Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8431/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8431/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24/10/2024
TRA
, c.f.: elett.te dom.to in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Villa S. Maria n. 28 presso lo studio dell'Avv. DE GISI FERNANDO PIETRO DE GISI, c.f.:
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- RICORRENTE
E
, c.f.: in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parente (C.F.:
, giusta procura generale ad lites per notaio C.F._3 Persona_1
Rep. n. 33646 racc. n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81.
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Armando Diaz n°11 (ads80030620639)
- RESISTENTE
Oggetto: azione di adempimento
Conclusioni: all'udienza del 04/07/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18 aprile 2024, ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, in data 07.05.2024, il Sig
ha convenuto in giudizio la e la per Parte_1 Controparte_1 CP_2
sentir,“accertato e dichiarato il diritto del ricorrente…alla corresponsione del pagamento per impegni (tipologia intervento 10.1), Parte_2
campagna anno 2019, per l'importo richiesto ed ammesso di €.38.654,84 condannare le resistenti, in solido tra loro e/o per quanto di ragione, al versamento a favore del ricorrente della somma di €.38.654,84 oltre interessi e rivalutazione a far data dal 21 giugno 2021 (data della chiusura istruttoria) o, in subordine dalla messa in mora, e/o della somma maggiore/minore riconosciuta in corso di causa, sempre con aggravio degli oneri accessori”.
Tale asserito credito traeva origine dal Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 48 del 22 marzo 2019, avente ad oggetto il “Programma di
Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Approvazione del documento “Disposizioni
Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali
- 2 - (versione 4.1)”, come integrato dal successivo Decreto n. 49 del 22 marzo 2019, avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misure CP_1
che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: Approvazione bandi e apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la Misura 13 e delle domande di pagamento per la conferma impegni per le Sottomisure 8.1, 10.1, 15.1 e per le Misure 11 e 14 -
Campagna 2019”.
Ha presentato, su domanda iniziale di aiuto di riferimento n. 64240898433, domanda di pagamento per l'annualità 2019 n. 94240972672 in data 12 giugno 2019 sulla piattaforma SIAN, allegata in atti al n. 3, che veniva sottoposta ad istruttoria, conclusasi in data 21 giugno 2021 ed, ottenute le verifiche positive, veniva ammessa per l'importo di € 38.654,84.
L'attore ha poi rilevato di aver effettuato solleciti di pagamento e da ultimo la messa in mora del 20 dicembre 2023, oltre all'invito a procedere alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che non andava però a buon fine.
Si è costituita la la quale ha contrastato le richieste del ricorrente Controparte_1
per le ragioni che si andranno ad esaminare in parte motiva.
Si è costituita anche , fornendo una propria ricostruzione delle ragioni del CP_2
diniego, di cui parimenti si dirà in parte motiva.
Concessi i termini per il deposito di note integrative, all'udienza del 24.10.2024, la causa è stata rimessa in decisione.
***
1§ Inquadramento normativo del contributo oggetto della domanda di pagamento.
Prima di procedere alla valutazione di fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, appare opportuno individuare la natura del contributo oggetto della formulata domanda di adempimento alla luce dell'inquadramento normativo e
- 3 - sistematico fornito dalla in comparsa di costituzione, che si riporta Controparte_1
integralmente attesa la obiettiva complessità della fattispecie costitutiva dell'azionato credito.
Il finanziamento riguarda la tipologia di intervento 10.1.1, produzione integrata, del
Psr Campania 2014-20.
Si tratta di un impegno quinquennale (2016-2020) al quale potevano partecipare imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali ricevevano un aiuto annuale (premio ad ettaro) in virtù degli impegni intrapresi.
In pratica la singola impresa assume un impegno volontario all'adozione di tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, agricoltura integrata, su superfici aziendali investite a specifiche colture indicate nel bando.
Ai fini del pagamento è necessario dimostrare l'adozione di tecniche di agricoltura integrata come da disciplinari regionali su una superficie aziendale eleggibile, ovvero investita ad una determinata coltura ammessa a premio.
La disciplina dei contributi in parola è contenuta:
• nei Regolamenti UE n. 1305/2013 (art. 28), n. 1306/2013, n. 809/2014 e n.
