Art. 4.
L'elargizione di lire 100 milioni e' altresi' concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidita', secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonche' qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
L'elargizione di lire 100 milioni e' altresi' concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidita', secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonche' qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.