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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1223 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 19.02.2025, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Capitella (C.F. ) per C.F._2 procura in atti – APPELLANTE – E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Baldinelli (C.F. per C.F._3 procura in atti – APPELLATO –
contumace Controparte_2
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I fatti di causa possono essere così riassunti:
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Controparte_2 ingiuntivo, n. 21513/17, emesso dal tribunale di Roma, di pagamento della somma di
€ 12.928,66, a titolo di oneri condominiali. Gli opponenti hanno dedotto di aver effettuato diversi versamenti, anche in esecuzione di un precedente decreto ingiuntivo, di cui il condominio non avrebbe tenuto conto, azionando un maggior credito, invece, dell'importo pari a € 4560,75, ancora dovuto. Il si è costituito, ammettendo di aver già incassato la somma di € 7049,00 CP_1 in forza di precedente decreto ingiuntivo e, resosi conto dell'errore, di aver notificato un precetto per la minor somma di € 5879,66; ha ammesso di aver ricevuto un ulteriore importo di 4560,75 euro, in epoca successiva alla notifica del precetto e, dunque, al deposito del ricorso, ed ha chiesto la condanna al pagamento della residua somma di 5879,66 euro, oltre accessori, per un totale di € 6859,00.
All'esito del giudizio il tribunale, ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto ed, all'esito dell'istruttoria, la revoca di esso, con la condanna degli opponenti, in solido fra loro, a corrispondere, in favore del , CP_1 la residua somma di € 1.318,91 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e le spese di lite. La decisione può essere così sintetizzata: il decreto opposto poggia su una delibera valida e non impugnata di approvazione dei bilanci;
la contestazione di un errore di calcolo nel bilancio riguarda il processo di formazione della volontà assembleare, che non è sindacabile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove può essere verificata solo l'esistenza e l'efficacia di esso. Il condominio ha riconosciuto di aver già ricevuto diversi pagamenti dall'opponente e, nello specifico: prima, la somma di € 7049,00, a seguito di espropriazione forzata, in forza di un precedente decreto ingiuntivo, e poi la somma di € 4560,75 mediante bonifico bancario. Di conseguenza, il debito residuo ammonta solo ad € 1318,91; il decreto deve essere revocato e rigettata la domanda del condominio di pagamento della somma residua di € 6859,00; le rispettive domande di condanna, ex art 96 cpc, devono essere rigettate in ragione della reciproca soccombenza parziale;
le spese del giudizio sono state poste ad intero carico degli opponenti, in considerazione della fondatezza della pretesa creditoria, seppur parziale, che ha giustificato il ricorso al procedimento monitorio per la parte del credito non estinta, ex art. 63 disp. att. cc .
ha proposto appello limitatamente alla pronuncia sulle spese Parte_1 processuali, per le quali ha chiesto”disporre la compensazione delle spese del procedimento monitorio in ragione del 55% (12.928,66/7.049= 55%) e per l'effetto contenere la condanna dei condomini nella misura di € 328,50 oltre spese nella misura di € 145,50;(….) disporre la parziale compensazione delle spese del giudizio di opposizione e per l'effetto condannare il condominio al rimborso dei compensi in favore dell'appellante nella misura di € 4.254,80 pari all'88% del totale, tale essendo la proporzione tra l'importo del credito ingiunto (€ 12.928,66) e l'importo del credito riconosciuto nella sentenza impugnata (€ 1.318,91) e delle spese nella misura di € 145,50…”.
L'appello è infondato. Il condominio ha azionato un credito di € 12.928,66, in parte già oggetto di esecuzione forzata, in virtù di un precedente decreto ingiuntivo. L'assegnazione della somma è stata disposta in data 21.6.2017, circa 20 giorni prima della delibera condominiale e oltre due mesi prima del deposito del ricorso per ingiunzione, anche se il pagamento è avvenuto nel successivo mese di ottobre. Successivamente, il condominio, con l'atto di precetto notificato il 4.12.2017, ha rinunciato all'escussione di tale importo. I condòmini hanno poi versato l'ulteriore somma di € 4.560,75, a mezzo bonifico bancario del successivo 30 novembre, e notificato l'opposizione al decreto ingiuntivo in epoca coeva, perché l'atto è stato trasmesso per la notifica nella stessa data e pervenuto al destinatario il 5.12.2017. In sostanza, l'opposizione è stata proposta quando era già risolta la questione del credito precedentemente azionato ed, in epoca coeva, al pagamento di buona parte del residuo e alla notifica del precetto. Non vi è dubbio che i condomini abbiano dato causa al giudizio monitorio, almeno per la parte residua del credito, mentre non si giustifica una nuova richiesta, in sede monitoria, per la parte di credito già oggetto di procedura esecutiva avanzata, anche se il pagamento è avvenuto solo dopo circa un mese dal deposito del ricorso. Sarebbe stato onere dell'amministratore, a prescindere dalla delibera condominiale, considerare la pendenza del procedimento esecutivo, evitando di rinnovare la richiesta di pagamento per quella parte. In ogni caso, in relazione al principio di causalità, appare prevalente il comportamento dei condomini, inadempienti nel tempo, tanto da richiedere diversi procedimenti monitori per provvedere ai pagamenti dovuti, in modo confuso e dilazionato per poi proporre la presente opposizione quando il debito era quasi del tutto estinto. Gli opponenti hanno dato causa alla richiesta monitoria per la parte che residuava, detratto l'importo già oggetto di precedente decreto ingiuntivo e buona parte di esso è stato pagato dopo il ricorso monitorio ed in epoca coeva alla notifica del precetto, reiterando il disordine contabile nell'adempiere ai propri obblighi nascenti dal rapporto con il . CP_1
In questo ambito, non assume particolare rilievo il comportamento del che CP_1 ha rinnovato la richiesta monitoria per parte del credito, in attesa del pagamento - comunque, rinunciato in sede esecutiva - così come la mancata detrazione dell'ulteriore importo versato, pur avendone ammesso il pagamento. Tale comportamento rileva, invece, al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
L'appello va rigettato ed alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, del grado, che si liquidano, ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa fino a 26000 euro, nella misura minima, in ragione degli interessi sottesi alla controversia ed esclusa la fase di istruttoria/trattazione, del tutto mancata), oltre all'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 19127/2019, del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
Rigetta l'appello, con la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 2000, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 2.7.2025
Il Presidente relatore