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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.12.2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSTO IRENE, giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio, sito in Minervino Murge, Corso Matteotti n. 49, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. DELL'AERE DAVIDE, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia, alla via Muzio Scevola n. 14, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Minervino Murge con rito civile il 05.06.2016 (atto n. 3, parte
I, anno 2016).
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 27.12.2024.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare e non contrastanti con norme imperative, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Minervino Murge il 05.06.2016, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Minervino Murge perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 25.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.12.2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSTO IRENE, giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio, sito in Minervino Murge, Corso Matteotti n. 49, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. DELL'AERE DAVIDE, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia, alla via Muzio Scevola n. 14, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Minervino Murge con rito civile il 05.06.2016 (atto n. 3, parte
I, anno 2016).
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 27.12.2024.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare e non contrastanti con norme imperative, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Minervino Murge il 05.06.2016, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Minervino Murge perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 25.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli