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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14750 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 18199 /2024
Tribunale di Roma
Sezione IV Civile
Ufficio contenzioso ordinario
Verbale a trattazione scritta
Il giorno 23 ottobre 2025 alle ore 9.30 innanzi il Giudice NA AN , viene chiamata la causa civile iscritta al numero 18199 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
EN IC E IN ER ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Via APPIA NUOVA 543 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice e
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione p.t. in carica, rappresentata e difesa dall'Avv Monica Traversa ( in sostituzione dell'Avv Giuseppe Mangia) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso
[...]
corrente in Milano, Corso Europa n. 13, come da procura generale Controparte_2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Parte Opposta- convenuta
Lette le note scritte depositate dalla solo parte opponente
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 10.20 si sospende la camera di Consiglio per trattare i precedenti giudizi oggi fissati innanzi al medesimo Giudice e viene riaperta all'esito degli stessi .
Alle ore 16.15, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa NA AN
ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 18199/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 23/10/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
EN IC E IN ER ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Via APPIA NUOVA 543 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice e
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione p.t. in carica, rappresentata e difesa dall'Avv Monica Traversa ( in sostituzione dell'Avv Giuseppe Mangia) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso
[...]
corrente in Milano, Corso Europa n. 13, come da procura generale Controparte_2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da nota scritta depositata da parte opponente per l'udienza del 23
ottobre 2025 e atti difensivi delle parti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 18.04.2024, Parte_1
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 05/04/2024, da
[...]
con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
33.480,67 oltre interessi pari a € 5.638,60 in forza del decreto ingiuntivo n 11703/23 (Rg
27761/23) emesso dal Tribunale di Roma in data 07.07.2024, notificato all'opponente in data
04.08. 2023, non opposto e dichiarato esecutivo in data 29.02.2024.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Incertezza della titolarità del credito e mancanza di notificazione dell'atto di cessione del credito
2) Pagamento dell'importo dovuto
3) Prescrizione del credito e degli interessi richiesti nella fase monitoria
4) Incertezza e indeterminatezza del diritto e del titolo
5) Applicazione di interessi usurari
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese. Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalla sola parte opposta, fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice con proposta ex art 185 bis non accettata da parte opposta, con ordinanza del 04.04.2025veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., dichiarata inammissibile la CTu tecnica per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 23.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In data 26.05.2025 si costituiva nuovo difensore per l'opposta .
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta Controparte_1
in danno dell'opponente in forza del decreto ingiuntivo n. 11703/2023 (Rg 27761/2023) del
[...]
Tribunale di Roma , pubblicato il 07/07/2023 , per l'importo e le causali di cui al precetto notificato in data 05/04/2024 e qui opposto.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, la proposta opposizione è
apertamente inammissibile . Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c.,in data 04/04/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, tutte le eccezioni proposte, sono incentrate sulla dedotta nullità del titolo esecutivo fondata su questioni o eccezioni attinenti al merito della pretesa creditoria ed antecedenti alla formazione del titolo che devono essere fatte valere in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo .
Si precisa, invero, che la cessione del credito in favore dell'odierna opposta è risalente, per ammissione della stessa parte opponente, al 2009, ovvero in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo qui azionato, così come il dedotto pagamento del credito avvenuto, secondo la tesi difensiva dell'opponente tra il dicembre 2004 e il febbraio 2006. Parimenti, l'eccepita prescrizione del credito sarebbe maturata, nonostante gli atti interruttivi del 2012 e del 2022
richiamati dalla medesima opponente, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e le clausole vessatorie e l'usurarietà degli interessi sono risultati da subito, con l'atto introduttivo , riferibili al contratto di finanziamento n. 30990 del 19.03.2000 stipulato dalla . Le doglianze tutte Parte_1
formulate dall'opponente sono risalenti a fatti precedenti ed anteriori all'emissione del decreto ingiuntivo n. 11703/23 del 07.07.2023 del Tribunale di Roma qui azionato con il precetto opposto.
Orbene, quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un titolo giudiziale le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dall'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa,
risultando per questo inammissibili quelle eccezioni e/o contestazioni di merito o processuali che devono essere sollevate con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cas. Civ. sez III n.
24752 del 7.10.2008) secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotte o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del
24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del
05/09/2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza o di vizio nel suo procedimento di formazione, contestazioni attinenti la caducazione del titolo per fatti e circostanze sopravvenute (riforma o revoca), contestazioni per l'estinzione del diritto di credito per fatti e circostanze successive (pagamento, compensazione, transazione, impossibilità sopravvenuta,
ecc.) o infine contestazioni attinenti alla pignorabilità dei beni aggrediti o verso cui è preannunciata l'esecuzione. Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Appare pertanto evidente che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione non possa essere utilizzato per contestare il merito di quanto accertato nel giudizio che ha portato all'emissione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, posto che per tali finalità l'ordinamento ha previsto specifici mezzi di gravame.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata, richiesta da parte opposta con la terza memoria ex art 171
ter c.p.c. e ribadita in udienza del 25.11.2024, anche perché parte opposta ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta, in assenza di notula, si liquidano di ufficio in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/14 così come aggiornati, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad €
52.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA la inammissibilità dell'azione
• Condanna la al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1
di n persona del legale rapp.te p.t. in carica che liquida Controparte_1
complessivamente in € 2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva;
Così deciso in Roma, con deposito telematico 23/10/2025
Il Giudice
NA AN
Tribunale di Roma
Sezione IV Civile
Ufficio contenzioso ordinario
Verbale a trattazione scritta
Il giorno 23 ottobre 2025 alle ore 9.30 innanzi il Giudice NA AN , viene chiamata la causa civile iscritta al numero 18199 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
EN IC E IN ER ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Via APPIA NUOVA 543 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice e
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione p.t. in carica, rappresentata e difesa dall'Avv Monica Traversa ( in sostituzione dell'Avv Giuseppe Mangia) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso
[...]
corrente in Milano, Corso Europa n. 13, come da procura generale Controparte_2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Parte Opposta- convenuta
Lette le note scritte depositate dalla solo parte opponente
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 10.20 si sospende la camera di Consiglio per trattare i precedenti giudizi oggi fissati innanzi al medesimo Giudice e viene riaperta all'esito degli stessi .
Alle ore 16.15, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa NA AN
ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 18199/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 23/10/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
EN IC E IN ER ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Via APPIA NUOVA 543 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice e
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione p.t. in carica, rappresentata e difesa dall'Avv Monica Traversa ( in sostituzione dell'Avv Giuseppe Mangia) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso
[...]
corrente in Milano, Corso Europa n. 13, come da procura generale Controparte_2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da nota scritta depositata da parte opponente per l'udienza del 23
ottobre 2025 e atti difensivi delle parti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 18.04.2024, Parte_1
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 05/04/2024, da
[...]
con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
33.480,67 oltre interessi pari a € 5.638,60 in forza del decreto ingiuntivo n 11703/23 (Rg
27761/23) emesso dal Tribunale di Roma in data 07.07.2024, notificato all'opponente in data
04.08. 2023, non opposto e dichiarato esecutivo in data 29.02.2024.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Incertezza della titolarità del credito e mancanza di notificazione dell'atto di cessione del credito
2) Pagamento dell'importo dovuto
3) Prescrizione del credito e degli interessi richiesti nella fase monitoria
4) Incertezza e indeterminatezza del diritto e del titolo
5) Applicazione di interessi usurari
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese. Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalla sola parte opposta, fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice con proposta ex art 185 bis non accettata da parte opposta, con ordinanza del 04.04.2025veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., dichiarata inammissibile la CTu tecnica per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 23.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In data 26.05.2025 si costituiva nuovo difensore per l'opposta .
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta Controparte_1
in danno dell'opponente in forza del decreto ingiuntivo n. 11703/2023 (Rg 27761/2023) del
[...]
Tribunale di Roma , pubblicato il 07/07/2023 , per l'importo e le causali di cui al precetto notificato in data 05/04/2024 e qui opposto.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, la proposta opposizione è
apertamente inammissibile . Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c.,in data 04/04/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, tutte le eccezioni proposte, sono incentrate sulla dedotta nullità del titolo esecutivo fondata su questioni o eccezioni attinenti al merito della pretesa creditoria ed antecedenti alla formazione del titolo che devono essere fatte valere in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo .
Si precisa, invero, che la cessione del credito in favore dell'odierna opposta è risalente, per ammissione della stessa parte opponente, al 2009, ovvero in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo qui azionato, così come il dedotto pagamento del credito avvenuto, secondo la tesi difensiva dell'opponente tra il dicembre 2004 e il febbraio 2006. Parimenti, l'eccepita prescrizione del credito sarebbe maturata, nonostante gli atti interruttivi del 2012 e del 2022
richiamati dalla medesima opponente, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e le clausole vessatorie e l'usurarietà degli interessi sono risultati da subito, con l'atto introduttivo , riferibili al contratto di finanziamento n. 30990 del 19.03.2000 stipulato dalla . Le doglianze tutte Parte_1
formulate dall'opponente sono risalenti a fatti precedenti ed anteriori all'emissione del decreto ingiuntivo n. 11703/23 del 07.07.2023 del Tribunale di Roma qui azionato con il precetto opposto.
Orbene, quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un titolo giudiziale le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dall'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa,
risultando per questo inammissibili quelle eccezioni e/o contestazioni di merito o processuali che devono essere sollevate con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cas. Civ. sez III n.
24752 del 7.10.2008) secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotte o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del
24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del
05/09/2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza o di vizio nel suo procedimento di formazione, contestazioni attinenti la caducazione del titolo per fatti e circostanze sopravvenute (riforma o revoca), contestazioni per l'estinzione del diritto di credito per fatti e circostanze successive (pagamento, compensazione, transazione, impossibilità sopravvenuta,
ecc.) o infine contestazioni attinenti alla pignorabilità dei beni aggrediti o verso cui è preannunciata l'esecuzione. Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Appare pertanto evidente che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione non possa essere utilizzato per contestare il merito di quanto accertato nel giudizio che ha portato all'emissione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, posto che per tali finalità l'ordinamento ha previsto specifici mezzi di gravame.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata, richiesta da parte opposta con la terza memoria ex art 171
ter c.p.c. e ribadita in udienza del 25.11.2024, anche perché parte opposta ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta, in assenza di notula, si liquidano di ufficio in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/14 così come aggiornati, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad €
52.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA la inammissibilità dell'azione
• Condanna la al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1
di n persona del legale rapp.te p.t. in carica che liquida Controparte_1
complessivamente in € 2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva;
Così deciso in Roma, con deposito telematico 23/10/2025
Il Giudice
NA AN