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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 879/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 879/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
23.09.2024
vertente tra
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. e Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in S. Agata di Militello, via Trento n. 38, presso lo studio dell'Avv.
Antonella Piscitello che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositato telematicamente in data 30.12.2024;
Appellanti
e
1 nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._4
elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza San Francesco di Paola n. 47, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Greco, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in calcio all'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado;
Appellato
oggetto: vendita di cose immobili: appello avverso la sentenza n. 711/2022, emessa dal Tribunale di
Patti in data 10.10.2022 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.711/2022 emessa dal Tribunale di Patti, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
Russo Femminella Rosalia, nell'ambito del giudizio N. 2132/2015 R.G., depositata in cancelleria in data 10.10.2022, accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - in via riconvenzionale dichiarare ed accertare il diritto dei comproprietari
a trattenere le somme riscosse e pari ad € 15.000,00 (quindicimila//00); - sempre in via riconvenzionale, condannare il Sig. Parte_4
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli appellanti a seguito delle opere realizzate sul fondo di loro
[...]
proprietà e daquantificarsi in corso di causa in quella somma che verrà accertata e ritenuta congrua e di giustizia da codesta Ecc.ma
Corte, o da liquidarsi, in estremo subordine, in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del
giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze
istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello
specifico: CTU tecnica affinché il consulente, esaminati gli atti ed i documenti di causa e previo sopralluogo, descriva lo stato attuale
del terreno, individui la natura, le caratteristiche e la causa dei danni alle piante ed alla proprietà del convenuto e dei terzi, quantifichi
il danno attuale al terreno strettamente inteso;
individui i rimedi esperibili per il ripristino dello stato dei luoghi, specie in relazione
all'accesso al fondo, quantifichi i costi da sostenere”.
Per “In via preliminare: - RITENERE E DICHIARARE inammissibile l'atto di appello ai sensi e per gli CP_1
effetti dell'art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c. - comunque, rigettare l'appello siccome manifestamente infondato e confermare la
sentenza n. 711/2022 emessa dal Tribunale di Patti nell'ambito del procedimento n 2132/2015. - Condannare parte appellante al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio oltre spese forfettarie del 15%, IVA e cpa da distrarsi in favore dello scrivente
avvocato. Contestata ogni valenza probatoria della CTP di controparte, ci si oppone alla richiesta di Ctu siccome superflua in
considerazione delle risultanze del primo grado di giudizio e, in via subordinata, qualora la CTU dovesse essere ammessa si chiede
di estendere al Consulente l'incarico al fine di accertare se i lavori svoltisi abbiano migliorato il fondo e di quantificare le migliorie
apportate dal Sig. con conseguente ristoro degli importi spesi. Con salvezza di ogni altro diritto”. Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 In prime cure, con atto di citazione notificato in data 22.12.2015 conveniva in Parte_4
giudizio deducendo che: Parte_1
- aveva stipulato con il , in qualità di promissario acquirente, un contratto Parte_1
preliminare di compravendita avente ad oggetto un appezzamento di terreno sito nel Comune
di Militello Rosmarino (ME), individuato in Catasto al foglio di mappa n. 4, particelle 69 e
62, per il prezzo di € 45.000,00, da corrispondersi in tre rate (la prima al momento della sottoscrizione, la seconda entro il 2014 e la terza al rogito ovvero entro il 2015);
- a parziale modifica degli accordi, il , alla sottoscrizione del contratto Parte_4
preliminare, aveva corrisposto al € 8.000,00 e, in data 20.08.2013, l'ulteriore Parte_1
somma di € 7.000,00;
- immesso nel possesso del bene, il aveva effettuato sul medesimo bene diverse Parte_4
opere;
- a seguito di una verifica presso il Comune di Militello Rosmarino, il , tuttavia, Parte_4
veniva a conoscenza che detto terreno era stato percorso dal fuoco, con conseguente divieto di edificabilità decennale ex art. 10 L. 353/2000, nonché che detto terreno era di proprietà
indivisa tra il ed altri soggetti;
Parte_1
- con raccomandata del 24.04.2014 (il cui contenuto era stato ribadito con fax del 16.12.2014),
il , tramite il suo procuratore, aveva costituito in mora il , Parte_4 Parte_1
diffidandolo alla restituzione della caparra confirmatoria ed al rimborso delle somme sostenute per l'esecuzione delle opere di miglioramento;
- con raccomandata del 20.02.2015 il aveva convocato formalmente il Parte_4
, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 132/2014, al fine di procedere alla Parte_1
negoziazione assistita (invito rimasto disatteso);
e chiedendo che venisse dichiarata la nullità/annullabilità/inefficacia del succitato preliminare, con la condanna del convenuto alla restituzione della caparra confirmatoria di € 15.000,00, delle spese effettuate sul prefato terreno, quantificate in complessivi € 9.365,00 oltre IVA, e della somma di €
3 1.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento, il tutto con vittoria delle spese e dei compensi.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il , che eccepiva, preliminarmente, Parte_1
l'improcedibilità/nullità della costituzione in giudizio dell'attore e l'invalidità dell'iscrizione a ruolo per aver questi iscritto a ruolo la causa lo stesso giorno della notifica della citazione (mancante peraltro del codice fiscale e della data di nascita del convenuto), depositandone una copia difforme –
in ordine alla data di comparizione – da quella notificata e non avendo neppure proceduto al deposito del relativo fascicolo (producendone uno relativo ad altro giudizio), con conseguente inibizione dell'esercizio del diritto di difesa di controparte. Il predetto chiedeva, in subordine, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle comproprietarie del terreno, (madre) e Parte_2
(sorella), affermando che le stesse lo avevano autorizzato alla stipula del Parte_3
preliminare; nel merito instava per il rigetto delle avverse domande per la loro infondatezza, non essendo al terreno in questione (uliveto ricadente in zona E-verde agricolo) applicabile la citata normativa di cui alla L. 353/2000, e non spettando all'attore alcuna restituzione dell'acconto versato né altre somme per gli interventi realizzati sul fondo e/o per indebito arricchimento;
in via riconvenzionale, domandava la risoluzione del preliminare per inadempimento dell'attore con il riconoscimento del diritto di ritenere l'acconto ricevuto ed il risarcimento dei danni subiti. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, in scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi il 20.07.2016,
autorizzava parte convenuta a chiamare in causa e e Parte_2 Parte_3
rinviava la causa all'udienza del 17.05.2017.
A seguito della notifica, da parte del , di atto di citazione per integrazione del Parte_1
contraddittorio si costituivano e che premettevano di Parte_2 Parte_3
aver autorizzato il a stipulare il preliminare anche in loro nome e conto e chiedevano Parte_1
il rigetto delle domande attoree per l'inapplicabilità dell'invocata L. 353/2000 oltre che per l'infondatezza delle domande restitutorie, di rimborso e di indebito arricchimento;
in via riconvenzionale, chiedevano la risoluzione di detto preliminare per inadempimento del Parte_4
4 e la condanna di quest'ultimo al risarcimento danni nonché alle spese di lite.
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 711/2022, emessa in data 10.10.2022 e pubblicata in pari data, così statuiva: “
1. Rigetta le domande attoree;
2. Dichiara la risoluzione del contratto di vendita
del 6.8.2013 per grave inadempimento di parte attrice e, per l'effetto, la condanna alla restituzione
immediata del fondo oggetto di compravendita al convenuto e alle terze chiamate, con obbligo di
questi ultimi alla restituzione dell'acconto ricevuto;
3. Rigetta le domande riconvenzionali
risarcitorie di parte convenuta e delle terze chiamate in causa;
4. Compensa tra le parti le spese del
giudizio”.
***
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 19.12.2022, Parte_1
e proponevano appello avverso la summenzionata Parte_2 Parte_3
sentenza, preliminarmente istando per la sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con comparsa depositata in data 22.03.2025 si costituiva il quale eccepiva, Parte_4
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e ne chiedeva,
comunque, il rigetto, poiché infondato nel merito.
La Corte, all'udienza del 05.05.2023, ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di inibitoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 27.05.2024 e, poi, a quella del
23.09.2024.
Ivi, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata
dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione
5 giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (le altre v.
Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla
Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Parimenti, sulla pretesa inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., si ribadisce che la Corte ha già ritenuto, con provvedimento reso all'udienza del 05.05.2023, che non ricorressero le condizioni per la pronuncia di inammissibilità.
§ 2. Venendo al merito dell'impugnazione, con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata là dove, dopo aver accolto la domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. (da costoro proposta in prime cure), ha rigettato la consequenziale richiesta di trattenere la somma di € 15.000,00, quale danno conseguente all'inadempimento e connesso anche all'impossibilità di utilizzare il fondo e di percepirne i frutti per l'intera durata dell'occupazione da parte del . Parte_4
In specie, il Tribunale ha rigettato la menzionata domanda sul presupposto che la somma di €
15.000,00, corrisposta dal , non potesse qualificarsi come caparra confirmatoria, bensì Parte_4
come acconto sul maggior prezzo, che, come tale, doveva essere restituito al in Parte_1
6 considerazione della dichiarata risoluzione contrattuale e dello scioglimento del rapporto sinallagmatico.
Gli appellanti sostengono, al riguardo, di non aver mai qualificato la somma richiesta in termini di caparra confirmatoria, ritenendola, di converso, un acconto sul prezzo convenuto per la vendita. Per
cui, il giudicante avrebbe errato nel ritenere che la somma di cui trattasi fosse stata richiesta a titolo di caparra confirmatoria, avendo gli odierni appellanti sempre ribadito che trattavasi di ritenzione a titolo di risarcimento danni, come anche previsto nel compromesso stipulato con il . Parte_4
I danni di cui gli appellanti hanno chiesto il risarcimento deriverebbero, oltre che dal mancato utilizzo del fondo, anche dalla circostanza che il lo avrebbe utilizzato senza alcuna Parte_4
autorizzazione, modificandolo irreversibilmente per adattarlo alle proprie personali esigenze di utilizzo.
In particolare, il , dopo essersi immesso nel possesso del bene sin dall'anno 2013, non Parte_4
aveva poi pagato le ultime due rate del prezzo pattuito, pari ad € 30.000,00, essendosi limitato a versare la somma di € 15.000,00 a titolo di acconto. Il predetto, con comportamento non conforme a buona fede, aveva poi chiesto, con varie missive, la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto versato a titolo di acconto, oltre alle somme spese per le opere di miglioramento del fondo.
Conseguentemente – osservano gli appellanti – il primo giudicante aveva rettamente addebitato in capo al l'inadempimento del contratto, che, dovendosi qualificare come grave, aveva Parte_4
giustificato la disposta risoluzione.
Affermano gli appellanti che gli effetti dell'inadempimento della parte promittente acquirente sarebbero stati disciplinati direttamente dal preliminare che, al fine di rafforzare il vincolo contrattuale, prevedeva il diritto del promittente venditore di trattenere, a titolo di penale, tutte le somme versate nel caso in cui non fossero rispettati i termini del compromesso.
Pertanto, gli appellanti, rimasti vittima del comportamento scorretto della controparte, avrebbero diritto a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno commisurato al “minor vantaggio”, ovvero al
“maggior aggravio economico”, prodotto dal comportamento posto in essere dal in Parte_4
7 violazione dell'obbligo di buona fede, oltre alla possibilità di richiedere danni ulteriori, collegati a tale comportamento.
§2.1 Il motivo merita accoglimento.
Appare utile precisare, anzitutto, – sebbene la sentenza di prime cure non sia stata appellata in parte
qua – che il primo giudicante rettamente ha ritenuto che la scrittura privata stipulata dalle parti integri,
nonostante la denominazione di “compromesso di vendita”, non già un preliminare di vendita
(neanche ad effetti anticipati, come sostenuto dagli appellanti), con effetti meramente obbligatori,
bensì un vero e proprio contratto di vendita, con efficacia traslativa del diritto di proprietà del fondo oggetto del contratto stesso.
Tanto si evince dalla chiara letteralità dell'atto, dal quale risulta che le parti non si sono obbligate a stipulare un futuro contratto di vendita (c.d. detto definitivo), ma hanno inteso realizzare, in forza del mero consenso raggiunto, l'immediato trasferimento della proprietà del bene dietro pagamento di un prezzo. Nella scrittura privata de qua è dato leggersi, difatti, che “il Sign. con ogni Parte_1
garanzia di legge vende al Sign. che compra e accetta il terreno sito in Militello Rosmarino Parte_4
particella n 69 e 62 foglio di mappa n.
4. L'immobile viene venduto nello stato materiale giuridico
in cui si trova […]. Il prezzo della vendita è convenuto tra le parti nella somma di euro
quarantacinquemila”; essa, pertanto, deve qualificarsi come contratto di vendita, nel quale i paciscenti hanno concordato che il pagamento del prezzo pattuito avvenisse in più rate.
Altrettanto rettamente il primo giudicante, operata la riferita qualificazione giuridica del contratto, ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata in via riconvenzionale, ex art. 1453
c.c., dagli odierni appellanti. Il , infatti, dopo aver corrisposto – in due soluzioni – un Parte_4
acconto di € 15.000,00, non ha provveduto al pagamento del prezzo residuo, così rendendosi colpevolmente (e gravemente) inadempiente rispetto all'obbligazione su di esso gravante in forza del contratto.
La sentenza di prime cure, tuttavia, non può essere condivisa laddove ha rigettato la richiesta del convenuto e delle terze chiamate in causa di ritenzione della somma di € 15.000,00, loro corrisposta
8 (con un primo pagamento di € 8.000,00 alla data di sottoscrizione del contratto ed un secondo versamento di € 7.000,00 in data 20.08.2013) dal a titolo di acconto. Parte_4
Segnatamente (e come già evidenziato), il Tribunale è pervenuto a tale statuizione di rigetto giacché
ha ritenuto che la somma de qua non potesse essere considerata quale caparra, “bensì come acconto
sul maggior prezzo che va, in ogni caso, restituito all'attore in considerazione della dichiarata
risoluzione contrattuale e dello scioglimento del rapporto sinallagmatico” (cfr. pag. 6 della sentenza gravata).
Ebbene, l'iter argomentativo seguito dal giudice a quo è inficiato dall'erronea convinzione che gli odierni appellanti abbiano affermato il proprio diritto alla ritenzione della somma di € 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Di contro, si rileva che i predetti, a fondamento della propria pretesa,
non hanno richiamato la disciplina della caparra confirmatoria (di talché, non hanno chiesto la ritenzione della somma a tale titolo), ma hanno inteso avvalersi di una specifica clausola contenuta nella scrittura privata, ossia quella con la quale era stato stabilito che “qualora non vengano rispettati
i termini di compromesso l'acquirente perde ogni diritto alla restituzione delle somme versate al
venditore”.
Ed infatti, in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta in primo Parte_1
grado (il cui contenuto è stato espressamente fatto proprio da e Parte_2 Parte_3
all'atto della loro costituzione in giudizio), ha evidenziato che “gli effetti
[...]
dell'inadempimento della parte promittente acquirente, in relazione alle prestazioni eseguite sono
disciplinate dallo stesso contratto preliminare che prevede il diritto del promittente venditore di
trattenere tutte le somme versate nel caso in cui non vengano rispettati i termini del compromesso”
e, sulla base di tale presupposto, ha affermato il proprio diritto “a trattenere la somma di € 15.000,00
(quindicimila//00) quale danno conseguente all'inadempimento e connesso anche all'impossibilità
di utilizzare il fondo e di percepirne i frutti per l'intera durata dell'occupazione da parte dell'attore”.
Ritiene la Corte che la pattuizione in parola debba qualificarsi in termini di clausola penale, con conseguente suo assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 1382 c.c. Ciò in quanto, con la
9 previsione del diritto del venditore, in caso di inadempimento contrattuale dell'acquirente, di ritenere le somme da costui ricevute, le parti, a ben vedere, hanno inteso rafforzare il vincolo contrattuale mediante la previsione (o, meglio, la minaccia) di una pena privata per l'eventuale inadempimento dell'acquirente (così indotto all'adempimento), e, al contempo, operare una liquidazione preventiva della prestazione risarcitoria per il danno patito dal venditore in caso di mancato rispetto, da parte dell'acquirente, delle condizioni previste nel contratto.
E d'altronde, la clausola de qua presenta il connotato essenziale dell'istituto disciplinato dall'art. 1382 c.c., ossia il suo essere connessa con l'inadempimento colpevole di una delle parti, elemento che ne costituisce il presupposto di operatività (sul tema, v., ex pluris, Cass. civ., n. 13956/2019), e ne condivide la ratio, assolvendo una funzione sia risarcitoria (poiché mediante essa le parti hanno disciplinato gli effetti dell'inadempimento, concordando una preventiva e convenzionale liquidazione del danno), sia sanzionatoria (in quanto prevede, in caso di inadempimento, l'irrogazione di una pena privata, la cui corresponsione prescinde dalla prova del danno).
Ed allora, acclarato l'inadempimento in cui è incorso il (il quale, dopo aver corrisposto Parte_4
un primo acconto, è venuto meno all'obbligo di saldare le residue rate del prezzo convenuto, così
violando i termini della scrittura privata), ed alla luce di quanto sin ora osservato, deve affermarsi, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, il diritto degli appellanti alla ritenzione, a titolo di penale, delle somme loro corrisposte dal , pari ad € 15.000,00. Parte_4
Si precisa, al riguardo, che si palesa priva di pregio la tesi prospettata da parte appellata, secondo la quale la clausola penale inserita in contratto dovrebbe considerarsi vessatoria;
nel caso di specie,
difatti, mancano in radice i presupposti per applicare la disciplina dettata in materia di clausole vessatorie, non vertendosi, di tutta evidenza, nella fattispecie di cui all'art. 1341 c.c. e neanche potendo trovare applicazione la disciplina recata dal codice del consumo.
Ancora, contrariamente a quanto lamentato dal , la clausola de qua non può considerarsi Parte_4
generica ed indeterminata. Essa individua in modo specifico sia il suo presupposto di applicazione
(id est, l'inadempimento colpevole, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione su di lui gravante
10 come da contratto, consistente nel pagamento del prezzo nei termini pattuiti) sia il suo contenuto (vale a dire, la sanzione prevista in caso di inadempimento). Con riferimento a tale ultimo aspetto,
l'ammontare della penale è stato determinato dalle parti con riguardo alle somme versate dall'acquirente al venditore. Queste ultime ben possono desumersi alla luce della stessa scrittura privata, nella quale il venditore ha dichiarato di aver ricevuto la somma di € 15.000,00, salvo poi precisare, a parziale modifica dell'accordo, che la somma di € 8.000,00 era stata ricevuta alla data della stipula della scrittura privata e l'ulteriore importo di € 7.000,00 sarebbe stato corrisposto dal entro il 20.08.2013 (perciò pochi giorni dopo la stipula, avvenuta in data 06.08.2013). Parte_4
Sicché, si ritiene che la misura della penale sia stata predeterminata dalle parti facendo riferimento proprio alle somme appena menzionate, in parte ricevute dal venditore all'atto della stipula del contratto ed in parte corrispostegli a pochi giorni di distanza.
Appare utile precisare, a margine, che la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente ammesso la richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento anche nel caso in cui (come avvenuto nella vicenda sub iudice) la parte che intenda avvalersene chieda, altresì, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. (v. Cass. civ., nn. 10441/2017;
29619/2023).
§ 3. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato, per carenza di prova, la domanda riconvenzionale di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essi asseritamente subiti a seguito delle opere realizzate sul terreno di loro proprietà dal . Parte_4
Il primo giudicante – a parere degli appellanti – avrebbe omesso di valutare la documentazione depositata a fondamento della domanda di risarcimento, così incorrendo in un vizio di motivazione.
Gli appellanti, nello specifico, avevano rappresentato in prime cure che il aveva Parte_4
realizzato sul terreno oggetto di causa opere non autorizzate che ne avevano mutato irreversibilmente lo stato, come confermato dalla relazione tecnica di parte depositata in atti.
11 La sussistenza dei lamentati danni si desumerebbe, altresì, dalla “richiesta esclusione particelle
dall'elenco definitivo del catasto incendi e conseguente rettifica del perimetro all'uopo identificato
sulle mappe catastali in dotazione a firma del Dr. , depositata Parte_5
dal con la seconda memoria istruttoria, ove il tecnico incaricato, previo sopralluogo, Parte_1
aveva affermato: “…Ad oggi le piante si trovano in chiaro stato di abbandono e con una evidente
riduzione di numero nella zona centrale della particella 69 a seguito di una serie di lavori e di
sbancamenti, evidenti in fase di sopralluogo, effettuati sul fondo e riconducibili agli anni 2013 —
2014 che hanno ricondotto, successivamente, il soprassuolo ad essenze erbacee e cespugliose”.
§3.1 Il motivo non merita accoglimento.
La domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellanti non può trovare accoglimento, sebbene per ragioni parzialmente differenti da quelle poste a fondamento della statuizione di rigetto di prime cure.
Invero, come ampiamente argomentato in sede di disamina del primo mezzo di impugnazione, gli odierni appellanti, nel costituirsi nel giudizio di prime cure mediante le rispettive comparse, hanno richiesto l'applicazione della clausola penale contenuta nel contratto oggetto di giudizio (ancorché
costoro, in origine, non l'abbiano espressamente qualificata in detti termini).
Ne consegue che, giusta disciplina di cui all'art. 1382 c.c., opera, nel caso di specie, la limitazione quantitativa del danno risarcibile entro la misura predeterminata nella clausola penale, non avendo previsto i contraenti la risarcibilità del danno ulteriore.
In altri termini, siccome gli appellanti hanno deciso di avvalersi della clausola penale, la quale limita,
preventivamente e convenzionalmente, il quantum del danno risarcibile entro l'ammontare della sanzione in essa prevista, senza prevedere la “risarcibilità del danno ulteriore”, la domanda ribadita dagli appellanti con il presente motivo di appello si rivela infondata.
Gli appellanti avrebbero potuto evitare tale limitazione solo nella diversa ipotesi in cui essi, oltre a proporre domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, avessero richiesto,
contestualmente, la condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni senza tuttavia avvalersi, a tal uopo, della clausola penale. In tale eventualità, tuttavia, il risarcimento sarebbe stato
12 subordinato alla prova dell'an e del quantum dei danni (prova non necessaria, invece, ove sia richiesta l'applicazione della clausola penale, essendo svincolata la sanzione in essa predeterminata dalla prova del danno).
In ragione di ciò, deve dichiararsi l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli già riparati dalla penale, in mancanza della previsione nel contratto de quo di una clausola che legittimasse tale tipo di pretesa.
Sul punto, è appena il caso di notare che tale statuizione di infondatezza si risolve, in concreto, in una sostanziale conferma della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento del danno, ancorché sulla base di un differente iter giuridico-motivazionale (nella sentenza di prime cure la riferita domanda è stata rigettata per carenza di prova).
Si rammenta, in proposito, che il giudice d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può,
senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (da ultimo si veda in tal senso Cass.
Civ. n. 17681/2021).
E, in questo caso, la motivazione del rigetto della domanda risarcitoria, parzialmente diversa da quella del primo Giudice, è evidentemente radicata nelle risultanze acquisite al processo, secondo quanto illustrato sin qui, è contenuta all'interno del tema devoluto alla Corte con i motivi di appello e non riguarda alcuna statuizione coperta da giudicato (interno).
§ 4. Regolamentazione spese processuali.
Il parziale accoglimento dell'appello impone di rivedere il regime delle spese processuali di primo e di secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
13 In questa prospettiva, ritiene la Corte che le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio debbano essere parzialmente compensate, tra le parti, nella misura di 1/3, ponendo i rimanenti 2/3 a carico di
All'esito globale della controversia, difatti, le domande da costui proposte sono Parte_4
state integralmente rigettate, mentre quelle articolate dagli odierni appellati hanno trovato parziale accoglimento (anche in virtù della fondatezza del primo motivo di gravame); sicché, la riferita compensazione parziale è giustificata dalla ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca, la quale ha visto tuttavia maggiormente vittoriosi e Parte_1 Parte_2
Parte_3
È opportuno precisare, ai fini della determinazione delle spese di lite, che il valore della controversia,
per il giudizio di primo grado, deve qualificarsi quale indeterminabile – complessità bassa, mentre,
per il presente grado di appello, va fissato con riferimento allo scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Difatti, il giudizio di prime cure ha avuto ad oggetto, da una parte, le domande attoree volte ad ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità/inefficacia del contratto oggetto di giudizio, nonché
la restituzione della somma versata al e delle spese effettuate sul terreno e, Parte_1
dall'altra, le domande del convenuto e delle terze chiamate in causa dirette a sentir pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore, il diritto alla ritenzione della somma di €
15.000,00 e, inoltre, la condanna del al risarcimento dei danni ulteriori;
l'oggetto del Parte_4
giudizio di appello, invece, è stato circoscritto dall'impugnazione degli appellanti esclusivamente alle domande di ritenzione della menzionata somma (che ha trovato accoglimento) e di risarcimento dei danni ulteriori da costoro asseritamente subiti.
Si rammenta che la decisione di fissare il valore della controversia in modo difforme per ciascun grado di giudizio, in ragione del criterio del disputandum, è avallata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale affermato (pronunciandosi su una fattispecie difforme a quella oggetto del presente giudizio, ma enucleando un principio che ben può ritenersi di portata generale) che “ai fini
del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va
fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di
14 avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione
sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del
disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di
impugnazione parziale della sentenza. Ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per
oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese
del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle
spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice
di appello (così, da ultimo, la sentenza 23 novembre 2017, n. 27871)” (cfr. Cass. civ., ord. n.
18465/2024); e, in senso conforme, che: “Nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una
parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti circoscritto per dettato
normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma
che si intende conseguire” (v. Cass. civ., ord. n. 21613/2018).
Donde, i 2/3 delle spese processuali, per il primo grado di giudizio, vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022
(in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M.
147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum (indeterminabile – complessità
bassa) ed applicando i parametri tariffari prossimi ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 4.532,00 (di cui € 1.000,00
per studio;
€ 666,00 per fase introduttiva, € 1.066,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.800,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
I 2/3 delle spese di lite del presente grado di appello vanno liquidate, sempre in applicazione dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022,
avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum
(da € 5.201 ad € 26.000) ed applicando i parametri tariffari prossimi ai medi in considerazione
15 dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi €
2.713,00 (di cui € 620,00 per studio;
€ 480,00 per fase introduttiva, € 480,00 per fase di trattazione;
€ 1.133,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione»,
discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione
esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo,
ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come
complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla
diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente
voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
"e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
In ultimo, si ritiene utile chiarire che non viene disposta la distrazione delle spese in favore del difensore degli appellanti costituitosi con la comparsa di nuovo procuratore, depositata in data
30.12.2024, giacché costui, a differenza del primo procuratore degli appellanti stessi, non si è
dichiarato antistatario e non ha chiesto la distrazione in suo favore di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
16 sentenza n. 711/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 10.10.2022 e pubblicata in pari data, così
provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto:
1.1. in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Parte_1
e alla ritenzione, a titolo di penale, della Parte_2 Parte_3
somma di € 15.000,00, già corrispostigli da Parte_4
1.2. conferma la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
volta ad ottenere il ristoro di danni ulteriori rispetto a quelli già coperti dalla
[...]
clausola penale (sia pure per le ragioni parzialmente diverse di cui in parte motiva);
1.3. condanna alla rifusione, in favore di Parte_4 Parte_1
e delle spese di lite del giudizio di primo Parte_2 Parte_3
grado, previa loro compensazione nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 4.532,00 (ripartiti come in parte motiva),
oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
1.4. conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione, in favore di Parte_4 Parte_1
e delle spese di lite del giudizio di secondo Parte_2 Parte_3
grado, previa loro compensazione nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 2.713,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) del 28 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo
Dott. Francesco Micali.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 879/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
23.09.2024
vertente tra
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. e Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in S. Agata di Militello, via Trento n. 38, presso lo studio dell'Avv.
