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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 334/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 334/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso congiunto depositato in data 28 marzo 2024; da
nata a [...] il [...] residente in [...]
Paola n.84, , CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]\Q, C.F. ; CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michele Urso del foro di Messina per procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in S. Teresa di Riva via F. Crispi n.261, C. F. , Pec che dichiarano di voler ricevere C.F._3 Email_1 avvisi, comunicazioni e notificazioni alla suindicata pec.
- RICORRENTI CONGIUNTI – e con l'intervento del Procuratore Generale – Sede, in persona del Sostituto dr. M. Felice Lima che ha apposto il Visto in data 23.04.2024; ________________ Oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota - nullità di matrimonio – domanda congiunta (l. n. 121/85).
*************
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per entrambe: “1) Dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo Palermo in data 24 Luglio 2019, così come ratificata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “superiore Organo Ecclesiastico di controllo” in data 09 Gennaio 2024; 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge”. Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 28 marzo 2024 e Parte_1
premesso che i Giudici Canonici avevano dichiarato la nullità del Parte_2 matrimonio “per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte di entrambi o di uno di essi” a norma del con. 1101§2 C.D.C. e che tale capo di nullità non trova ostacolo nei limiti di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (art.123 c.c.), non avendo nulla da eccepire sia sostanzialmente sia proceduralmente alla pronunzia ecclesiastica, chiedevano concordemente che venisse dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullità matrimoniale emessa il 24 Luglio 2019 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo Palermo, munita il 09 Gennaio 2024 del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario in AL LE, nella parrocchia S. Maria del Carmelo e San Nicolò di Bari il 30 Maggio 2009, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Messina di effettuare l'annotazione nel registro dei matrimoni. Disposta la comparizione delle parti istanti ed acquisito il visto del Procuratore Generale come sopra riportato, all'udienza camerale del 16 settembre 2024 - svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (così come introdotto dal D.Leg.vo 10.10.22 n. 149)-, la Corte tratteneva la causa in decisione. MOTIVI della DECISIONE Occorre premettere che il giudizio è stato instaurato con ricorso congiunto depositato il 28 marzo 2024. Orbene, in ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato che la legge 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento. La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda
2 congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione. Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro, da un lato, nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e dall'altro lato nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n. 218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363). Non può d'altra parte essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c. p. c., in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, atteso che quest'ultima norma non è idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del protocollo addizionale, sicché i citati articoli 796 e 797 c. p. c., richiamati nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati, relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost., il quale implica la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali, da una vera e propria ultrattività (v. Cass. 30 maggio 2003, n. 8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). In altri termini l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c. p. c., sancita dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno 2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186). Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere che la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può che assumere la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l'art. 797 c. p. c. - e non già l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico - condizionava l'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796). Pertanto la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano - oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi
3 fondamentali dell'ordinamento italiano) - anche le condizioni previste dalle lett. a) e c) del 2° comma del citato art 8 della legge n. 121/1985, che cioè sia sussistita, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa - in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art. (lett. a) - e che ricorrano inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere", cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l'ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare sia in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6).
