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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 410/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. IO SGAMBATI Presidente Dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 3 marzo 2022 al n. 410 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022; avverso la sentenza 1071/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 22 dicembre 2021 e pubblicata in data 23 dicembre 2021
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Alberto Tedoldi Parte_1 e dall'Avv. Antonio Giuffrida del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da procura in atti;
- appellante - contro
, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo CP_1 Controparte_2 EL domiciliati in Pistoia presso e nello studio dell'avv. Adele Agostini, come da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in totale riforma della gravata sentenza impugnata, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa: NEL MERITO: dichiarare che i signori e CP_1 Pt_2
non hanno il diritto di procedere ad esecuzione forzata ex art. 2495,
[...] comma 2 (ora 3), c.c. nei confronti dell'opponente socio della cessata BE S.r.l. in liquidazione, dichiarando nullo e di nessun effetto e/o annullando il precetto opposto, notificato in uno alla sentenza 22 n° 54/2020 del Tribunale di Pistoia a mezzo del servizio postale con plico spedito il 17 febbraio 2020. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”; per l'appellato: “In via preliminare CONCLUSIONI 1) Rigettare la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata per le ragioni indicate. Nel merito 1) Rigettare l'appello avverso la sentenza n 1071/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia per le ragioni esposte . perché destituito di fondamento giuridico e fattuale 2 2) Condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
, quale socio della cessata BE S.r.l. in liquidazione, conveniva in
[...] giudizio e chiedendo che, in riforma della CP_1 Parte_2 sentenza impugnata, fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dei convenuti a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti ai sensi ex art. 2495, comma 2 c.c., con conseguente dichiarazione di nullità del precetto da questi ultimi notificato al , in uno alla sentenza 22 n° 54/2020 del Tribunale Pt_1 di Pistoia.
Così nella sentenza impugnata : “Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio i sig.ri e per sentire
[...] CP_1 Parte_2 accertare e dichiarare, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva,
l'inesistenza del diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata in virtù della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2676/2016 del 27/09/2016, in quanto provvedimento non eseguibile ai sensi dell'art. 2495 comma 2 c.c., con ogni ulteriore provvedimento in ordine alla la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in uno alla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 54/2020 del
21/01/2020. In particolare, l'opponente ha allegato: - che il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2676/2016 del 27/09/2016 aveva definitivamente condannato la società al pagamento in favore dei sig.ri e Controparte_3 CP_1 Pt_2
della complessiva somma di € 87.488,54 oltre interessi legali dalla
[...] domanda al soddisfo;
- che, al fine di ottenere il pagamento degli importi oggetto di condanna, i sig.ri e , il 23-30/11/2016 avevano notificato al sig. CP_1 Parte_2
, già socio unico della nelle more trasformata Parte_1 Controparte_3 in BE S.r.l., e poi definitivamente cancellata a seguito di liquidazione, atto di precetto, ritenendolo tenuto al pagamento di quanto di spettanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 comma 2 c.c.; che avverso tale atto di precetto, il sig.
[...]
aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avanti al Pt_1
Tribunale di Pistoia, dando avvio al giudizio definito con sentenza di rigetto n.
54/2020 del 21/01/2020, appellata e ancora sub iudice;
- che al fine di ottenere, in uno, il pagamento di quanto oggetto della condanna della sentenza del
2 Tribunale di Foggia e di quanto statuito nella sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. del Tribunale di Pistoia, i sig.ri e avevano CP_1 Pt_2 notificato nuovo atto di precetto, intimando il pagamento della complessiva somma di € 129.616,07 oltre interessi successivi dal dovuto al soddisfo;
- che avverso tale secondo atto di precetto il sig. ha proposto la presente Pt_1 opposizione contestando il diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata, attesa l'intervenuta preventiva estinzione di concorrenti debiti sociali in misura pari ad € 290.290,23 a fronte del complessivo importo di € 296.512,57 oggetto di riparto finale;
- che, infatti, a differenza di quanto ritenuto accertato dal Tribunale di Pistoia con sentenza n. 54/2020 relativamente al pagamento di debiti sociali per il minor importo di € 186.739,11-, anche il pagamento del debito erariale per la somma di € 103.551,12 avrebbe dovuto ritenersi oggi dimostrato alla luce della quietanza emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 18/02/2020; - che per tale motivo l'opponente, già in occasione dell'udienza di discussione della sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. della sentenza del Tribunale di Pistoia appellata, il sig.
ha offerto di versare banco iudicis la somma residua di € 6.222,34-. Con Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/05/2020 si sono costituiti in giudizio i sig.ri e , contestando quanto CP_1 Parte_2 ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare l'insussistenza del potere del giudice adito con la presente opposizione a precetto di conoscere i motivi dedotti dal sig. , in quanto ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo Pt_1 giudiziale che potrebbero essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo – dovendosi valutare la validità di documenti mai depositati nei precedenti giudizi”
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale nelle cause di opposizione a precetto fondate su titolo giudiziale, non possono invocarsi fatti che potevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo o che implichino un riesame di profili attinenti al merito della sua formazione, rimessi alla cognizione del giudice dell'impugnazione; in particolare il invocava, Pt_1
a fondamento dell'opposizione, la circostanza sopravvenuta del pagamento del debito erariale di € 103.551,12, ritenuta indimostrata dal Tribunale di Pistoia nella sentenza n. 54/2020 di rigetto dell'opposizione. Rilevava il Tribunale che, nella nuova opposizione a precetto, potevano essere fatti valere solo fatti
3 sopravvenuti a detta sentenza;
al contrario la documentazione prodotta dall'opponente attestante gli intervenuti pagamenti all'Agenzia delle Entrate, ad eccetto dell'ultimo pagamento (F23 del 10/02/2020 per € 6.520,75,) era riferibile ad epoca precedente;
quanto alla quietanza dell'Agenzia delle Entrate in data 18/02/2020, essa costituiva esclusivamente dato probatorio attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti, ma non “fatto impeditivo, modificativo, estintivo” sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale. Il Tribunale concludeva che l'opponente, detratti i debiti sociali che allegava di avere pagato, era nella disponibilità della somma di euro €
103.252,71 (residuo del bilancio finale di liquidazione di euro € 296.512,57), superiore al credito vantato dagli opposti e pertanto esigibile.
