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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2024, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.274/ 2022 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IANNACCHERO MARINO;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti DI TROLIO MARIAROSARIA, MARIANO MARCO e ELISA
IANNACCONE;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 26.1.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di “- Alla luce delle causali esposte in narrativa, accertare il diritto della ricorrente
a percepire per le prestazioni lavorative rese al di fuori dell'orario di servizio a supporto delle attività vaccinali del CVD di nel periodo febbraio 2018 – luglio 2018 la somma di euro CP_1
1.674,75 o quella diversa, maggiore o minore, che verrà determinata dal Giudicante in sua giustizia ed equità; - Per l'effetto, condannare l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_2
della sig.ra , della somma di euro 1.674,75 o quella diversa, maggiore o minore, Parte_1
che verrà determinata dal Giudicante in sua giustizia ed equità. - Vinte le spese di lite, con attribuzione ex art. 93 cpc.”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere stato dipendente dell' dal 23.1.1996 al 30.9.2019, con qualifica di Infermiere;
di aver partecipato al Controparte_2 progetto denominato “linee progettuali G4 2016/2018” espletato Organizzazione_1
1 Cont a supporto delle unità vaccinali del CVD di , giusta delibera . 1155/2017, dal febbraio CP_1
2018 al luglio 2018. Esponeva che per dette attività, svolte al di fuori dell'orario di lavoro per un totale di 3 ore al giorno per 25 giorni, non riceveva alcuna retribuzione e che, pertanto, vantava un credito complessivo pari ad € 1.674,75, calcolato secondo i parametri di retribuzione oraria fissati Cont dalla nella delibera n. 1155/2017.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , la quale eccepiva Controparte_2
l'infondatezza delle domande e rappresentava di aver già provveduto al pagamento di tutte le retribuzioni spettanti per un importo pari ad € 1075,80. Rappresentava che contrariamente a quanto indicato in ricorso, le ore di attività svolte dal ricorrente nell'ambito del “Programma
[...]
e G5” venivano vidimate con il codice 090 e risultavano essere pari a 46,44 Organizzazione_2Organizzazione_2
ore anziché 87,50. Nello specifico, eccepiva che per i mesi di Febbraio e Marzo non risultava alcuna vidimazione con il codice 090 mentre nei giorni 25 giugno 2018 e 9 luglio 2018, contrariamente a quanto indicato in ricorso, il risultava in congedo per ferie. Infine, eccepiva che la Pt_1 retribuzione oraria spettante al ricorrente fosse pari ad € 17,40, così come indicato nella delibera n.
772/2022, in quanto variava a seconda della qualifica posseduta da ogni dipendente e dell'ammontare lordo della retribuzione loro spettante. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha ricevuto il pagamento dell'importo di € 1075,80 a titolo di retribuzione per il servizio reso nell'ambito del “Programma G Salute Umana e Infezioni Azioni
G4 e G5”.
Deve invece ritenersi parzialmente fondata la domanda attorea con riferimento all'ulteriore somma pari ad € 651,90, così come rideterminata nelle conclusioni delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 17.4.2024.
Pacifico il coinvolgimento del ricorrente nel progetto di supporto alle attività vaccinali del CVD di
, egli deduce lo svolgimento della propria prestazione nell'ambito di detto progetto per un CP_1 numero di ore pari a 87,50 a fronte delle 46,44 riconosciute e remunerate dall'Amministrazione.
Pertanto, al fine di determinare il numero di ore effettivamente espletate dall'istante, sono state prodotte le risultanze del badge con riferimento al periodo febbraio- luglio 2018.
Sul punto deve tuttavia premettersi che la delibera n. 1155/2017, siccome depositata in atti, indica espressamente al punto 5) che “le attività del programma G del personale dipendente si svolgeranno al di fuori dell'ordinario orario di lavoro mediante vidimazione badge, preceduto dal codice 90
2 assegnato al programma G del PRP”; di conseguenza, sono computabili ai fini de quibus, solo le ore di lavoro contrassegnate da detto codice.
