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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 9 8 1 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E CP_1
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E CP_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv.ta GIACOMA CASTIGLIONE per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, modificando parzialmente le condizioni indicate nel ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto e nelle successive note;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati tre figli: (17/9/2006), maggiorenne, Per_1 Per_2
(31/7/2011) e (20/4/2016), entrambi Per_3 minorenni, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto, come modificato con le note depositate in data 10 settembre 2025, che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto
[...] Parte_2 matrimonio in San Vito Lo Capo il 29/10/2005, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
San Vito Lo Capo al n. 12, parte II, serie A, anno
2005, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto come modificate con le note congiunte depositate il
10 settembre 2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 15/10/2025
Il Presidente estensore
SA CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E CP_1
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E CP_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv.ta GIACOMA CASTIGLIONE per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, modificando parzialmente le condizioni indicate nel ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto e nelle successive note;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati tre figli: (17/9/2006), maggiorenne, Per_1 Per_2
(31/7/2011) e (20/4/2016), entrambi Per_3 minorenni, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto, come modificato con le note depositate in data 10 settembre 2025, che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto
[...] Parte_2 matrimonio in San Vito Lo Capo il 29/10/2005, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
San Vito Lo Capo al n. 12, parte II, serie A, anno
2005, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto come modificate con le note congiunte depositate il
10 settembre 2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 15/10/2025
Il Presidente estensore
SA CA