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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 620 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FALSONE PLACIDA Parte_1
CLAUDIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. D'ANGELO
MASSIMO , giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo Con ricorso dell'8.3.23 impugnava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'intimazione di pagamento n.291 2022 90063257 02/000 ed i sottesi avvisi di addebito:
1. l'avviso d'addebito n.591 2014 0000896461/000, relativo a contributi IVS fissi/ percentuali entro il minimale, e somme aggiuntive, di competenza per anno 2013, di complessivi €.2.627,02;
2. l'avviso d'addebito n.591 2015 0000418710/000, relativo a contributi IVS fissi/ percentuali entro il minimale, e somme aggiuntive, di competenza per anno 2014, di complessivi €.2.658,19;
1 3. l'avviso d'addebito n.591 2018 0000170379/000, relativo a contributi IVS fissi/ percentuali entro il minimale, e somme aggiuntive, di competenza per anno 2014, di complessivi €.447,93;
4. l'avviso d'addebito n.591 2019 0001742264/000, relativo a contributi Artg.
Accertamento unificato some aggiuntive omesso versamento IVS ecc. minimale, e somme aggiuntive, di competenza per anno 2013, di complessivi €.8.522,27
Negava la regolarità della notifica degli atti presupposti, ed eccepiva la prescrizione.
Si costituivano e contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_2 CP_3 del ricorso.
Istruita la causa solo documentalmente, la stessa veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 28.1.25
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256:
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma
1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di
2 esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o
a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
Nel caso di specie, si tratta di una opposizione ex art. 615 cpc, avendo la parte eccepito la prescrizione per mancata notifica dell'atto presupposto.
A tal proposito si rileva che 1. l'avviso d'addebito n.591 2014 0000896461/000 risulta notificato a mani della moglie in data 30.9.14.
Si noti che si tratta di notificazione “semplificata”, effettuata tramite il servizio postale, non già a mezzo messo notificatore o ufficiale giudiziario di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. ordinanza n. 28591 del 29/11/2017).
Da un punto di vista normativo, la modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento è disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 (nel secondo capoverso), il quale così recita: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Ebbene, “in tal caso” prosegue il citato comma “la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto” dal consegnatario, per tale ragione – conclude il Collegio – “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. ord. n. 12470/2020) la ratio della norma è costituita dallo stesso dato letterale in parola, ossia il comma 1, il quale disciplina l'iter della “forma semplificata” con la notifica diretta ad opera dell'agente della riscossione;
in tale fattispecie, ovverosia con la consegna della
3 cartella esattoriale “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nonché a “portiere dello stabile”, “la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti”.
Il richiamo del comma 6 (sempre dell'art. 26), il quale menziona l'art. 60, D.P.R. n. 600/73 deve trovare applicazione “per quanto non è regolato” dall'articolo in parola, dunque – in buona sostanza – non opera il precetto del comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60.
In quest'ultima fattispecie infatti – per le notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e pertanto non quelle “dirette” tramite l'intervento “non filtrato” dell'agente della riscossione – “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata”
E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018 la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del
2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente
"nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n.
890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26
"c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario
o al consegnatario legittimato a riceverlo".
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica
(ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale
"obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24
Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto".
2. l'avviso d'addebito n.591 2015 0000418710/000 risulta notificato a mani del ricorrente in data 4.11.15;
4 3. l'avviso d'addebito n.591 2018 0000170379/000, risulta tornato al mittente per compita giacenza.
ha infatti versato in atti la busta della raccomandata riportante come CP_2 destinatario il ricorrente, l'indirizzo risulta sbarrato, inoltre risulta apposto un timbro con annotato “reso per compiuta giacenza” e vergata a mano la dicitura ―avvisato 19.6.18; il retro dell'avviso di ricevimento è privo di qualsivoglia attestazione.
Trattasi di notifica effettuata direttamente dell'Istituto avvalendosi della posta ordinaria secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario (D.P.R.
655/1982) in forza delle quali la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento.
Nel caso in esame, stante il mancato rinvenimento del destinatario e/o di altre persone abilitate a ricevere l'atto al momento della consegna della raccomandata, la notificazione risulta perfezionata, secondo per compiuta giacenza il decimo CP_2 giorno successivo rispetto alla consegna.
Tanto premesso è pacifico che per la comunicazione del verbale di CP_2 commissione medica sia abilitato a provvedervi in proprio rientrando la fattispecie in quelle per le quali: il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzato, bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario ( cfr. Cass. 17598/2010).
Il regolamento postale adottato con D.M. 01.10.2008 per le raccomandate ordinarie si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28- 29 e 30;
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.
La Suprema Corte pronunciando in maniera specifica in relazione alla differenza tra le formalità della notifica per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c e quelle previste dal regolamento postale per le raccomandate ordinarie ha chiarito, dopo ampio esame della fattispecie, che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo
5 applicazione — non diretta ma analogica — della regola dettata nell'articolo 8, quarto comma, L. 890/02 secondo cui "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all' articolo 25, il
"rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 I. 890/02, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nei caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata) dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. (cfr. Cass. 2047/16 e 19958/17)
È necessario, tuttavia, che risulti prova che il destinatario abbia ricevuto l'avviso di giacenza, formalità che non è integrata nel caso in esame poiché manca nelle anonime annotazioni contenute nella busta la prova del rilascio dell'avviso di giacenza.
4. l'avviso d'addebito n.591 2019 0001742264/000, risulta notificato a mani di tale
, della quale non è indicato un eventuale rapporto di parentela con Persona_1 il ricorrente, in data 29.1.20.
Risultando nulla la notifica degli AVA n. 3 e 4, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (“Nell'ipotesi di opposizione
a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).” Sez. 6
- L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016).
A tal proposito, ha allegato di aver interrotto i termini di prescrizione con la CP_3 notifica delle intimazioni n. 29120189002795717000in data 07/01/2019 e n.
29120199000381336000 il 02/02/2019 (relative entrambe agli ava n. 1 e 2), ai sensi dell'art. 26 co. 2 DPR n. 602/73 e 60 DPR 600/73, così come modificato dall'art. 7 quater D.L. n. 193 del 22/10/2016 (entrato in vigore il 24/10/2016 e conv. in L. n.
225/2016); più in particolare, trattasi di notificazione a mezzo PEC dell'atto
6 esattoriale nell'ipotesi in cui l'indirizzo di PEC del destinatario risulti invalido o non attivo.
Ai senti dell'art. 26 co. II DPR n. 602/73 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, ai sensi dell'art. 60 DPR n. 600/1973 “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi
[…] se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa”
7 L' Riscossione ha prodotto, per attestare l'avvenuto deposito CP_4 telematico sul sito Infocamere, stampata dell'operatore postale che attesta l'avvenuta giacenza.
Tuttavia, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ormai in maniera pacifica ritenuto che solo l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass.
02/10/2009 n.21132).
Quanto sopra è confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui l'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di dell'Agente della
Riscossione, il quale può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti (Corte di
Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887).
Di conseguenza, non essendovi prova dell'avvenuta comunicazione al destinatario della notifica della cartella, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
Attesa la regolarità delle notifiche degli AVA n 1 e 2, alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 possono essere in questa sede avanzate, poiché spirato il termine di decadenza di 40 giorni normativamente previsto.
L'unica censura che può essere verificata, dunque, è quella relativa alla prescrizione successiva: mentre per quel che concerne gli AVA n. 3 e 4 è valida l'azione recuperatoria.
È di palmare evidenza che, per quel che riguarda gli AVA sub n. 1 e 2 (notificati il
10.9.14 ed il 4.11.15) il termine di prescrizione quinquennale è ampiamente spirato, anche tenendo conto della sospensione emergenziale, al momento della notifica del primo, regolare, atto interruttivo, ossia l'intimazione oggi impugnata dell'8.3.23. Per gli AVA sub n. 3) e 4), dovendo ritenersi l'intimazione di pagamento n.291 2022
90063257 02/000 del marzo 2023 il primo atto utile con cui il ricorrente è venuto a conoscenza del proprio debito, deve rilevarsi che dal momento di maturazione dello stesso (contributi IVS anni 2013 e 2014) e sino alla intimazione oggi impugnata, il termine di prescrizione era già decorso.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto;
le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle parti resistenti;
la liquidazione si effettua tenuto conto del valore, della materia, della serialità e dell'attività espletata.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto: dichiara prescritti i crediti di cui all'intimazione di pagamento n.291 2022 90063257
02/000; pone le spese di lite in capo alle resistenti in solido, liquidandole in euro 1.865,00 oltre spese, IVA e CPA, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, 28/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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