Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 218 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, in persona del Ministro in carica l.r.p.t., con Parte_1
i Catanzaro, che lo rappresenta e difende per legge, presso i cui uffici, siti in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliato appellante
E
, con gli avv.ti Bava Andrea e Manlio Speciale, che lo Controparte_1 difendono in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla via Padre Giglio n. 3, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Riconoscimento dei benefici connessi allo stato di vittima del dovere
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…Per quanto dedotto, si rassegnano le seguenti conclusioni Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis 1. - accogliere l'appello e rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite…>>; Per l'appellato: <<…Piaccia alla Corte di Appello di CATANZARO, respinta ogni diversa richiesta o istanza, respingere l'appello del Parte_2 avverso la sentenza Tribunale Cosenza, SEZ. LAV., 354/24 Vinte spese, diritti ed onorari…>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
1
§2 Con ricorso ritualmente notificato , già militare in servizio nel Controparte_1 corpo dei bersaglieri, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, il ed esponeva che in data 27 marzo Parte_1
2014 era stato coma si trovava a bordo dell'automezzo militare R 90 “Defender” targato AE576 in qualità di trasportato. Aggiungeva che l'automezzo percorreva la strada provinciale 256, nel tragitto Montescuro - Spezzano della Sila, in quel momento coperta da un forte innevamento. Esponeva che durante il percorso, improvvisamente, all'uscita di una curva, era sopraggiunto a velocità sostenuta un autoveicolo civile che, invasa la corsia del mezzo militare, aveva speronato tale mezzo all'altezza dello sportello lato guida, per poi arrestare la propria corsa dopo circa 20 metri. In conseguenza di tale collisione egli, seduto sullo strapuntino non dotato di cinture di sicurezza, veniva sbalzato contro la carrozzeria riportando un importante trauma al braccio destro. Deduceva, ancora, che il conducente del veicolo investitore, in stato di ebrezza, era stato poi condannato per guida in stato di ebrezza e ubriachezza. Lamentava che, attivata la procedura per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con conseguente riconoscimento dei relativi benefici, l'amministrazione non aveva mai definito l'iter procedimentale.
Dedotta la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento del relativo diritto, concludeva chiedendo, previo riconoscimento dello status di vittima del dovere: <condannare l della difesa al riconoscimento quale vittima del dovere ex art. comma l. il sig. ai fini controparte_1 concessione dei benefici assistenziali di legge dichiarare dunque lege dell stessa a disporre medesimo nell dpr tenuto dal parte_2 d.p.r. d.lgs conseguentemente condannare>[...]
al riconoscimento in favore di de Parte_1 Controparte_1 conseguenti all'invalidità complessiv cificamente: 1 l'elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 l. 206/04 (siccome estesa alle Vittime del dovere ex art. 2 comma 105 l. 244/07) per intero, ex art. 3 l. 466/80, o in via subordinata da calcolarsi sulla percentuale del 61%, o su quella anche più elevata eventualmente determinanda tramite CTU, con quantificazione del valore – punto di euro 2000,00 tramite rivalutazione Istat dal 01.01.2003; 2 l'assegno vitalizio da euro 500,00 ex art. 2 l. 407/98, nell'importo adeguato a euro 500,00 mensili, oltre perequazione ex art. 4 comma 238 l. 350/03 con la decorrenza 9.05.16 o da quella meglio vista;
3 lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 con la decorrenza 9.05.16, o da quella eventualmente meglio;
4 la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04; 5 la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
6 il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l.
2 206/04”. Il si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso per Parte_1 infondatez
§2.1 Il Tribunale, nel contraddittorio con il , espletata ctu medico-legale, Parte_1
t. 3 comma 3 DPR 243/06 tenuto dal , Parte_2 ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex DPR. 07.07.06 N. 243, ex art. 1 comma 564 l. 266/05, ex art. 1904 D.lgs. 6 66/2010. Dichiara il diritto del ricorrente al beneficio della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 da commisurarsi alla complessiva invalidità riportata per le patologie subite nell'evento occorsigli in data 27 marzo 2014, pari all'88%, nonché allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, con decorrenza dalla data del 09.05.2016. Condanna il , in persona del Parte_1
Ministro p.t., alla corresponsione in favore ciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 da commisurarsi alla complessiva invalidità riportata per le patologie subite nell'evento occorsigli in data 27 marzo 2014, pari all'88%, nonché allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, con decorrenza dalla data del 09.05.2016. Dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04; alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
al beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04. Condanna il , in persona del Ministro p.t., alla rifusione delle Parte_1 spese di lite che liquida in euro 4.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Pone a carico del , in persona del Ministro p.t., le Parte_1 spese di CTU, liquidate con se
§2.2 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni: <si osserva preliminarmente pur in difetto di eccezioni tal senso che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. invero s.c. casi tutto analoghi agosto n. ma anche sentenze anteriori nn. ossia con riferimento all della speciale indennit prevista dalla legge ottobre per le vittime terrorismo e criminalit organizzata ha affermato i privati sono titolari presenza delle condizioni un vero proprio diritto soggettivo essendo al riguardo p.a. priva ogni potest discrezionale sia somma ai presupposti erogabilit ove si dovesse ritenere l tali abbia carattere non semplicemente ricognitivo valutativo cons. stato sez. iv marzo vi ci posto ritiene il tribunale domanda fondata meriti pertanto accoglimento.>3 Ai sensi dell'art. 1 comma 563, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 : “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare «i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze» in discorso. 3 Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle “... di qualunque natura ... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente” e le particolari condizioni ambientali od operative
“le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di Istituto”. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo “status” di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria” (Sez. L. n. 26012/2018). Ancora si è affermato: “Nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali;
il concetto di "missione di qualunque natura" di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori;
nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in
4 rilievo, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in se" lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale” (cfr. Sez. L. n. 823/2021). Già in precedenza la Corte di legittimità si era pronunciata nel senso di ritenere che “…per missione «di qualunque natura» anche l'affidamento dell'incarico di partecipare ad un'esercitazione nel corso del periodo di addestramento del servizio di leva. Il legislatore aggiunge che le infermità contratte «in occasione o a seguito» della missione devono essere «dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». Su questo punto l'interpretazione della legge fornita dalla Corte territoriale deve essere condivisa perché l'esercitazione, che in sé avrebbe comportato il rischio ordinario di un'esercitazione militare, ha determinato il ferimento dell'odierno controricorrente a causa delle particolari condizioni operative determinatesi in seguito al grave errore organizzativo accertato dai giudici di merito. E la particolarità delle condizioni ambientali e operative può consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata. Questa interpretazione trova conferma nel regolamento di attuazione (d.p.r. n. 243 del 2006), il cui art. 1, lett. c), specifica che per particolari condizioni ambientali e operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza e “o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie” che abbiano esposto il dipendente maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto...” (S.U. n. 15055/2017).
Ebbene, nel caso di specie è riscontrato e non contestato che il bersagliere nella circostanza di cui al giorno 27 marzo 2014 fosse impegnato Controparte_1 in una attività istituzionale, durante lo svolgimento di operazioni alle quali era stato comandato, laddove le lesioni sono state cagionate da un'azione violenta e che alla loro produzione ha sicuramente concorso la mancanza della cintura di sicurezza, che avrebbe evitato l'urto contro la carrozzeria. Né può rilevare quanto dedotto dalla convenuta amministrazione in ordine alla circostanza che “I veicoli tattici militari, per la loro peculiare funzione, sfuggono alla disciplina del codice della strada, come peraltro espressamente riconosciuto dal 1° comma dell'art. 138 del Codice della Strada, ai sensi del quale “Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento”. Si tratta, all'evidenza, di una disposizione volta a garantire ai mezzi delle Forze Armate la necessaria operatività e la loro