640/2014;
• nelle disposizioni relative al P.S.R. 2014/2020 (programma di sviluppo rurale approvato con DGRC n 48/2019);
• nelle disposizioni emanate dalla per la misura 10.1., Controparte_1
Pagamenti agro-climatico-ambientali, per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019.
La ha pubblicato il Bando della tipologia di intervento 10.1 con DRD del CP_1
20/5/2016.
La ha, inoltre, delineato il procedimento amministrativo stabilito Controparte_1
per la concessione del premio;
detto procedimento prevedeva che con la prima
- 4 - domanda del 2016 unitamente di sostegno e pagamento venissero dichiarati dai richiedenti i requisiti di ammissibilità posseduti, la disponibilità giuridica dei terreni indicati in domanda e l'impegno a procedere alle coltivazioni ivi indicate sino al
2020, entro le superfici dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento iniziale.
Solo per la prima annualità la domanda di sostegno era comprensiva anche della domanda di pagamento.
Per le annualità successive, invece, si prevedeva che, allo scadere di ogni annualità, venisse presentata la domanda di conferma degli impegni (domanda di pagamento annuale) sino al termine del periodo di impegno, alla quale sarebbe seguita apposita istruttoria mediante gli applicativi presenti sul portale SIAN (Sistema Informativo
Agricolo Nazionale) prima della liquidazione del pagamento, attraverso procedure automatizzate (art 8.2 del PSR 2014-2020 all. 6 della produzione di parte resistente), incrociando i dati dichiarati dal beneficiario con quelli rilevati da fotointerpretazione dell'uso del suolo, oltre alla dimostrazione dell'uso di tecniche di agricoltura integrata attraverso la tenuta e la trasmissione alla Regione della documentazione aziendale prevista dal bando (ad es. quaderno di campagna, ecc.).
Nell'ipotesi in cui le verifiche da parte di fossero state positive e se, dunque, il CP_2
beneficiario avesse mantenuto gli impegni assunti nella domanda iniziale, il premio sarebbe stato liquidato con cadenza annuale in maniera automatica direttamente dall'organismo pagatore (sino al 15.10.2020); se l'istruttoria da parte di CP_2 CP_2
invece, fosse risultata negativa sarebbe stato emanato un provvedimento di revoca totale o parziale o, in specifici casi, l'esclusione annuale e quindi il mancato pagamento premio per l'anno in esame.
A seconda della gravità degli inadempimenti eventualmente accertati, poi, la revoca totale o parziale si sarebbe potuta ripercuotere per il futuro (con esclusione dei
- 5 - pagamenti relativi alle domande successive) e per il passato (a seconda dei casi con il recupero di quanto già liquidato negli anni precedenti).
Gli impegni di Misura che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 62 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere verificabili e controllabili, vengono espletati dal Sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) predisposto dalla Rete Rurale Nazionale, adottato dall'Organismo RE , previa CP_2
concertazione con l'Autorità di Gestione Regionale e implementato attraverso il portale SIAN.
L'istruttoria del procedimento ha concretamente previsto la presentazione della domanda sul portale SIAN tramite un Centro di Assistenza Agricola (CAA) mandatario autorizzato da AGEA O.P.; sulle domande rilasciate si effettuano da parte AGEA O.P. i controlli amministrativi sul 100% delle domande. Di queste, il 5% è campionato per i controlli in loco, secondo quanto indicato dall'art. 30 del Reg. (UE)
n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III -
Controlli.
A seguito di tali controlli, possono essere riscontrate difformità che comportano la riduzione, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 31 e 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., in tutto o in parte, dell'aiuto previsto dal Reg. UE 1305/2013.
L'elenco contenente tutte le difformità riscontrabili nelle domande è riportato negli allegati 2 e 3 delle Istruzioni operative di n. 76 (cfr. all. n. 1). CP_2
, dopo avere rilevato le difformità, trasmette una comunicazione dei motivi CP_2
ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento predisposte dal medesimo Organismo RE, ai fini della partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi di dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
Tali attività consistono nella predisposizione e nell'inserimento sul Sian (con data protocollo e codice a barra) da parte di di una comunicazione che contiene CP_2
- 6 - l'indicazione della riduzione degli importi applicata alla domanda presentata e il dettaglio di tutte le difformità riscontrate; tale comunicazione deve essere anche inviata a mezzo pec da al richiedente l'aiuto. CP_2
Secondo le istruzioni operative n. 76 del 2020 dell'organismo pagatore (cfr. all. CP_2
n. 1 di parte resistente), al punto 3.2 detta comunicazione viene munita di un numero di protocollo Sian e relativo codice a barre e pubblicato sul portale dove gli interessati possono accedere con le seguenti modalità:
• per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito www.agea.gov.it); CP_2
• per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del
27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di IAN. CP_3
Tale comunicazione viene inviata all'azienda agricola anche via pec all'indirizzo comunicato nella domanda di sostegno (punto 3.2 secondo comma delle istruzioni operative).
