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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9492 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata presso lo studio dell'Avv. BELLOTTA FEDERICA, che la rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio dell'Avv. MARCHESE RAGONA CARMEN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 19/11/2025 al- le quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato in- tento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle contrapposte domande di addebito proposte dalle parti, in assenza di alcun elemento istruttorio volto a comprovare le rispettive prospettate violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio.
L'inerzia probatoria manifestata da entrambe le parti in causa non risulta aver consentito in alcun modo a questo Tribunale di appurare le effettive cause della improcedibilità della convivenza, e le domande di addebito, non essendo state in alcun modo coltivate sotto il profilo istruttorio vanno rigettate, in quanto integralmente sfornite di prova.
Ora, nel caso di specie, alla luce dell'ordinanza del 2/01/2024 che ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti sul punto con motivazione cui si rinvia integralmente, nes- suna attività istruttoria risulta essere stata svolta per accertare la commissione, da parte dell'una o dell'altro, di una condotta oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matri- monio.
Analogamente, nessuna attività istruttoria è stata espletata per accertare la rilevanza cau- sale delle condotte addebitate reciprocamente rispetto al verificarsi della crisi coniugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte le domande di addebito vanno rigettate.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- stante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna per la minore (nata il [...]) e con la facoltà per il genitore non Persona_1 convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esi- genze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con modalità in- dicate nell'ordinanza del 2/01/2024.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di della casa coniugale sita in Palermo, alla via Cavarretta n. Parte_1
12/a-b, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Pt_1 ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in
[...] proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento delle figlie della coppia.
5.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
5.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non-
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, il resistente è percettore di reddito da lavoro dipendente con CP_1 stipendio di circa € 3.000,00 e con entrate verosimilmente superiori secondo quanto emer- so dagli accertamenti effettuati a mezzo guardia di finanza attestanti la sussistenza di conti correnti, anche in co-intestazione o con potere di firma, nonché varie operazioni finanziarie con movimentazione di danaro apparentemente non giustificate dalla dichiarata attività la- vorativa.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche della ricorrente , Pt_1 si rileva che la medesima non svolge alcuna attività lavorativa e tale circostanza non è stata,
d'altronde contestata dal resistente.
Data l'età (52 anni), difficile è che ella potrà reperire una occupazione confacente alla propria capacità lavorativa, pur non trovandosi allo stato nell'impossibilità assoluta né con- creta, tenuto conto dell'età delle figlie che non necessitano più di un accudimento totaliz- zante.
La ricorrente, infine, continua ad abitare nella casa coniugale, immobile di proprietà del resistente, di ingente valore sia per posizione che per caratteristiche.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, delle esigenze di mantenimento dei figli, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della ac- certata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della dura- ta del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età delle figlie della coppia, nonché di un maggiorenne all'inizio della sua esperienza universitaria come la primogenita e della fissazione del domicilio prevalente delle medesime presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al manteni- mento dovuto dal in favore di in complessivi € CP_1 Parte_1
1.400,00 mensili, di cui € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della Per_ coppia (€ 600,00 per e € 400,00 per )ed € 400,00 a titolo di mantenimento di Per_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su ba- Parte_1 se annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire ai 2/3 delle spese c.d. straordinarie da so- stenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019.
Nella qualità di genitore collocatario, ha diritto a percepire l'intero Parte_1 assegno unico per la figlia . Per_1
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA), in data 13/05/1973, e , nato a [...], in data [...], i CP_1 quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 05/06/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 18, parte I dell'anno 2006; rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia (nata Persona_1 il 17/03/2016) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con re- gime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di perma- nente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé la figlia minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
assegna la casa coniugale sita in Palermo, alla via Cavarretta n. 12/a-b a BASSANO MO-
NICA; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_3
[... la complessiva somma di € 1.400,00 mensili, di cui € 1.000,00 a titolo di contributo al Per_ mantenimento delle figlie della coppia (€ 600,00 per e € 400,00 per ) ed € Per_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile 400,00 a titolo di mantenimento di e e da rivalutarsi su base annuale Parte_1 secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento di 2/3 delle spese straordinarie da sostene- CP_1 re in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire l'intero assegno unico per la figlia Parte_1
nella qualità di genitore collocatario;
Per_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9492 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata presso lo studio dell'Avv. BELLOTTA FEDERICA, che la rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio dell'Avv. MARCHESE RAGONA CARMEN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 19/11/2025 al- le quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato in- tento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle contrapposte domande di addebito proposte dalle parti, in assenza di alcun elemento istruttorio volto a comprovare le rispettive prospettate violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio.
