Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1985, n. 1012
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Sentenza 8 febbraio 1985

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Ai sensi del primo comma dell'art. 15 del R.d.l. 23 settembre 1937 n. 1918 sull'Assicurazione contro le malattie per la gente di mare (il quale dispone che, "agli effetti della Determinazione del periodo massimo per il quale sono dovute le prestazioni assicurative, la malattia che recidiva entro sessanta giorni dalla sua guarigione e che si manifesta nello stesso termine come conseguenziale della precedente si considera continuativa"), la malattia del marittimo insorta entro il ventottesimo giorno successivo allo sbarco, e tale perciò da dargli diritto all'assistenza sanitaria ed economica ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 7 dello stesso decreto, si considera - quando dia luogo a recidiva entro il sessantesimo giorno dalla guarigione o quando si manifesti nello stesso termine come conseguenza della malattia precedente - come unico episodio morboso agli effetti della Determinazione del periodo massimo (un anno dalla annotazione di sbarco) nel quale sono dovute le prestazioni assicurative e, perciò, anche agli effetti del riconoscimento del diritto all'assistenza sanitaria ed economica.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1985, n. 1012
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1012
    Data del deposito : 8 febbraio 1985

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