II. Avverso la sentenza suddetta proponeva atto di appello Parte_1
.
[...]
Con il primo motivo di appello deduceva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto preclusa la decisione in ordine alla seconda opposizione a precetto, per decadenza dalla possibilità di dedurre nuovi fatti o elementi di prova rispetto alla “prima opposizione a precetto”. I nuovi e ulteriori pagamenti erano infatti stati effettuati dall'appellante in epoca successiva alla sentenza del Tribunale di Pistoia, peraltro non passata in giudicato a seguito di impugnazione. L'appellante contestava il richiamo del primo giudice al principio giurisprudenziale affermatosi in materia di opposizione a precetto, per il quale ove si tratti di titoli giudiziali, non possono farsi valere fatti deducibili nel corso del procedimento di formazione del titolo. Riteneva tale richiamo non attinente alla materia oggetto del contendere, relativa ai limiti di responsabilità del socio di società di capitali cancellate dal registro delle imprese ex art. 2495 c.c. Tale tematica non afferiva alla formazione del titolo esecutivo ma piuttosto alla responsabilità del socio per le obbligazioni sociali in caso di estinzione di società di capitali. A detta dell'appellante, inoltre, il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che i motivi dell'opposizione fossero sovrapponibili a quelli della precedente opposizione a precetto, conclusasi con sentenza di rigetto del Tribunale di Pistoia n° 54/2020; non vi era infatti alcuna decisione idonea a coprire con effetto di giudicato i motivi posti a base della seconda opposizione. All'esito del giudizio non poteva, dunque, che essere dichiarata l'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata nei confronti del socio , stante l'esaurimento delle somme da lui riscosse in Pt_1
4 base al bilancio finale di liquidazione della cessata BE S.r.l. in liquidazione.
Con il secondo motivo di appello l'appellante deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. risultando provato per tabulas che le somme riscosse dal socio della (poi S.r.l. in liquidazione) Controparte_3 in base al bilancio finale di liquidazione, erano già state impiegate per il pagamento di altri creditori sociali. La responsabilità del entro i limiti Pt_1 delle somme doveva ritenersi ormai esaurita, pena l'illimitata responsabilità per i crediti sociali, in palese contrasto con l'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali. Alla luce della natura eterodeterminata dell'opposizione all'esecuzione, ben poteva l'appellante opporre ai creditori procedenti gli intervenuti pagamenti, in quanto fatti sopravvenuti, non dedotti in altra sede e, anche ove dedotti, non coperti in ogni caso da alcun giudicato. A dispetto di quanto erroneamente ritenuto dal Giudice, non poteva dirsi che di tali pagamenti non fosse stata fornita la prova. Risultava, infatti, provato per tabulas che le somme riscosse dal socio della BE S.r.l. in liquidazione in base al bilancio finale di liquidazione erano già state impiegate per il pagamento di altri creditori sociali sino al loro pressoché totale esaurimento. Si era in particolare fornita piena e inconfutabile prova che il. aveva corrisposto: Pt_1
1) € 103.551,12 all'Agenzia delle Entrate, a fronte di un debito della cessata
BE S.r.l. in liquidazione, debito estinto mediante pagamenti rateali, come concordato con l'Erario il 10 giugno 2016 e definitamente quietanzato il 18 febbraio 2020, con documento di formazione certamente successiva alla precedente opposizione;
2) € 164.288,00 in relazione alla transazione stipulata tra la società e la società IC a seguito della sentenza n° CP_4
842/2015 del Tribunale di Pistoia;
somme versate dal Sig. sul conto Pt_1 corrente di IC e da quest'ultima corrisposte a che ne aveva CP_4 debitamente quietanzato il 16 pagamento;
tale ragione di credito non poteva trovare indicazione nel bilancio di liquidazione, in quanto la liquidazione era avvenuta nel 2011 mentre la sentenza dalla quale era originato il credito era del 2015 e la transazione con del 4 novembre 2015; 3) € 13.527,99 per CP_4 il pagamento delle spettanze oggetto di condanna da parte della sentenza resa dal Tribunale di Napoli n° 4205/2012 a favore del Sig. ; 4) € Parte_3
8.923,12 versati all'Avv. a titolo di pagamento di compensi Controparte_5 professionali maturati nei confronti della società cessata. In definitiva, risultavano provati esborsi per complessivi € 290.290,23, a fronte di somme
5 riscosse dal socio in base al bilancio finale di liquidazione di BE S.r.l. in liquidazione per € 296.512,57, comprensive peraltro di crediti assegnati al socio
, mai recuperati. La responsabilità del socio entro i limiti delle somme Pt_1 riscosse era dunque ormai esaurita.
Si costituivano e eccependo la violazione CP_1 Pt_2 del principio del ne bis in idem affermato dagli art 39 e 395 c.p.c., principio volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia garantendo la stabilità delle decisioni. Affermava che era stata proposta una nuova opposizione al precetto per gli stessi fatti già dedotti ed esaminati nella sentenza n 54/2020 del Tribunale di Pistoia: il non Pt_1 aveva depositato i documenti nella prima opposizione pur avendoli a disposizione, aveva poi instaurato un'altra opposizione depositando quei documenti che non aveva depositato nella prima opposizione. Risultava dunque era palese la duplicazioni di giudizi
Parte appellata richiamava il consolidato principio secondo cui il giudice dell'opposizione non può conoscere fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale;
in base a tale principio l'estinzione della società e tutte conseguenze ad essa correlata avvenute nell'anno 2011/2012 non potevano essere fatte valere con l'opposizione al precetto, trattandosi di eventi che si erano verificati prima della formazione del titolo giudiziale. Il avrebbe quindi dovuto Pt_1 chiedere l'interruzione del processo a seguito della cancellazione e non appropriarsi dei soldi del bilancio di liquidazione ed a distanza di quattro anni dire che la società non esisteva più e che aveva pagato delle somme per i debiti della società. Quanto al pagamento di € 103.551,12 deduceva che il Tribunale di Pistoia si era già pronunciato con la prima opposizione al precetto;
non solo, dunque, tale questione non poteva essere riproposta per palese violazione del principio ne bis in idem, ma solo l'ultima della ricevute depositate era successiva alla Sentenza n 54/2020. Per di più tra la BE s.r.l. e CP_6 non vi era nessun rapporto di debito o credito né delega o altro atto che
[...] giustificasse che il pagamento doveva essere fatto dalla;
l'unico CP_6 rapporto che legava la BE s.r.l. e la era il , CP_6 Parte_1 il quale era titolare di entrambe le società.
Parte appellata sottolineava altresì la mancanza di prova in ordina al pagamento
IC di € 164.288,00, non essendosi il primo giudice pronunciato sulla questione perché assorbita dalla questione principale, così come anche il
Giudice nella sentenza n 54/2020. Chiedeva, pertanto, una pronuncia della
6 Corte in ordine alla validità di detto pagamento, rilevando che parte appellante nulla aveva impugnato al riguardo andando incontro alla decadenza ex art 346
c.p.c; il mancato riconoscimento del pagamento di € 164.288,00 consentiva l'azione esecutiva in quanto il rigetto della domanda non implicava riconoscimenti di diritti. Nel merito deduceva che anche in tale ipotesi il
[...]
aveva usato una società a lui appartenente ovvero la IC s.r.l. ( Pt_1
70% 30 % la moglie ) per pagare debiti che non riguardano la BE Pt_1
s.r.l. in liquidazione. La scrittura di manleva risultava scritta da un soggetto che nulla aveva a che fare con la società BE in liquidazione ed era nulla per illiceità della causa, in difetto dell'interesse del mallevatore all'assunzione degli oneri patrimoniali, e per l'assoluta carenza di determinazione dell'oggetto ed indeterminabilità ai sensi degli art 1418 cc. comma 2 e 1346 cc. Mancava , infatti, nell'atto di manleva il limite massimo di assunzione del debito Non potendo il contratto nullo produrre effetti, non si dovevano ritenere validi i pagamenti depositati attraverso i quali il , in qualità di legale Parte_1 rappresentante della BE s.r.l., affermava di aver pagato la IC
s.r.l, al fine di sottrarre tale importo dalle somme incassate dalla liquidazione.
Rilevava che la nullità di contratto ai sensi dell'art 1421 c.c. poteva essere fatta valere da chiunque ne avesse interesse, in ogni stato e grado del processo.
Deduceva ancora l'appellata l'assenza di valenza della documentazione posta alla base dell'atto di appello, occorrendo domandarsi perché il per Pt_1 estinguere il debito verso l' BE s.r.l. non avesse Controparte_7 provveduto direttamente ma tramite versamenti sulla SO ( CP_6
a lui facente capo e il titolare delle quote ) che non aveva partecipato all'accordo conciliativo così ponendo il dubbio che le ricevute di pagamento fossero in realtà riferibili ad un debito della verso l'agenzia delle entrate. CP_6
Eccepiva infine l'esistenza di identiche questioni gia' decise dalla Corte Di
Appello di Firenze nella causa nrg 550/2020 con duplicazione di due giudizi in grado di Appello per questioni che erano state già decise. Concludeva per il rigetto dell'appello.
La Corte d'Appello, senza ulteriore istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi mediante sostituzione di note scritte, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
7 III. Con il primo motivo di appello il censura la sentenza di primo Pt_1 grado per avere ritenuto preclusa la trattazione dei motivi posti a fondamento dell' opposizione proposta, ritenendo che i medesimi motivi fossero già stati sollevati nel precedente giudizio di opposizione a precetto e che si trattasse di una duplicazione di identici giudizi.
L'appellante eccepisce altresì l'inconferente richiamo da parte del giudice di prime cure al principio giurisprudenziale per il quale nel giudizio di opposizione a precetto fondato su titolo giudiziale, possono esser fatti valere solo fatti costitutivi modificativi ed estintivi verificatisi successivamente alla formazione del titolo. Ciò sul presupposto che la materia oggetto del contendere verta sulla responsabilità dell'ex socio di società di capitali ai sensi dell'art 2945 c.c..
A sostegno di tale assunto deduce che la tematica trattata nel giudio di primo grado non afferisce alla formazione del titolo esecutivo quanto piuttosto alle limitazione della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali una volta cancellata la società di capitali.
