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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1811/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BICCHI SILVIA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, via Email_1
Buozzi n. 121, Fucecchio (FI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATASTINI Parte_2 C.F._2
CARLA ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, via Email_2
Landini Marchiani n. 4, Fucecchio (FI) avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno confermato la volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.09.1994, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato da entrambi i ricorrenti. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
- che e contraevano, in data 10.09.1994, matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI) ed ivi registrato all'Atto n. 33 parte 2 serie A
Volume 1 anno 1994, in regime di comunione legale dei beni;
- che dalla loro relazione, nascevano in data 18.03.1997 in San TO (PI) la figlia Persona_1
ed in data 20.04.1999 la seconda figlia entrambe maggiorenni ed economicamente Persona_2
autosufficienti;
- che le parti hanno proposto domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza in data
08.08.2024;
- che sono decorsi i termini di legge per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 10.09.1994, nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), trascritto nei registri Parte_2
dello Stato Civile del predetto Comune al n. 33 parte 2 serie A
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
- i coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito tutti i loro rapporti patrimoniali immobiliari ed economici in separata scrittura privata.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Castelfranco Di Sotto (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Così deciso a Pisa, il 25 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1811/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BICCHI SILVIA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, via Email_1
Buozzi n. 121, Fucecchio (FI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATASTINI Parte_2 C.F._2
CARLA ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, via Email_2
Landini Marchiani n. 4, Fucecchio (FI) avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno confermato la volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.09.1994, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato da entrambi i ricorrenti. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
- che e contraevano, in data 10.09.1994, matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI) ed ivi registrato all'Atto n. 33 parte 2 serie A
Volume 1 anno 1994, in regime di comunione legale dei beni;
- che dalla loro relazione, nascevano in data 18.03.1997 in San TO (PI) la figlia Persona_1
ed in data 20.04.1999 la seconda figlia entrambe maggiorenni ed economicamente Persona_2
autosufficienti;
- che le parti hanno proposto domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza in data
08.08.2024;
- che sono decorsi i termini di legge per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 10.09.1994, nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), trascritto nei registri Parte_2
dello Stato Civile del predetto Comune al n. 33 parte 2 serie A
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
- i coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito tutti i loro rapporti patrimoniali immobiliari ed economici in separata scrittura privata.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Castelfranco Di Sotto (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Così deciso a Pisa, il 25 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina