Articolo 2005 del Codice civile
Articolo 2004Articolo 2006
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19 aprile 1942
Art. 2005.

(Titolo deteriorato).

Il possessore di un titolo deteriorato che non sia piu' idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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