocollo di intesa del
7/12/2023, comprensivo di tutte le fasi effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.
Per il resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in applicazione dei principi sopra richiamati, nonché dei criteri già applicati nella fase di liquidazione, pronunciarsi secondo giustizia, liquidando il congruo compenso ritenuto spettante, con compensazione integrale di spese.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1 1.1. Con ricorso del 13/11/2024, la ricorrente ha chiesto di riformare il decreto di liquidazione emesso da giudice penale nell'ambito del procedimento n. 622/2022 R.G.Dib. (allegato n. 1 ricorso), con cui, a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello stato, veniva liquidato al difensore il seguente importo:
“- per la fase di studio l'importo di euro 237,00,
- per la fase decisoria l'importo di euro 709,00;
- e così - complessivamente - l'importo di euro 946,00 su cui si deve applicare la riduzione di 1/3 ex lege, arrivandosi così all'importo di € 630,67 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge”.
1.1.2. Nel merito l'opponente difensore ha precisato che il giudice aveva stabilito una liquidazione “non congrua e assolutamente inidonea a compensare il lavoro svolto e anche lesiva della dignità professionale”, lamentando
“violazione del diritto di difesa (art.lo 24 della Costituzione e art.lo 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo)”.
Infatti, secondo la ricorrente, “al fine di rendere effettivo tale diritto è necessario che al difensore che presta la sua assistenza tecnica in favore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato deve essere riconosciuto un dignitoso compenso”.
1.1.3. Secondo la prospettazione della ricorrente, oltre alla non congruità dell'importo, il giudice non avrebbe liquidato “la fase introduttiva e istruttoria che invece sono state svolte”: a tal proposito, il giudice avrebbe dovuto considerare che all'udienza del 20/1/2023 venivano escusse le parti offese e Parte_3
Controparte_1
Inoltre, “nel caso di specie deve essere riconosciuta anche la fase introduttiva, dato che è stata formulata istanza di patteggiamento e quindi per tale fase si potrebbe applicare il compenso di € 400,00 previsto dal protocollo d'intesa all'ipotesi
E”.
Dunque, secondo la ricorrente, in applicazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 07/12/2023 tra la Presidenza del Tribunale di Spoleto, il Consiglio dell'Ordine di Spoleto, la Camera Penale di Spoleto
e la Procura della Repubblica di Spoleto “il compenso spettante al sottoscritto difensore, dovrebbe essere così determinato:
• fase di studio: euro 360,00;
• fase introduttiva: euro 400,00
• fase istruttoria: euro 600,00;
• fase decisoria: euro 900,00
Totale euro 2.260,00 - 1/3 ex art.lo 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.506,67 oltre aumento 15% ex art. 2 D.M. n.
55/14 ( oltre CPA 4% ed iva)”.
2. Si costituiva la resistente precisando che “il Giudice appare tuttavia aver correttamente liquidato il compenso spettante, in conformità alle previsioni di cui al protocollo vigente adottato presso il Tribunale di Spoleto in data
7/12/2023, invocato dalla stessa parte opponente, tenendo in considerazione il rito in definitiva prescelto (rito abbreviato),
2 sulla base del provvedimento che ha definito il procedimento (che non ha implicato valutazioni istruttorie ulteriori rispetto agli atti di indagine)”.
La resistente ha precisato che la “liquidazione del compenso concretamente spettante al difensore, in mancanza di allegazione e dimostrazione di profili di particolare complessità del procedimento, non può ordinariamente avvenire sulla base dei parametri tabellari medi, costituenti il massimo liquidabile, ma deve di regola avvenire sulla base di valori inferiori
a questi”.
3. Nonostante la formulazione sostanzialmente unitaria dell'atto di impugnazione, appare corretto distinguere tre motivi che sostengono il ricorso:
- incongruità della liquidazione;
- mancata liquidazione della fase introduttiva;
- mancata liquidazione della fase istruttoria;
3.1. Quanto al primo profilo indicato, deve evidenziarsi che il giudice penale si è discostato dai valori indicati dall'allegato protocollo di liquidazione, individuando importi pari al minimo tabellare per ciascuna fase oggetto di liquidazione.
In primo luogo, appare corretto affermarsi che il citato decreto non lede i principi costituzionali e sovranazionali indicati dal difensore, considerato che la liquidazione, pur contenuta nel minimo, si colloca all'interno della forbice che individua importo congruo e dignitoso per l'esercizio della professione.
Inoltre, pur nel condivisibile auspicio che il protocollo assicuri uniformità e congruità nella liquidazione dell'onorario, deve tuttavia riconoscersi la possibilità per il giudice di discostarsi dagli importi convenzionalmente predeterminati, valorizzando le circostanze del caso concreto nella ipotesi in cui le stesse assumano peso tale da giustificare lo scostamento.
Si ritiene corretto affermare che l'ottica deve essere quella di garantire una effettiva uniformità, la quale non consiste nel liquidare il medesimo e indifferenziato importo per tutti i procedimenti, modulando la liquidazione in base alla complessità delle questioni affrontate, anche in relazione agli importi determinati attraverso protocollo ove il differenziale si appalesi particolarmente significativo.
3.1.1. Tali principi trovano cittadinanza nel provvedimento impugnato, il quale, individuando un procedimento di particolare “non complessità”, si è discostato dai valori indicati nel protocollo di liquidazione valorizzando circostanze che, effettivamente, trovano conforto nel testo della sentenza emessa nel procedimento penale, dalla cui lettura non emerge la trattazione di numerose ovvero particolari questioni giuridiche o fattuali;
a tal proposito appare corretto sottolineare la corretta valorizzazione di tali criteri “di merito” rispetto alla quantificazione delle fasi di studio e di decisione, proprio in relazione alla natura di tali fasi.
3 Pertanto, quanto alla fase di studio e decisoria, appare giustificata la liquidazione del minimo tabellare secondo i criteri indicati nel medesimo decreto di liquidazione.
3.2. Quanto al motivo cui è sottesa la richiesta di liquidare anche la fase introduttiva occorre evidenziare che la stessa valorizza le (non accolte) richieste di procedere con il rito del patteggiamento e con quello della messa alla prova e sul richiamo al protocollo sottoscritto in data 07/12/2023 tra la Presidenza del
Tribunale di Spoleto, il Consiglio dell'Ordine di Spoleto, la Camera Penale di Spoleto e la Procura della
Repubblica di Spoleto.
Deve tuttavia evidenziarsi che il medesimo protocollo, in relazione alla ipotesi di procedimento definito con il rito del patteggiamento (si veda ipotesi base B, sezione “Tribunale in composizione monocratica”, pag. 1) non prevede la liquidazione di alcuna fase introduttiva;
analogamente in caso di definizione attraverso MAP (si veda ipotesi base C, sezione “Tribunale in composizione monocratica”, pag. 2).
Pertanto, alla luce del protocollo di cui lo stesso difensore richiede l'applicazione, alla richiesta di Contr patteggiamento ovvero di non consegue liquidazione della fase introduttiva.
Il motivo deve pertanto essere rigettato.
3.3. Merita invece accoglimento il motivo con cui si sostiene la richiesta di liquidazione della fase istruttoria, ricollegata alla audizione delle due persone offese e non remunerata attraverso il decreto di liquidazione.
3.3.1. Coerentemente con tutte le considerazioni espresse, appare corretto rideterminare parzialmente la liquidazione nel modo di seguito indicato:
- per la fase di studio l'importo di euro 237,00 (liquidata come da decreto di liquidazione opposto).