§ Tanto premesso e venendo al caso concreto, dall'esame del merito della domanda risulta con certezza che sussistono, nella fattispecie in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della sentenza oggetto della procedura instaurata dalle parti. La dichiarazione di nullità riguarda, invero, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di AL LE (Diocesi di Messina -Lipari- Santa Lucia del Mela), per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa. Inoltre, in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n.18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione). Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza di prima istanza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo del 24 luglio 2019, dichiarativa di nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica datato 9 gennaio 2024, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica e costituente condizione dell'azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814). In proposito mette conto precisare che, a decorrere dall'8 settembre 2015, è stata abolita la regola dell'obbligatorietà dell'appello avverso le sentenze del Tribunale Ecclesiastico Regionale (cd. principio della “doppia conforme” introdotto nel 1741), di cui ai canoni 1682 e 1684, secondo i quali “la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio” e che “dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una doppia sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati”. La nuova normativa – introdotta a seguito della riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità di cui al motu proprio “Mitex Iudex Dominus Iesus” dell'attuale Pontefice, pubblicato l'8 settembre 2015 - recita che “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva” (in particolare va evidenziato che i nuovi canoni
4 1679 e 1680 hanno decretato l'abolizione della doppia sentenza conforme, com'era stabilito nei summenzionati canoni 1682 e 1684). La nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano (interrogatorio dell'attrice e audizione di vari testimoni, tra cui la madre dell'attrice e ed alcune amiche della stessa informate dei fatti), che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti ed idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta, nei termini di cui si dirà infra. E la correttezza, nel merito, del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione. Non risulta poi l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all'ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n.18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, 2° comma, lett. c). Si precisa a questo ultimo proposito che, in generale, il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico della inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità. Nel caso di specie la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico sulla “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice, a norma del can. 1101 §2 del C.D.C.” (can. 1101, §2, C. I. C.). Giova ricordare che, per costante giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per l'esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che l'abbia ignorata per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze “de relato ex parte actoris” assunte nel corso del procedimento davanti al giudice ecclesiastico, tenuto conto che le
5 dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3709; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22011). L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. 1° febbraio 2008, n. 2467; Cass. 6 marzo 2003, n. 3339). Nel caso di specie gli elementi desumibili dalla sentenza canonica inducono a ritenere fondatamente che le riserve dell'attrice, in ordine all'indissolubilità del Parte_1 vincolo, la sua idea, in particolare, di celebrare comunque le nozze nonostante i forti dubbi sulla riuscita del matrimonio, tanto da avere espressamente confidato sulla possibilità, anche a brevissimo termine, di divorziare (riserva che aveva comunicato anche al convenuto oltre che alla propria madre ed alle proprie amiche, alle quali aveva manifestato l'idea di celebrare il matrimonio quasi come una prova con la condizione di ricorrere al divorzio in caso di fallimento -cfr. deposizioni - – ), era un dato certamente noto all'allora fidanzato, oltre che Tes_1 Tes_2 Tes_3 conosciuto nella cerchia dei parenti ed amici della coppia che in tal senso hanno deposto dinanzi al Tribunale Ecclesiastico. Ciò risulta espressamente dalle dichiarazioni dell'attrice, non contrastate dal che anzi T_ ha proposto l'odierna richiesta congiunta, che ampiamente riportate nella sentenza canonica di prima istanza e dalle deposizioni testimoniali parimenti trascritte in sentenza (nelle parti più interessanti). I testimoni sentiti, quindi, hanno tutti riscontrato che la si era approcciata al Pt_1 matrimonio con la convinzione della breve durata dello stesso, confidando sul fatto di potersi separare ove le difficoltà relazionali fossero proseguite e non vi fosse stato un effettivo cambio di atteggiamento da parte del marito. E' emerso chiaramente, dunque, che la riserva della sulla non indissolubilità del Pt_1 matrimonio non solo sussisteva in lei da sempre, ma che non poteva che essere nota al
[...]
(il quale, infatti, non ha opposto alcun rilievo alla richiesta di nullità del matrimonio ed T_ ha instaurato congiuntamente alla Liberto l'odierno procedimento), nonché conosciuta nella cerchia dei parenti ed amici più stretti della coppia. Ne discende perciò che, in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti e con l'assenso del P.G., va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica sopra indicata nello Stato Italiano. L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio data la convergenza delle posizioni processuali delle parti private che hanno avanzato richiesta congiunta.
P. Q. M.
6 la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori dei ricorrenti ed il S. Procuratore Generale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da nata a [...] il [...] residente in Parte_1
Savoca (Me) via S. Francesco di Paola n.84, e nato a [...] il [...] Parte_2 ed ivi residente in [...]\Q, , con ricorso depositato telematicamente in data 28 marzo 2024, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in AL LE (Diocesi di Messina) il 30 maggio 2009 da e sopra generalizzati, trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio del Comune di Messina al N. 47 P. 2 S. B anno 2009, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo il 24.07.2019 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 9 gennaio 2024; b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Messina di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso, nonché alla sua annotazione a margine degli atti di nascita dei ricorrenti;
c) nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 13 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 334/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso congiunto depositato in data 28 marzo 2024; da
nata a [...] il [...] residente in [...]
