Provvedimento: […] MOTIVI DELLA DECISIONE In materia di IVA, fermo restando che la responsabilità dei soci è comunque sussidiaria rispetto a quella della società, l'obbligazione tributaria si plasma sulla struttura della responsabilità della singola società di persone. Ne consegue che: per la società in nome collettivo, tutti i soci rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali tributarie connesse all'IVA perché l'art. 2291 c.c. prevede una responsabilità illimitata di tutti i soci; per la società in accomandita semplice invece tale responsabilità illimitata vale, in base all'art. 2213 cod. civ., solo per gli accomandatari. La Corte di Cassazione si è espressa più volte su questo argomento; si richiama da ultima, la sentenza n.
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