Antonella Piscitello che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositato telematicamente in data 30.12.2024;
Appellanti
e
1 nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._4
elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza San Francesco di Paola n. 47, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Greco, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in calcio all'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado;
Appellato
oggetto: vendita di cose immobili: appello avverso la sentenza n. 711/2022, emessa dal Tribunale di
Patti in data 10.10.2022 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.711/2022 emessa dal Tribunale di Patti, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
Russo Femminella Rosalia, nell'ambito del giudizio N. 2132/2015 R.G., depositata in cancelleria in data 10.10.2022, accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - in via riconvenzionale dichiarare ed accertare il diritto dei comproprietari
a trattenere le somme riscosse e pari ad € 15.000,00 (quindicimila//00); - sempre in via riconvenzionale, condannare il Sig. Parte_4
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli appellanti a seguito delle opere realizzate sul fondo di loro
[...]
proprietà e daquantificarsi in corso di causa in quella somma che verrà accertata e ritenuta congrua e di giustizia da codesta Ecc.ma
Corte, o da liquidarsi, in estremo subordine, in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del
giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze
istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello
specifico: CTU tecnica affinché il consulente, esaminati gli atti ed i documenti di causa e previo sopralluogo, descriva lo stato attuale
del terreno, individui la natura, le caratteristiche e la causa dei danni alle piante ed alla proprietà del convenuto e dei terzi, quantifichi
il danno attuale al terreno strettamente inteso;
individui i rimedi esperibili per il ripristino dello stato dei luoghi, specie in relazione
all'accesso al fondo, quantifichi i costi da sostenere”.
Per “In via preliminare: - RITENERE E DICHIARARE inammissibile l'atto di appello ai sensi e per gli CP_1
effetti dell'art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c. - comunque, rigettare l'appello siccome manifestamente infondato e confermare la
sentenza n. 711/2022 emessa dal Tribunale di Patti nell'ambito del procedimento n 2132/2015. - Condannare parte appellante al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio oltre spese forfettarie del 15%, IVA e cpa da distrarsi in favore dello scrivente
avvocato. Contestata ogni valenza probatoria della CTP di controparte, ci si oppone alla richiesta di Ctu siccome superflua in
considerazione delle risultanze del primo grado di giudizio e, in via subordinata, qualora la CTU dovesse essere ammessa si chiede
di estendere al Consulente l'incarico al fine di accertare se i lavori svoltisi abbiano migliorato il fondo e di quantificare le migliorie
apportate dal Sig. con conseguente ristoro degli importi spesi. Con salvezza di ogni altro diritto”. Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 In prime cure, con atto di citazione notificato in data 22.12.2015 conveniva in Parte_4
giudizio deducendo che: Parte_1
- aveva stipulato con il , in qualità di promissario acquirente, un contratto Parte_1
preliminare di compravendita avente ad oggetto un appezzamento di terreno sito nel Comune
di Militello Rosmarino (ME), individuato in Catasto al foglio di mappa n. 4, particelle 69 e
62, per il prezzo di € 45.000,00, da corrispondersi in tre rate (la prima al momento della sottoscrizione, la seconda entro il 2014 e la terza al rogito ovvero entro il 2015);
- a parziale modifica degli accordi, il , alla sottoscrizione del contratto Parte_4
preliminare, aveva corrisposto al € 8.000,00 e, in data 20.08.2013, l'ulteriore Parte_1
somma di € 7.000,00;
- immesso nel possesso del bene, il aveva effettuato sul medesimo bene diverse Parte_4
opere;
- a seguito di una verifica presso il Comune di Militello Rosmarino, il , tuttavia, Parte_4
veniva a conoscenza che detto terreno era stato percorso dal fuoco, con conseguente divieto di edificabilità decennale ex art. 10 L. 353/2000, nonché che detto terreno era di proprietà
indivisa tra il ed altri soggetti;
Parte_1
- con raccomandata del 24.04.2014 (il cui contenuto era stato ribadito con fax del 16.12.2014),
il , tramite il suo procuratore, aveva costituito in mora il , Parte_4 Parte_1
diffidandolo alla restituzione della caparra confirmatoria ed al rimborso delle somme sostenute per l'esecuzione delle opere di miglioramento;
- con raccomandata del 20.02.2015 il aveva convocato formalmente il Parte_4
, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 132/2014, al fine di procedere alla Parte_1
negoziazione assistita (invito rimasto disatteso);
e chiedendo che venisse dichiarata la nullità/annullabilità/inefficacia del succitato preliminare, con la condanna del convenuto alla restituzione della caparra confirmatoria di € 15.000,00, delle spese effettuate sul prefato terreno, quantificate in complessivi € 9.365,00 oltre IVA, e della somma di €
3 1.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento, il tutto con vittoria delle spese e dei compensi.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il , che eccepiva, preliminarmente, Parte_1
l'improcedibilità/nullità della costituzione in giudizio dell'attore e l'invalidità dell'iscrizione a ruolo per aver questi iscritto a ruolo la causa lo stesso giorno della notifica della citazione (mancante peraltro del codice fiscale e della data di nascita del convenuto), depositandone una copia difforme –
in ordine alla data di comparizione – da quella notificata e non avendo neppure proceduto al deposito del relativo fascicolo (producendone uno relativo ad altro giudizio), con conseguente inibizione dell'esercizio del diritto di difesa di controparte. Il predetto chiedeva, in subordine, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle comproprietarie del terreno, (madre) e Parte_2
(sorella), affermando che le stesse lo avevano autorizzato alla stipula del Parte_3
preliminare; nel merito instava per il rigetto delle avverse domande per la loro infondatezza, non essendo al terreno in questione (uliveto ricadente in zona E-verde agricolo) applicabile la citata normativa di cui alla L. 353/2000, e non spettando all'attore alcuna restituzione dell'acconto versato né altre somme per gli interventi realizzati sul fondo e/o per indebito arricchimento;
in via riconvenzionale, domandava la risoluzione del preliminare per inadempimento dell'attore con il riconoscimento del diritto di ritenere l'acconto ricevuto ed il risarcimento dei danni subiti. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, in scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi il 20.07.2016,
autorizzava parte convenuta a chiamare in causa e e Parte_2 Parte_3
rinviava la causa all'udienza del 17.05.2017.
A seguito della notifica, da parte del , di atto di citazione per integrazione del Parte_1
contraddittorio si costituivano e che premettevano di Parte_2 Parte_3
aver autorizzato il a stipulare il preliminare anche in loro nome e conto e chiedevano Parte_1
il rigetto delle domande attoree per l'inapplicabilità dell'invocata L. 353/2000 oltre che per l'infondatezza delle domande restitutorie, di rimborso e di indebito arricchimento;
in via riconvenzionale, chiedevano la risoluzione di detto preliminare per inadempimento del Parte_4
4 e la condanna di quest'ultimo al risarcimento danni nonché alle spese di lite.
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 711/2022, emessa in data 10.10.2022 e pubblicata in pari data, così statuiva: “
1. Rigetta le domande attoree;
2. Dichiara la risoluzione del contratto di vendita
del 6.8.2013 per grave inadempimento di parte attrice e, per l'effetto, la condanna alla restituzione
immediata del fondo oggetto di compravendita al convenuto e alle terze chiamate, con obbligo di
questi ultimi alla restituzione dell'acconto ricevuto;
3. Rigetta le domande riconvenzionali
risarcitorie di parte convenuta e delle terze chiamate in causa;
4. Compensa tra le parti le spese del
giudizio”.
***
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 19.12.2022, Parte_1
e proponevano appello avverso la summenzionata Parte_2 Parte_3
sentenza, preliminarmente istando per la sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con comparsa depositata in data 22.03.2025 si costituiva il quale eccepiva, Parte_4
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e ne chiedeva,
comunque, il rigetto, poiché infondato nel merito.
La Corte, all'udienza del 05.05.2023, ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di inibitoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 27.05.2024 e, poi, a quella del
23.09.2024.
Ivi, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata
dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione
5 giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (le altre v.
Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla
Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Parimenti, sulla pretesa inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., si ribadisce che la Corte ha già ritenuto, con provvedimento reso all'udienza del 05.05.2023, che non ricorressero le condizioni per la pronuncia di inammissibilità.
§ 2. Venendo al merito dell'impugnazione, con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata là dove, dopo aver accolto la domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. (da costoro proposta in prime cure), ha rigettato la consequenziale richiesta di trattenere la somma di € 15.000,00, quale danno conseguente all'inadempimento e connesso anche all'impossibilità di utilizzare il fondo e di percepirne i frutti per l'intera durata dell'occupazione da parte del . Parte_4
In specie, il Tribunale ha rigettato la menzionata domanda sul presupposto che la somma di €
15.000,00, corrisposta dal , non potesse qualificarsi come caparra confirmatoria, bensì Parte_4
come acconto sul maggior prezzo, che, come tale, doveva essere restituito al in Parte_1
6 considerazione della dichiarata risoluzione contrattuale e dello scioglimento del rapporto sinallagmatico.
Gli appellanti sostengono, al riguardo, di non aver mai qualificato la somma richiesta in termini di caparra confirmatoria, ritenendola, di converso, un acconto sul prezzo convenuto per la vendita. Per
cui, il giudicante avrebbe errato nel ritenere che la somma di cui trattasi fosse stata richiesta a titolo di caparra confirmatoria, avendo gli odierni appellanti sempre ribadito che trattavasi di ritenzione a titolo di risarcimento danni, come anche previsto nel compromesso stipulato con il . Parte_4
I danni di cui gli appellanti hanno chiesto il risarcimento deriverebbero, oltre che dal mancato utilizzo del fondo, anche dalla circostanza che il lo avrebbe utilizzato senza alcuna Parte_4
autorizzazione, modificandolo irreversibilmente per adattarlo alle proprie personali esigenze di utilizzo.
In particolare, il , dopo essersi immesso nel possesso del bene sin dall'anno 2013, non Parte_4
aveva poi pagato le ultime due rate del prezzo pattuito, pari ad € 30.000,00, essendosi limitato a versare la somma di € 15.000,00 a titolo di acconto. Il predetto, con comportamento non conforme a buona fede, aveva poi chiesto, con varie missive, la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto versato a titolo di acconto, oltre alle somme spese per le opere di miglioramento del fondo.
Conseguentemente – osservano gli appellanti – il primo giudicante aveva rettamente addebitato in capo al l'inadempimento del contratto, che, dovendosi qualificare come grave, aveva Parte_4
giustificato la disposta risoluzione.
Affermano gli appellanti che gli effetti dell'inadempimento della parte promittente acquirente sarebbero stati disciplinati direttamente dal preliminare che, al fine di rafforzare il vincolo contrattuale, prevedeva il diritto del promittente venditore di trattenere, a titolo di penale, tutte le somme versate nel caso in cui non fossero rispettati i termini del compromesso.
Pertanto, gli appellanti, rimasti vittima del comportamento scorretto della controparte, avrebbero diritto a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno commisurato al “minor vantaggio”, ovvero al
“maggior aggravio economico”, prodotto dal comportamento posto in essere dal in Parte_4
7 violazione dell'obbligo di buona fede, oltre alla possibilità di richiedere danni ulteriori, collegati a tale comportamento.
§2.1 Il motivo merita accoglimento.
Appare utile precisare, anzitutto, – sebbene la sentenza di prime cure non sia stata appellata in parte
qua – che il primo giudicante rettamente ha ritenuto che la scrittura privata stipulata dalle parti integri,
nonostante la denominazione di “compromesso di vendita”, non già un preliminare di vendita
(neanche ad effetti anticipati, come sostenuto dagli appellanti), con effetti meramente obbligatori,
bensì un vero e proprio contratto di vendita, con efficacia traslativa del diritto di proprietà del fondo oggetto del contratto stesso.
Tanto si evince dalla chiara letteralità dell'atto, dal quale risulta che le parti non si sono obbligate a stipulare un futuro contratto di vendita (c.d. detto definitivo), ma hanno inteso realizzare, in forza del mero consenso raggiunto, l'immediato trasferimento della proprietà del bene dietro pagamento di un prezzo. Nella scrittura privata de qua è dato leggersi, difatti, che “il Sign. con ogni Parte_1
garanzia di legge vende al Sign. che compra e accetta il terreno sito in Militello Rosmarino Parte_4
particella n 69 e 62 foglio di mappa n.
4. L'immobile viene venduto nello stato materiale giuridico
in cui si trova […]. Il prezzo della vendita è convenuto tra le parti nella somma di euro
quarantacinquemila”; essa, pertanto, deve qualificarsi come contratto di vendita, nel quale i paciscenti hanno concordato che il pagamento del prezzo pattuito avvenisse in più rate.
Altrettanto rettamente il primo giudicante, operata la riferita qualificazione giuridica del contratto, ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata in via riconvenzionale, ex art. 1453
c.c., dagli odierni appellanti. Il , infatti, dopo aver corrisposto – in due soluzioni – un Parte_4
acconto di € 15.000,00, non ha provveduto al pagamento del prezzo residuo, così rendendosi colpevolmente (e gravemente) inadempiente rispetto all'obbligazione su di esso gravante in forza del contratto.
La sentenza di prime cure, tuttavia, non può essere condivisa laddove ha rigettato la richiesta del convenuto e delle terze chiamate in causa di ritenzione della somma di € 15.000,00, loro corrisposta
8 (con un primo pagamento di € 8.000,00 alla data di sottoscrizione del contratto ed un secondo versamento di € 7.000,00 in data 20.08.2013) dal a titolo di acconto. Parte_4
Segnatamente (e come già evidenziato), il Tribunale è pervenuto a tale statuizione di rigetto giacché
ha ritenuto che la somma de qua non potesse essere considerata quale caparra, “bensì come acconto
sul maggior prezzo che va, in ogni caso, restituito all'attore in considerazione della dichiarata
risoluzione contrattuale e dello scioglimento del rapporto sinallagmatico” (cfr. pag. 6 della sentenza gravata).
Ebbene, l'iter argomentativo seguito dal giudice a quo è inficiato dall'erronea convinzione che gli odierni appellanti abbiano affermato il proprio diritto alla ritenzione della somma di € 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Di contro, si rileva che i predetti, a fondamento della propria pretesa,
non hanno richiamato la disciplina della caparra confirmatoria (di talché, non hanno chiesto la ritenzione della somma a tale titolo), ma hanno inteso avvalersi di una specifica clausola contenuta nella scrittura privata, ossia quella con la quale era stato stabilito che “qualora non vengano rispettati
i termini di compromesso l'acquirente perde ogni diritto alla restituzione delle somme versate al
venditore”.
Ed infatti, in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta in primo Parte_1
grado (il cui contenuto è stato espressamente fatto proprio da e Parte_2 Parte_3
all'atto della loro costituzione in giudizio), ha evidenziato che “gli effetti
[...]
dell'inadempimento della parte promittente acquirente, in relazione alle prestazioni eseguite sono
disciplinate dallo stesso contratto preliminare che prevede il diritto del promittente venditore di
trattenere tutte le somme versate nel caso in cui non vengano rispettati i termini del compromesso”
e, sulla base di tale presupposto, ha affermato il proprio diritto “a trattenere la somma di € 15.000,00
(quindicimila//00) quale danno conseguente all'inadempimento e connesso anche all'impossibilità
di utilizzare il fondo e di percepirne i frutti per l'intera durata dell'occupazione da parte dell'attore”.
Ritiene la Corte che la pattuizione in parola debba qualificarsi in termini di clausola penale, con conseguente suo assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 1382 c.c. Ciò in quanto, con la
9 previsione del diritto del venditore, in caso di inadempimento contrattuale dell'acquirente, di ritenere le somme da costui ricevute, le parti, a ben vedere, hanno inteso rafforzare il vincolo contrattuale mediante la previsione (o, meglio, la minaccia) di una pena privata per l'eventuale inadempimento dell'acquirente (così indotto all'adempimento), e, al contempo, operare una liquidazione preventiva della prestazione risarcitoria per il danno patito dal venditore in caso di mancato rispetto, da parte dell'acquirente, delle condizioni previste nel contratto.
E d'altronde, la clausola de qua presenta il connotato essenziale dell'istituto disciplinato dall'art. 1382 c.c., ossia il suo essere connessa con l'inadempimento colpevole di una delle parti, elemento che ne costituisce il presupposto di operatività (sul tema, v., ex pluris, Cass. civ., n. 13956/2019), e ne condivide la ratio, assolvendo una funzione sia risarcitoria (poiché mediante essa le parti hanno disciplinato gli effetti dell'inadempimento, concordando una preventiva e convenzionale liquidazione del danno), sia sanzionatoria (in quanto prevede, in caso di inadempimento, l'irrogazione di una pena privata, la cui corresponsione prescinde dalla prova del danno).
Ed allora, acclarato l'inadempimento in cui è incorso il (il quale, dopo aver corrisposto Parte_4
un primo acconto, è venuto meno all'obbligo di saldare le residue rate del prezzo convenuto, così
violando i termini della scrittura privata), ed alla luce di quanto sin ora osservato, deve affermarsi, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, il diritto degli appellanti alla ritenzione, a titolo di penale, delle somme loro corrisposte dal , pari ad € 15.000,00. Parte_4
Si precisa, al riguardo, che si palesa priva di pregio la tesi prospettata da parte appellata, secondo la quale la clausola penale inserita in contratto dovrebbe considerarsi vessatoria;
nel caso di specie,
difatti, mancano in radice i presupposti per applicare la disciplina dettata in materia di clausole vessatorie, non vertendosi, di tutta evidenza, nella fattispecie di cui all'art. 1341 c.c. e neanche potendo trovare applicazione la disciplina recata dal codice del consumo.
Ancora, contrariamente a quanto lamentato dal , la clausola de qua non può considerarsi Parte_4
generica ed indeterminata. Essa individua in modo specifico sia il suo presupposto di applicazione
(id est, l'inadempimento colpevole, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione su di lui gravante
10 come da contratto, consistente nel pagamento del prezzo nei termini pattuiti) sia il suo contenuto (vale a dire, la sanzione prevista in caso di inadempimento). Con riferimento a tale ultimo aspetto,
l'ammontare della penale è stato determinato dalle parti con riguardo alle somme versate dall'acquirente al venditore. Queste ultime ben possono desumersi alla luce della stessa scrittura privata, nella quale il venditore ha dichiarato di aver ricevuto la somma di € 15.000,00, salvo poi precisare, a parziale modifica dell'accordo, che la somma di € 8.000,00 era stata ricevuta alla data della stipula della scrittura privata e l'ulteriore importo di € 7.000,00 sarebbe stato corrisposto dal entro il 20.08.2013 (perciò pochi giorni dopo la stipula, avvenuta in data 06.08.2013). Parte_4
Sicché, si ritiene che la misura della penale sia stata predeterminata dalle parti facendo riferimento proprio alle somme appena menzionate, in parte ricevute dal venditore all'atto della stipula del contratto ed in parte corrispostegli a pochi giorni di distanza.
Appare utile precisare, a margine, che la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente ammesso la richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento anche nel caso in cui (come avvenuto nella vicenda sub iudice) la parte che intenda avvalersene chieda, altresì, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. (v. Cass. civ., nn. 10441/2017;
29619/2023).
§ 3. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato, per carenza di prova, la domanda riconvenzionale di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essi asseritamente subiti a seguito delle opere realizzate sul terreno di loro proprietà dal . Parte_4
Il primo giudicante – a parere degli appellanti – avrebbe omesso di valutare la documentazione depositata a fondamento della domanda di risarcimento, così incorrendo in un vizio di motivazione.
Gli appellanti, nello specifico, avevano rappresentato in prime cure che il aveva Parte_4
realizzato sul terreno oggetto di causa opere non autorizzate che ne avevano mutato irreversibilmente lo stato, come confermato dalla relazione tecnica di parte depositata in atti.
11 La sussistenza dei lamentati danni si desumerebbe, altresì, dalla “richiesta esclusione particelle
dall'elenco definitivo del catasto incendi e conseguente rettifica del perimetro all'uopo identificato
sulle mappe catastali in dotazione a firma del Dr. , depositata Parte_5
dal con la seconda memoria istruttoria, ove il tecnico incaricato, previo sopralluogo, Parte_1
aveva affermato: “…Ad oggi le piante si trovano in chiaro stato di abbandono e con una evidente
riduzione di numero nella zona centrale della particella 69 a seguito di una serie di lavori e di
sbancamenti, evidenti in fase di sopralluogo, effettuati sul fondo e riconducibili agli anni 2013 —
2014 che hanno ricondotto, successivamente, il soprassuolo ad essenze erbacee e cespugliose”.
§3.1 Il motivo non merita accoglimento.
La domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellanti non può trovare accoglimento, sebbene per ragioni parzialmente differenti da quelle poste a fondamento della statuizione di rigetto di prime cure.
