Articolo 4 della Legge 13 agosto 1980, n. 466
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 settembre 1980
Art. 4.
L'elargizione di lire 100 milioni e' altresi' concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidita', secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonche' qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 6 settembre 1980
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