- per la fase istruttoria l'importo di € 600.00 (liquidata in riforma del decreto di liquidazione opposto, nella misura indicata nel protocollo, considerata l'audizione delle due persone offese); per la fase decisoria l'importo di euro 709,00 (liquidata come da decreto di liquidazione opposto);
Totale € 1.546,00 – 1/3 per riduzione patrocinio a spese dello stato = € 1.030,67 (in luogo della liquidazione prevista nel decreto di liquidazione, pari a € 630,67).
4. Le spese di lite sono liquidate sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014,
n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa (compreso tra € 1.101.00 ed € 5.200,00) e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari per ciascuna fase processuale liquidata
(vengono liquidate tutte, eccetto la fase istruttoria considerato che non veniva compiuta dal difensore alcuna attività, tra quelle elencate all'art. 4, co. 5, lett. c D.M. n. 55/2014), in relazione alla (non elevata) complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
4 4.1. Considerato il parziale accoglimento dell''opposizione (accoglimento di un solo motivo di opposizione e rigetto per i restanti due, si veda paragrafi 3.1., 3.2., 3.3.) reputa il Tribunale ricorrano giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese processuali, nella misura dei due terzi, ponendo la restante parte a carico della resistente.
p.q.m.
accoglie parzialmente il ricorso avverso il decreto di liquidazione, emesso dal Tribunale di Spoleto nel procedimento penale n. 622/2022 R.G. Dib., datato 3/9/2024 e depositato in cancelleria il 6/9/2024, e per l'effetto liquida a carico dell'Erario e in favore dell'avv. la somma complessiva di € Parte_1
1.030,67 (in luogo di quella indicata nel decreto di liquidazione, pari ad € 630,67), compenso già diminuito ai sensi dell'art. 106bis D.P.R. 115 del 2002, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. condanna il a rifondere alla parte ricorrente 1/3 delle spese del presente Parte_2 procedimento, liquidate in € 284,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge, e in € 125,00 per spese vive. compensa per la restante parte le spese di lite tra ricorrente e resistente.
Spoleto, 8 giugno 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
5
Sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1625/2024 r.g.
Parte_1 parte attrice
, Parte_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale di Spoleto, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del decreto, riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il compenso ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 o comunque del protocollo di intesa del
7/12/2023, comprensivo di tutte le fasi effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.
Per il resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in applicazione dei principi sopra richiamati, nonché dei criteri già applicati nella fase di liquidazione, pronunciarsi secondo giustizia, liquidando il congruo compenso ritenuto spettante, con compensazione integrale di spese.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1 1.1. Con ricorso del 13/11/2024, la ricorrente ha chiesto di riformare il decreto di liquidazione emesso da giudice penale nell'ambito del procedimento n. 622/2022 R.G.Dib. (allegato n. 1 ricorso), con cui, a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello stato, veniva liquidato al difensore il seguente importo:
“- per la fase di studio l'importo di euro 237,00,
- per la fase decisoria l'importo di euro 709,00;
- e così - complessivamente - l'importo di euro 946,00 su cui si deve applicare la riduzione di 1/3 ex lege, arrivandosi così all'importo di € 630,67 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge”.
1.1.2. Nel merito l'opponente difensore ha precisato che il giudice aveva stabilito una liquidazione “non congrua e assolutamente inidonea a compensare il lavoro svolto e anche lesiva della dignità professionale”, lamentando
“violazione del diritto di difesa (art.lo 24 della Costituzione e art.lo 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo)”.
Infatti, secondo la ricorrente, “al fine di rendere effettivo tale diritto è necessario che al difensore che presta la sua assistenza tecnica in favore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato deve essere riconosciuto un dignitoso compenso”.
1.1.3. Secondo la prospettazione della ricorrente, oltre alla non congruità dell'importo, il giudice non avrebbe liquidato “la fase introduttiva e istruttoria che invece sono state svolte”: a tal proposito, il giudice avrebbe dovuto considerare che all'udienza del 20/1/2023 venivano escusse le parti offese e Parte_3
Controparte_1
Inoltre, “nel caso di specie deve essere riconosciuta anche la fase introduttiva, dato che è stata formulata istanza di patteggiamento e quindi per tale fase si potrebbe applicare il compenso di € 400,00 previsto dal protocollo d'intesa all'ipotesi
E”.
