Sentenza breve 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 11/07/2025, n. 13625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13625 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13625/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7420 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro di cittadino extracomunitario
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con il ricorso in esame, parte istante ha impugnato, per l’annullamento, il decreto del -OMISSIS- con cui l’UTG di Roma ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, in quanto la richiesta originaria era mancante dei requisiti di idoneità alloggiativa, di capacità economica del datore di lavoro e della prova della sussistenza della sede secondaria in via -OMISSIS-;
- che, in vista della camera di consiglio convocata in data 8 luglio 2025 per la delibazione della domanda cautelare, l’amministrazione resistente, con nota depositata in giudizio in data -OMISSIS-, ha rappresentato di aver annullato in autotutela il provvedimento di revoca impugnato e di aver, nel contempo, adottato un nuovo atto di revoca in data -OMISSIS- con cui è stato tenuto conto, tra gli ulteriori profili, dei dati relativi al fatturato della società -OMISSIS- (quale datore di lavoro del ricorrente);
- che, pertanto, previo avviso alle parti presenti ex art. 60 cpa, la causa è stata trattenuta dal Collegio alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025 per la definizione con sentenza in forma semplificata;
- che, alla luce delle suddette sopravvenienze, il ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, come detto, l’amministrazione resistente ha dapprima annullato in autotutela il provvedimento di revoca impugnato in questa sede e ha, poi adottato un nuovo atto di revoca in data -OMISSIS-, allo stato non gravato, con ciò rendendo inutile ogni pronuncia sull’odierno ricorso;
- che le spese del giudizio, in ragione proprio dell’evoluzione della vicenda e della definizione in rito, possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la società -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.