L'inerzia probatoria manifestata da entrambe le parti in causa non risulta aver consentito in alcun modo a questo Tribunale di appurare le effettive cause della improcedibilità della convivenza, e le domande di addebito, non essendo state in alcun modo coltivate sotto il profilo istruttorio vanno rigettate, in quanto integralmente sfornite di prova.
Ora, nel caso di specie, alla luce dell'ordinanza del 2/01/2024 che ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti sul punto con motivazione cui si rinvia integralmente, nes- suna attività istruttoria risulta essere stata svolta per accertare la commissione, da parte dell'una o dell'altro, di una condotta oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matri- monio.
Analogamente, nessuna attività istruttoria è stata espletata per accertare la rilevanza cau- sale delle condotte addebitate reciprocamente rispetto al verificarsi della crisi coniugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte le domande di addebito vanno rigettate.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- stante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna per la minore (nata il [...]) e con la facoltà per il genitore non Persona_1 convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esi- genze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con modalità in- dicate nell'ordinanza del 2/01/2024.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di della casa coniugale sita in Palermo, alla via Cavarretta n. Parte_1
12/a-b, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Pt_1 ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in
[...] proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento delle figlie della coppia.
5.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
5.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non-
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, il resistente è percettore di reddito da lavoro dipendente con CP_1 stipendio di circa € 3.000,00 e con entrate verosimilmente superiori secondo quanto emer- so dagli accertamenti effettuati a mezzo guardia di finanza attestanti la sussistenza di conti correnti, anche in co-intestazione o con potere di firma, nonché varie operazioni finanziarie con movimentazione di danaro apparentemente non giustificate dalla dichiarata attività la- vorativa.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche della ricorrente , Pt_1 si rileva che la medesima non svolge alcuna attività lavorativa e tale circostanza non è stata,
d'altronde contestata dal resistente.
Data l'età (52 anni), difficile è che ella potrà reperire una occupazione confacente alla propria capacità lavorativa, pur non trovandosi allo stato nell'impossibilità assoluta né con- creta, tenuto conto dell'età delle figlie che non necessitano più di un accudimento totaliz- zante.
La ricorrente, infine, continua ad abitare nella casa coniugale, immobile di proprietà del resistente, di ingente valore sia per posizione che per caratteristiche.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, delle esigenze di mantenimento dei figli, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della ac- certata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della dura- ta del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età delle figlie della coppia, nonché di un maggiorenne all'inizio della sua esperienza universitaria come la primogenita e della fissazione del domicilio prevalente delle medesime presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al manteni- mento dovuto dal in favore di in complessivi € CP_1 Parte_1
1.400,00 mensili, di cui € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della Per_ coppia (€ 600,00 per e € 400,00 per )ed € 400,00 a titolo di mantenimento di Per_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su ba- Parte_1 se annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire ai 2/3 delle spese c.d. straordinarie da so- stenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019.
Nella qualità di genitore collocatario, ha diritto a percepire l'intero Parte_1 assegno unico per la figlia . Per_1
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA), in data 13/05/1973, e , nato a [...], in data [...], i CP_1 quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 05/06/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 18, parte I dell'anno 2006; rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia (nata Persona_1 il 17/03/2016) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con re- gime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di perma- nente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé la figlia minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
assegna la casa coniugale sita in Palermo, alla via Cavarretta n. 12/a-b a BASSANO MO-
NICA; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_3
[... la complessiva somma di € 1.400,00 mensili, di cui € 1.000,00 a titolo di contributo al Per_ mantenimento delle figlie della coppia (€ 600,00 per e € 400,00 per ) ed € Per_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile 400,00 a titolo di mantenimento di e e da rivalutarsi su base annuale Parte_1 secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento di 2/3 delle spese straordinarie da sostene- CP_1 re in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire l'intero assegno unico per la figlia Parte_1
nella qualità di genitore collocatario;
Per_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile