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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2489/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2489/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. CI NC, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CI NC, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 09.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2489/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 11.06.1983 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Parte_2
FR (Germania) in data 18.10.1973 (C.F. )], C.F._2 premesso di aver contratto matrimonio in data 30.10.2005 in NI LE AN
(SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
NI LE AN dell'anno 2005, al n. 52 Parte II Serie A e che dall'unione era nato il figlio (22.03.2006), maggiorenne ma non autosufficiente, ed Per_1 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 5223/2021 del 01/06/2021, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 09.12.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
11.11.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all' alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione
2 Proc. R.V.G. n. 2489/2025
materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle condizioni di cui alla separazione consensuale con le seguenti precisazioni, in ragione del raggiungimento della maggiore età del figlio:
“g) per quanto attiene al figlio , si conferma il collocamento prevalente Persona_2 dello stesso presso la madre con libertà per il figlio di pernottare presso il padre ogni qualvolta lo desideri secondo il libero accordo padre/figlio;
h) Il sig. conformemente a quanto concordato in sede di separazione si Parte_2 obbliga a corrispondere un assegno mensile di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio. Non viene previsto alcun assegno divorzile per la sig.ra la quale è autosufficiente economicamente in quanto Parte_1 esercita attività lavorativa.
i) Resta a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% il pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio purché previamente concordate e Persona_2 debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN”.
Ebbene gli accordi raggiunti dalle parti possono essere recepiti ad eccezione di quanto previsto alla lettera g) atteso che il figlio (22.3.2006) è ormai Per_1 divenuto maggiorenne con conseguente impossibilità di recepire le previsioni relative al suo collocamento prevalente o alla frequentazione del padre.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a FR (Germania) in [...] C.F._1 Parte_2
3 Proc. R.V.G. n. 2489/2025
18.10.1973 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di NI LE AN (SA) dell'anno 2005, al n. 52 Parte
II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso con le precisazioni di cui alla parte motiva del presente provedimento;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NI LE AN (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2489/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. CI NC, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CI NC, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 09.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2489/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 11.06.1983 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Parte_2
FR (Germania) in data 18.10.1973 (C.F. )], C.F._2 premesso di aver contratto matrimonio in data 30.10.2005 in NI LE AN
(SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
NI LE AN dell'anno 2005, al n. 52 Parte II Serie A e che dall'unione era nato il figlio (22.03.2006), maggiorenne ma non autosufficiente, ed Per_1 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 5223/2021 del 01/06/2021, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 09.12.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
11.11.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all' alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione
2 Proc. R.V.G. n. 2489/2025
materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle condizioni di cui alla separazione consensuale con le seguenti precisazioni, in ragione del raggiungimento della maggiore età del figlio:
“g) per quanto attiene al figlio , si conferma il collocamento prevalente Persona_2 dello stesso presso la madre con libertà per il figlio di pernottare presso il padre ogni qualvolta lo desideri secondo il libero accordo padre/figlio;
h) Il sig. conformemente a quanto concordato in sede di separazione si Parte_2 obbliga a corrispondere un assegno mensile di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio. Non viene previsto alcun assegno divorzile per la sig.ra la quale è autosufficiente economicamente in quanto Parte_1 esercita attività lavorativa.
i) Resta a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% il pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio purché previamente concordate e Persona_2 debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN”.
Ebbene gli accordi raggiunti dalle parti possono essere recepiti ad eccezione di quanto previsto alla lettera g) atteso che il figlio (22.3.2006) è ormai Per_1 divenuto maggiorenne con conseguente impossibilità di recepire le previsioni relative al suo collocamento prevalente o alla frequentazione del padre.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a FR (Germania) in [...] C.F._1 Parte_2
3 Proc. R.V.G. n. 2489/2025
18.10.1973 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di NI LE AN (SA) dell'anno 2005, al n. 52 Parte
II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso con le precisazioni di cui alla parte motiva del presente provedimento;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NI LE AN (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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