Paola n.84, , CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]\Q, C.F. ; CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michele Urso del foro di Messina per procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in S. Teresa di Riva via F. Crispi n.261, C. F. , Pec che dichiarano di voler ricevere C.F._3 Email_1 avvisi, comunicazioni e notificazioni alla suindicata pec.
- RICORRENTI CONGIUNTI – e con l'intervento del Procuratore Generale – Sede, in persona del Sostituto dr. M. Felice Lima che ha apposto il Visto in data 23.04.2024; ________________ Oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota - nullità di matrimonio – domanda congiunta (l. n. 121/85).
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CONCLUSIONI DELLE PARTI Per entrambe: “1) Dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo Palermo in data 24 Luglio 2019, così come ratificata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “superiore Organo Ecclesiastico di controllo” in data 09 Gennaio 2024; 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge”. Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 28 marzo 2024 e Parte_1
premesso che i Giudici Canonici avevano dichiarato la nullità del Parte_2 matrimonio “per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte di entrambi o di uno di essi” a norma del con. 1101§2 C.D.C. e che tale capo di nullità non trova ostacolo nei limiti di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (art.123 c.c.), non avendo nulla da eccepire sia sostanzialmente sia proceduralmente alla pronunzia ecclesiastica, chiedevano concordemente che venisse dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullità matrimoniale emessa il 24 Luglio 2019 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo Palermo, munita il 09 Gennaio 2024 del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario in AL LE, nella parrocchia S. Maria del Carmelo e San Nicolò di Bari il 30 Maggio 2009, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Messina di effettuare l'annotazione nel registro dei matrimoni. Disposta la comparizione delle parti istanti ed acquisito il visto del Procuratore Generale come sopra riportato, all'udienza camerale del 16 settembre 2024 - svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (così come introdotto dal D.Leg.vo 10.10.22 n. 149)-, la Corte tratteneva la causa in decisione. MOTIVI della DECISIONE Occorre premettere che il giudizio è stato instaurato con ricorso congiunto depositato il 28 marzo 2024. Orbene, in ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato che la legge 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento. La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda
2 congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione. Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro, da un lato, nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e dall'altro lato nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n. 218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363). Non può d'altra parte essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c. p. c., in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, atteso che quest'ultima norma non è idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del protocollo addizionale, sicché i citati articoli 796 e 797 c. p. c., richiamati nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati, relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost., il quale implica la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali, da una vera e propria ultrattività (v. Cass. 30 maggio 2003, n. 8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). In altri termini l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c. p. c., sancita dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno 2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186). Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere che la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può che assumere la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l'art. 797 c. p. c. - e non già l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico - condizionava l'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796). Pertanto la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano - oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi
3 fondamentali dell'ordinamento italiano) - anche le condizioni previste dalle lett. a) e c) del 2° comma del citato art 8 della legge n. 121/1985, che cioè sia sussistita, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa - in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art. (lett. a) - e che ricorrano inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere", cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l'ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare sia in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6).
