Articolo 1 della Legge 22 marzo 1951, n. 290
Articolo 2
Versione
9 maggio 1951
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51 per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel Veneto, in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana, durante l'autunno del 1949, al ripristino delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria, salvo recupero, delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 , e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248 , e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 .
Entrata in vigore il 9 maggio 1951