Dunque, secondo la ricorrente, in applicazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 07/12/2023 tra la Presidenza del Tribunale di Spoleto, il Consiglio dell'Ordine di Spoleto, la Camera Penale di Spoleto
e la Procura della Repubblica di Spoleto “il compenso spettante al sottoscritto difensore, dovrebbe essere così determinato:
• fase di studio: euro 360,00;
• fase introduttiva: euro 400,00
• fase istruttoria: euro 600,00;
• fase decisoria: euro 900,00
Totale euro 2.260,00 - 1/3 ex art.lo 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.506,67 oltre aumento 15% ex art. 2 D.M. n.
55/14 ( oltre CPA 4% ed iva)”.
2. Si costituiva la resistente precisando che “il Giudice appare tuttavia aver correttamente liquidato il compenso spettante, in conformità alle previsioni di cui al protocollo vigente adottato presso il Tribunale di Spoleto in data
7/12/2023, invocato dalla stessa parte opponente, tenendo in considerazione il rito in definitiva prescelto (rito abbreviato),
2 sulla base del provvedimento che ha definito il procedimento (che non ha implicato valutazioni istruttorie ulteriori rispetto agli atti di indagine)”.
La resistente ha precisato che la “liquidazione del compenso concretamente spettante al difensore, in mancanza di allegazione e dimostrazione di profili di particolare complessità del procedimento, non può ordinariamente avvenire sulla base dei parametri tabellari medi, costituenti il massimo liquidabile, ma deve di regola avvenire sulla base di valori inferiori
a questi”.
3. Nonostante la formulazione sostanzialmente unitaria dell'atto di impugnazione, appare corretto distinguere tre motivi che sostengono il ricorso:
- incongruità della liquidazione;
- mancata liquidazione della fase introduttiva;
- mancata liquidazione della fase istruttoria;
3.1. Quanto al primo profilo indicato, deve evidenziarsi che il giudice penale si è discostato dai valori indicati dall'allegato protocollo di liquidazione, individuando importi pari al minimo tabellare per ciascuna fase oggetto di liquidazione.
In primo luogo, appare corretto affermarsi che il citato decreto non lede i principi costituzionali e sovranazionali indicati dal difensore, considerato che la liquidazione, pur contenuta nel minimo, si colloca all'interno della forbice che individua importo congruo e dignitoso per l'esercizio della professione.
Inoltre, pur nel condivisibile auspicio che il protocollo assicuri uniformità e congruità nella liquidazione dell'onorario, deve tuttavia riconoscersi la possibilità per il giudice di discostarsi dagli importi convenzionalmente predeterminati, valorizzando le circostanze del caso concreto nella ipotesi in cui le stesse assumano peso tale da giustificare lo scostamento.
Si ritiene corretto affermare che l'ottica deve essere quella di garantire una effettiva uniformità, la quale non consiste nel liquidare il medesimo e indifferenziato importo per tutti i procedimenti, modulando la liquidazione in base alla complessità delle questioni affrontate, anche in relazione agli importi determinati attraverso protocollo ove il differenziale si appalesi particolarmente significativo.
3.1.1. Tali principi trovano cittadinanza nel provvedimento impugnato, il quale, individuando un procedimento di particolare “non complessità”, si è discostato dai valori indicati nel protocollo di liquidazione valorizzando circostanze che, effettivamente, trovano conforto nel testo della sentenza emessa nel procedimento penale, dalla cui lettura non emerge la trattazione di numerose ovvero particolari questioni giuridiche o fattuali;
a tal proposito appare corretto sottolineare la corretta valorizzazione di tali criteri “di merito” rispetto alla quantificazione delle fasi di studio e di decisione, proprio in relazione alla natura di tali fasi.
