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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 214/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 247/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data
09.05.2022
PROPOSTO DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 via De Pretis n. 6 (c.f. ) e , CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via E. Toti n. 13 (c.f.
) rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Marotta CodiceFiscale_2 presso il cui studio, in Caltanissetta, Viale della Regione n. 61, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
1 , in persona del suo Sindaco p.t. corrente in Controparte_1
, Piazza Vittorio Veneto n. 1 (c.f. ) rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, Corso Vitt. Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Dell' Utri;
Appellato
Conclusioni degli appellanti
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta adita, rejectiis adversiis, ed in accoglimento della spiegata opposizione, nel merito in via principale in accoglimento del dispiegato appello, senza recesso rispetto a quanto richiesto supra, riformare la sentenza impugnata secondo le censure mosse ai singoli capi e: in via istruttoria disporre il richiamo del
c.t.u. al fine di ricalcolare l'effettiva invalidità in capo signor Controparte_2 in relazione al supporto probatorio/documentale agli atti del presente giudizio. Nel merito ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatti e colpa esclusiva del per le causali Controparte_1 spiegate in premessa. Di conseguenza condannare il Controparte_1 al pronto pagamento delle somme di €.131.452,00 al signor ed Pt_1
€.79.391,00 alla signora come meglio specificati in narrativa o Pt_2 di quelle maggiori o minori che risulteranno in giudizio, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate decorrenti dalla data del fatto all'effettivo pagamento e con le spese tutte nel procedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato CP_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello adita in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dagli appellanti ex articolo
348 bis c.p.c.. Nel merito rigettare l'appello proposto da controparte e, per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In subordine, in ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, ridurre la domanda dei
2 signori e a quanto rigorosamente allegato e provato, tenuto Pt_1 Pt_2 conto del concorso di colpa degli attori nella produzione e/o nell'aggravamento del danno. Rigettare, comunque, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_2 Parte_2 convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, il
[...] [...]
, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni a CP_1 loro derivati in dipendenza di un incidente stradale verificatosi in in data 26.03.2013 verso le 22,30. CP_1
Deducevano che quel giorno, mentre percorrevano, a bordo del motociclo marca Honda CR 250 (privo di targa) condotto dal la via Mallia di Pt_1
, nell'immettersi sulla via Lacrima, a causa di una buca CP_1 profonda e non visibile, perdevano il controllo del mezzo rovinando terra ed urtando un'auto in sosta.
In seguito al violento urto entrambi gli attori subivano gravi lesioni personali per le quali si rendeva necessario ricorrere alle cure dei sanitari dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta (per e Parte_1 dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Gela (per la . Pt_2
Quantificavano i risarcimenti dei danni subiti in €. 131.452,00 per il ed in €. 79.391,00 per la Pt_1 Pt_2
Si costituiva in giudizio il che eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice atteso Pt_2 che la stessa, terza trasportata, avrebbe dovuto incoare l'azione giudiziaria nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittima della Strada in quanto il motociclo, al momento del sinistro, era sprovvisto di copertura assicurativa.
3 Nel merito il convenuto avversava la domanda attorea CP_1 chiedendone il rigetto sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Concessi i termini ex articolo 183 c.p.c. il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova testimoniale, interrogatorio formale della e c.t.u. medico legale al fine di accertare e Pt_2 quantificare il danno subito dagli attori.
Precisate alle conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda attorea e condannato gli attori al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo, ritenendo che, dal compendio istruttorio, non era emerso, con certezza, che l'evento si era verificato così come narrato in citazione.
Più in particolare il Giudice di prime cure ha rilevato che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , sulla dinamica del Testimone_1 sinistro dovevano ritenersi non attendibili in quanto intrinsecamente incompatibili con le ulteriori risultanze documentali e con quanto rappresentato dai rilievi effettuati dai Carabinieri di CP_1 intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come, sulla base dei rilievi effettuati e dei danni riscontrati ai mezzi coinvolti, era evidente che la velocità di percorrenza della moto, al momento del sinistro, doveva considerarsi molto elevata e tale dato, in uno alla evidente contraddizione emersa dalla prova orale circa la collocazione e le dimensioni della buca ed al fatto che il conducente fosse privo di patente di guida - quindi sicuramente non esperto nella conduzione di una moto di grossa cilindrata – ha indotto il
Giudice al rigetto della domanda.
