Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT NG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4483 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 3.3.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, , domiciliata presso l'avv. Antonio For- Parte_2 maro (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_1 difende per procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc.: ), elettivamente do- Controparte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Roma, Via di Villa Ada n. 10, presso lo studio degli avv. Fabrizia
Cappelli e Fabio Mercantini, che lo rappresentano e difendono per procura alle liti a margine dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (iscritto al n. 73827 del r.g.a.c. dell'anno 2013 del Tribunale di
Roma);
-appellato- nonché
(cod. fisc.: ), e Parte_3 P.IVA_2 per essa la mandataria (cod. fisc. CP_2 Parte_4
), in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_3 CP_3 giudice, domiciliata presso l'avv. Antonio Formaro (p.e.c.:
[...]
, che la rappresenta e difende per procura alle liti in Email_2 calce alla comparsa di intervento in appello;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria e Parte_1 diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, ed in riforma della Sen- tenza n. 3420/2019 emessa in data 11/02/2019 dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott.(…) Andrea Postiglione, pubblicata il 14/02/2019 e non notificata:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare ch in forza della scissione parziale Parte_1 proporzionale del Dott notaio in Bologna, del 16 gennaio Persona_1
2018, Rep. n. 6147 – Racc. n. 39628, è subentrata ad Controparte_4 nella titolarità dei crediti rientranti nel Compendio Scisso regolato, altresì, dall'art. 58 comma 3 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e successive modifiche, ai sensi del quale i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo o da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della conservano la loro validità e il CP_4 loro grado a favore d senza bisogno di alcuna formalità o Parte_1 annotazione. Del trasferimento del compendio è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 33 del 20 marzo 2018 e che tra i crediti trasferiti è compreso anche quello vantato dalla
[...] nei confronti di , e CP_4 Parte_5 Controparte_5 CP_1
e, pertanto, la stessa è legittimata a proporre il presente atto di ap-
[...] pello;
(…)
In via principale:
- accogliere l'appello promosso avverso la sentenza di primo grado n. 3420/2019, emessa in data 11/02/2019 dal Tribunale di Roma, nella per- sona del Giudice dott. Andrea Postiglione, pubblicata il 14/02/2019 e non notificata qui appellata, perché ingiusta e viziata per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto:
- riformare integralmente la Sentenza n. 3420/2019, emessa in data 11/02/2019 dal Tribunale di Roma e, conseguentemente, accertare e dichia- rare che - succeduta ad nella titolarità Parte_1 Controparte_4 del credito vantato nei confronti dei SI.ri , Parte_5 Controparte_1
e - è creditrice nei confronti del SI. CF: Controparte_5 Controparte_1
2 residente in [...], in qua- C.F._2 lità di garante della SI.r , nei limiti dell'importo garantito di Parte_5
€ 150.000,00, della somma complessiva di € 97.108,45, quale saldo debi- tore del contratto di mutuo fondiario n. 06050312 oltre competenze ed interessi convenzionali maturati e maturandi dal 23/05/2013 al saldo, oltre spese del procedimento monitorio e compensi professionali, oltre CPA e IVA, e successive occorrende, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso:
- condannare la convenuta appellata alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio di merito, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta e Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pretesa e deduzione, così prov- vedere:
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla e confer- Parte_1 mare la sentenza n. 3420/2019 (Ra. n. 73827/2013) pubblicata in data 14f02/2019;
- rigettare le domande, le deduzioni, le eccezioni, le istanze, le difese e le pretese tutte svolte dalla anche in primo grado, comprese Parte_1 le istanze istruttorie;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal SI. lla Controparte_1
per i motivi tutti esposti nel presente atto e nel precedente Parte_1 grado di giudizio;
- rigettare la richiesta di distrazione delle spese a favore dell'Avv. Antonio Formaro che si è dichiarato antistatario;
- condannare la alla refusione integrale delle spese di lite Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello, escludere il diritto della alla refusione delle Parte_1 spese del primo grado, non avendo la stessa depositato nel giudizio di op- posizione il fascicolo e i documenti della fase monitoria”;
3 per “in riforma della Sentenza Controparte_6
n. 3420/2019 emessa in data 11/02/2019 dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. Andrea Postiglione, pubblicata il 14/02/2019 e non notificata:
In via preliminare: accertare e dichiarare che ha ac- Controparte_7 quistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB da Parte_1
i crediti per capitale e interessi anche del 05.08.2022, di cui è stata
[...] data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.12.2022, parte II, foglio delle inserzioni n. 147, ai sensi dell'art.