3 Pertanto, quanto alla fase di studio e decisoria, appare giustificata la liquidazione del minimo tabellare secondo i criteri indicati nel medesimo decreto di liquidazione.
3.2. Quanto al motivo cui è sottesa la richiesta di liquidare anche la fase introduttiva occorre evidenziare che la stessa valorizza le (non accolte) richieste di procedere con il rito del patteggiamento e con quello della messa alla prova e sul richiamo al protocollo sottoscritto in data 07/12/2023 tra la Presidenza del
Tribunale di Spoleto, il Consiglio dell'Ordine di Spoleto, la Camera Penale di Spoleto e la Procura della
Repubblica di Spoleto.
Deve tuttavia evidenziarsi che il medesimo protocollo, in relazione alla ipotesi di procedimento definito con il rito del patteggiamento (si veda ipotesi base B, sezione “Tribunale in composizione monocratica”, pag. 1) non prevede la liquidazione di alcuna fase introduttiva;
analogamente in caso di definizione attraverso MAP (si veda ipotesi base C, sezione “Tribunale in composizione monocratica”, pag. 2).
Pertanto, alla luce del protocollo di cui lo stesso difensore richiede l'applicazione, alla richiesta di Contr patteggiamento ovvero di non consegue liquidazione della fase introduttiva.
Il motivo deve pertanto essere rigettato.
3.3. Merita invece accoglimento il motivo con cui si sostiene la richiesta di liquidazione della fase istruttoria, ricollegata alla audizione delle due persone offese e non remunerata attraverso il decreto di liquidazione.
3.3.1. Coerentemente con tutte le considerazioni espresse, appare corretto rideterminare parzialmente la liquidazione nel modo di seguito indicato:
- per la fase di studio l'importo di euro 237,00 (liquidata come da decreto di liquidazione opposto).
- per la fase istruttoria l'importo di € 600.00 (liquidata in riforma del decreto di liquidazione opposto, nella misura indicata nel protocollo, considerata l'audizione delle due persone offese); per la fase decisoria l'importo di euro 709,00 (liquidata come da decreto di liquidazione opposto);
Totale € 1.546,00 – 1/3 per riduzione patrocinio a spese dello stato = € 1.030,67 (in luogo della liquidazione prevista nel decreto di liquidazione, pari a € 630,67).
4. Le spese di lite sono liquidate sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014,
n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa (compreso tra € 1.101.00 ed € 5.200,00) e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari per ciascuna fase processuale liquidata
(vengono liquidate tutte, eccetto la fase istruttoria considerato che non veniva compiuta dal difensore alcuna attività, tra quelle elencate all'art. 4, co. 5, lett. c D.M. n. 55/2014), in relazione alla (non elevata) complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
4 4.1. Considerato il parziale accoglimento dell''opposizione (accoglimento di un solo motivo di opposizione e rigetto per i restanti due, si veda paragrafi 3.1., 3.2., 3.3.) reputa il Tribunale ricorrano giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese processuali, nella misura dei due terzi, ponendo la restante parte a carico della resistente.
p.q.m.
accoglie parzialmente il ricorso avverso il decreto di liquidazione, emesso dal Tribunale di Spoleto nel procedimento penale n. 622/2022 R.G. Dib., datato 3/9/2024 e depositato in cancelleria il 6/9/2024, e per l'effetto liquida a carico dell'Erario e in favore dell'avv. la somma complessiva di € Parte_1
1.030,67 (in luogo di quella indicata nel decreto di liquidazione, pari ad € 630,67), compenso già diminuito ai sensi dell'art. 106bis D.P.R. 115 del 2002, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. condanna il a rifondere alla parte ricorrente 1/3 delle spese del presente Parte_2 procedimento, liquidate in € 284,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge, e in € 125,00 per spese vive. compensa per la restante parte le spese di lite tra ricorrente e resistente.
Spoleto, 8 giugno 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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