Obiettivo di tale Comunicazione è quello di mettere in condizione i beneficiari di conoscere le motivazioni ostative al pagamento totale o parziale delle proprie domande e di provvedere tempestivamente alla eventuale risoluzione delle difformità rilevate, anche nel quadro delle disposizioni Comunitarie sui pagamenti
(art. 75, paragrafo 1, Reg. UE 1306/2013).
- 7 - La tempestività della risoluzione delle difformità si può dedurre dal combinato disposto degli articoli 75 del Reg. 1306/2013 e 5 bis paragrafo 2 lettera c) del Reg.
907/2014.
L'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di sostegno ai beneficiari nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) siano eseguiti dagli Stati membri durante un periodo di tempo determinato (nel periodo dal 1 o dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo).
I pagamenti effettuati al di fuori di tale periodo non sono ammissibili al finanziamento unionale e non possono pertanto essere rimborsati dalla
Commissione, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per quanto riguarda il sostegno concesso nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), tali termini di pagamento sono applicabili a partire dall'anno di domanda 2019, così come disposto dal Regolamento Delegato (UE)
2018/967 della Commissione del 26 aprile 2018 che modifica il regolamento (UE) n.
907/2014.
Il comma 2 dell'articolo 67 regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede che il sistema integrato (SIGC) si applica (…) al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
La misura relativa al caso di specie, la 10.1, è disciplinata dall'art. 28 del regolamento
(UE) n. 1305/2013, quindi rientra nella disciplina dell'art. 67.
Inoltre, riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano in relazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2019 e nel quadro di quanto previsto dal Reg. 907/2014,
- 8 - articolo 5 bis che consente di effettuare i pagamenti anche oltre il 30 giugno ma con le riduzioni ivi previste:
(…) Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre il termine sono ridotte per i periodi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (1) secondo le seguenti modalità:
a) le spese effettuate tra il 10 luglio e il 15 ottobre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %;
b) le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 60 %;
c) le spese effettuate oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.
In coerenza con l'art. 75, paragrafo 1, Reg. UE 1306/2013, il bando 2019 approvato con DRD n. 49 del 22 marzo 2019 della al settimo capoverso Controparte_1
dell'art. 3 (cfr. all. n. 3 della produzione di parte resistente pag. 20, Bando Di
Attuazione Della Sottomisura 10.1) prevede che anche in presenza di una domanda di sostegno valida, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 - nessun pagamento potrà più essere riconosciuto per l'annualità 2019, ai sensi del presente bando.
La Regione ha, inoltre, evidenziato che, a seguito delle restrizioni introdotte dalle norme nazionali per il contrasto al Covid-19, poiché entro il 30 giugno 2020 non era stato possibile completare il pagamento dei saldi delle domande della campagna
2019, con nota n. (2021)1978225 del 19 marzo 2021 la Commissione aveva Per_2
consentito la non applicazione delle riduzioni di cui alla lett. a, b, dell'art. 5 bis citato, ma aveva nel contempo comunicato che i pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre
- 9 - 2020 sarebbero comunque stati soggetti a riduzioni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5-bis, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 907/2014.
2§ La vicenda che ha coinvolto il ricorrente e le ragioni del diniego di pagamento del contributo.
Anche al fine di descrivere le vicende che hanno interessato il ricorrente è opportuno recuperare la ricostruzione degli eventi e delle ragioni del diniego fornita dalla in comparsa di costituzione, ricostruzione che dovrà, poi, Controparte_1
misurarsi con le difese ed eventuali obiezioni di parte ricorrente, con la ricostruzione operata da con le ulteriori integrazioni rese. CP_2
Orbene la ha dedotto: CP_1
➢ di avere pubblicato il bando della tipologia di intervento 10.1 con Drd n. 18 del
20/05/2016;
➢ che il sig. , quale titolare dell'omonima ditta, nel corso Parte_1
dell'anno 2016 ha presentato la domanda iniziale di sostegno n.
64240898433 di aiuto di riferimento alla Misura 10.1 del PSR Campagna
2014/2020 pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali (cfr. all. n. 7 della produzione di parte resistente). Con la domanda iniziale la ditta assumeva gli impegni previsti dal bando di cui al Drd n. 18 del 20/05/2016, da confermare annualmente nei 5 anni successivi, pena decadenza totale dal contributo;
➢ che con Decreto Dirigenziale n. 49 del 22 marzo 2019 (avente ad oggetto
“Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali venivano approvati i bandi e l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la Misura 13 e delle domande di pagamento per la conferma impegni per le Sottomisure 8.1, 10.1, 15.1 e per le Misure 11 e 14……
- Campagna 2019”), veniva ribadito al punto 3 penultimo comma del Bando
- 10 - che “anche in presenza di una domanda di sostegno valida, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nessun pagamento potrà più essere riconosciuto per l'annualità 2019, ai sensi del presente bando”. Ed al punto 4 rubricato “Modalità e termini di presentazione delle domande” è disposto: “La presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall' ) attraverso il Controparte_2
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. ……….Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 7 giugno
2018 n. 5465, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno. Pertanto, fermo restando la possibilità di variazione dei termini indicati a seguito di successivi provvedimenti, le domande per l'anno 2019 devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC entro il 15 maggio 2019, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine (10 giugno
2019), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Considerato che
la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il 10 giugno 2019 o non rilasciate sono irricevibili”;
- 11 - ➢ che in data 12 giugno 2019 la ditta ha presentato la Parte_1
domanda di pagamento n. 94240972672 per l'annualità 2019 (quarto anno di impegno) a valere sul predetto bando;
➢ che, considerata l'emergenza Covid e la possibilità concessa dalla Commissione di provvedere ai pagamenti delle domande 2019 oltre il termine del
30.06.2020 come chiarito in premessa, in attuazione del punto 3.2 delle
Istruzioni Operative di n. 76, il 12.08.2020 ha inserito sul SIAN la CP_2 CP_2
comunicazione con data di protocollo e codice a barre dei motivi ostativi all'accoglimento totale della Domanda di Pagamento, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;
➢ che tale comunicazione è stata anche trasmessa da alla ditta CP_2 Parte_1
– e per conoscenza alla – con pec (cfr all. n. 4 della Controparte_1
produzione di parte resistente);
➢ che tale comunicazione evidenziava le difformità rilevate da con CP_2
l'applicazione della riduzione del 100% del pagamento, concedendo alla ditta beneficiaria il termine di 40 giorni dalla comunicazione per il riesame. La predetta nota prevedeva, inoltre, che scaduto il termine perentorio dei 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, in assenza di istanza di riesame,
l'esito del procedimento istruttorio si sarebbe considerato accettato e la medesima comunicazione avrebbe costituito il provvedimento definitivo e la notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n.
241/90 e s.m.i.;
➢ che nella nota, in particolare, veniva contestato al beneficiario l' Parte_3
(Mancato riscontro ammissibilità da fotointerpretazione) e la
[...]
riduzione del 100% dell'importo ammesso. L'anomalia identifica le Parte_3
porzioni di terreno aziendale per le quali l'uso del suolo dichiarato non è
- 12 - compatibile con la tipologia di suolo riscontrato dal sistema SIGC, e quindi eleggibile al pagamento, attraverso la fotointerpretazione;
➢ che tale errore è correggibile solo attraverso un intervento in backoffice da parte di attivato tramite apposita procedura di istanza di riesame CP_2
proposta dal beneficiario attraverso il CAA (centro assistenza agricola) che detiene il fascicolo aziendale della ditta. Si precisa che tale procedura è di esclusiva competenza di e che la non può intervenire in CP_2 CP_1
autonomia per risolvere l'anomalia;
➢ che il Beneficiario era consapevole che il bando prevedeva quale termine ultimo per il pagamento quello del 30 giugno 2020, differito eccezionalmente al 31.12.20, termine questo da intendersi anche quale termine perentorio per la risoluzione di anomalie ostative allo stesso (cfr. all. n. 3 pag. 20, Bando Di
Attuazione Della Sottomisura 10.1);
➢ che la correzione effettuata in backoffice delle contestate anomalie è stata effettuata dalla solo in data 9/4/2021 e la ne è venuta a Parte_1 CP_1
conoscenza della correzione dell'anomalia uso suolo solo con la comunicazione trasmessa in data 09.04.2021 (cfr. all. n. 5 – vedi pagg. n. 1 e
14 del Bando);
➢ che in tale nota con oggetto istanza di riapertura istruttoria manuale, il ricorrente - nel confermare che l'istruttoria svolta da aveva avuto esito CP_2
negativo – chiedeva la riapertura istruttoria manuale in quanto le incongruenze emerse a carico dell'azienda erano state rimosse e/o chiarite, concludendo la nota sicuro di favorevole accoglimento. Tra l'altro con la stessa nota il beneficiario provvedeva a trasmettere tardivamente alla la CP_1
ulteriore documentazione - obbligatoria da bando - per la dimostrazione dell'impegno relativo alla adozione di tecniche di agricoltura integrata
- 13 - (certificato analisi terreno, certificato taratura macchine irroratrici per la distribuzione dei fitofarmaci).
All'esito di tale ricostruzione, la ha rivendicato la legittimità del Controparte_1
diniego del contributo, risultando acclarato che l'impresa beneficiaria, pur essendo a conoscenza dei termini posti dalla comunicazione e dal bando, non aveva presentato l'istanza di riesame per la correzione manuale nei termini di 40 giorni previsti dalla detta comunicazione pubblicata in data 12/8/2020 sul SIAN ed inviata in pari data con pec da comunicazione che – dato il mancato riscontro nei CP_2
termini – era divenuta provvedimento finale ed aveva stabilito definitivamente la riduzione del 100% dell'importo.
ha, inoltre, segnalato come tale istanza di riesame non sia stata CP_1
presentata finanche prima del 31.12.2020, termine ultimo questo entro il quale l'organismo pagatore poteva liquidare la domanda della ditta.
Ha, quindi, concluso affermando che la riduzione del 100% della domanda di pagamento è imputabile alla esclusiva responsabilità della ditta beneficiaria che con atteggiamento colpevole ed inerte non ha provveduto a sanare le difformità contestate nei termini indicati nel provvedimento di diniego dell'O.P. (40 CP_2
giorni), e comunque, oltre i termini previsti (31/12/2020) dal combinato disposto di cui agli articoli 75 del Reg. 1306/2013 e 5 bis paragrafo 2 lettera c) del Reg. 907/2014.
All'esito di tale analitica ricostruzione delle ragioni del diniego, occorre verificare in che termini la stessa sia stata contrastata dal ricorrente.
Vanno, in particolare, esaminate le note ex art.281 duodecies 4° comma c.p.c. depositate dal ricorrente in data 2 ottobre 2024.
Ivi, alle pagine 5 e ss., il ricorrente ha cura di contrastare l'assunto della CP_1
secondo cui che tale comunicazione “è stata anche trasmessa da alla
[...] CP_2
ditta – e per conoscenza alla - con pec”. Parte_1 Controparte_1
- 14 - Il ricorrente controdeduce assumendo che:
➢ l'allegato n.4 della è rappresentato da un testo di comunicazione privo CP_1
di data certa;
➢ non vi è traccia di comunicazione della citata nota;
➢ il sig. non ha mai ricevuto la citata comunicazione;
Parte_1
➢ per quel che risulta al ricorrente, il Centro di Assistenza non ha mai ricevuto la citata comunicazione.
Il ricorrente ha, inoltre, stigmatizzato la diversa ricostruzione delle cause del diniego fornita da in sede di costituzione in giudizio. CP_2
Invero appare quanto mai singolare (come opportunamente segnalato dal ricorrente nelle predette note) che nel costituirsi in giudizio, abbia fornito una CP_2
ricostruzione delle ragioni del diniego obiettivamente contrastante e non conciliabile con le difese svolte dalla ; invero alle pagine 3 e 4 Controparte_1
della laconica comparsa di costituzione di si legge quanto segue: “nel caso di CP_2
specie, l'istruttoria della domanda di pagamento n. 94240972672 presentata dal sig.
nel 2019 è stata completata dalla Regione in data 7/10/2020, con esito Parte_1
negativo per decadenza dell'impegno generata dal mancato rispetto del controllo superficie (anomalia riscontrata: “IC8047 - la superficie a pagamento può variare di anno in anno fino ad un massimo del 20%”). Al riguardo, inoltre, occorre evidenziare che mediante la correttiva della precedente domanda n. 84241069669, presentata dal ricorrente per la campagna 2018, avente ad oggetto la suddetta anomalia, è stato possibile sanare anche la stessa anomalia riscontrata sulla domanda di pagamento
n. 94240972672 per cui è causa. Tuttavia, la correttiva di cui al punto precedente, è stata ultimata in data 22/4/2021 e, dunque, oltre il 30/6/2020, termine ultimo previsto dall'art. 75, par. 1, Reg. (UE) 1306/2013 per l'esecuzione dei pagamenti delle domande a superficie e animali dello Sviluppo Rurale riguardanti l'annualità
- 15 - 2019. Mette altresì contro precisare per un verso che la normativa unionale consenta
l'effettuazione di pagamenti oltre la data del 30 giugno solo nel limite del 5% (c.d.
“riserva”), calcolato sulle spese effettuate a valere sul programma di Sviluppo Rurale regionale per le Misure a superficie e animali entro la medesima data;
tale limite, inoltre, è ridotto al 2% a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di domanda (art.
5-bis del Reg. delegato (UE) n. 907/2014); e per altro verso che non ammetta pagamenti eccedenti i suindicati limiti percentuali, con la precisazione che:
(i) laddove siano effettuati pagamenti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di domanda, gli stessi saranno rimborsati parzialmente da parte della
Commissione Europea;
(ii) tutte le spese riferite alla campagna 2019, effettuate dall'Organismo RE oltre il termine del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 75
Reg. (UE) 1306/2013 e dell'art. 5 bis Reg. delegato (UE) 907/2014 e delle deroghe concesse dalla Commissione europea per l'anno di domanda 2019, non saranno oggetto di rimborso dalla Commissione Europea. Tuttavia, nel caso oggetto del presente giudizio, con riferimento alla , si deduce che la “riserva” Controparte_1
in parola è stata totalmente utilizzata nel corso dell'anno 2020, sicché la domanda per cui è causa, sebbene istruita positivamente, ma tardivamente, non poteva essere oggetto di liquidazione da parte di in quanto la spesa non le sarebbe stata CP_2
riconosciuta e, quindi, rimborsata dalla Commissione Europea”.
A fronte di tale difforme ricostruzione delle cause del diniego, la con le note CP_1
autorizzate depositate il 14 ottobre 2024 ha (faticosamente) ricostruito tutti gli ulteriori passaggi (originariamente non adeguatamente segnalati) che avevano condotto al diniego (cfr. pagg. da 3 a 7 delle predette memorie ove vengono segnalati i diversi step della pratica, cui si rinvia).
- 16 - È, in particolare, emersa una prima nota del 12 maggio 2020 che dava conto CP_2
dell'esito negativo dei controlli automatizzati alla luce di una serie di rilievi e difformità, tra cui quella segnalata da nella propria comparsa di costituzione. CP_2
Seguiva, poi, un controllo (superato) manuale di mera verifica formale e, poi, la comunicazione caricata nel SIAN prot n 2020.992329 del 12/8/2020, cui ha CP_2
fatto riferimento la nella propria comparsa di costituzione. Controparte_1
Ciò chiarito, occorre evidenziare che, a fronte della specifica contestazione proveniente dal ricorrente, costituiva onere delle resistenti ed Controparte_1
provare l'inoltro al primo delle comunicazioni di irregolarità del 12 maggio CP_2
2020 e del 12 agosto 2020 richiamate nelle proprie difese (allegato 4 della produzione di parte resistente ed allegato 9 delle note integrative della CP_1
). CP_1
Costituisce circostanza univoca che tali comunicazioni di irregolarità siano entrambe riconducibili ad;
tuttavia né quest'ultima, né la hanno CP_2 Controparte_1
saputo e potuto documentare l'inoltro delle stesse al ricorrente a mezzo pec, circostanza, quest'ultima, affermata ma non provata.
Non appaiono condivisibili le difese della secondo cui sarebbe Controparte_1
stato, in ogni caso, onere del ricorrente controllare il portale SIAN per verificare l'esistenza delle stesse.
Tale assunto è palesemente contraddetto dallo stesso tenore della comunicazione del 12 agosto 2020 ove si legge: “In esito ai controlli istruttori eseguiti sulla Sua domanda, può essere presentata un'istanza di riesame, corredata dei documenti atti
a sanare le difformità riscontrate, a: Reg. - UOD 52 06 15 Serv. terr. prov. CP_1
AV Posta Certificata egione.campania.it. L'istanza di riesame deve Email_1
essere presentata entro il termine perentorio di 40 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, nel rispetto dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive
- 17 - modificazioni, pena il mancato esame. Gli esiti della valutazione dell'eventuale riesame saranno resi noti all'interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. Scaduto il termine perentorio dei 40 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l'esito del procedimento istruttorio si considera accettato e la presente comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.. Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito del riesame istruttorio, verranno iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo RE Agea e trattati per il recupero secondo la disposizione di cui all'art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009”.
In detta comunicazione la decorrenza del termine per proporre istanza di riesame volta a porre rimedio ai profili di irregolarità evidenziati viene espressamente correlata al “ricevimento della presente comunicazione”, espressione obiettivamente inconciliabile con l'assunto della secondo cui la Controparte_1
pubblicazione sul portale SIAN equivarrebbe a detta comunicazione.
Tale lacuna probatoria porta con sé la non condivisibilità dell'assunto delle resistenti amministrazioni, secondo cui la ritardata sanatoria dei profili di irregolarità riscontrati nella domanda di contributo sarebbe da imputarsi al ricorrente, imputabilità che avrebbe, invero, imposto la prova (non fornita) di rituale ricezione delle comunicazioni da parte di quest'ultimo.
L'imputabilità del ritardo è, invece, da riferirsi unicamente all'omessa (prova della) rituale comunicazione da parte di al ricorrente dei profili di irregolarità e/o CP_2
incompletezza riscontrati (da operarsi a mezzo pec indicato in domanda), ciò al fine di consentirgli di porvi tempestivamente rimedio secondo le modalità procedimentalizzate e ricostruite dalle resistenti amministrazioni;
peraltro la concreta sanatoria di tali profili appare emergere dalle stesse difese di quest'ultime ove il
- 18 - mancato pagamento del contributo viene correlato non già alla mancata regolarizzazione, bensì, unicamente, al ritardo con cui vi si sarebbe ovviato.
Conclusivamente la domanda proposta dal ricorrente va accolta e la resistente CP_2
(cfr. comparsa di costituzione di ove si legge “il pagamento dell'aiuto - CP_2
trattandosi di attività non delegabile (cfr. art. 7, par. 1, comma 2, Reg. (UE) n.
1306/2013) - è, invece, di competenza della sola , atteso che è l'Organismo CP_2
RE il solo soggetto responsabile della corretta gestione dei Fondi e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'art. 7, par. 6, Reg. (UE) n. 1306/2013
e dei punti 1(C)(C.1)(ii) ed 2(E) dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 907/2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1306/2013) va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo oggetto del contributo (euro 38.654,84), oltre interessi moratori sulla predetta somma al tasso legale di cui all'art.1284 1° comma c.c. dalla data del 21 giugno 2021 (data della conclusione dell'istruttoria) e sino al deposito del ricorso ex art.281 decies c.p.c. (18 aprile 2024) ed al tasso legale di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla data del 19 aprile 2024 e sino al pagamento (cfr. Cass. Sez. 3, 03/01/2023, n.
61, secondo cui “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”).
Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura della domanda accolta, dei valori medi
(tenuto conto della obiettiva complessità della vicenda) e dell'attività difensiva concretamente svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, Parte_1
condanna la resistente al pagamento in favore del primo dell'importo CP_2
oggetto del contributo (euro 38.654,84), oltre interessi moratori sulla predetta somma al tasso legale di cui all'art.1284 1° comma c.c. dalla data del 21 giugno
2021 (data della conclusione dell'istruttoria) e sino al deposito del ricorso ex art.281 decies c.p.c. (18 aprile 2024) ed al tasso legale di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla data del 19 aprile 2024 e sino al pagamento;
2) condanna in solido le resistenti ed alla refusione delle Controparte_1 CP_2
spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro Parte_1
5.000,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate (ivi comprese quelle relativa alla procedura di negoziazione assistita), rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21/02/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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