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27 agosto 1985
27 agosto 1985
Art. 2. Istituzione del Fondo nazionale
per l'autotrasporto di cose per conto di terzi 1. Per le finalita' di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di lire 80 miliardi.
2. L'80 per cento di tale Fondo e riservato ai contributi previsti dall'articolo 3, il 20 per cento ai contributi di cui all'articolo 6.
3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e' riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge.
Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti puo' determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 8, di concerto con il Ministro del tesoro.
per l'autotrasporto di cose per conto di terzi 1. Per le finalita' di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di lire 80 miliardi.
2. L'80 per cento di tale Fondo e riservato ai contributi previsti dall'articolo 3, il 20 per cento ai contributi di cui all'articolo 6.
3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e' riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge.
Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti puo' determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 8, di concerto con il Ministro del tesoro.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 29/07/1992, n. 382Provvedimento: […] Di qui non già l'asserito carattere di disciplina di dettaglio, bensì quello di norma generale sulla programmazione che giustifica la deroga al meccanismo di finanziamento ex art. 15 dello Statuto (sentenza n. 796 del 1988). Finanziamento che si realizza nella specie direttamente a favore degli interessati attraverso il "Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi" (istituito dall'art. 2 della citata legge n. 404 del 1985).Leggi di più...
- autotrasporto di cose per conto di terzi·
- ristrutturazione del settore·
- disciplina·
- esclusione·
- non fondatezza della questione.·
- incentivazioni finanziarie alle imprese di trasporto·
- lamentata violazione della competenza amministrativa della provincia autonoma di trento·
- incentivazione finanziaria alle imprese di trasporto·
- concessione dei benefici·
- attribuzione delle relative competenze al ministro dei trasporti·
- comitato tecnico deputato a fornire il proprio parere sulle relative domande·
- attuazione·
- sent. 382/92 c. trasporto·
- sent. 382/92 f. trasporto·
- legge 5 febbraio 1992, n. 68