Il motivo è infondato. Il principio giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata è volto a garantire la stabilità dei provvedimenti giudiziali, precludendo la rivalutazione nel merito delle vicende sottese alla decisione divenuta definitiva. Il superiore interesse pubblico che tale principio mira a tutelare, anche scongiurando il rischio del contrasto tra giudicati, consente di favorirne la più ampia interpretazione, sì da far prevalere l' irretrattabilità della decisione su qualunque ragione sostanziale non dedotta nel corso del procedimento di formazione del titolo giudiziale, purchè ivi deducibile.
Nel caso di specie le questioni relative ai limiti di responsabilità del socio della società BE SR in liquidazione, cancellata nel 2011, erano suscettibili di venire in rilievo già dalla formazione del primo titolo esecutivo.
L'appellante deduce la novità dei fatti allegati a sostegno dell'opposizione a precetto, invocandone la idoneità a comprovare l'avvenuto pagamento del debito della BE SR verso il creditore Agenzia dell'Entrate. La documentazione allegata nel giudizio di primo grado è relativa sedici modelli
F23 attestanti il pagamento, da parte di ad Agenzia delle Parte_4
Entrate, di versamenti rateali dell'importo di euro 6.500 circa, effettuati nel periodo 30.06.2016 -10.02.2020. Viene altresì in rilievo la quietanza rilasciata da ADR in favore di relativa al pagamento della somma Parte_4 di euro 103.551,12 , recante la data del 20.02.2020.
8 Le ricevute F23 dei versamenti rateali effettuati nel periodo 2016-2019, oltre a comprovare un pagamento effettuato da una società terza rispetto al rapporto intercorrente fra la BE SR in liquidazione ( e per essa l'ex socio
[...]
) e l'Ente esattore, si riferiscono al periodo in cui era in corso il Parte_1 procedimento di formazione del titolo giudiziale;
esse, dunque, ben potevano essere fatte valere nel corso di quel giudizio.
La ricevuta F23 del 10.02.2020 è successiva all' emissione della sentenza di
Pistoia n.54/2020, posta a fondamento del precetto. Tale ricevuta, recante la somma di euro 6.520,75, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è idonea ad incidere sul diritto dei creditori ad agire esecutivamente nei confronti dell'ex socio, il quale, pur detratta tale somma, rimane nella disponibilità di importi di consistenza superiore al credito vantato da costoro.
Quanto infine alla ricevuta di Agenzia delle Entrate in data 20.02.2020, anch'essa successiva al giudizio definito con la sentenza n.54/2020, è condivisile la valutazione del giudice di prime cure che ne esclude la riconducibilità ad un “fatto costituivo, modificativo o estintivo” sopravvenuto;
essa infatti si riferisce a fatti verificatisi nel corso del procedimento di formazione del titolo giudiziale, afferendo la novità esclusivamente alla sua valenza probatoria rispetto a circostanze pregresse già oggetto di valutazione.
Osta al riconoscimento del valore probatorio di tale documento la mancata produzione, nel primo giudizio di opposizione a precetto, delle ricevute dei versamenti che ne costituivano il presupposto;
ciò, nonostante le ricevute si riferissero a periodi precedenti l'emissione della sentenza e dunque nella presumibile disponibilità della parte onerata, la quale non ha allegato impedimenti alla loro tempestiva produzione. A ciò si aggiunge l'inidoneità della quietanza proveniente da Agenzia delle Entrate a comprovare la riferibilità del pagamento indicato a debiti facenti effettivamente capo, quanto meno in via esclusiva, alla BE SR in liquidazione. Si osserva infatti che la quietanza di pagamento di Agenzia delle Entrate è indirizzata alla , società CP_6 terza rispetto al rapporto debitorio oggetto di causa, e reca nell'oggetto il riferimento a più verbali di conciliazione ( n. 500021/16, n. 500022/16, n.
500023/16) riferibili a diversi contribuenti ( ; Parte_4 Controparte_8
, BE SR in liquidazione); non è dato dunque escludere l'estinzione
[...] di un debito facente capo alla società terza Occorre anche Parte_4 tenere conto della natura solidale dell'obbligazione di pagamento relativa al debito tributario in questione. L'avviso di liquidazione emesso da AdR come può
9 evincersi dalla documentazione relativa al contenzioso tributario allegata dall'appellante, scaturiva da un accertamento svolto nei confronti delle all'esito del quale era emersa l'ipotesi di una cessione Parte_4
d'azienda dalla alla , Controparte_9 Parte_4 avvenuta senza versamento dell'imposta di registro.
La carenza di prova relativa all'estinzione del debito in questione, che va in questa sede confermata, porta a ritenere che l'ex socio fosse della Pt_1 disponibilità di importi derivanti dal bilancio di liquidazione della BE SR, superiori al credito vantato dagli appellati, con conseguente diritto di questi ultimi a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo esecutivo allegato al precetto.
Dalle considerazioni svolte discende l'assorbimento del secondo motivo di appello con il quale l'appellante denuncia la violazione dell'art 2945 c.c. per essere emersa, nel giudizio, la prova dell'impiego della quasi totalità delle somme risultanti dal bilancio di liquidazione della BE S S.r.l., per il pagamento dei creditori sociali.
Non sussistono, infine, i presupposti per una pronuncia di questa
Corte sulla validità del contratto di manleva concluso dal , quale legale Pt_1 rappresentante della BE s.r.l., in favore di IC s.r.l,. Parte appellata, pur avendo ampiamente argomentato circa la nullità dell'atto, non ha avanzato, nelle conclusioni formulate, esplicita domanda in tal senso.
Le osservazioni svolte portano al rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
IV. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore di riferimento, avuto riguardo ai parametri minimi ,con esclusione della fase istruttoria .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza impugnata così CP_1 Parte_2 provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati in favore degli appellati, in complessivi € 4.997, 00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva.