Ebbene, per i giorni 5,12,19 e 26 febbraio 2018 è stata prodotta in atti una autocertificazione dell'attività svolta, sottoscritta dal ricorrente e dal direttore U.O.C. e/o Caposala, dalla quale è possibile individuare l'attività svolta in detti giorni;
la stessa documentazione è stata prodotta con riferimento ai giorni 9,16, 23 e 30 aprile. Quanto invece ai giorni 5,12,19 e 26 marzo 2018, non risulta in atti né un'autocertificazione del lavoratore né dalla documentazione depositata dall'Amministrazione risulta alcuna vidimazione con codice 090; per i giorni 7,14, 21 e 28 maggio nonché 4, 11, 18 giugno e 2,16,23 luglio risultano vidimazioni con il codice 090. Infine, per i giorni
25 giugno e 9 luglio 2018 il lavoratore risulta in congedo per ferie.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, deve ritenersi che i giorni in cui la parte ricorrente ha espletato la propria attività nell'ambito del predetto progetto sono pari a 18 giorni per complessive 60,08 ore e che, quindi, rispetto a quanto già riconosciuto dall'Amministrazione permane una differenza oraria di 14 ore e 52 minuti. Dette ore, invero, si ritiene debbano essere liquidate secondo i parametri individuati dalla delibera n. 1155/2017, ove è precisato che in base al contratto collettivo nazionale nella specie applicabile l'importo orario spettante al sig. è pari ad € 19,14. Parte_1
Priva di pregio è infatti l'eccezione di parte resistente circa la variazione dell'importo orario spettante al lavoratore a seconda della a seconda dell'ammontare lordo della retribuzione loro spettante. Ciò in quanto, è principio consolidato quello secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati sempre al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore (cfr. ex multis,
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, l'ordinanza n. 16668 del 04.08.2020; sentenza n. 21010/13).
Tenuto conto del divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo nell'ambito del pubblico impiego, le differenze retributive, così accertate, devono essere corrisposti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi legali dalla debenza fino al soddisfo, conformemente alla statuizione di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del
27.3.2003 n. 82.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Le spese di lite sono interamente compensate stante l'esito del giudizio e in virtù dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
3 -DICHIARA la parziale cessata materia del contendere con riferimento alla somma già corrisposta di € 1075,80 a titolo di differenze retributive;
- ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO e riconosce il diritto del ricorrente al pagamento delle ulteriori ore di lavoro, così come accertate in parte motiva;
-CONDANNA la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle ulteriori ore di lavoro, secondo i parametri indicati nella direttiva n. 1155/2017, oltre interessi come per legge.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 18.4.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Monica d'Agostino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.274/ 2022 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IANNACCHERO MARINO;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti DI TROLIO MARIAROSARIA, MARIANO MARCO e ELISA
IANNACCONE;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 26.1.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di “- Alla luce delle causali esposte in narrativa, accertare il diritto della ricorrente
a percepire per le prestazioni lavorative rese al di fuori dell'orario di servizio a supporto delle attività vaccinali del CVD di nel periodo febbraio 2018 – luglio 2018 la somma di euro CP_1
1.674,75 o quella diversa, maggiore o minore, che verrà determinata dal Giudicante in sua giustizia ed equità; - Per l'effetto, condannare l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_2
della sig.ra , della somma di euro 1.674,75 o quella diversa, maggiore o minore, Parte_1
che verrà determinata dal Giudicante in sua giustizia ed equità. - Vinte le spese di lite, con attribuzione ex art. 93 cpc.”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere stato dipendente dell' dal 23.1.1996 al 30.9.2019, con qualifica di Infermiere;
di aver partecipato al Controparte_2 progetto denominato “linee progettuali G4 2016/2018” espletato Organizzazione_1
1 Cont a supporto delle unità vaccinali del CVD di , giusta delibera . 1155/2017, dal febbraio CP_1
2018 al luglio 2018. Esponeva che per dette attività, svolte al di fuori dell'orario di lavoro per un totale di 3 ore al giorno per 25 giorni, non riceveva alcuna retribuzione e che, pertanto, vantava un credito complessivo pari ad € 1.674,75, calcolato secondo i parametri di retribuzione oraria fissati Cont dalla nella delibera n. 1155/2017.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , la quale eccepiva Controparte_2
l'infondatezza delle domande e rappresentava di aver già provveduto al pagamento di tutte le retribuzioni spettanti per un importo pari ad € 1075,80. Rappresentava che contrariamente a quanto indicato in ricorso, le ore di attività svolte dal ricorrente nell'ambito del “Programma
[...]
e G5” venivano vidimate con il codice 090 e risultavano essere pari a 46,44 Organizzazione_2Organizzazione_2
ore anziché 87,50. Nello specifico, eccepiva che per i mesi di Febbraio e Marzo non risultava alcuna vidimazione con il codice 090 mentre nei giorni 25 giugno 2018 e 9 luglio 2018, contrariamente a quanto indicato in ricorso, il risultava in congedo per ferie. Infine, eccepiva che la Pt_1 retribuzione oraria spettante al ricorrente fosse pari ad € 17,40, così come indicato nella delibera n.
772/2022, in quanto variava a seconda della qualifica posseduta da ogni dipendente e dell'ammontare lordo della retribuzione loro spettante. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha ricevuto il pagamento dell'importo di € 1075,80 a titolo di retribuzione per il servizio reso nell'ambito del “Programma G Salute Umana e Infezioni Azioni
G4 e G5”.
Deve invece ritenersi parzialmente fondata la domanda attorea con riferimento all'ulteriore somma pari ad € 651,90, così come rideterminata nelle conclusioni delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 17.4.2024.
Pacifico il coinvolgimento del ricorrente nel progetto di supporto alle attività vaccinali del CVD di
, egli deduce lo svolgimento della propria prestazione nell'ambito di detto progetto per un CP_1 numero di ore pari a 87,50 a fronte delle 46,44 riconosciute e remunerate dall'Amministrazione.
Pertanto, al fine di determinare il numero di ore effettivamente espletate dall'istante, sono state prodotte le risultanze del badge con riferimento al periodo febbraio- luglio 2018.
Sul punto deve tuttavia premettersi che la delibera n. 1155/2017, siccome depositata in atti, indica espressamente al punto 5) che “le attività del programma G del personale dipendente si svolgeranno al di fuori dell'ordinario orario di lavoro mediante vidimazione badge, preceduto dal codice 90
2 assegnato al programma G del PRP”; di conseguenza, sono computabili ai fini de quibus, solo le ore di lavoro contrassegnate da detto codice.
Ebbene, per i giorni 5,12,19 e 26 febbraio 2018 è stata prodotta in atti una autocertificazione dell'attività svolta, sottoscritta dal ricorrente e dal direttore U.O.C. e/o Caposala, dalla quale è possibile individuare l'attività svolta in detti giorni;
la stessa documentazione è stata prodotta con riferimento ai giorni 9,16, 23 e 30 aprile. Quanto invece ai giorni 5,12,19 e 26 marzo 2018, non risulta in atti né un'autocertificazione del lavoratore né dalla documentazione depositata dall'Amministrazione risulta alcuna vidimazione con codice 090; per i giorni 7,14, 21 e 28 maggio nonché 4, 11, 18 giugno e 2,16,23 luglio risultano vidimazioni con il codice 090. Infine, per i giorni
25 giugno e 9 luglio 2018 il lavoratore risulta in congedo per ferie.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, deve ritenersi che i giorni in cui la parte ricorrente ha espletato la propria attività nell'ambito del predetto progetto sono pari a 18 giorni per complessive 60,08 ore e che, quindi, rispetto a quanto già riconosciuto dall'Amministrazione permane una differenza oraria di 14 ore e 52 minuti. Dette ore, invero, si ritiene debbano essere liquidate secondo i parametri individuati dalla delibera n. 1155/2017, ove è precisato che in base al contratto collettivo nazionale nella specie applicabile l'importo orario spettante al sig. è pari ad € 19,14. Parte_1
Priva di pregio è infatti l'eccezione di parte resistente circa la variazione dell'importo orario spettante al lavoratore a seconda della a seconda dell'ammontare lordo della retribuzione loro spettante. Ciò in quanto, è principio consolidato quello secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati sempre al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore (cfr. ex multis,
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, l'ordinanza n. 16668 del 04.08.2020; sentenza n. 21010/13).
Tenuto conto del divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo nell'ambito del pubblico impiego, le differenze retributive, così accertate, devono essere corrisposti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi legali dalla debenza fino al soddisfo, conformemente alla statuizione di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del
27.3.2003 n. 82.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Le spese di lite sono interamente compensate stante l'esito del giudizio e in virtù dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
3 -DICHIARA la parziale cessata materia del contendere con riferimento alla somma già corrisposta di € 1075,80 a titolo di differenze retributive;
- ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO e riconosce il diritto del ricorrente al pagamento delle ulteriori ore di lavoro, così come accertate in parte motiva;
-CONDANNA la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle ulteriori ore di lavoro, secondo i parametri indicati nella direttiva n. 1155/2017, oltre interessi come per legge.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 18.4.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Monica d'Agostino
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