Articolo 13 della Legge 22 agosto 1985, n. 444
Articolo 12
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8 settembre 1985
Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 4, 7 e 8 trovano capienza negli ordinari stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio delle Amministrazioni interessate.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 9, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 settembre 1985