10 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 25/11/2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'ME IO BA
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. IO SGAMBATI Presidente Dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 3 marzo 2022 al n. 410 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022; avverso la sentenza 1071/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 22 dicembre 2021 e pubblicata in data 23 dicembre 2021
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Alberto Tedoldi Parte_1 e dall'Avv. Antonio Giuffrida del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da procura in atti;
- appellante - contro
, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo CP_1 Controparte_2 EL domiciliati in Pistoia presso e nello studio dell'avv. Adele Agostini, come da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in totale riforma della gravata sentenza impugnata, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa: NEL MERITO: dichiarare che i signori e CP_1 Pt_2
non hanno il diritto di procedere ad esecuzione forzata ex art. 2495,
[...] comma 2 (ora 3), c.c. nei confronti dell'opponente socio della cessata BE S.r.l. in liquidazione, dichiarando nullo e di nessun effetto e/o annullando il precetto opposto, notificato in uno alla sentenza 22 n° 54/2020 del Tribunale di Pistoia a mezzo del servizio postale con plico spedito il 17 febbraio 2020. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”; per l'appellato: “In via preliminare CONCLUSIONI 1) Rigettare la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata per le ragioni indicate. Nel merito 1) Rigettare l'appello avverso la sentenza n 1071/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia per le ragioni esposte . perché destituito di fondamento giuridico e fattuale 2 2) Condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
, quale socio della cessata BE S.r.l. in liquidazione, conveniva in
[...] giudizio e chiedendo che, in riforma della CP_1 Parte_2 sentenza impugnata, fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dei convenuti a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti ai sensi ex art. 2495, comma 2 c.c., con conseguente dichiarazione di nullità del precetto da questi ultimi notificato al , in uno alla sentenza 22 n° 54/2020 del Tribunale Pt_1 di Pistoia.
Così nella sentenza impugnata : “Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio i sig.ri e per sentire
[...] CP_1 Parte_2 accertare e dichiarare, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva,
l'inesistenza del diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata in virtù della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2676/2016 del 27/09/2016, in quanto provvedimento non eseguibile ai sensi dell'art. 2495 comma 2 c.c., con ogni ulteriore provvedimento in ordine alla la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in uno alla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 54/2020 del
21/01/2020. In particolare, l'opponente ha allegato: - che il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2676/2016 del 27/09/2016 aveva definitivamente condannato la società al pagamento in favore dei sig.ri e Controparte_3 CP_1 Pt_2
della complessiva somma di € 87.488,54 oltre interessi legali dalla
[...] domanda al soddisfo;
- che, al fine di ottenere il pagamento degli importi oggetto di condanna, i sig.ri e , il 23-30/11/2016 avevano notificato al sig. CP_1 Parte_2
, già socio unico della nelle more trasformata Parte_1 Controparte_3 in BE S.r.l., e poi definitivamente cancellata a seguito di liquidazione, atto di precetto, ritenendolo tenuto al pagamento di quanto di spettanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 comma 2 c.c.; che avverso tale atto di precetto, il sig.
[...]
aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avanti al Pt_1
Tribunale di Pistoia, dando avvio al giudizio definito con sentenza di rigetto n.
54/2020 del 21/01/2020, appellata e ancora sub iudice;
- che al fine di ottenere, in uno, il pagamento di quanto oggetto della condanna della sentenza del
2 Tribunale di Foggia e di quanto statuito nella sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. del Tribunale di Pistoia, i sig.ri e avevano CP_1 Pt_2 notificato nuovo atto di precetto, intimando il pagamento della complessiva somma di € 129.616,07 oltre interessi successivi dal dovuto al soddisfo;
- che avverso tale secondo atto di precetto il sig. ha proposto la presente Pt_1 opposizione contestando il diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata, attesa l'intervenuta preventiva estinzione di concorrenti debiti sociali in misura pari ad € 290.290,23 a fronte del complessivo importo di € 296.512,57 oggetto di riparto finale;
- che, infatti, a differenza di quanto ritenuto accertato dal Tribunale di Pistoia con sentenza n. 54/2020 relativamente al pagamento di debiti sociali per il minor importo di € 186.739,11-, anche il pagamento del debito erariale per la somma di € 103.551,12 avrebbe dovuto ritenersi oggi dimostrato alla luce della quietanza emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 18/02/2020; - che per tale motivo l'opponente, già in occasione dell'udienza di discussione della sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. della sentenza del Tribunale di Pistoia appellata, il sig.
ha offerto di versare banco iudicis la somma residua di € 6.222,34-. Con Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/05/2020 si sono costituiti in giudizio i sig.ri e , contestando quanto CP_1 Parte_2 ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare l'insussistenza del potere del giudice adito con la presente opposizione a precetto di conoscere i motivi dedotti dal sig. , in quanto ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo Pt_1 giudiziale che potrebbero essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo – dovendosi valutare la validità di documenti mai depositati nei precedenti giudizi”
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale nelle cause di opposizione a precetto fondate su titolo giudiziale, non possono invocarsi fatti che potevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo o che implichino un riesame di profili attinenti al merito della sua formazione, rimessi alla cognizione del giudice dell'impugnazione; in particolare il invocava, Pt_1
a fondamento dell'opposizione, la circostanza sopravvenuta del pagamento del debito erariale di € 103.551,12, ritenuta indimostrata dal Tribunale di Pistoia nella sentenza n. 54/2020 di rigetto dell'opposizione. Rilevava il Tribunale che, nella nuova opposizione a precetto, potevano essere fatti valere solo fatti
3 sopravvenuti a detta sentenza;
al contrario la documentazione prodotta dall'opponente attestante gli intervenuti pagamenti all'Agenzia delle Entrate, ad eccetto dell'ultimo pagamento (F23 del 10/02/2020 per € 6.520,75,) era riferibile ad epoca precedente;
quanto alla quietanza dell'Agenzia delle Entrate in data 18/02/2020, essa costituiva esclusivamente dato probatorio attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti, ma non “fatto impeditivo, modificativo, estintivo” sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale. Il Tribunale concludeva che l'opponente, detratti i debiti sociali che allegava di avere pagato, era nella disponibilità della somma di euro €
103.252,71 (residuo del bilancio finale di liquidazione di euro € 296.512,57), superiore al credito vantato dagli opposti e pertanto esigibile.
