Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 36538/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
GiudiceDott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 21/10/2024 da
Parte 1 nato a [...] il [...]
Residente in Milano, Via Fernando Santi 8 codice fiscale C.F. 1 con l'avv. ROMANO FABRIZIO presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti la parte convenuta:
Parte 2 Nato a CALTAGIRONE (CT) il 18/02/1990
Residente VIA STRATICO SIMONE 11 MILANO ma domiciliato in Palma di Majorca Calle
Aragon 200 II/A codice fiscale C.F. 2 con l'avv. ARDIZZONE FRANCESCA MARIA presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti e
, in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 18 novembre 2024
OGGETTO:
DELLA RESPONSABILITA' REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2012 al 2023 e dalla loro unione é nato.
Per 1 nato il [...] riconosciuto da entrambi.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/10/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale sul figlio minore e le conseguenze economiche della fine della relazione.
Parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha parimenti chiesto di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale sul figlio minore e le conseguenze economiche della fine della relazione avanzando domande solo in parte sovrapponibili a quelle delle madre All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi
1. Affido esclusivo di Per 1 alla mamma vista la distanza geografica dell'abitazione dei genitori.
2. Dare atto che la madre si impegna a metter in copia conoscenza il padre con riferimento a tutte le comunicazioni relative al percorso sanitario del bambino e relative alla scuola a tli fini si precisa che la mail della madre è Email 1 e che la mail del padre è Email 2 3. Per 1 continuerà ad abitare con la mamma;
4. Salvo ogni e diverso accordo tra i genitori Per 1 starà con il papà un fine settimana al mese, tendenzialmente il terzo di ogni mese, dal venerdì quando il papà
.
o la nonna paterna lo andranno a prendere a scuola fino al lunedì mattina quando il papà
o la nonna paterna lo porteranno a scuola;
Per 1 starà con il papà dal 22 maggio 2025 fino al 25 maggio 2025 quando dormirà presso la nonna paterna;
I genitori concordano che la nonna paterna possa andare un giorno alla settimana a
•
prendere il bambino e stare con lui dall'uscita da scuola fino alle 20.30 quando la madre lo andrà a riprendere dopo cena;
• Per 1 starà con il papà almeno quattro settimane durante le vacanze estive in periodi da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I costi per i biglietti da e per Palma di Majorca del minore sono a carico del padre;
il minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 ore 17.00 e con l'altro dalle ore 17.00 del 30.12 fino alla ripresa dell'attività scolastica. In caso di contrasto nell'anno 2025 trascorrerà il primo periodo con il papà; le vacanze pasquali e le altre festività scolastiche saranno trascorse secondo il criterio
•
dell'alternanza; Pasqua 2025 con la mamma;
5. La madre si rende disponibile ad accompagnare Per 1 all'aeroporto nei periodi in cui il minore si reca dal papà in Spagna al di fuori della frequntazioni ordinaria (vacanze estive, natalizie, pasquali e ponti);
6. I genitori conordano che Per_1 possa viaggiare in aereo con: Persona 2
[...]
e Persona 4 ed il padre si impegna a comunicare il Persona 3 nominativo dell'accompagnatore ed a trasmettere alla madre la documentazione necessaria almeno un mese prima per consentire di ottenere le autorizzazioni necessarie per il viaggio del minore con i suddetti terzi;
7. La madre continuerà a percepire l'intero AUU e l'indennità di frequenza del minore.
8. I genitori concordano di imputare l'indennità di frequenza pari a 346, 00 euro mensili al pagamento delle spese mediche e sanitarie del minore con contribuzione dei genitori nella misura del 50% con riferimento all'eccedenza;
9. Il padre contribuirà nel mantenimento del minore versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di 300,00 con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025 oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione maggio 2026;
10. I genitori concorreranno nella misura del 50% nelle spese extra assegno Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
O spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse O
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
○
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) О
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) O
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova
-
di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Spese legali compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice Delegato, letto ed applicato l'art 473 bis. 21 u.c. c.p.c. ha rimesso la causa in decisione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. nel contesto dato di lontananza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori ( il padre vive e lavora in Palma de
Majorca) e di necessità di attenzioni particolari di Per_5 rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Per_1
Detti accordi devono, pertanto, essere recepiti in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
36538 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Provvede come da accordi dalle parti sopra riportati da intendersi qui trascritti;
2. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Si legge nella diagnosi Uonpia del 5 giugno 2024 Il quadro clinico attuale appare caratterizzato da un Disturbo da Deficit di attenzione con iperattività di tipo combinato di grado severo (codice ICD10: F90.0) in bambino con ritardo globale di sviluppo (Icd10: F88) e situazione genitoriale atipica (codice led10:
Z60.1).
AM necessita di un affiancamento continuo, non essendo in grado di svolgere in autonomia i compiti richiesti per l'età.
Si ritiene, quindi, indispensabile avviare l'iter per il riconoscimento di handicap per la richiesta di invalidità e l'affiancamento di un insegnante di sostegno alla scuola Primaria che garantisca una didattica individualizzata per un adeguato percorso scolastico e una migliore integrazione sociale.
Si ritiene utile l'avvio tempestivo di un percorso riabilitativo di tipo psicomotorio e del funzionamento esecutivo, associato a un intervento educativo su tutto il contesto familiare.
Programmati, presso il servizio scrivente, valutazione logopedica e monitoraggio neuropsichiatrico del quadro clinico.