Art. 2. Istituzione del Fondo nazionale
per l'autotrasporto di cose per conto di terzi 1. Per le finalita' di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di lire 80 miliardi.
2. L'80 per cento di tale Fondo e riservato ai contributi previsti dall'articolo 3, il 20 per cento ai contributi di cui all'articolo 6.
3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e' riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge.
Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti puo' determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 8, di concerto con il Ministro del tesoro.
per l'autotrasporto di cose per conto di terzi 1. Per le finalita' di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di lire 80 miliardi.
2. L'80 per cento di tale Fondo e riservato ai contributi previsti dall'articolo 3, il 20 per cento ai contributi di cui all'articolo 6.
3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e' riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge.
Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti puo' determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 8, di concerto con il Ministro del tesoro.