II. Avverso la sentenza suddetta proponeva atto di appello Parte_1
.
[...]
Con il primo motivo di appello deduceva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto preclusa la decisione in ordine alla seconda opposizione a precetto, per decadenza dalla possibilità di dedurre nuovi fatti o elementi di prova rispetto alla “prima opposizione a precetto”. I nuovi e ulteriori pagamenti erano infatti stati effettuati dall'appellante in epoca successiva alla sentenza del Tribunale di Pistoia, peraltro non passata in giudicato a seguito di impugnazione. L'appellante contestava il richiamo del primo giudice al principio giurisprudenziale affermatosi in materia di opposizione a precetto, per il quale ove si tratti di titoli giudiziali, non possono farsi valere fatti deducibili nel corso del procedimento di formazione del titolo. Riteneva tale richiamo non attinente alla materia oggetto del contendere, relativa ai limiti di responsabilità del socio di società di capitali cancellate dal registro delle imprese ex art. 2495 c.c. Tale tematica non afferiva alla formazione del titolo esecutivo ma piuttosto alla responsabilità del socio per le obbligazioni sociali in caso di estinzione di società di capitali. A detta dell'appellante, inoltre, il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che i motivi dell'opposizione fossero sovrapponibili a quelli della precedente opposizione a precetto, conclusasi con sentenza di rigetto del Tribunale di Pistoia n° 54/2020; non vi era infatti alcuna decisione idonea a coprire con effetto di giudicato i motivi posti a base della seconda opposizione. All'esito del giudizio non poteva, dunque, che essere dichiarata l'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata nei confronti del socio , stante l'esaurimento delle somme da lui riscosse in Pt_1
4 base al bilancio finale di liquidazione della cessata BE S.r.l. in liquidazione.
Con il secondo motivo di appello l'appellante deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. risultando provato per tabulas che le somme riscosse dal socio della (poi S.r.l. in liquidazione) Controparte_3 in base al bilancio finale di liquidazione, erano già state impiegate per il pagamento di altri creditori sociali. La responsabilità del entro i limiti Pt_1 delle somme doveva ritenersi ormai esaurita, pena l'illimitata responsabilità per i crediti sociali, in palese contrasto con l'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali. Alla luce della natura eterodeterminata dell'opposizione all'esecuzione, ben poteva l'appellante opporre ai creditori procedenti gli intervenuti pagamenti, in quanto fatti sopravvenuti, non dedotti in altra sede e, anche ove dedotti, non coperti in ogni caso da alcun giudicato. A dispetto di quanto erroneamente ritenuto dal Giudice, non poteva dirsi che di tali pagamenti non fosse stata fornita la prova. Risultava, infatti, provato per tabulas che le somme riscosse dal socio della BE S.r.l. in liquidazione in base al bilancio finale di liquidazione erano già state impiegate per il pagamento di altri creditori sociali sino al loro pressoché totale esaurimento. Si era in particolare fornita piena e inconfutabile prova che il. aveva corrisposto: Pt_1
1) € 103.551,12 all'Agenzia delle Entrate, a fronte di un debito della cessata
BE S.r.l. in liquidazione, debito estinto mediante pagamenti rateali, come concordato con l'Erario il 10 giugno 2016 e definitamente quietanzato il 18 febbraio 2020, con documento di formazione certamente successiva alla precedente opposizione;
2) € 164.288,00 in relazione alla transazione stipulata tra la società e la società IC a seguito della sentenza n° CP_4
842/2015 del Tribunale di Pistoia;
somme versate dal Sig. sul conto Pt_1 corrente di IC e da quest'ultima corrisposte a che ne aveva CP_4 debitamente quietanzato il 16 pagamento;
tale ragione di credito non poteva trovare indicazione nel bilancio di liquidazione, in quanto la liquidazione era avvenuta nel 2011 mentre la sentenza dalla quale era originato il credito era del 2015 e la transazione con del 4 novembre 2015; 3) € 13.527,99 per CP_4 il pagamento delle spettanze oggetto di condanna da parte della sentenza resa dal Tribunale di Napoli n° 4205/2012 a favore del Sig. ; 4) € Parte_3
8.923,12 versati all'Avv. a titolo di pagamento di compensi Controparte_5 professionali maturati nei confronti della società cessata. In definitiva, risultavano provati esborsi per complessivi € 290.290,23, a fronte di somme
5 riscosse dal socio in base al bilancio finale di liquidazione di BE S.r.l. in liquidazione per € 296.512,57, comprensive peraltro di crediti assegnati al socio
, mai recuperati. La responsabilità del socio entro i limiti delle somme Pt_1 riscosse era dunque ormai esaurita.