5 rispondenza alle specifiche esigenze tecnico-militari” (cfr. pag. 4 della memoria). La deduzione, infatti, oltre a non escludere la sussistenza di un diretto nesso di causalità tra la mancanza delle cinture di sicurezza ed il prodursi delle lesioni, si palesa generica, non essendo stato chiarito a quale finalità e a quali specifiche esigenze tecnico – militari rispondeva la mancata predisposizione (o forse la rimozione) della cintura di sicurezza. Le lesioni, quindi, sono state cagionate nel contesto di un'attività svolte con modalità tali da esporre il ricorrente ad un maggior rischio, “in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Ciò posto, si osserva che il CTU medico legale, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che le infermità conseguenti all'evento sono: “esiti di frattura pluriframmentata del 3° distale dell'omero di dx, già osteosintetizzata, con marcata sofferenza neurogena, EMG documentata, in atto a marcata incidenza funzionale. Disturbo depressivo ansioso”. Tali patologie danno luogo, ha concluso il CTU, ad una invalidità complessiva dell'88% percentuale stabilizzatasi alla data del 09.05.2016 dal momento della presentazione della domanda amministrativa. Le conclusioni formulate dal C.T.U., tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico coerente, privo di vizi logici, non possono che essere condivise da quest'ufficio: esse infatti si presentano complete, precise e persuasive, e non sono state oggetto di alcuna osservazione da parte del . Previo Parte_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo a te, deve, pertanto, dichiararsi il diritto dello stesso ai benefici richiesti in ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Parimenti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono porsi a carico del . Parte_1
§3 La sentenza è gravata d'appello dal , che lamenta Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 2005: << …La questione che si sottopone al giudizio di codesta Ecc.ma Corte è se la mancanza della cintura di sicurezza per il militare seduto sullo strapuntino del veicolo tattico militare Land Rover Defender possa essere considerata particolare condizione ambientale e operativa idonea ad aggravare il normale rischio nello svolgimento delle attività di Istituto. Preliminarmente occorre sciogliere un equivoco che potrebbe sorgere dalla lettura della sentenza impugnata, relativamente all'obbligo della cintura di sicurezza, affermato come esistente dal ricorrente ed evidentemente ritenuto tale dal Giudice. A tal proposito ci si vede costretti a ribadire in questa sede che ai sensi del 1° comma dell'art. 138 del Codice della Strada “Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento”. Si tratta, all'evidenza, di una disposizione volta a garantire ai mezzi delle Forze Armate la necessaria operatività e la loro rispondenza alle specifiche esigenze tecnico militari. Nello specifico, il veicolo Land Rover Defender AR 90 è destinato ad attività di comando e controllo, ricognizione e supporto ravvicinato ed è impiegato per attività addestrative ed operative. In considerazione delle
6 peculiarità delle finalità perseguite dal suo utilizzo, il veicolo non può essere soggetto alle normali norme del codice della strada. Rimane pertanto priva di qualsiasi logica e giuridica conseguenza la deduzione (peraltro incompleta con riferimento allo specifico modello e versione) avversaria con la quale si lamenta che nel libretto di uso e manutenzione del veicolo Land Rover Defender AR 90 siano previste le cinture di sicurezza anche per lo strapuntino posteriore perché le dotazioni dei veicoli privati differiscono da quelli dei mezzi militari tattici. Né tantomeno appare persuasiva l'argomento speso dal giudice del lavoro cosentino secondo cui l'Amministrazione non avrebbe <chiarito a quale finalit e quali specifiche esigenze tecnico militari rispondeva la mancata predisposizione forse rimozione della cintura di sicurezza>. In realtà la questione da esaminare non riguarda lo specifico motivo tecnico per cui sullo strapuntino del veicolo tattico militare Land Rover Defender AR 90 non debbano essere montate le cinture di sicurezza (quesito che – eventualmente – il giudice avrebbe potuto sottoporre al CTU, qualora lo avesse ritenuto effettivamente dirimente, consentendo così anche un contraddittorio sul punto) bensì se la carenza delle cinture di sicurezza su quel modello di veicolo militare integrino una PARTICOLARE condizione ambientale e operativa idonea ad aggravare il normale rischio per i militari operanti. A ben vedere la risposta è già contenuta della domanda perché se ordinariamente quel veicolo militare non ha in dotazione le cinture di sicurezza per quel sedile è ovvio che tale condizione è ordinaria e riguarda tutti i militari che vi prendono posto. Sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che normalmente i veicoli tattici militari Land Rover Defender AR 90 sono dotati di cinture di sicurezza anche per lo strapuntino e che, pertanto, l'assenza sul veicolo usato quel giorno integrava un aggravio di rischio per il militare. Il motivo per cui l'Amministrazione della Difesa, nell'esercizio della discrezionalità che le compete ed in funzione delle specifiche finalità militari del mezzo, ritiene che le cinture di sicurezza per lo strapuntino del Land Rover Defender AR 90 non siano necessarie non solo non è sindacabile dal giudice del lavoro (ma soprattutto non è rilevante ai fini del decidere. Ciò che rileva è se la carenza delle cinture di sicurezza abbia esposto il ricorrente ed un rischio maggiore rispetto a qualsiasi altro militare che avesse dovuto prendere posto sullo strapuntino. Tuttavia, se normalmente su quel veicolo militare e per quel sedile non sono previste le cinture di sicurezza deve desumersi che tale aggravio non possa essere affermato perché le ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di prevedono l'assenza delle cinture di sicurezza per lo Pt_3 strapuntino. Ed i deve convenire che nell'evento dedotto in giudizio quale causa petendi non è rintracciabile alcuna particolare condizione d'impiego straordinaria o eccezionale tale da far emergere i presupposti integranti il comma 564 della legge 266/2005. Né è ravvisabile l'esposizione a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento delle mansioni. Di recente la Corte di cassazione ha dato continuità all'orientamento – disatteso dal giudice di primo grado – secondo cui "particolare" è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio (Cass. nr. 2657 del 2024; Cass. nr. 8476 del 2023; Cass. nr. 29819 del 2022; Cass. nr. 16569 del 2020; Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018). Pare opportuno ribadire che l'evento, cui è
7 causalmente riconducibile il danno per il militare è l'incidente stradale dovuto alla esclusiva responsabilità di un soggetto terzo che invadeva la corsia di marcia del veicolo tattico militare e costituisce di per sé un evento che rientra negli ordinari rischi di qualsiasi soggetto. L'evento invalidante allegato dal ricorrente è pienamente assimilabile ad un'accidentalità, rientrante nei normali rischi che l'ambiente militare (al pari di quello civile) comporta. Si segnala che in un caso analogo relativo ad un sinistro, causato dalla scarsa visibilità e dal manto stradale ghiacciato, che aveva coinvolto militare che doveva raggiungere, a bordo dell'auto di servizio, insieme a diversi colleghi, altre pattuglie, per cominciare un'operazione di rastrellamento finalizzata alla ricerca di ostaggi, la Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 206/2023 del 9.10.2023 ha negato la sussistenza delle particolari condizioni ambientali e operative. Similare è anche la fattispecie esaminata dal Tribunale Roma, sez. lavoro, nella sentenza del 2.5.2023, relativa ad un trauma acustico subito da un militare durante il volo all'interno di un velivolo militare che secondo il ricorrente era privo di dispositivi di protezione acustica. Il giudice capitolino ha affermato l'ordinarietà del rischio cui era esposto il militare rilevando che non era stata data prova della necessità di indossare dispositivi di protezione. Appare opportuno qui ribadire che non tutte le lesioni o patologie insorte nell'ambito di mansioni svolte da militari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, magistrati, possono determinare il riconoscimento dello “status” di vittima del dovere, perché a pensar diversamente si finirebbe per sovrapporre il suddetto concetto con quello di causa di servizio (cfr. ex plurimis Cass. sentenza n.13114/2015; conf. Cass. S.U. n.759/2017; Cass. S.U. n. 15484/2017; Cass. S.U. n. 15485/2017; Cass. S.U. n.23396/2016). Infatti, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere, ma occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico, qualificato dall'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. S.U. n. 21969/2017; Cass. Sez. lavoro n. 22686/2018; Cass. Sez. lavoro n. 24592/2018; conf. C.d.S. n.306/2018; C.d.S. n. 816/2019). La giurisprudenza ha definitivamente chiarito che il concetto di vittima del dovere è connotato da un elemento di specialità rispetto alla definizione di infermità dipendente da causa di servizio. Per vittima del dovere deve intendersi non chi subisce un vulnus nel quale il servizio sia condicio sine qua non, bensì chi si è esposto al sacrificio di sé nell'adempimento del dovere in circostanze obiettive che esprimano non un mero rischio generico, ma un rischio specifico connesso alla peculiare pericolosità delle funzioni svolte. Detto diversamente, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative 'particolari' che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività 'generale', per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione
8 (cfr. Cons. Stato Sez. II, 19/01/2022, n. 346). In tal senso appare illuminante la decisione resa dalla Corte d'Appello Roma, sez. lavoro, nella sentenza n. 779/2023 del 7.3.2023 che ha negato la riconducibilità al comma 564 dell'art. 1 l. 266/2005, del caso dell'agente di polizia penitenziaria affetto da sindrome depressiva in seguito ad un'aggressione subito da soggetti detenuti in seguito ad un suo intervento volto a sedare una rissa scoppiata tra gli internati. In quella sede è stato affermato che il rischio non eccedeva quello ordinario connesso all'attività di Istituto normalmente espletata. Conclusivamente, anche all'esito degli orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità richiamati, la carenza delle cinture di sicurezza non può integrare un'ipotesi di particolare condizione ambientale e operativa e pertanto la domanda meritava, così come merita, di essere respinta>>
§3.1 Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 18/24 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello non si presta ad essere accolto.
§4.1 Occorre premettere che <ai fini del riconoscimento dello status di vittima dovere ai sensi dell comma della l. n. non sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza eventi verificatisi occasione una delle attivit tipizzate dalle lett. a b c d e ed f citato art. essendo piuttosto necessario l da cui scaturita la lesione costituisca sua volta concretizzazione speciale pericolosit rischio tipicamente proprio quelle determinate>> (Cass., Sez. L, Sentenza n. 34299 del 24/12/2024). Nel corpo della motivazione della suddetta decisione, la Corte chiarisce quanto segue:
9 necessità di adoperarsi per aiutare chi si trovi in una situazione di pericolo imminente può scaturire sia in conseguenza di una richiesta specifica di assistenza avanzata nell'immediatezza della situazione di pericolo, sia in conseguenza di un obbligo qualificato di soccorso che abbia fondamento nelle competenze attribuite, in via generale, dalla legge e distinto dal generico dovere di soccorso che opera per il comune cittadino (cfr. in tal senso Cass. n. 30902 del 2021); e dal momento che la nozione di “operazione di soccorso” di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, deve necessariamente essere modulata su quella di cui agli artt. 3 e 4, l. n. 466/1980, cit., stante l'assimilazione operata dall'art. 1, comma 563, cit., tra “gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto” e “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, deve logicamente ritenersi che una “operazione di soccorso”, ai sensi della lett. d) della norma in esame, può configurarsi sia in conseguenza dell'espletamento di compiti che istituzionalmente contemplino l'aiuto prestato a chi si trova in situazione di pericolo imminente, sia in conseguenza di un'improvvisa situazione di pericolo determinatasi nell'espletamento di compiti che istituzionalmente non abbiano tale finalità. Non può, tuttavia, ritenersi che ogni lesione riportata da un pubblico dipendente nell'ambito di una operazione di soccorso possa valere a guadagnargli anche lo status di vittima del dovere. È bensì vero che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel richiedere, per quanto qui rileva, che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, sembra evocare una concezione naturalistica (o Numero sezionale 4004/2024 meglio, logica) del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività (in specie, di soccorso) costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo. È però altrettanto vero che questa Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione (art. 41, comma 2°, c.p.). Ciò posto, si è già visto che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che
“per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di
10 attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività. Tanto, a parere del Collegio, non può dirsi del caso di specie. Come già dianzi ricordato, l'evento traumatico di cui è rimasto vittima l'odierno ricorrente si dovette al fatto che, nel tentativo di raggiungere un bimbo che, sottrattosi al controllo della madre, si era allontanato lungo il marciapiede adiacente alla strada trafficata, egli scivolò e, perdendo l'equilibrio, cadde, battendo il capo contro un cestino metallico portarifiuti (così descrive i fatti la sentenza di primo grado, cit. a p pag. 3 del ricorso per cassazione); e se è certamente indiscutibile che ciò accadde in occasione dell'“operazione di soccorso” finalizzata ad evitare che il minore, rimasto incustodito, potesse attraversare la strada trafficata ed essere investito, reputa il Collegio che la caduta sul marciapiede, descritta come frutto di un autonomo dinamismo corporeo, non possa essere considerata come concretizzazione del rischio tipico dell'operazione di soccorso, quest'ultimo piuttosto identificandosi normalmente nel fatto che il soccorritore possa rimanere vittima delle conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova chi ne è beneficiario. Sotto questo profilo, reputa il Collegio che debba essere precisata l'affermazione contenuta nella parte motiva di Cass. n. 2664 del 2024: fermo restando che, come più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei
11 pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività; e trattasi, a ben vedere, di conclusione che appare avvalorata dalla vicenda che ha formato oggetto di Cass. S.U. n. 6214 del 2022, ancorché invocata da parte ricorrente per sostenere l'accoglimento della propria censura: è sufficiente, al riguardo, ricordare che, in quel caso, lo status di vittima del dovere è stato riconosciuto ad un agente della Polizia Municipale che era stato investito durante un servizio di vigilanza del traffico in occasione di una fiera cittadina, mentre cercava di fermare un motoveicolo che stava per investire i pedoni presenti sull'attraversamento pedonale>>.
§4.2 Va aggiunto, inoltre, che <il militare di leva ferito accidentalmente da un proiettile d fuoco esploso suo superiore grado nel corso addestramento ha diritto al riconoscimento dei benefici previdenza privilegiata per le invalidit contratte causa servizio ma non anche a quelli previsti vittime del dovere ed i soggetti ad esse equiparati cui agli artt. e della legge dicembre n. la attribuzione presuppone che compiti rientranti nella normale attivit siano svolti in occasione o seguito missioni qualunque natura si complicati l il sopravvenire circostanze eventi straordinari ulteriori rispetto rischio tipico ontologicamente ordinariamente connesso all>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13114 del 24/06/2015).
§4.3 Ai sensi dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266/2005 di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative>>.
§4.4 Nel caso di specie, il militare ha riportato lesioni a seguito di sinistro stradale che ha coinvolto il mezzo militare su cui viaggiava insieme ad altri militari diretti ad addestramento al tiro;
egli afferma che l'evento si è verificato perché lo strapuntino su cui era seduto era privo di cintura di sicurezza;
l'amministrazione sostiene che i mezzi militari non debbono avere le medesime dotazioni di sicurezza previste per gli analoghi veicoli di proprietà di privati secondo il Codice della strada. Ora, in base ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione negli arresti richiamati ai §§ 4.1 e 4.2, il riconoscimento dei benefici dei commi 563 e 564 spetta per fatti occorsi nello svolgimento di compiti che si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare
12 e detto riconoscimento richiede che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività. Ora, volendo seguire l'impostazione difensiva del , secondo cui è Parte_1 insussistente per l'amministrazione l'obbligo di dotare lo strapuntino del RANGE ROVER R 90 “Defender” di cintura di sicurezza, secondo le ordinarie disposizioni del Codice della strada per mezzi analoghi non di proprietà delle Forze armate, allora, riguardando il rischio qualsiasi militare che si sieda in tale postazione, saremmo nella categoria del rischio ontologicamente connesso all'ambiente militare, rispetto al quale l'incidente stradale costituisce la concretizzazione dello speciale rischio tipico dell'attività. In altri termini, se l'uso delle cinture di sicurezza ha lo scopo di impedire/arginare i rischi derivanti dalla circolazione stradale, l'esonero speciale dall'uso degli stessi per i mezzi militari rappresenta rischio tipico dell'ambiente militare, rispetto al quale il sinistro stradale costituisce l'estrinsecazione della speciale pericolosità che tale mancanza di uso comporta. Semmai la questione è se ci sia il nesso causale tra la mancanza di cintura e le lesioni riportate dall'odierno appellato, che il Tribunale ha affermato e che l'amministrazione non contesta con specifica censura sul punto.
§5 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso in data 29 febbraio 2024, avverso la sentenza del Parte_1
Cosenza, giudice del lavoro, n. 354/2024, resa in data 19 febbraio 2024, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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