Invero, come ampiamente argomentato in sede di disamina del primo mezzo di impugnazione, gli odierni appellanti, nel costituirsi nel giudizio di prime cure mediante le rispettive comparse, hanno richiesto l'applicazione della clausola penale contenuta nel contratto oggetto di giudizio (ancorché
costoro, in origine, non l'abbiano espressamente qualificata in detti termini).
Ne consegue che, giusta disciplina di cui all'art. 1382 c.c., opera, nel caso di specie, la limitazione quantitativa del danno risarcibile entro la misura predeterminata nella clausola penale, non avendo previsto i contraenti la risarcibilità del danno ulteriore.
In altri termini, siccome gli appellanti hanno deciso di avvalersi della clausola penale, la quale limita,
preventivamente e convenzionalmente, il quantum del danno risarcibile entro l'ammontare della sanzione in essa prevista, senza prevedere la “risarcibilità del danno ulteriore”, la domanda ribadita dagli appellanti con il presente motivo di appello si rivela infondata.
Gli appellanti avrebbero potuto evitare tale limitazione solo nella diversa ipotesi in cui essi, oltre a proporre domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, avessero richiesto,
contestualmente, la condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni senza tuttavia avvalersi, a tal uopo, della clausola penale. In tale eventualità, tuttavia, il risarcimento sarebbe stato
12 subordinato alla prova dell'an e del quantum dei danni (prova non necessaria, invece, ove sia richiesta l'applicazione della clausola penale, essendo svincolata la sanzione in essa predeterminata dalla prova del danno).
In ragione di ciò, deve dichiararsi l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli già riparati dalla penale, in mancanza della previsione nel contratto de quo di una clausola che legittimasse tale tipo di pretesa.
Sul punto, è appena il caso di notare che tale statuizione di infondatezza si risolve, in concreto, in una sostanziale conferma della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento del danno, ancorché sulla base di un differente iter giuridico-motivazionale (nella sentenza di prime cure la riferita domanda è stata rigettata per carenza di prova).
Si rammenta, in proposito, che il giudice d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può,
senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (da ultimo si veda in tal senso Cass.
Civ. n. 17681/2021).
E, in questo caso, la motivazione del rigetto della domanda risarcitoria, parzialmente diversa da quella del primo Giudice, è evidentemente radicata nelle risultanze acquisite al processo, secondo quanto illustrato sin qui, è contenuta all'interno del tema devoluto alla Corte con i motivi di appello e non riguarda alcuna statuizione coperta da giudicato (interno).
§ 4. Regolamentazione spese processuali.
Il parziale accoglimento dell'appello impone di rivedere il regime delle spese processuali di primo e di secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
13 In questa prospettiva, ritiene la Corte che le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio debbano essere parzialmente compensate, tra le parti, nella misura di 1/3, ponendo i rimanenti 2/3 a carico di
All'esito globale della controversia, difatti, le domande da costui proposte sono Parte_4
state integralmente rigettate, mentre quelle articolate dagli odierni appellati hanno trovato parziale accoglimento (anche in virtù della fondatezza del primo motivo di gravame); sicché, la riferita compensazione parziale è giustificata dalla ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca, la quale ha visto tuttavia maggiormente vittoriosi e Parte_1 Parte_2
Parte_3
È opportuno precisare, ai fini della determinazione delle spese di lite, che il valore della controversia,
per il giudizio di primo grado, deve qualificarsi quale indeterminabile – complessità bassa, mentre,
per il presente grado di appello, va fissato con riferimento allo scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Difatti, il giudizio di prime cure ha avuto ad oggetto, da una parte, le domande attoree volte ad ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità/inefficacia del contratto oggetto di giudizio, nonché
la restituzione della somma versata al e delle spese effettuate sul terreno e, Parte_1
dall'altra, le domande del convenuto e delle terze chiamate in causa dirette a sentir pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore, il diritto alla ritenzione della somma di €
15.000,00 e, inoltre, la condanna del al risarcimento dei danni ulteriori;
l'oggetto del Parte_4
giudizio di appello, invece, è stato circoscritto dall'impugnazione degli appellanti esclusivamente alle domande di ritenzione della menzionata somma (che ha trovato accoglimento) e di risarcimento dei danni ulteriori da costoro asseritamente subiti.
Si rammenta che la decisione di fissare il valore della controversia in modo difforme per ciascun grado di giudizio, in ragione del criterio del disputandum, è avallata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale affermato (pronunciandosi su una fattispecie difforme a quella oggetto del presente giudizio, ma enucleando un principio che ben può ritenersi di portata generale) che “ai fini
del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va
fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di
14 avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione
sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del
disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di
impugnazione parziale della sentenza. Ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per
oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese
del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle
spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice
di appello (così, da ultimo, la sentenza 23 novembre 2017, n. 27871)” (cfr. Cass. civ., ord. n.
18465/2024); e, in senso conforme, che: “Nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una
parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti circoscritto per dettato
normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma
che si intende conseguire” (v. Cass. civ., ord. n. 21613/2018).
Donde, i 2/3 delle spese processuali, per il primo grado di giudizio, vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022
(in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M.
147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum (indeterminabile – complessità
bassa) ed applicando i parametri tariffari prossimi ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 4.532,00 (di cui € 1.000,00
per studio;
€ 666,00 per fase introduttiva, € 1.066,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.800,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
I 2/3 delle spese di lite del presente grado di appello vanno liquidate, sempre in applicazione dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022,
avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum
(da € 5.201 ad € 26.000) ed applicando i parametri tariffari prossimi ai medi in considerazione
15 dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi €
2.713,00 (di cui € 620,00 per studio;
€ 480,00 per fase introduttiva, € 480,00 per fase di trattazione;
€ 1.133,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione»,
discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione
esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo,
ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come
complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla
diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente
voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
"e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
In ultimo, si ritiene utile chiarire che non viene disposta la distrazione delle spese in favore del difensore degli appellanti costituitosi con la comparsa di nuovo procuratore, depositata in data
30.12.2024, giacché costui, a differenza del primo procuratore degli appellanti stessi, non si è
dichiarato antistatario e non ha chiesto la distrazione in suo favore di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
16 sentenza n. 711/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 10.10.2022 e pubblicata in pari data, così
provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto:
1.1. in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Parte_1
e alla ritenzione, a titolo di penale, della Parte_2 Parte_3
somma di € 15.000,00, già corrispostigli da Parte_4
1.2. conferma la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
volta ad ottenere il ristoro di danni ulteriori rispetto a quelli già coperti dalla
[...]
clausola penale (sia pure per le ragioni parzialmente diverse di cui in parte motiva);
1.3. condanna alla rifusione, in favore di Parte_4 Parte_1
e delle spese di lite del giudizio di primo Parte_2 Parte_3
grado, previa loro compensazione nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 4.532,00 (ripartiti come in parte motiva),
oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
1.4. conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione, in favore di Parte_4 Parte_1
e delle spese di lite del giudizio di secondo Parte_2 Parte_3
grado, previa loro compensazione nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 2.713,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) del 28 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo
Dott. Francesco Micali.
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