Con riferimento alla posizione della stante l'addebito esclusivo Pt_2 nella causazione dell'evento in capo al conducente del motociclo, Pt_1
4 il Tribunale ha ritenuto la domanda da costei formulata carente di legittimazione passiva nei confronti del Controparte_1
****
Avverso tale sentenza hanno proposto gravame e Parte_1
per i motivi in detto atto meglio specificati. Parte_2
Sostituita l'udienza del 24 Aprile 2025 con il deposito di note ex artt.li 127
e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura gli appellanti deducono la erroneità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'assolvimento della prova in relazione al danno ed al relativo nesso eziologico.
Al fine di argomentare i motivi di gravame evidenziano, preliminarmente, come, per stessa ammissione del Decidente, il Giudice - inteso come persona fisica chiamata a decidere sulla controversia- fosse diverso rispetto al giudicante che aveva condotto la fase istruttoria costituendo ciò un vulnus atteso che, in tal modo, egli non ha avuto modo di saggiare la genuinità delle dichiarazioni del teste , ritenuto frettolosamente Tes_1 inattendibile.
Il Giudice, secondo l'appellante, avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e procedere ai sensi del disposto dell'art. 257 c.p.c., norma che consente di disporre il riesame dei testi già escussi al fine di chiarire la loro deposizione o correggere le irregolarità avveratesi nel precedente esame.
5 Si rappresenta, in proposito, che le dichiarazioni rese dal Tes_1
debbano considerarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal
[...]
Tribunale, idonee a dare contezza dei fatti dedotti in domanda.
La dedotta incompatibilità della dichiarazione testimoniale con riferimento a quanto accertato dai Militari dell'Arma intervenuti sui luoghi nell'immediatezza discende dal fatto che i militari, nel procedere all'ispezione non avevano attenzionato la presenza della buca occupandosi, prevalentemente, di individuare i veicoli coinvolti ed i danni riportati dagli stessi.
Del resto, continuano gli appellanti, nemmeno la relazione effettuata dalla Polizia Municipale di può computare la versione resa dal CP_1 testimone in quanto la buca, al momento degli accertamenti dei Vigili e dell'Ufficio Tecnico, era stata riparata anche se, prudenzialmente, i luoghi erano stati prima fotografati proprio al fine di dimostrare l'esistenza dell'insidia.
La sentenza risulta poi viziata, continuano gli appellanti, anche con riferimento alla lacunosa motivazione in ordine alla ritenuta indimostrata dinamica del sinistro.
Il fatto che l'impatto della motocicletta con una vettura in sosta in un punto distante rispetto al posizionamento dell'insidia non implica, automaticamente, che la velocità del mezzo fosse elevata in quanto così argomentando si omette di valutare la possibilità che il conducente della moto possa avere perso il controllo del mezzo a causa dell'insidia per poi finire la sua corsa ad una certa distanza.
In definitiva, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto, più correttamente, prendere atto della presenza dell'insidia, valutare la dinamica dei fatti come descritti dal teste, valutare le prove documentali forniti a corredo della domanda e, così, attribuire la responsabilità dell'evento al proprietario e custode del bene, che nulla aveva CP_1
6 allegato al fine di dimostrare la sussistenza del caso fortuito, unico elemento idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento e il danno, così da mandarlo esente da responsabilità.
Né può essere censurata la condotta dal teste , stigmatizzata dal Tes_1
Giudice di prime cure, in quanto lo stesso si sarebbe allontanato al momento dell'arrivo dei soccorsi atteso che, correttamente, il , Tes_1 presente sui luoghi al momento dell'intervento dei Vigili del Fuoco e dei
Sanitari, si allontanò anche al fine di evitare di intralciare le operazioni di soccorso.
Né, ancora, la ulteriore circostanza che egli, nell'immediatezza, non rilasciò alcuna dichiarazione alle forze dell'ordine presenti, può essere comportamento valutabile ai fini della dedotta inattendibilità dello stesso, atteso che nessuna norma impone di fornire dichiarazioni ai Militari nell'immediatezza dei fatti se non richiesto.
Il fatto che successivamente al sinistro gli attori ebbero la possibilità di contattare il ed indicarlo come teste è circostanza facilmente Tes_1 spiegabile in considerazione del fatto che il Comune di , è un CP_1 centro abitato di piccole dimensioni dove tutti hanno la possibilità di conoscersi, per cui, non sarà stato difficile, per gli attori, successivamente ai fatti, risalire alla identità del teste ed indicarlo in giudizio.
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Con il secondo motivo di censura si deduce la erroneità della sentenza nella ricostruzione delle responsabilità per la non corretta valutazione delle prove e conseguente violazione del disposto dell'art. 2051 c.c..
A sostegno di tale motivo di censura, strettamente connesso con il precedente, si evidenzia come il Tribunale ha errato nell'applicazione dell'art. 2051 c.c. norma che impone, al danneggiato, solo l'onere di provare il verificarsi dell'evento e l'addebitabilità dello stesso al CP_1 convenuto a cui spetta, al fine di sottrarsi alla responsabilità, fornire la
7 prova dell'esistenza del caso fortuito ovvero di un comportamento colpevole del danneggiato tale da elidere il nesso di causalità tra l'evento e il danno.
Nel caso in specie il nulla ha dimostrato al fine di Controparte_1 liberarsi da tale responsabilità in quanto custode e proprietario del bene, precisandosi in ogni caso che, anche quando dovesse ritenersi applicabile la norma di cui all'articolo 2043 c.c. il fatto storico era stato ampiamente dimostrato così come provata era la addebitabilità della responsabilità dell'evento a carico dell' convenuto. CP_3
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Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducono la erroneità della sentenza con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione passiva dal nel risarcimento dei danni a favore della Controparte_1 signora Pt_2
Ad illustrazione del motivo si rappresenta come, essendo dimostrato che la responsabilità dell'evento gravi sul convenuto, atteso che la parte attrice ha fornito elementi sufficienti a dimostrare le potenzialità lesive della cosa in custodia, nessuna carenza di legittimazione passiva poteva pronunciarsi con la sentenza gravata.
Si rileva, ancora, che nemmeno possono trovare fondamento le ulteriori argomentazioni del Giudice di prime cure in ordine all'assenza di abilitazione alla guida da parte del o del fatto che lo stesso era CP_4 stato contravvenzionato dai militari per tale circostanza o perché il mezzo circolava privo della copertura assicurativa atteso che, comunque, ciò non incide sul rapporto causale tra danno ed evento e tali violazioni amministrative non possono essere valutate ai fini della attribuibilità della responsabilità.
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8 Con altro profilo di gravame gli appellanti deducono la illogicità della condanna alle spese per la soccombenza contenuta nel capo finale della sentenza atteso che la corretta valutazione delle prove e della documentazione allegata avrebbero dovuto indurre, il primo Giudice, ad una diversa decisione anche con riferimento alle spese di lite.
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Con ultimo motivo di censura, infine, gli appellanti invocano la opportunità di un immediato richiamo del c.t.u. affinché provveda al ricalcolo della invalidità temporanea del che tenga conto del lungo CP_4 periodo di ricovero ospedaliero e delle gravi conseguenze post operatorie atteso che, il Consulente nominato, non ha adeguatamente valutato tali circostanze per come indicate nella copiosa documentazione medica, nonché al fatto che l'attore ha dovuto subire una serie di interventi per l'innesto dei mezzi di sintesi al volto e alla testa ed ha trascorso lunghi periodi di tempo senza potere intrattenere relazioni sociali e senza nemmeno poter uscire di casa.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
9 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
*****
Deve, sempre in via preliminare, ricordarsi che, con Ordinanza del
20.01.2023 la Corte, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'appellante.
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Nel merito l'appello è infondato.
I motivi di gravame, stante la loro evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, parte attrice deduceva: “In data 26.03.2013, attorno alle ore 22,30, in , CP_1
i Sigg.ri e a bordo del motociclo Honda Parte_1 Parte_2
RC 250, di proprietà e condotto dal Sig. , procedevano ad andatura Pt_1
10 regolare per la via Mallia quando, nell'immettersi nella via Lacrima, a causa di una buca, nonché dei detriti e del pietrisco sparsi insidiosamente sulla pavimentazione stradale, provocati dalla totale incuria di manutenzione non segnalati né altrimenti visibili, a causa della carente illuminazione del sito, a seguito di frenata, il Sig. perdeva il controllo del motoveicolo il Pt_1 quale si andava a schiantare contro un'auto in sosta sul lato dx della strada, finendo rovinosamente a terra.”
Le ragioni della caduta, pertanto, erano chiaramente indicate ed attribuite alla presenza di una buca, non visibile, nonché al pietrisco presente sul manto stradale che avrebbero fatto perdere il controllo della moto al conducente.
Rilevato che non vi è contestazione alcuna sul verificarsi dell'evento (la caduta) né sulle persone coinvolte, né, infine, sulla proprietà della strada in capo al permane da verificare se la fase Controparte_1 istruttoria svoltasi in primo grado abbia consentito o meno di accertare, le reali cause della caduta e se gli attori siano riusciti a dare contezza della sussistenza del nesso causale tra il fatto e il danno conseguente, sussistenza che rientra nell'onere probatorio del danneggiato – attore.
Nel caso in specie l'unica prova è la resa da il quale – Testimone_1 escusso all'udienza del 22 dicembre 2016 – è incorso in palesi contraddizioni puntualmente rilevate dal Giudice di prime cure.
In particolare, sulle modalità del sinistro il teste ha riferito: “la moto ha cominciato a sbandare davanti a me. Quando ho visto che la moto sbandava mi sono girato. Poi li ho visti sbattere contro la macchina ed infatti mi sono girato”.
Chiamato a spiegare il posizionamento della buca e le sue dimensioni il teste ha poi riferito” Non mi ricordo quanto spazio c'era tra la buca e la macchina”; Alla domanda se la buca era grande il teste ha prima riferito:
11 “non lo so, non ricordo” per poi correggersi subito dopo: “si, era una buca grande”.
Ulteriormente sollecitato ad essere più preciso e se ricordasse di avere visto prima la buca ha dichiarato: “non lo so, non mio ricordo”.
A prescindere da tali lacunosi ricordi, preme rilevare che, correttamente, il Giudice di prime cure, nel motivare il rigetto della domanda, ha richiamato quanto riportato dai Carabinieri di prontamente CP_1 intervenuti sui luoghi del sinistro (vedi doc. allegato al fascicolo di parte convenuta).
I Militari, giunti sul posto alle ore 22,40 (ossia pochi minuti dopo il verificarsi dell'evento e ben prima che sopraggiungesse l'ambulanza del
118), hanno provveduto ad individuare (vedasi pag. 2 dei rilievi):
1) l'area interessata dal sinistro;
2) il punto d'urto; 3) i danni riportati dai veicoli;
le macchie di sangue;
4) le caratteristiche della località.
Sulla base dei ricordati accertamenti i Militari, nel ricostruire la dinamica del sinistro così scrivono:” Il veicolo A (motociclo) percorreva la via Lacrima con direzione di via La Bella. Il veicolo B (autovettura) era in sosta sulla pubblica via Lacrima all'altezza del civico n. 47. Il conducente del veicolo
A, giunto all'altezza del civico 47 presumibilmente per l'alta velocità desumibile dai danni provocati al veicolo B, non manteneva il totale controllo del mezzo e collideva con forza nella parte posteriore del veicolo B cadendo quindi per terra unitamente al passeggero e terminando la corsa del veicolo.”
Emerge, dalla lettura dell'atto de quo, che né i Militari, né gli interessati, nè il (teste che, per sua stessa ammissione era presente sui Tes_1 luoghi ed aveva assistito ai fatti) segnalarono la presenza della buca o, - dato per scontato la presenza della stessa – che essa fosse stata la causa della caduta del motociclo.
12 A ciò si aggiunga che lo stesso giorno, alle ore 23,45, presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di gli stessi Militari raccolsero le CP_1 dichiarazioni della che, in quella sede, ebbe a riferire: Parte_2
“Mi trovavo a bordo della motocicletta Honda condotta da Controparte_2
Percorrevamo la via Lacrime con direzione via La Bella quando, per cause
a me sconosciute erdeva il controllo del moto e collidevamo
contro
CP_2 un'autovettura parcheggiata sul margine destro della strada cadendo per terra. Escudo la responsabilità di terze persone nell'incidente. Non indossavamo nessuno dei due il casco. Non ho altro da dichiarare.”
Quel che emerge dalla lettura dei superiori atti è che non soltanto i Militari intervenuti, ma nemmeno la fecero cenno alla presenza della Pt_2 buca, o, meglio, attribuirono ad essa, le cause della caduta.
Tali circostanze sono state bene evidenziate dal Giudice di prime cure
(pag. 3 e 4 della sentenza) che, valutando tali elementi, in uno alla più che probabile elevata velocità del ciclomotore desumibile dalla gravità dei danni riportati dai due mezzi e descritti dai Carabinieri (“Il veicolo A si presentava gravemente danneggiato in quanto il manubrio lato sinistro era spezzato ed il parafango anteriore piegato. Lo stesso veicolo collidendo con il veicolo B in sosta aveva provocato a quest'ultimo dei gravi danni alla parte posteriore consistenti in cofano e mascherine luci completamente danneggiate nonché in lunotto posteriore completamente frantumato”), hanno indotto il Tribunale a ritenere che la caduta degli attori fosse stata dovuta alla imperizia del conducente del motociclo che non era riuscito a governare il mezzo anche per la sua più che probabile inesperienza di guida.
Vale la pena ricordare, in proposito, che il , era sfornito di patente e Pt_1 che il veicolo, al momento dei fatti, non era coperto da assicurazione né era targato, tutte circostanze evidenziate dal Giudice di prime cure che inducono, in ogni caso, a potere ritenere che il non Parte_1 avesse le giuste competenze a governare un mezzo di tale cilindrata.
13 A ciò si aggiunga che con nota prot. n. 19727 del 5.11.2013 il Comando dei Vigili Urbani del in uno al Dirigente dell'Ufficio Tecnico CP_1
Dott.ssa (doc. allegato al fascicolo di primo grado dell'Ente), Persona_1 ha relazionato in ordine ai fatti di causa specificando come, la buca (nel frattempo riparata) si trovava, secondo quanto emerso dai rilievi fotografici allegati ai rilievi dei Militari, “a notevole distanza dal punto di impatto della moto con la vettura in sosta”.
Infatti, l'impatto tra i due mezzi è avvenuto all'altezza del civico 47 di via
Lacrime, mentre l'irregolarità stradale era presente all'inizio di detta via, ragione per la quale può serenamente ritenersi, così come fatto dal
Tribunale, che la buca non può considerarsi causa diretta della caduta.
Non può, infine, tacersi una circostanza correttamente stigmatizzata dal
Giudice di prime cure.
Ci si vuole riferire al fatto che il teste , per sua stessa Testimone_1 ammissione, si allontanò dai luoghi del sinistro senza fornire le proprie generalità ai Militari o ai Vigili del Fuoco (anch'essi intervenuti) o fare delle dichiarazioni per spiegare come si erano svolti i fatti.
A rendere dubbia la presenza del teste sui luoghi soccorre, ancora una volta, quanto riportato dai Carabinieri nella loro relazione ove danno atto che:”fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare sull'accaduto”.
Anche tale circostanza corrobora quanto affermato dal Giudice di prima istanza in merito alla inattendibilità del teste.
*****
Nei motivi di gravame l'appellante denuncia la violazione dell'art. 257
c.p.c. atteso che il Tribunale, essendo mutata la persona fisica del
Giudice, avrebbe dovuto disporre un nuovo esame del teste al Tes_1 fine di saggiarne l'attendibilità.
14 Tale assunto non è condivisibile.
L'articolo 257 del c.p.c. non impone al Giudice di risentire i testimoni se cambia il Giudice (persona fisica), ma gli conferisce il potere discrezionale di farlo per chiarire la deposizione, correggere irregolarità o ascoltare testimoni ritenuti prima superflui.
Nel caso in specie il Tribunale, pur (pag. 2 della sentenza) nel dare atto di tale circostanza, ha ben specificato che la decisione è comunque il frutto dell'esame comparato dell'intero compendio istruttorio, ivi comprese le risultanze documentali.
*****
Parimenti non condivisibile è la censura posta alla sentenza oggi gravata con riferimento alla condanna alle spese di lite, in quanto il primo giudice non ha fatto altro che applicare il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
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Escluso, per quanto detto, qualsiasi profilo di responsabilità del CP_1 convenuto ed appellato, il terzo motivo di gravame resta automaticamente assorbito.
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Consegue l'integrale rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 247/2022 resa dal Tribunale di Gela in data 09.05.2022 ed appellata da e . Parte_1 Parte_2
15 Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellato CP_1
le spese del presente grado del giudizio che liquida in €.
[...]
8.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico degli appellanti, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, camera di consiglio dell'8 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
16