§ Tanto premesso e venendo al caso concreto, dall'esame del merito della domanda risulta con certezza che sussistono, nella fattispecie in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della sentenza oggetto della procedura instaurata dalle parti. La dichiarazione di nullità riguarda, invero, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di AL LE (Diocesi di Messina -Lipari- Santa Lucia del Mela), per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa. Inoltre, in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n.18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione). Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza di prima istanza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo del 24 luglio 2019, dichiarativa di nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica datato 9 gennaio 2024, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica e costituente condizione dell'azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814). In proposito mette conto precisare che, a decorrere dall'8 settembre 2015, è stata abolita la regola dell'obbligatorietà dell'appello avverso le sentenze del Tribunale Ecclesiastico Regionale (cd. principio della “doppia conforme” introdotto nel 1741), di cui ai canoni 1682 e 1684, secondo i quali “la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio” e che “dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una doppia sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati”. La nuova normativa – introdotta a seguito della riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità di cui al motu proprio “Mitex Iudex Dominus Iesus” dell'attuale Pontefice, pubblicato l'8 settembre 2015 - recita che “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva” (in particolare va evidenziato che i nuovi canoni
4 1679 e 1680 hanno decretato l'abolizione della doppia sentenza conforme, com'era stabilito nei summenzionati canoni 1682 e 1684). La nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano (interrogatorio dell'attrice e audizione di vari testimoni, tra cui la madre dell'attrice e ed alcune amiche della stessa informate dei fatti), che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti ed idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta, nei termini di cui si dirà infra. E la correttezza, nel merito, del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione. Non risulta poi l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all'ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n.18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, 2° comma, lett. c). Si precisa a questo ultimo proposito che, in generale, il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico della inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità. Nel caso di specie la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico sulla “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice, a norma del can. 1101 §2 del C.D.C.” (can. 1101, §2, C. I. C.). Giova ricordare che, per costante giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per l'esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che l'abbia ignorata per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze “de relato ex parte actoris” assunte nel corso del procedimento davanti al giudice ecclesiastico, tenuto conto che le
5 dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3709; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22011). L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. 1° febbraio 2008, n. 2467; Cass. 6 marzo 2003, n. 3339). Nel caso di specie gli elementi desumibili dalla sentenza canonica inducono a ritenere fondatamente che le riserve dell'attrice, in ordine all'indissolubilità del Parte_1 vincolo, la sua idea, in particolare, di celebrare comunque le nozze nonostante i forti dubbi sulla riuscita del matrimonio, tanto da avere espressamente confidato sulla possibilità, anche a brevissimo termine, di divorziare (riserva che aveva comunicato anche al convenuto oltre che alla propria madre ed alle proprie amiche, alle quali aveva manifestato l'idea di celebrare il matrimonio quasi come una prova con la condizione di ricorrere al divorzio in caso di fallimento -cfr. deposizioni - – ), era un dato certamente noto all'allora fidanzato, oltre che Tes_1 Tes_2 Tes_3 conosciuto nella cerchia dei parenti ed amici della coppia che in tal senso hanno deposto dinanzi al Tribunale Ecclesiastico. Ciò risulta espressamente dalle dichiarazioni dell'attrice, non contrastate dal che anzi T_ ha proposto l'odierna richiesta congiunta, che ampiamente riportate nella sentenza canonica di prima istanza e dalle deposizioni testimoniali parimenti trascritte in sentenza (nelle parti più interessanti). I testimoni sentiti, quindi, hanno tutti riscontrato che la si era approcciata al Pt_1 matrimonio con la convinzione della breve durata dello stesso, confidando sul fatto di potersi separare ove le difficoltà relazionali fossero proseguite e non vi fosse stato un effettivo cambio di atteggiamento da parte del marito. E' emerso chiaramente, dunque, che la riserva della sulla non indissolubilità del Pt_1 matrimonio non solo sussisteva in lei da sempre, ma che non poteva che essere nota al
[...]
(il quale, infatti, non ha opposto alcun rilievo alla richiesta di nullità del matrimonio ed T_ ha instaurato congiuntamente alla Liberto l'odierno procedimento), nonché conosciuta nella cerchia dei parenti ed amici più stretti della coppia. Ne discende perciò che, in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti e con l'assenso del P.G., va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica sopra indicata nello Stato Italiano. L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio data la convergenza delle posizioni processuali delle parti private che hanno avanzato richiesta congiunta.
P. Q. M.
6 la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori dei ricorrenti ed il S. Procuratore Generale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da nata a [...] il [...] residente in Parte_1
Savoca (Me) via S. Francesco di Paola n.84, e nato a [...] il [...] Parte_2 ed ivi residente in [...]\Q, , con ricorso depositato telematicamente in data 28 marzo 2024, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in AL LE (Diocesi di Messina) il 30 maggio 2009 da e sopra generalizzati, trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio del Comune di Messina al N. 47 P. 2 S. B anno 2009, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo il 24.07.2019 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 9 gennaio 2024; b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Messina di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso, nonché alla sua annotazione a margine degli atti di nascita dei ricorrenti;
c) nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 13 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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