Si costituivano e eccependo la violazione CP_1 Pt_2 del principio del ne bis in idem affermato dagli art 39 e 395 c.p.c., principio volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia garantendo la stabilità delle decisioni. Affermava che era stata proposta una nuova opposizione al precetto per gli stessi fatti già dedotti ed esaminati nella sentenza n 54/2020 del Tribunale di Pistoia: il non Pt_1 aveva depositato i documenti nella prima opposizione pur avendoli a disposizione, aveva poi instaurato un'altra opposizione depositando quei documenti che non aveva depositato nella prima opposizione. Risultava dunque era palese la duplicazioni di giudizi
Parte appellata richiamava il consolidato principio secondo cui il giudice dell'opposizione non può conoscere fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale;
in base a tale principio l'estinzione della società e tutte conseguenze ad essa correlata avvenute nell'anno 2011/2012 non potevano essere fatte valere con l'opposizione al precetto, trattandosi di eventi che si erano verificati prima della formazione del titolo giudiziale. Il avrebbe quindi dovuto Pt_1 chiedere l'interruzione del processo a seguito della cancellazione e non appropriarsi dei soldi del bilancio di liquidazione ed a distanza di quattro anni dire che la società non esisteva più e che aveva pagato delle somme per i debiti della società. Quanto al pagamento di € 103.551,12 deduceva che il Tribunale di Pistoia si era già pronunciato con la prima opposizione al precetto;
non solo, dunque, tale questione non poteva essere riproposta per palese violazione del principio ne bis in idem, ma solo l'ultima della ricevute depositate era successiva alla Sentenza n 54/2020. Per di più tra la BE s.r.l. e CP_6 non vi era nessun rapporto di debito o credito né delega o altro atto che
[...] giustificasse che il pagamento doveva essere fatto dalla;
l'unico CP_6 rapporto che legava la BE s.r.l. e la era il , CP_6 Parte_1 il quale era titolare di entrambe le società.
Parte appellata sottolineava altresì la mancanza di prova in ordina al pagamento
IC di € 164.288,00, non essendosi il primo giudice pronunciato sulla questione perché assorbita dalla questione principale, così come anche il
Giudice nella sentenza n 54/2020. Chiedeva, pertanto, una pronuncia della
6 Corte in ordine alla validità di detto pagamento, rilevando che parte appellante nulla aveva impugnato al riguardo andando incontro alla decadenza ex art 346
c.p.c; il mancato riconoscimento del pagamento di € 164.288,00 consentiva l'azione esecutiva in quanto il rigetto della domanda non implicava riconoscimenti di diritti. Nel merito deduceva che anche in tale ipotesi il
[...]
aveva usato una società a lui appartenente ovvero la IC s.r.l. ( Pt_1
70% 30 % la moglie ) per pagare debiti che non riguardano la BE Pt_1
s.r.l. in liquidazione. La scrittura di manleva risultava scritta da un soggetto che nulla aveva a che fare con la società BE in liquidazione ed era nulla per illiceità della causa, in difetto dell'interesse del mallevatore all'assunzione degli oneri patrimoniali, e per l'assoluta carenza di determinazione dell'oggetto ed indeterminabilità ai sensi degli art 1418 cc. comma 2 e 1346 cc. Mancava , infatti, nell'atto di manleva il limite massimo di assunzione del debito Non potendo il contratto nullo produrre effetti, non si dovevano ritenere validi i pagamenti depositati attraverso i quali il , in qualità di legale Parte_1 rappresentante della BE s.r.l., affermava di aver pagato la IC
s.r.l, al fine di sottrarre tale importo dalle somme incassate dalla liquidazione.
Rilevava che la nullità di contratto ai sensi dell'art 1421 c.c. poteva essere fatta valere da chiunque ne avesse interesse, in ogni stato e grado del processo.
Deduceva ancora l'appellata l'assenza di valenza della documentazione posta alla base dell'atto di appello, occorrendo domandarsi perché il per Pt_1 estinguere il debito verso l' BE s.r.l. non avesse Controparte_7 provveduto direttamente ma tramite versamenti sulla SO ( CP_6
a lui facente capo e il titolare delle quote ) che non aveva partecipato all'accordo conciliativo così ponendo il dubbio che le ricevute di pagamento fossero in realtà riferibili ad un debito della verso l'agenzia delle entrate. CP_6
Eccepiva infine l'esistenza di identiche questioni gia' decise dalla Corte Di
Appello di Firenze nella causa nrg 550/2020 con duplicazione di due giudizi in grado di Appello per questioni che erano state già decise. Concludeva per il rigetto dell'appello.
La Corte d'Appello, senza ulteriore istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi mediante sostituzione di note scritte, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
7 III. Con il primo motivo di appello il censura la sentenza di primo Pt_1 grado per avere ritenuto preclusa la trattazione dei motivi posti a fondamento dell' opposizione proposta, ritenendo che i medesimi motivi fossero già stati sollevati nel precedente giudizio di opposizione a precetto e che si trattasse di una duplicazione di identici giudizi.
L'appellante eccepisce altresì l'inconferente richiamo da parte del giudice di prime cure al principio giurisprudenziale per il quale nel giudizio di opposizione a precetto fondato su titolo giudiziale, possono esser fatti valere solo fatti costitutivi modificativi ed estintivi verificatisi successivamente alla formazione del titolo. Ciò sul presupposto che la materia oggetto del contendere verta sulla responsabilità dell'ex socio di società di capitali ai sensi dell'art 2945 c.c..
A sostegno di tale assunto deduce che la tematica trattata nel giudio di primo grado non afferisce alla formazione del titolo esecutivo quanto piuttosto alle limitazione della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali una volta cancellata la società di capitali.