7.1.6 della Legge 130/99, e che tra i crediti trasferiti è compreso anche quello vantato dalla nei confronti di , Parte_1 Parte_5
e, pertanto, la stessa è legittimata a pro- Controparte_5 Controparte_1 seguire il presente giudizio di appello facendo proprie domande, eccezioni e istanze già formulate d;
Parte_1
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva d e per CP_6 ess in relazione a eventuali richieste restitutorie Controparte_8
e/o risarcitorie, formulate da parte appellata e derivanti da atti o fatti avve- nuti prima della cessione di cui sopra, così come già esposto ed eccepito nell'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositato in giudizio;
In via principale: accogliere l'appello promosso avverso la sentenza di primo grado n. 3420/2019, emessa in data 11/02/2019 dal Tribunale di Roma, nella per- sona del Giudice dott. Andrea Postiglione, pubblicata il 14/02/2019 e non notificata qui appellata, perché ingiusta e viziata per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto: riformare integralmente la Sentenza n. 3420/2019, emessa in data 11/02/2019 dal Tribunale di Roma e, conseguentemente, accertare e dichia- rare che e per essa QUALE CP_6 Controparte_8
CESSIONARIA DEL CREDITO DI UNIPOLREC S.P.A. - alla quale è succeduta nella titolarità del credito vantato nei confronti dei SI.ri , Parte_5
- è creditrice nei confronti del SI Controparte_1 Controparte_5 [...]
, in qualità di garante della SI.ra , nei limiti CP_9 Parte_5 dell'importo garantito di € 150.000,00, della somma complessiva di € 4 97.108,45, quale saldo debitore del contratto di mutuo fondiario n. 06050312 oltre competenze ed interessi convenzionali maturati e matu- randi dal 23/05/2013 al saldo, oltre spese del procedimento monitorio e compensi professionali, oltre CPA e IVA, e successive occorrende, confer- mando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: condannare il convenuto appellato alle spese, competenze ed onorari di en- trambi i gradi del giudizio di merito, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 30.10.2013, ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18127/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 29.8.2013 per l'importo di € 97.108,45, oltre interessi e spese come da domanda, quale saldo debitore del mutuo fondia- rio n. 06050312 stipulato in data 5.7.2010 con con cui è Parte_5 stata erogata a quest'ultima la somma di € 100.000,00, garantita da fideius- sione specifica rilasciata da e sino all'im- Controparte_5 Controparte_1 porto di € 150.000,00. In particolare, l'opponente ha chiesto di dichiarare illegittimo, invalido, inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto e che, pertanto, venisse accertato che nulla fosse dovuto dall'opponente alla
Controparte_4
Si è costituita tempestivamente in giudizio l'opposta, che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza delle argomentazioni difensive svolte dall'opponente.
Con sentenza n. 3420/2019 del 14.2.2019 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha così statuito: “- accoglie l'opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma il 29 agosto 2013 n. 18127.
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto in relazione alla posizione dell'oppo- nent Controparte_1
- condanna parte opposta a rifondere a parte opponente Controparte_1 le spese di lite che liquida in complessivi euro 8.000,00 di cui euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00
5 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisoria. Accessori come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la la Parte_1 quale, premesso che:
- a seguito di scissione parziale la le ha trasferito il com- Controparte_4 pendio aziendale costituito, tra l'altro, dal portafoglio crediti della conferente classificati a sofferenza, alla data di approvazione della situazione patrimo- niale al 30.6.2017, comprensivo di contratti, garanzie e ogni altro rapporto giuridico ad esso relativi, con esclusione di quelli derivanti da finanziamenti per leasing e da impegni per firma;
- di essere subentrata, pertanto, nella titolarità dei crediti rientranti nel “Com- pendio Scisso”;
- il trasferimento del “Compendio Scisso” è regolato, altresì, dall'art. 58, co. 3, T.U.B., ai sensi del quale i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo o da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della Banca conservano la loro validità e il loro grado a favore di senza bisogno di Parte_1 alcuna formalità o annotazione;
- di tale trasferimento è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 33 del 20.3.2018.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha con- Controparte_10 testato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata in data 6.7.2023 ha spiegato intervenuto nel pre- sente grado di giudizio la e per Controparte_6 essa la mandataria allegando e documentando Controparte_8 che:
- in data 5.8.2022 la ha acqui- Controparte_6 stato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., dalla Parte_1
i crediti per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi
[...]
e quant'altro, specificatamente individuati nell'atto di cessione;
- dell'avvenuta cessione è stata data notizia dalla cessionaria mediante pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.12.2022,
6 Parte II, Foglio delle inserzioni n. 147, ai sensi dell'art. 7, co. 1, della legge n. 130/1999;
- per effetto della cessione, con riferimento al contenuto ed oggetto contrat- tuale, la è succeduta a titolo Controparte_7 particolare nelle ragioni creditorie già di titolarità dell'istituto di credito ce- dente;
- successivamente la giusta Controparte_7 procura speciale a rogito notaio in data 1°.2.2023 (rep. Persona_2
57.506; racc. 26.869), ha nominato e costituito propria procuratrice speciale la conferendo a quest'ultima la facoltà, Controparte_8 tra le altre, di porre in essere, in nome e per conto della medesima
[...] tutti gli atti, adempimenti e formalità Controparte_6 ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di ammini- strazione, gestione, incasso e recupero dei crediti o diritti ad essi collegati, con ogni più ampia facoltà, così come meglio specificato nella predetta pro- cura;
- tra i crediti ceduti è ricompreso quello vantato da nei con- Parte_1 fronti di nonché tutte le garanzie ad esso connesse. Parte_5
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata fornita dalla Controparte_4 la prova del credito in quanto “non risulta agli atti il fascicolo monitorio con- tenente tra l'altro le fideiussioni”, e pertanto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la deduce che “Il capo della Sentenza Parte_1 sopra richiamato è stato reso sulla base di presupposti errati e contrari all'art. 638, comma 3, c.p.c. nonché ai principi costituzionali del giusto processo, di ragionevole durata e di non dispersione della prova, come da consolidata giurisprudenza sul punto”.
Ad ogni buon conto, l'odierna appellante ha depositato, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, il proprio fascicolo di parte del procedimento monitorio, e segnatamente i seguenti documenti: contratto di mutuo fondia- rio n. 06050312 (v. doc. n. 3); fideiussione specifica (v. doc. n. 4); certifica- zione del credito ex art. 50 T.U.B. in data 24.5.2013 (v. doc. n. 6). Nel costi- tuirsi nel presente grado di giudizio, ha eccepito la tardività Controparte_1
7 del deposito di tale documentazione, deducendo come sarebbe stato effet- tuato in violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo di appello si impugna la sentenza n. 3420/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 14.2.2019 nella parte in cui ha rilevato che “La non ha, inoltre, Controparte_4 prodotto alcun documento contabile e contrattuale valido a dimostrare il credito fatto valere nei confronti del SI . Controparte_1
L'eccezione sollevata da parte appellata e sopra riportata deve essere disat- tesa, mentre i due motivi di appello sopra riassunti – che possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro – sono fon- dati.
2.1. Come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Suprema Corte, l'art. 345, co. 3, c.p.c. va interpretato nel senso che i documenti alle- gati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della
contro
- parte, agli effetti dell'art. 638, co. 3, c.p.c., seppure non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acqui- sita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi. Ne consegue che, laddove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili (cfr., con riguardo al testo dell'art. 345, co. 3, c.p.c., Cass. civ., SS.UU., 10.7.2015, n. 14475; e, già in precedenza, Cass. civ., Sez. I, 27.5.2011, n.
11817; Cass. civ., Sez. II, 4.4.2017, n. 8693).
È priva di pregio, dunque, l'eccezione di inammissibilità della produzione, nel presente grado di giudizio, da parte della del fascicolo Parte_1 del procedimento monitorio, non versato dalla stessa anche agli atti del giu- dizio di primo grado.
2.2. Al contempo, merita accoglimento la censura avverso la decisione di primo grado laddove ha statuito che la non ha fornito la Controparte_4 prova del proprio diritto di credito nei confronti di e se- Controparte_1 gnatamente perché non ha prodotto il contratto di fideiussione sottoscritto dallo stesso.
Anche a prescindere dal rilievo per cui la prova è stata fornita (come si dirà di seguito) mediante la produzione dei documenti contenuti nel fascicolo di 8 parte del procedimento monitorio, in ogni caso, in materia di prova docu- mentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità tele- matiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappre- sentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (cfr. Cass. civ., SS.UU., 16.2.2023, n. 4835). Tale principio avrebbe dovuto improntare l'esercizio del potere-dovere del giudice di primo grado, seppure non – come deduce parte appellante – disponendo l'acquisizione d'ufficio al fascicolo dell'opposizione del fascicolo telematico del procedimento monitorio: infatti, quando è stato depositato dalla il ricorso ex art. 633 Controparte_4
c.p.c. questo non era ancora obbligatoriamente telematico, e dunque il fasci- colo del procedimento non lo era, non restando dunque nella disponibilità dell'Ufficio il fascicolo di parte.
2.3. Sebbene il giudice di prime cure affermi che “E' agli atti d il solo CP_4 documento n. 4 – contratto di mutuo fondiario stipulato per atto notarile il 28 luglio 2004. Ad esso è allegato anche il relativo piano di ammortamento (doc. 5) che prevede la naturale scadenza del contratto al 31 luglio 2024 mediante la corresponsione di una somma complessiva pari ad Euro 142.000”, in verità la ha depositato, nel costituirsi nel giudizio di CP_4 opposizione a decreto ingiuntivo: (i) copia del contratto di mutuo fondiario n. 06050312, comprensivo delle relative condizioni economiche, delle prin- cipali clausole contrattuali regolanti l'operazione, delle condizioni generali relative all'operazione di finanziamento, nonché del relativo piano di ammor- tamento (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giu- dizio); (ii) la contabile di estinzione del mutuo, attestante l'esposizione ma- turata alla data di passaggio a sofferenza del rapporto, mediante l'indica- zione di tutte le rate rimaste impagate a decorrere dal 30.4.2009, con il conteggio degli interessi di mora maturati, del capitale, oneri, interessi inso- luti, del capitale residuo e degli interessi maturati per l'ammontare comples- sivo di € 97.198,45 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), importo coincidente con quello indicato nella
9 certificazione del credito prodotta in sede monitoria, e quindi nel presente grado di giudizio, e per cui è stata emessa l'ingiunzione opposta.
In particolare, considerato che il fideiussore non è l'obbligato in via princi- pale, e quindi l'altra parte del contratto di mutuo stipulato con la
[...]
con quanto ne consegue in termini di applicazione del principio CP_4 generale dell'onere della prova in caso di inadempimento contrattuale (cfr., per tutte, Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533), il piano di ammorta- mento, prodotto dalla nel costituirsi nel giudizio di opposizione, è CP_4 idoneo a fornire la prova certa del credito azionato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Il piano di ammor- tamento di un contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale, con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mu- tuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi. Pertanto, non può disconoscer-si al documento che lo contiene la qualità di prova scritta delle somme dovute alle sin-gole scadenze, ai fini del rispetto dell'art. 634 c.p.c.” (così Cass. civ., Sez. I, 25.11.2010, n. 23972):
2.4. La censura la sentenza di primo grado anche laddove, Parte_1 con riguardo alla prova (dell'ammontare) del credito azionato in via monito- ria, ha ritenuto – aderendo a una deduzione di parte opponente – che la
“Non ha mai chiarito come alla data del 24.05.2013 (data Controparte_4 della certificazione del credito) l'importo ad essa dovuto potesse ammontare ad Euro 97.108,45 visto che nell'attestazione di pagamento del 31/08 la stess si era dichiarata creditrice di Euro 92.482,73”. CP_4
Con tale passaggio della motivazione della decisione impugnata il giudice monocratico del Tribunale di Roma fa riferimento all'attestazione di paga- mento datata 31.8.2006 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), in cui viene dato atto del versamento della rata n. 25 del mutuo e viene indicato quale debito residuo l'importo di € 92.482,73. Come si ricava dal piano di ammortamento, tale importo corrisponde – appunto – alla quantificazione del capitale residuo indicato alla rata n. 25 con scadenza al 31.08.2016. Di contro, la somma di € 97.108,45 per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, e richiamata nella contabile di estinzione del
10 mutuo prodotta dall'opposta, si ottiene sommando al capitale residuo alla data di passaggio a sofferenza (al 24.5.2013 era pari ad € 64.440,19), l'ammontare delle rate impagate a decorrere dalla n. 57 (quella in scadenza al 30.4.2009), gli oneri e gli interessi di mora maturati.
In altri termini, poiché il debito residuo a titolo di capitale pari a di € 92.482,73 è calcolato al momento del pagamento della rata n. 25, e quindi al 31.8.2006, di necessità non può essere corrispondente al credito della per cui è stata emessa l'ingiunzione opposta, che è de- Controparte_4 terminato dall'inadempimento a partire dalla data con scadenza al 30.4.2009 e maturato fino al 24.5.2013, data di passaggio a sofferenza nella contabilità della creditrice.
In verità, nell'economia della decisione di primo grado l'affermazione sopra riportata, e censurata da parte appellante, risulta ultronea ed assorbita dalla statuizione in ordine alla mancanza di prova del titolo azionato nei confronti dell'ingiunto opponente (vale a dire, il contratto di fideiussione). Non ha pre- gio, dunque, l'ulteriore, e conseguente, censura per cui il giudice di primo grado non avrebbe dovuto limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo opposto, ma avrebbe dovuto condannare a corrispondere tale di- Controparte_1 versa e minore somma qualora – erroneamente, come si è detto – l'avesse ritenuta pari al debito di quest'ultimo nei confronti della Controparte_4
3. deduce, con la sua comparsa di costituzione in appello, Controparte_1 di avere disconosciuto, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., “la ge- nuinità della copia della fideiussione allegata al n. 4 del ricorso monitorio nella sua interezza ex art. 2719 c.c. nonché artt. 214 e 215 c.p.c., rimanendo la parte opposta completamente inerte nel corso del giudizio e non assu- mendo alcuna iniziativa al riguardo”.
Nella parte sub d. dell'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., ha rilevato che “Il documento prodotto in giudizio dall'op- Controparte_1 posta (sub n. 4) in semplice copia non è genuino né conforme all'originale”; e, quindi, “contestandosi la sua utilizzabilità ai fini della decisione, [ha] di- sconosc[iuto] formalmente nella sua interezza ex artt. 2719 c.c. nonché 214 e 215 c.p.c.”. In cosa consista la dedotta non genuinità di tale documento non viene però specificato, e segnatamente non è possibile affermare che l'opponente abbia senz'altro dedotto l'apocrifia della sua sottoscrizione.
11 In ogni caso, l'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applica- bile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico e inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta suc- cessiva alla sua produzione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18.7.2024, n. 19850).
Conseguentemente, la “fideiussione specifica limitata” sottoscritta da
[...] in data 27.7.2004, a garanzia delle obbligazioni assunte da CP_1 [...] nei confronti della si deve ritenere ricono- Parte_5 Controparte_4 sciuta, sia in quanto è generico il disconoscimento della conformità agli ori- ginali delle fotocopie, che avrebbe dovuto essere chiaro, circostanziato ed esplicito;
sia in quanto nell'effettuare il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. - che pure non richiede l'uso di formule sacramentali, ma postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiara- mente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sot- toscrizione, contestando formalmente tale autenticità (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. III, 19.7.2012, n. 12448; Cass. civ., Sez. III, 1°.7.2002, n. 9543) - l'odierno appellato non ha specificato se il disconoscimento riguardasse la provenienza del documento, il contenuto dello stesso o la propria sottoscri- zione.
4. Quella sopra riportata, relativa al disconoscimento della copia della fi- deiussione prodotta dalla (in sede monitoria), è l'unica tra le questioni, CP_4 sollevate dall'odierno appellato nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18127/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 29.8.2013, che è stata ritualmente riproposta nel costituirsi nel presente giudizio di ap- pello. Infatti, non è idonea a determinare la riproposizione delle questioni poste con i motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. la dichiarazione, conte- nuta nella comparsa di costituzione e risposta in appello, di “riproporre tutto quanto dedotto, richiesto, fatto valere, prodotto ed eccepito nel giudizio di primo grado”
12 Come ha statuito, anche recentemente (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 1°.12.2023, n. 33649), la Suprema Corte, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo sol- tanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il rie- same, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comporta- mento omissivo (Cass. civ., SS.UU., 25.5.2018, n. 13195). In sostanza, affin- ché non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. è onere della parte vittoriosa in primo grado di manifestare in modo specifico la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28.8.2017, n. 20451).
Il generico “richiamo”, non altrimenti specificato, nell'atto di costituzione in appello, da parte della parte vittoriosa in primo grado, alle singole “ecce- zioni” contenute nelle difese di primo grado non è idoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata e particolare ecce- zione. Se, infatti, tale manifestazione di volontà non deve rivestire una parti- colare forma, tuttavia, deve avvenire con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudi- cante (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.7.2001, n. 15003).
5. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1 tenza n. 3420/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mono- cratica, il 14.2.2019 deve essere accolto e, in integrale riforma di tale sen- tenza di primo grado, deve essere condannato a corrispon- Controparte_1 dere alla e per essa alla manda- Controparte_6 taria (resasi cessionaria del credito dall'appel- Controparte_8 lante , l'importo di € 97.108,45, oltre interessi al tasso con- Parte_1 venzionale (previsto dal contratto di mutuo fondiario n. 06050312 stipulato in data 5.7.2010 con dal 23.5.2013, data di passaggio a Parte_5 sofferenza del credito nella misura indicata, all'effettivo pagamento.
13 Infatti, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la de- finitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 6.9.2017, n. 20868). Ne consegue che questo giudice non può, in ri- forma della decisione di primo grado, rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 18127/2013 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Roma in data 29.8.2013 per l'importo di € 97.108,45, oltre interessi al tasso convenzionale dal 23.5.2013, ma deve condannare l'origi- nario opponente (odierno appellato) a pagare tale importo.
Le spese della fase monitoria, del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. E tutte devono essere liquidate avuto riguardo alle Tariffe approvate con il d.m. 13.8.2022, n. 147, in vigore al momento della presente decisione.
Al riguardo, considerato che nella comparsa di costituzione e risposta la ces- sionaria e per essa alla manda- Controparte_6 taria si limita ad allegare e documentare la Controparte_8 sussistenza in capo alla stessa del proprio diritto di credito, ma non svolge difese, sostanzialmente facendo proprie le censure svolte dall'appellante
[...]
i compensi relativi alla “Fase di studio della controversia” e Parte_6 della “Fase introduttiva del giudizio” relative al presente grado devono es- sere ridotte del 50%, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni. Al contempo, i compensi relativi alla
“Fase decisionale”, sempre della Tabella 12. del d.m. 13.8.2022, n. 147, da riconoscere alla devono essere ridotti del 50%, sempre ai Parte_1 sensi della suddetta disposizione, in quanto le difese svolte dall'appellante, ormai non più titolare del credito, sono sovrapponibili a quelle svolte dalla terza intervenuta, peraltro assistita dal medesimo difensore.
Tanto le spese liquidate in favore della in relazione al pro- Parte_1 cedimento monitorio e ad entrambi i gradi di giudizio, quanto quelle liqui- date in favore della e per essa Controparte_6 alla mandataria con riguardo al presente Controparte_8
14 giudizio di appello, devono essere distratte in favore dell'avv. Antonio For- maro, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
3420/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il
14.2.2019 e, per l'effetto, in integrale riforma di tale decisione:
o condanna a pagare alla Controparte_1 Controparte_11
e per essa alla mandataria l'im-
[...] Controparte_8 porto di € 97.108,45, oltre interessi al tasso convenzionale (previsto dal contratto di mutuo fondiario n. 06050312 stipulato in data 5.7.2010 con dal 23.5.2013 all'effettivo pagamento;
Parte_5
o condanna a rimborsare alla le spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento monitorio, che liquida in € 338,00 per spese esenti ed € 2.242,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Antonio Formaro, dichiaratosene antistatario;
o condanna a rimborsare alla le spese del Controparte_1 Parte_1 primo grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Antonio
Formaro, dichiaratosene antistatario;
condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.442,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Antonio Formaro, dichiaratosene antistatario;
condanna rimborsare alla Controparte_1 Controparte_6
e per essa alla mandataria le
[...] Controparte_8 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.547,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
15 I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Antonio Formaro, dichiaratosene antistatario.
Roma, 3.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
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