Il motivo è infondato. Il principio giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata è volto a garantire la stabilità dei provvedimenti giudiziali, precludendo la rivalutazione nel merito delle vicende sottese alla decisione divenuta definitiva. Il superiore interesse pubblico che tale principio mira a tutelare, anche scongiurando il rischio del contrasto tra giudicati, consente di favorirne la più ampia interpretazione, sì da far prevalere l' irretrattabilità della decisione su qualunque ragione sostanziale non dedotta nel corso del procedimento di formazione del titolo giudiziale, purchè ivi deducibile.
Nel caso di specie le questioni relative ai limiti di responsabilità del socio della società BE SR in liquidazione, cancellata nel 2011, erano suscettibili di venire in rilievo già dalla formazione del primo titolo esecutivo.
L'appellante deduce la novità dei fatti allegati a sostegno dell'opposizione a precetto, invocandone la idoneità a comprovare l'avvenuto pagamento del debito della BE SR verso il creditore Agenzia dell'Entrate. La documentazione allegata nel giudizio di primo grado è relativa sedici modelli
F23 attestanti il pagamento, da parte di ad Agenzia delle Parte_4
Entrate, di versamenti rateali dell'importo di euro 6.500 circa, effettuati nel periodo 30.06.2016 -10.02.2020. Viene altresì in rilievo la quietanza rilasciata da ADR in favore di relativa al pagamento della somma Parte_4 di euro 103.551,12 , recante la data del 20.02.2020.
8 Le ricevute F23 dei versamenti rateali effettuati nel periodo 2016-2019, oltre a comprovare un pagamento effettuato da una società terza rispetto al rapporto intercorrente fra la BE SR in liquidazione ( e per essa l'ex socio
[...]
) e l'Ente esattore, si riferiscono al periodo in cui era in corso il Parte_1 procedimento di formazione del titolo giudiziale;
esse, dunque, ben potevano essere fatte valere nel corso di quel giudizio.
La ricevuta F23 del 10.02.2020 è successiva all' emissione della sentenza di
Pistoia n.54/2020, posta a fondamento del precetto. Tale ricevuta, recante la somma di euro 6.520,75, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è idonea ad incidere sul diritto dei creditori ad agire esecutivamente nei confronti dell'ex socio, il quale, pur detratta tale somma, rimane nella disponibilità di importi di consistenza superiore al credito vantato da costoro.
Quanto infine alla ricevuta di Agenzia delle Entrate in data 20.02.2020, anch'essa successiva al giudizio definito con la sentenza n.54/2020, è condivisile la valutazione del giudice di prime cure che ne esclude la riconducibilità ad un “fatto costituivo, modificativo o estintivo” sopravvenuto;
essa infatti si riferisce a fatti verificatisi nel corso del procedimento di formazione del titolo giudiziale, afferendo la novità esclusivamente alla sua valenza probatoria rispetto a circostanze pregresse già oggetto di valutazione.
Osta al riconoscimento del valore probatorio di tale documento la mancata produzione, nel primo giudizio di opposizione a precetto, delle ricevute dei versamenti che ne costituivano il presupposto;
ciò, nonostante le ricevute si riferissero a periodi precedenti l'emissione della sentenza e dunque nella presumibile disponibilità della parte onerata, la quale non ha allegato impedimenti alla loro tempestiva produzione. A ciò si aggiunge l'inidoneità della quietanza proveniente da Agenzia delle Entrate a comprovare la riferibilità del pagamento indicato a debiti facenti effettivamente capo, quanto meno in via esclusiva, alla BE SR in liquidazione. Si osserva infatti che la quietanza di pagamento di Agenzia delle Entrate è indirizzata alla , società CP_6 terza rispetto al rapporto debitorio oggetto di causa, e reca nell'oggetto il riferimento a più verbali di conciliazione ( n. 500021/16, n. 500022/16, n.
500023/16) riferibili a diversi contribuenti ( ; Parte_4 Controparte_8
, BE SR in liquidazione); non è dato dunque escludere l'estinzione
[...] di un debito facente capo alla società terza Occorre anche Parte_4 tenere conto della natura solidale dell'obbligazione di pagamento relativa al debito tributario in questione. L'avviso di liquidazione emesso da AdR come può
9 evincersi dalla documentazione relativa al contenzioso tributario allegata dall'appellante, scaturiva da un accertamento svolto nei confronti delle all'esito del quale era emersa l'ipotesi di una cessione Parte_4
d'azienda dalla alla , Controparte_9 Parte_4 avvenuta senza versamento dell'imposta di registro.
La carenza di prova relativa all'estinzione del debito in questione, che va in questa sede confermata, porta a ritenere che l'ex socio fosse della Pt_1 disponibilità di importi derivanti dal bilancio di liquidazione della BE SR, superiori al credito vantato dagli appellati, con conseguente diritto di questi ultimi a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo esecutivo allegato al precetto.
Dalle considerazioni svolte discende l'assorbimento del secondo motivo di appello con il quale l'appellante denuncia la violazione dell'art 2945 c.c. per essere emersa, nel giudizio, la prova dell'impiego della quasi totalità delle somme risultanti dal bilancio di liquidazione della BE S S.r.l., per il pagamento dei creditori sociali.
Non sussistono, infine, i presupposti per una pronuncia di questa
Corte sulla validità del contratto di manleva concluso dal , quale legale Pt_1 rappresentante della BE s.r.l., in favore di IC s.r.l,. Parte appellata, pur avendo ampiamente argomentato circa la nullità dell'atto, non ha avanzato, nelle conclusioni formulate, esplicita domanda in tal senso.
Le osservazioni svolte portano al rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
IV. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore di riferimento, avuto riguardo ai parametri minimi ,con esclusione della fase istruttoria .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza impugnata così CP_1 Parte_2 provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati in favore degli appellati, in complessivi € 4.997, 00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva.
10 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 25/11/2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'ME IO BA
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